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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/04/2024, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1428/2020 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.01.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 13 ed elettivamente domiciliata in Milano alla Via
Privata Cesare Battisti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Limatola, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 8.10.2012 per Notar di Milano, rep. n. 26265 Per_1 appellante e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
24.08.1980 ed ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in San Benedetto del
Tronto alla Via Sabotino n. 125, presso lo studio dell'Avv. Fabio Romani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
Oggetto: contratto di somministrazione – risarcimento danni da interruzione del servizio telefonico, appello avverso la sentenza n. 769/2020 in data 16.12.2020 del Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 769/2020 in data 16.12.2020 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 al fine di accertarne la responsabilità per l'improvvisa cessazione della propria utenza mobile utilizzata per motivi lavorativi ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per la sua inutilizzabilità, da quantificarsi nella somma di €.20.000 o in altra ritenuta di giustizia, in virtù di contratto di somministrazione di servizi telefonici stipulato nel corso del 2013, inizialmente riguardante la sola linea fissa dalla quale l'attore decideva di migrare ad altro operatore a causa di un riscontrato disservizio tecnico, avendo la compagnia continuato a fatturare gli importi indebiti nonostante il formale reclamo scritto del cliente e i pagamenti parziali ricevuti per gli importi relativi alla sola utenza mobile, ritenuta dal giudicante la sussistenza dei presupposti dell'illegittimità del comportamento della società telefonica e della liquidazione in via equitativa dei danni subiti fino alla riattivazione dell'utenza, avvenuta solo a seguito di accoglimento del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in sede di reclamo, ha accolto la domanda e condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza gravata che, a causa di un'erronea valutazione del materiale probatorio, ha attribuito la responsabilità del lamentato disservizio alla temporanea sospensione nell'erogazione dei servizi di rete mobile, senza tenere in considerazione il suo corretto adempimento mediante la fornitura continuativa di tutti i servizi pattuiti e la circostanza che la limitazione degli stessi sia avvenuta a fronte del parziale mancato pagamento delle fatture emesse;
il giudicante ha, inoltre, qualificato l'utenza mobile per cui è causa quale utenza ad uso professionale sulla scorta di un'istruttoria testimoniale che confligge con la documentazione versata in atti, trattandosi di un contratto ad uso esclusivamente privato e non business, con addebito della relativa concessione governativa di €.5,16 mensili, come emerge anche dalle fatture emesse, nonché sulla scorta del contratto lavorativo di assistenza, neppure firmato e recante l'indicazione dell'indirizzo e-mail dove l'attore avrebbe potuto essere alternativamente contattato, avente durata annuale fino al 31.12.2015 a fronte dei disservizi che si sarebbero verificati dalla metà del mese di dicembre 2015 al mese di settembre 2016; la domanda è stata accolta nonostante la mancata prova del danno subito da parte attrice (sia nell'an che nel quantum debeatur) ed il nesso causale con l'inadempimento della società convenuta, non potendo considerarsi in re ipsa e neppure liquidabile in via equitativa, quale criterio che può supplire soltanto all'oggettiva impossibilità di provare il danno nel suo ammontare e non anche alla carenza probatoria da parte di chi ne aveva l'onere. Si è regolarmente costituito in giudizio , contestando in modo specifico l'avverso Controparte_1 gravame e rilevandone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che i motivi di appello sono privi di specificità e si limitano ad un mero richiamo alle difese svolte nel primo grado, nonché l'infondatezza del gravame nel merito evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non vi è stata una “temporanea sospensione nell'erogazione dei servizi di rete mobile”, ma una loro immediata cessazione senza alcun preavviso, quindi in violazione delle condizioni generali di contratto, ripristinata solo in sede cautelare, pertanto non risponde al vero che ha proceduto alla “sospensione” della linea a causa della morosità, poiché il cliente ha Pt_1 dapprima provveduto a contestare il disservizio e, dopo il passaggio della linea fissa ad altro operatore, ad eseguire il pagamento parziale degli importi dovuti solo per l'abbonamento del servizio mobile da lui usufruito, al netto delle somme non dovute per la linea fissa ormai gestita da altro operatore;
la violazione contrattuale sussisterebbe anche in caso di mancato integrale pagamento delle fatture, atteso che l'art. 12 delle condizioni generali di contratto attribuisce a il potere di Pt_1 sospendere il servizio dopo 15 giorni, ad eccezione delle chiamate di emergenza e di sospenderlo integralmente dopo 45 giorni, nonché di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. dopo 60 giorni, ma con effetto dopo 10 giorni dal preavviso comunicato al cliente, in linea con lo schema contrattuale della somministrazione il quale, in ordine alla sospensione della prestazione, prevede che il somministrante non possa sospendere l'esecuzione senza dare un congruo preavviso;
è da ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione del danno, il tipo di contratto concluso, se privato o professionale, risultando dimostrata per testi la mancata reperibilità dell'attore nel periodo dell'interruzione del servizio mobile;
accertato il grave inadempimento contrattuale del gestore, corretta è da ritenersi la liquidazione in via equitativa operata dal giudicante, avendo l'odierno appellato già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale (compreso quello c.d. “da perdita di chance”) del quale non poteva fornire l'esatta quantificazione, essendo irrilevante l'omesso deposito dei documenti fiscali a dimostrazione dell'eventuale decremento reddituale.
