Articolo 2 della Legge 27 giugno 1985, n. 332
Articolo 1Articolo 3
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19 luglio 1985
Art. 2.
In attesa della rideterminazione delle tasse d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi archeologici dello Stato da parte del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il comitato di cui alla presente legge, le tasse d'ingresso attualmente in vigore sono duplicate.
Entrata in vigore il 19 luglio 1985