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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 258/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1268/2025 depositato il 01/10/2025, relativo alla sentenza n.
2020/2016 sezione 02
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA - Viale Europa Localita' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha premesso che con sentenza n. 2020/2016, pronunciata in data 2/12/2016 e depositata il 23/12/2016 questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado accoglieva il ricorso presentato dal sig.
Nominativo_1, condannando la resistente (Regione LA) al pagamento delle spese di lite liquidate in € 135,00 oltre accessori pari ad euro 67,30, con distrazione in favore dell'odierna ricorrente (avv. Ricorrente_2) dichiaratasi antistataria.
La decisione di cui sopra veniva notificata all'ente impositore in data 25/01/2017 ed è passata in giudicato, non avendo la Regione LA impugnato la stessa.
Il 22/12/2020 la ricorrente provvedeva a notificare all'ente impositore, a mezzo ufficiale giudiziario, apposito atto di messa in mora, al fine di diffidare quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto, nel termine di trenta giorni, tuttavia, la Regione LA è rimasta sino a tutt'oggi inadempiente rispetto ai predetti obblighi.
A cagione di ciò, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, la ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inottemperanza dell'Amministrazione intimata rispetto a quanto statuito giudizialmente con la sentenza n. 2020/2016 del 02/12/2016, divenuta definitiva e, quindi, di ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alla medesima decisione (notificata in data 25/01/2017), con nomina, ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, a spese dell'autorità inadempiente, di un commissario ad acta, conferendogli il compito di provvedere alla esecuzione della summenzionata sentenza, adottando i conseguenti provvedimenti;
con condanna della resistente al rimborso delle spese del presente di giudizio, oltre accessori di legge comprese quelle per
1. sentenza in copia conforme all'originale euro 27,00 per diritti di autentica, euro 4,50 per diritti di copia, euro 11,78 per spese di notifica;
2. atto di messa in mora euro 13,23 per spese di notifica,
3. sentenza con attestazione di passaggio in giudicato euro 9,00 per diritti di autentica, euro 1,50 per diritti di copia.
Parte esistente non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine a quanto lamentato dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inerzia della Regione LA, che non si è costituita in giudizio e nulla ha replicato e/o contestato rispetto alle pretese ed alle deduzioni attoree, emerge con nitore da quanto addotto col ricorso in esame, atteso che, a fronte della sentenza di cui in premessa, passata in giudicato e dunque definitiva, e della disposta condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del costituito procuratore della ricorrente, non ha provveduto ad eseguire quanto giudizialmente ad essa ordinato.
La Corte, preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di pagamento delle spese sopra già specificate, ordina, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, alla Regione LA di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari per eseguire il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente per le causali già specificate in premessa, all'uopo concedendo il termine di cui al dispositivo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Regione LA (art. 15 d.lgs. n. 546/1992) e vengono liquidate in € 250,00 (oltre accessori dovuti per legge e spese documentate pari ad € 67,01) in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ordina alla Regione LA di ottemperare a quanto disposto con la sentenza in motivazione indicata (n. 2020/2016 del 2/12/2016, dep. 23/12/2016, CGT I grado di VV) provvedendo al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente (€ 135,00, oltre accessori per € 67,30) in conseguenza della richiamata decisione e ciò entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna la Regione LA al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 250,00 per ononari, oltre accessori dovuti per legge e spese documentate pari ad € 67,01.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1268/2025 depositato il 01/10/2025, relativo alla sentenza n.
2020/2016 sezione 02
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione LA - Viale Europa Localita' Germaneto 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha premesso che con sentenza n. 2020/2016, pronunciata in data 2/12/2016 e depositata il 23/12/2016 questa Corte di Giustizia Tributaria di I Grado accoglieva il ricorso presentato dal sig.
Nominativo_1, condannando la resistente (Regione LA) al pagamento delle spese di lite liquidate in € 135,00 oltre accessori pari ad euro 67,30, con distrazione in favore dell'odierna ricorrente (avv. Ricorrente_2) dichiaratasi antistataria.
La decisione di cui sopra veniva notificata all'ente impositore in data 25/01/2017 ed è passata in giudicato, non avendo la Regione LA impugnato la stessa.
Il 22/12/2020 la ricorrente provvedeva a notificare all'ente impositore, a mezzo ufficiale giudiziario, apposito atto di messa in mora, al fine di diffidare quest'ultimo al pagamento di quanto dovuto, nel termine di trenta giorni, tuttavia, la Regione LA è rimasta sino a tutt'oggi inadempiente rispetto ai predetti obblighi.
A cagione di ciò, e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, la ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l'inottemperanza dell'Amministrazione intimata rispetto a quanto statuito giudizialmente con la sentenza n. 2020/2016 del 02/12/2016, divenuta definitiva e, quindi, di ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alla medesima decisione (notificata in data 25/01/2017), con nomina, ai sensi dell'art. 70, comma 7, d.lgs. n. 546/1992, a spese dell'autorità inadempiente, di un commissario ad acta, conferendogli il compito di provvedere alla esecuzione della summenzionata sentenza, adottando i conseguenti provvedimenti;
con condanna della resistente al rimborso delle spese del presente di giudizio, oltre accessori di legge comprese quelle per
1. sentenza in copia conforme all'originale euro 27,00 per diritti di autentica, euro 4,50 per diritti di copia, euro 11,78 per spese di notifica;
2. atto di messa in mora euro 13,23 per spese di notifica,
3. sentenza con attestazione di passaggio in giudicato euro 9,00 per diritti di autentica, euro 1,50 per diritti di copia.
Parte esistente non ha fatto pervenire proprie osservazioni in ordine a quanto lamentato dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'inerzia della Regione LA, che non si è costituita in giudizio e nulla ha replicato e/o contestato rispetto alle pretese ed alle deduzioni attoree, emerge con nitore da quanto addotto col ricorso in esame, atteso che, a fronte della sentenza di cui in premessa, passata in giudicato e dunque definitiva, e della disposta condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del costituito procuratore della ricorrente, non ha provveduto ad eseguire quanto giudizialmente ad essa ordinato.
La Corte, preso atto della mancata ottemperanza all'ordine di pagamento delle spese sopra già specificate, ordina, ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 546/1992, alla Regione LA di provvedere all'adozione degli atti amministrativi necessari per eseguire il pagamento di quanto dovuto alla ricorrente per le causali già specificate in premessa, all'uopo concedendo il termine di cui al dispositivo.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della Regione LA (art. 15 d.lgs. n. 546/1992) e vengono liquidate in € 250,00 (oltre accessori dovuti per legge e spese documentate pari ad € 67,01) in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e ordina alla Regione LA di ottemperare a quanto disposto con la sentenza in motivazione indicata (n. 2020/2016 del 2/12/2016, dep. 23/12/2016, CGT I grado di VV) provvedendo al pagamento di quanto dovuto alla ricorrente (€ 135,00, oltre accessori per € 67,30) in conseguenza della richiamata decisione e ciò entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente sentenza.
Condanna la Regione LA al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 250,00 per ononari, oltre accessori dovuti per legge e spese documentate pari ad € 67,01.