A seguito di ordinanza del 10.01.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo. La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n.
27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello, con la prima delle quali viene censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudicante non avrebbe tenuto in considerazione il corretto adempimento della compagnia telefonica, che invero asserisce di aver dato piena prova della fornitura continuativa di tutti i servizi pattuiti, limitandoli esclusivamente a causa del sopravvenuto inadempimento del cliente, che dal 5.10.2015 ha iniziato ad eseguire dei pagamenti solo parziali degli importi esposti nelle fatture ricevute, pertanto è erroneo il ragionamento del giudice di prime cure secondo cui sarebbe la responsabile del disservizio subito relativamente alla Pt_1 temporanea “sospensione” nell'erogazione del servizio di rete mobile intestato all'appellato, atteso che i mancati pagamenti delle voci esposte in fattura sarebbero stati riferibili a prestazioni non oggetto della migrazione della linea e, in particolare, avrebbero riguardato anche i costi per il telefono start
“acquistato” nell'ambito del contratto per il servizio Org_1
La censura è infondata.
Risulta per tabulas che, a causa di un disservizio imputabile a relativamente alla sola utenza Pt_1 fissa, l'odierno appellato -previo reclamo scritto in data 23.09.2015, cui faceva seguito l'apertura della segnalazione in data 28.10.2015- decideva di migrare la propria utenza ad altro operatore, tuttavia la compagnia telefonica continuava a fatturare, oltre agli importi spettanti a titolo di corrispettivo per i servizi legati alla linea mobile, anche quelli non più dovuti per detta linea già migrata (conteggiati con un'unica fatturazione unitamente a quelli dovuti per la linea mobile) e, a fronte dei pagamenti parziali delle fatture per gli importi non in contestazione (tenuti ben distinti dal che ogni volta li comunicava appositamente con missiva accompagnatoria al parziale CP_1 versamento eseguito: cfr. doc. n. 6 del fascicolo attoreo) e nonostante le ripetute contestazioni PEC inviate per ciascuna fattura ricevuta, continuava la fatturazione integrale per entrambe le Pt_1 linee fino alla cessazione unilaterale e senza alcun preavviso, in data 2.12.2015, dell'utenza mobile enunciando come motivazione “a causa di insoluti”.
In considerazione della suesposta e documentata ricostruzione delle circostanze di fatto il giudice di prima istanza, nel ripercorrere le vicende che avevano preventivamente interessato il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di immediata riattivazione del servizio telefonico a seguito del fallito tentativo in sede conciliativa dinanzi al ha CP_2 rilevato come già il giudice del reclamo aveva “valutato e riconosciuto illegittimo ed inadempiente il comportamento tenuto dalla compagnia telefonica convenuta, che in spregio alle previsioni contrattuali sottoscritte, ha interrotto il servizio repentinamente e senza preavviso, adducendo il mancato pagamento delle fatture emesse” (cfr. sent. pag. 4), ravvisando la legittimità della sospensione dei pagamenti degli importi contestati fino alla definizione del reclamo ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto ed essendo nei contratti di durata consentito il diritto di recesso in capo alla società somministrante solo dopo che sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di giorni dieci dalla comunicazione del preavviso di risoluzione, ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali.
In particolare, in caso di morosità dell'utente l'iter da seguire prevede la facoltà di di Pt_1 sospendere il servizio dopo 15 giorni dal persistere dell'inadempimento, ad eccezione delle chiamate di emergenza, di sospendere tutti i servizi dopo 45 giorni e di risolvere il contratto dopo 60 giorni ex art. 1456 c.c., ma con effetto dopo 10 giorni dal preavviso di risoluzione comunicato al cliente che, nel caso specifico, non è stato osservato, atteso che l'interruzione del servizio è stata improvvisa e senza essere preceduta dalle graduali sospensioni nei termini sopra evidenziati.
La configurazione della somministrazione come contratto a tempo indeterminato con prestazioni ad esecuzione continuata, fa sì che entrambe le parti siano libere di recedere in ogni momento dal rapporto, dovendo tuttavia fornire congruo preavviso alla controparte ex art 1569 c.c.:
l'inadempimento lieve del somministrato autorizza il fornitore a sospendere l'esecuzione della prestazione, a condizione che ne dia congruo preavviso ex art. 1565 c.c. in estensione del principio inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 c.c., tanto che la sospensione è giustificata anche da un inadempimento non grave.
Va, altresì, osservato come sia improprio parlare di temporanea “sospensione” nell'erogazione dei servizi di rete mobile, avendo la eseguito una cessazione dell'utenza, peraltro nelle more Pt_1 della procedura conciliativa conclusasi con verbale di mancata conciliazione in data 11.04.2016, essendo stata la linea riattivata dopo parecchi mesi solo in virtù del provvedimento cautelare emesso in data 18.08.2016 dal Tribunale di Ascoli Piceno a definizione del giudizio di reclamo.
Pur a voler prescindere dal grave inadempimento di non meritevole di pregio è da ritenersi Pt_1
l'eccezione di inadempimento del per gli omessi pagamenti delle voci di costo riguardanti CP_1 il telefono start asseritamente acquistato in occasione della sottoscrizione dell'abbonamento per il servizio ADSL. Ed infatti, la voce e Telefono Start, attivo dal 27-03-13” descritta in Org_2 fattura è ricompresa tra le “Informazioni sul Piano Tariffario” e prevede un contributo mensile promiscuo di €.39, senza distinzione di quanto sia da imputarsi al servizio di linea internet e quanto al presunto Telefono Start “acquistato in uno al contratto”: circostanza che lascia, tuttavia, presumere come tale voce debba riferirsi alla concessione di un servizio connesso con la fornitura della e Org_1 non alla fornitura di un apparecchio telefonico pagabile a rate, di cui la avrebbe preteso la Pt_1 restituzione materiale dopo la cessazione del rapporto, per cui in mancanza di adeguata prova sul punto, l'eccezione di inadempimento non potrà che essere disattesa.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole della sentenza per aver erroneamente qualificato di tipo “professionale” l'utenza mobile intestata all'attore, sulla scorta del raggiungimento della prova di essersi avvalso dei servizi mobili erogati dalla convenuta per motivi di lavoro, specificamente per le richieste di interventi di riparazione, essendo il proprio recapito mobile indicato sul contratto di assistenza tecnica stipulato con ed intestato alla ditta e non al Controparte_3 quale persona fisica, peraltro non firmato e avente efficacia fino al 31.12.2015, quindi in CP_1 contrasto con la documentazione prodotta a dimostrazione che esso è stato stipulato per uso privato e non nella formula businnes.
Il motivo è infondato.
Reputa questa Corte territoriale come sia del tutto ininfluente la circostanza che l'utenza mobile per cui è causa, oggetto di un abbonamento sottoscritto dal in proprio, sia stata da questi CP_1 utilizzata anche per la propria attività lavorativa, come si evince dalle numerose comunicazioni inviate dai clienti dell'appellato che hanno dichiarato di aver trovato, nel periodo di disattivazione del servizio, il numero di cellulare irraggiungibile e sono stati, quindi, costretti a rivolgersi ad altri esperti del settore per usufruire dell'intervento tecnico di cui necessitavano (cfr.doc. n. 12 del fascicolo di parte attrice): ed infatti, la tipologia dell'abbonamento telefonico sottoscritto dalle parti assume rilievo solo ai fini del costo della tariffa scelta e della concessione governativa applicabile nel quantum di legge, non essendo vincolante per il somministrato a che titolo avvenga l'utilizzo del servizio telefonico, spesso di fatto ceduto anche a soggetti terzi da parte del suo formale intestatario.
Secondo la tesi appellante la natura privata dell'utenza mobile in esame avrebbe dovuto, pertanto, essere ben individuata dal giudicante proprio in quanto costituente il presupposto per il rigetto della liquidazione del danno richiesta in relazione all'attività professionale svolta dall'attore, contestandosi con il terzo motivo di gravame che la liquidazione del danno sia avvenuta in modo automatico, in considerazione dell'inadempimento di o della circostanza che, comunque, il danno sarebbe Pt_1 in re ipsa, nel condivisibile assunto dell'applicabilità dell'art. 1226 c.c. a causa della sua “difficile quantificazione, specie sotto il profilo del lucro cessante, in quanto … non è possibile stimare quanti clienti anche potenziali il abbia perso per l'impossibilità di ricevere le chiamate di CP_1 intervento mediante l'uso del mezzo telefonico” (cfr. pagg.
5-6 sent.), se si consideri che l'azienda per cui all'epoca egli lavorava lo metteva in contatto con la clientela fornendo ad essa proprio il numero del cellulare indicato in contratto, quale mezzo di comunicazione molto più rapido -in termini di reperibilità ed immediatezza del contatto della persona- rispetto al contatto e mail che pure figurava indicato sul contratto di lavoro.
Pertanto, non potendo riscontrarsi il quantum delle commesse non potute acquisire nel periodo in questione, sussiste una particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno risarcibile, come rilevato dal giudice di prime cure con logica e convincente motivazione: sul punto, alquanto eloquente è anche il passaggio motivazionale del provvedimento reso dal giudice del reclamo in data
18.08.2016 circa la particolare utilità che possa derivare dall'utilizzo del servizio dati mobili in termini di “maggiori difficoltà di gestione dei propri affari e la perdita di occasioni commerciali potenzialmente favorevoli che ne conseguono” (cfr. ordinanza Trib. Ascoli Piceno, pag. 3).
Sull'argomento, la Suprema Corte ha stabilito che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa a norma ex artt. 1226 e 2056 c.c. “presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare ... con la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (così Cass. Civ. sentenza n. 17613 del 24.08.2020; conformi Cass. 8 gennaio 2016,
n. 127 e Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889).
Del resto, è risarcibile il danno patrimoniale subito dall'imprenditore in conseguenza della illegittima interruzione, anche temporanea, della linea alle utenze telefoniche aziendali da parte del gestore del servizio, dovendosi ritenere il rapporto intercorso tra le parti riconducibile allo schema contrattuale del contratto di somministrazione che, in ordine alla sospensione della prestazione, prevede che il somministrante non possa sospendere l'esecuzione senza dare un congruo preavviso. Ne consegue che deve essere riconosciuto il risarcimento all'utente, pur se moroso (ma non è il caso in controversia), che non risulta preavvisato dell'interruzione del servizio e la relativa liquidazione deve essere effettuata secondo criteri equitativi nell'impossibilità di quantificare diversamente il lucro cessante.
Pertanto, il gestore telefonico che si renda inadempiente al contratto di somministrazione con l'utente, impedendogli di fruire del servizio, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, inclusa la perdita di chance, liquidabile anche in via equitativa (Cassazione civile sez. III, 29.01.2019, n.2358): “… con specifico riguardo al danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, questa Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sia pure nella diversi ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico – pur avendolo configurato “come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo”, e pur avendone ammessa la liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato, come nel caso di specie, ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n.
19342) – ritiene che la sua liquidazione richieda almeno la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. 08/06/2018, n. 14916)”.
Corretto è, infine, il criterio di calcolo seguito dal giudice di prima istanza, che ha ritenuto equo liquidare l'importo di €.
6.500 prendendo in considerazione il lungo periodo in cui si è protratta la disattivazione, comprensivo anche dei mesi estivi e delle festività natalizie di maggiore utilizzo delle attrezzature per la ristorazione “in cui gli interventi dell'attore sarebbero stati presumibilmente numerosi”, nonché la totale reperibilità dell'attore per 24 ore.
Risultando provata l'esistenza del danno lamentato (perdita della clientela, effettiva e potenziale, in quanto impossibilitata a contattare telefonicamente l'appellato) e la sussistenza del nesso di causalità tra il suddetto danno e la condotta della società appellante (distacco della linea mobile in violazione delle condizioni generali di contratto), potendosi quindi prescindere dalla prova dell'eventuale calo del fatturato riferito al periodo interessato, l'appello proposto dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II,
5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 769/2020 resa in Parte_1 data 16.12.2020 del Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.04.2024.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 1428/2020 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 10.01.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 13 ed elettivamente domiciliata in Milano alla Via
Privata Cesare Battisti n. 2, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Limatola, che la rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 8.10.2012 per Notar di Milano, rep. n. 26265 Per_1 appellante e
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_1
24.08.1980 ed ivi residente a[...] ed elettivamente domiciliato in San Benedetto del
Tronto alla Via Sabotino n. 125, presso lo studio dell'Avv. Fabio Romani, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
Oggetto: contratto di somministrazione – risarcimento danni da interruzione del servizio telefonico, appello avverso la sentenza n. 769/2020 in data 16.12.2020 del Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 769/2020 in data 16.12.2020 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 Parte_1 al fine di accertarne la responsabilità per l'improvvisa cessazione della propria utenza mobile utilizzata per motivi lavorativi ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti per la sua inutilizzabilità, da quantificarsi nella somma di €.20.000 o in altra ritenuta di giustizia, in virtù di contratto di somministrazione di servizi telefonici stipulato nel corso del 2013, inizialmente riguardante la sola linea fissa dalla quale l'attore decideva di migrare ad altro operatore a causa di un riscontrato disservizio tecnico, avendo la compagnia continuato a fatturare gli importi indebiti nonostante il formale reclamo scritto del cliente e i pagamenti parziali ricevuti per gli importi relativi alla sola utenza mobile, ritenuta dal giudicante la sussistenza dei presupposti dell'illegittimità del comportamento della società telefonica e della liquidazione in via equitativa dei danni subiti fino alla riattivazione dell'utenza, avvenuta solo a seguito di accoglimento del provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in sede di reclamo, ha accolto la domanda e condannato parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello chiedendo la riforma della Parte_1 sentenza gravata che, a causa di un'erronea valutazione del materiale probatorio, ha attribuito la responsabilità del lamentato disservizio alla temporanea sospensione nell'erogazione dei servizi di rete mobile, senza tenere in considerazione il suo corretto adempimento mediante la fornitura continuativa di tutti i servizi pattuiti e la circostanza che la limitazione degli stessi sia avvenuta a fronte del parziale mancato pagamento delle fatture emesse;
il giudicante ha, inoltre, qualificato l'utenza mobile per cui è causa quale utenza ad uso professionale sulla scorta di un'istruttoria testimoniale che confligge con la documentazione versata in atti, trattandosi di un contratto ad uso esclusivamente privato e non business, con addebito della relativa concessione governativa di €.5,16 mensili, come emerge anche dalle fatture emesse, nonché sulla scorta del contratto lavorativo di assistenza, neppure firmato e recante l'indicazione dell'indirizzo e-mail dove l'attore avrebbe potuto essere alternativamente contattato, avente durata annuale fino al 31.12.2015 a fronte dei disservizi che si sarebbero verificati dalla metà del mese di dicembre 2015 al mese di settembre 2016; la domanda è stata accolta nonostante la mancata prova del danno subito da parte attrice (sia nell'an che nel quantum debeatur) ed il nesso causale con l'inadempimento della società convenuta, non potendo considerarsi in re ipsa e neppure liquidabile in via equitativa, quale criterio che può supplire soltanto all'oggettiva impossibilità di provare il danno nel suo ammontare e non anche alla carenza probatoria da parte di chi ne aveva l'onere. Si è regolarmente costituito in giudizio , contestando in modo specifico l'avverso Controparte_1 gravame e rilevandone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., atteso che i motivi di appello sono privi di specificità e si limitano ad un mero richiamo alle difese svolte nel primo grado, nonché l'infondatezza del gravame nel merito evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non vi è stata una “temporanea sospensione nell'erogazione dei servizi di rete mobile”, ma una loro immediata cessazione senza alcun preavviso, quindi in violazione delle condizioni generali di contratto, ripristinata solo in sede cautelare, pertanto non risponde al vero che ha proceduto alla “sospensione” della linea a causa della morosità, poiché il cliente ha Pt_1 dapprima provveduto a contestare il disservizio e, dopo il passaggio della linea fissa ad altro operatore, ad eseguire il pagamento parziale degli importi dovuti solo per l'abbonamento del servizio mobile da lui usufruito, al netto delle somme non dovute per la linea fissa ormai gestita da altro operatore;
la violazione contrattuale sussisterebbe anche in caso di mancato integrale pagamento delle fatture, atteso che l'art. 12 delle condizioni generali di contratto attribuisce a il potere di Pt_1 sospendere il servizio dopo 15 giorni, ad eccezione delle chiamate di emergenza e di sospenderlo integralmente dopo 45 giorni, nonché di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. dopo 60 giorni, ma con effetto dopo 10 giorni dal preavviso comunicato al cliente, in linea con lo schema contrattuale della somministrazione il quale, in ordine alla sospensione della prestazione, prevede che il somministrante non possa sospendere l'esecuzione senza dare un congruo preavviso;
è da ritenersi irrilevante, ai fini della valutazione del danno, il tipo di contratto concluso, se privato o professionale, risultando dimostrata per testi la mancata reperibilità dell'attore nel periodo dell'interruzione del servizio mobile;
accertato il grave inadempimento contrattuale del gestore, corretta è da ritenersi la liquidazione in via equitativa operata dal giudicante, avendo l'odierno appellato già fornito la prova dell'effettivo verificarsi di un danno patrimoniale (compreso quello c.d. “da perdita di chance”) del quale non poteva fornire l'esatta quantificazione, essendo irrilevante l'omesso deposito dei documenti fiscali a dimostrazione dell'eventuale decremento reddituale.
A seguito di ordinanza del 10.01.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Deve preliminarmente rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione ex art. 342 c.p.c. di inammissibilità in rito del gravame proposto, che non implica un giudizio avente ad oggetto la sua fondatezza, attenendo unicamente alla redazione delle argomentazioni a sostegno della domanda di riforma della sentenza di primo grado ed imponendo che il gravame non sia meramente devolutivo, ma si esplichi in una richiesta di revisione della decisione in chiave critica delle argomentazioni del giudice a quo. La sollevata eccezione dev'essere disattesa anche alla luce dei principi affermati da Cass. SS.UU. n.
27199/2017 tenuto conto del fatto che l'appellante ha sufficientemente indicato e chiarito i capi della sentenza che intende impugnare e i relativi motivi, idoneamente e comprensibilmente sviluppando la parte volitiva e quella argomentativa. La nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. non pare, infatti, comportare una significativa novità dei principi già in precedenza stabiliti in materia di specificità dei motivi d'appello, né la osservanza di particolari tecniche redazionali, dovendosi sempre tenere presente l'obiettivo della previsione che è quello di porre sia il giudice sia la parte appellata in grado di compiutamente conoscere le critiche svolte rispetto alla sentenza, per quest'ultima al fine di poter esplicare il suo esercizio di difesa in merito. Che tali requisiti siano nella specie soddisfatti si evince dalla piena estrinsecazione del contraddittorio, essendo risultato che i motivi di appello sono stati inequivocabilmente e pienamente intesi dall'appellata.
Può, quindi, passarsi all'esame delle doglianze contenute nell'atto di appello, con la prima delle quali viene censurato il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudicante non avrebbe tenuto in considerazione il corretto adempimento della compagnia telefonica, che invero asserisce di aver dato piena prova della fornitura continuativa di tutti i servizi pattuiti, limitandoli esclusivamente a causa del sopravvenuto inadempimento del cliente, che dal 5.10.2015 ha iniziato ad eseguire dei pagamenti solo parziali degli importi esposti nelle fatture ricevute, pertanto è erroneo il ragionamento del giudice di prime cure secondo cui sarebbe la responsabile del disservizio subito relativamente alla Pt_1 temporanea “sospensione” nell'erogazione del servizio di rete mobile intestato all'appellato, atteso che i mancati pagamenti delle voci esposte in fattura sarebbero stati riferibili a prestazioni non oggetto della migrazione della linea e, in particolare, avrebbero riguardato anche i costi per il telefono start
“acquistato” nell'ambito del contratto per il servizio Org_1
La censura è infondata.
Risulta per tabulas che, a causa di un disservizio imputabile a relativamente alla sola utenza Pt_1 fissa, l'odierno appellato -previo reclamo scritto in data 23.09.2015, cui faceva seguito l'apertura della segnalazione in data 28.10.2015- decideva di migrare la propria utenza ad altro operatore, tuttavia la compagnia telefonica continuava a fatturare, oltre agli importi spettanti a titolo di corrispettivo per i servizi legati alla linea mobile, anche quelli non più dovuti per detta linea già migrata (conteggiati con un'unica fatturazione unitamente a quelli dovuti per la linea mobile) e, a fronte dei pagamenti parziali delle fatture per gli importi non in contestazione (tenuti ben distinti dal che ogni volta li comunicava appositamente con missiva accompagnatoria al parziale CP_1 versamento eseguito: cfr. doc. n. 6 del fascicolo attoreo) e nonostante le ripetute contestazioni PEC inviate per ciascuna fattura ricevuta, continuava la fatturazione integrale per entrambe le Pt_1 linee fino alla cessazione unilaterale e senza alcun preavviso, in data 2.12.2015, dell'utenza mobile enunciando come motivazione “a causa di insoluti”.
In considerazione della suesposta e documentata ricostruzione delle circostanze di fatto il giudice di prima istanza, nel ripercorrere le vicende che avevano preventivamente interessato il procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto la richiesta di immediata riattivazione del servizio telefonico a seguito del fallito tentativo in sede conciliativa dinanzi al ha CP_2 rilevato come già il giudice del reclamo aveva “valutato e riconosciuto illegittimo ed inadempiente il comportamento tenuto dalla compagnia telefonica convenuta, che in spregio alle previsioni contrattuali sottoscritte, ha interrotto il servizio repentinamente e senza preavviso, adducendo il mancato pagamento delle fatture emesse” (cfr. sent. pag. 4), ravvisando la legittimità della sospensione dei pagamenti degli importi contestati fino alla definizione del reclamo ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto ed essendo nei contratti di durata consentito il diritto di recesso in capo alla società somministrante solo dopo che sia infruttuosamente decorso il termine dilatorio di giorni dieci dalla comunicazione del preavviso di risoluzione, ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali.
In particolare, in caso di morosità dell'utente l'iter da seguire prevede la facoltà di di Pt_1 sospendere il servizio dopo 15 giorni dal persistere dell'inadempimento, ad eccezione delle chiamate di emergenza, di sospendere tutti i servizi dopo 45 giorni e di risolvere il contratto dopo 60 giorni ex art. 1456 c.c., ma con effetto dopo 10 giorni dal preavviso di risoluzione comunicato al cliente che, nel caso specifico, non è stato osservato, atteso che l'interruzione del servizio è stata improvvisa e senza essere preceduta dalle graduali sospensioni nei termini sopra evidenziati.
La configurazione della somministrazione come contratto a tempo indeterminato con prestazioni ad esecuzione continuata, fa sì che entrambe le parti siano libere di recedere in ogni momento dal rapporto, dovendo tuttavia fornire congruo preavviso alla controparte ex art 1569 c.c.:
l'inadempimento lieve del somministrato autorizza il fornitore a sospendere l'esecuzione della prestazione, a condizione che ne dia congruo preavviso ex art. 1565 c.c. in estensione del principio inadimplenti non est adimplendum ex art. 1460 c.c., tanto che la sospensione è giustificata anche da un inadempimento non grave.
Va, altresì, osservato come sia improprio parlare di temporanea “sospensione” nell'erogazione dei servizi di rete mobile, avendo la eseguito una cessazione dell'utenza, peraltro nelle more Pt_1 della procedura conciliativa conclusasi con verbale di mancata conciliazione in data 11.04.2016, essendo stata la linea riattivata dopo parecchi mesi solo in virtù del provvedimento cautelare emesso in data 18.08.2016 dal Tribunale di Ascoli Piceno a definizione del giudizio di reclamo.
Pur a voler prescindere dal grave inadempimento di non meritevole di pregio è da ritenersi Pt_1
l'eccezione di inadempimento del per gli omessi pagamenti delle voci di costo riguardanti CP_1 il telefono start asseritamente acquistato in occasione della sottoscrizione dell'abbonamento per il servizio ADSL. Ed infatti, la voce e Telefono Start, attivo dal 27-03-13” descritta in Org_2 fattura è ricompresa tra le “Informazioni sul Piano Tariffario” e prevede un contributo mensile promiscuo di €.39, senza distinzione di quanto sia da imputarsi al servizio di linea internet e quanto al presunto Telefono Start “acquistato in uno al contratto”: circostanza che lascia, tuttavia, presumere come tale voce debba riferirsi alla concessione di un servizio connesso con la fornitura della e Org_1 non alla fornitura di un apparecchio telefonico pagabile a rate, di cui la avrebbe preteso la Pt_1 restituzione materiale dopo la cessazione del rapporto, per cui in mancanza di adeguata prova sul punto, l'eccezione di inadempimento non potrà che essere disattesa.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole della sentenza per aver erroneamente qualificato di tipo “professionale” l'utenza mobile intestata all'attore, sulla scorta del raggiungimento della prova di essersi avvalso dei servizi mobili erogati dalla convenuta per motivi di lavoro, specificamente per le richieste di interventi di riparazione, essendo il proprio recapito mobile indicato sul contratto di assistenza tecnica stipulato con ed intestato alla ditta e non al Controparte_3 quale persona fisica, peraltro non firmato e avente efficacia fino al 31.12.2015, quindi in CP_1 contrasto con la documentazione prodotta a dimostrazione che esso è stato stipulato per uso privato e non nella formula businnes.
Il motivo è infondato.
Reputa questa Corte territoriale come sia del tutto ininfluente la circostanza che l'utenza mobile per cui è causa, oggetto di un abbonamento sottoscritto dal in proprio, sia stata da questi CP_1 utilizzata anche per la propria attività lavorativa, come si evince dalle numerose comunicazioni inviate dai clienti dell'appellato che hanno dichiarato di aver trovato, nel periodo di disattivazione del servizio, il numero di cellulare irraggiungibile e sono stati, quindi, costretti a rivolgersi ad altri esperti del settore per usufruire dell'intervento tecnico di cui necessitavano (cfr.doc. n. 12 del fascicolo di parte attrice): ed infatti, la tipologia dell'abbonamento telefonico sottoscritto dalle parti assume rilievo solo ai fini del costo della tariffa scelta e della concessione governativa applicabile nel quantum di legge, non essendo vincolante per il somministrato a che titolo avvenga l'utilizzo del servizio telefonico, spesso di fatto ceduto anche a soggetti terzi da parte del suo formale intestatario.
Secondo la tesi appellante la natura privata dell'utenza mobile in esame avrebbe dovuto, pertanto, essere ben individuata dal giudicante proprio in quanto costituente il presupposto per il rigetto della liquidazione del danno richiesta in relazione all'attività professionale svolta dall'attore, contestandosi con il terzo motivo di gravame che la liquidazione del danno sia avvenuta in modo automatico, in considerazione dell'inadempimento di o della circostanza che, comunque, il danno sarebbe Pt_1 in re ipsa, nel condivisibile assunto dell'applicabilità dell'art. 1226 c.c. a causa della sua “difficile quantificazione, specie sotto il profilo del lucro cessante, in quanto … non è possibile stimare quanti clienti anche potenziali il abbia perso per l'impossibilità di ricevere le chiamate di CP_1 intervento mediante l'uso del mezzo telefonico” (cfr. pagg.
5-6 sent.), se si consideri che l'azienda per cui all'epoca egli lavorava lo metteva in contatto con la clientela fornendo ad essa proprio il numero del cellulare indicato in contratto, quale mezzo di comunicazione molto più rapido -in termini di reperibilità ed immediatezza del contatto della persona- rispetto al contatto e mail che pure figurava indicato sul contratto di lavoro.
Pertanto, non potendo riscontrarsi il quantum delle commesse non potute acquisire nel periodo in questione, sussiste una particolare difficoltà di provare il preciso ammontare del danno risarcibile, come rilevato dal giudice di prime cure con logica e convincente motivazione: sul punto, alquanto eloquente è anche il passaggio motivazionale del provvedimento reso dal giudice del reclamo in data
18.08.2016 circa la particolare utilità che possa derivare dall'utilizzo del servizio dati mobili in termini di “maggiori difficoltà di gestione dei propri affari e la perdita di occasioni commerciali potenzialmente favorevoli che ne conseguono” (cfr. ordinanza Trib. Ascoli Piceno, pag. 3).
Sull'argomento, la Suprema Corte ha stabilito che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione del danno in via equitativa a norma ex artt. 1226 e 2056 c.c. “presuppone la prova dell'esistenza di danni risarcibili e l'obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare ... con la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione” (così Cass. Civ. sentenza n. 17613 del 24.08.2020; conformi Cass. 8 gennaio 2016,
n. 127 e Cass. 17 ottobre 2016, n. 20889).
Del resto, è risarcibile il danno patrimoniale subito dall'imprenditore in conseguenza della illegittima interruzione, anche temporanea, della linea alle utenze telefoniche aziendali da parte del gestore del servizio, dovendosi ritenere il rapporto intercorso tra le parti riconducibile allo schema contrattuale del contratto di somministrazione che, in ordine alla sospensione della prestazione, prevede che il somministrante non possa sospendere l'esecuzione senza dare un congruo preavviso. Ne consegue che deve essere riconosciuto il risarcimento all'utente, pur se moroso (ma non è il caso in controversia), che non risulta preavvisato dell'interruzione del servizio e la relativa liquidazione deve essere effettuata secondo criteri equitativi nell'impossibilità di quantificare diversamente il lucro cessante.
Pertanto, il gestore telefonico che si renda inadempiente al contratto di somministrazione con l'utente, impedendogli di fruire del servizio, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, inclusa la perdita di chance, liquidabile anche in via equitativa (Cassazione civile sez. III, 29.01.2019, n.2358): “… con specifico riguardo al danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, questa Corte, in tema di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sia pure nella diversi ipotesi di mancato inserimento del nominativo del cliente nell'elenco telefonico – pur avendolo configurato “come perdita di chance, atteso che esso non consiste nella perdita di un vantaggio economico ma in quella della possibilità di conseguirlo”, e pur avendone ammessa la liquidazione equitativa, soprattutto ove correlato, come nel caso di specie, ad un'attività professionale o commerciale (Cass. 03/08/2017, n.
19342) – ritiene che la sua liquidazione richieda almeno la prova della sua possibile configurabilità, rispondente ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass. 08/06/2018, n. 14916)”.
Corretto è, infine, il criterio di calcolo seguito dal giudice di prima istanza, che ha ritenuto equo liquidare l'importo di €.
6.500 prendendo in considerazione il lungo periodo in cui si è protratta la disattivazione, comprensivo anche dei mesi estivi e delle festività natalizie di maggiore utilizzo delle attrezzature per la ristorazione “in cui gli interventi dell'attore sarebbero stati presumibilmente numerosi”, nonché la totale reperibilità dell'attore per 24 ore.
Risultando provata l'esistenza del danno lamentato (perdita della clientela, effettiva e potenziale, in quanto impossibilitata a contattare telefonicamente l'appellato) e la sussistenza del nesso di causalità tra il suddetto danno e la condotta della società appellante (distacco della linea mobile in violazione delle condizioni generali di contratto), potendosi quindi prescindere dalla prova dell'eventuale calo del fatturato riferito al periodo interessato, l'appello proposto dev'essere rigettato e la sentenza di primo grado interamente confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico dell'appellante (cfr. Cass. civile, sez. II,
5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 769/2020 resa in Parte_1 data 16.12.2020 del Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Condanna parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in complessivi €.3.966 (di cui €.
1.134 per studio controversia, €.921 per fase introduttiva ed €.
1.911 per fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15% sulle voci imponibili di legge ed oltre al rimborso delle spese vive documentate.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 3.04.2024.
Il Presidente
dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani