Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 353
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art.43 c.1 DPR 600/1973 - decadenza termini di accertamento

    La Corte ha ritenuto che per crediti inesistenti, il termine per l'accertamento è di otto anni e non cinque, e che l'Agenzia delle Entrate ha agito entro tale termine.

  • Rigettato
    Nullità per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'atto di recupero pienamente e congruamente motivato, in quanto la valutazione è strettamente collegata all'applicabilità del "Manuale di Frascati", metodo indicato dalla Commissione Europea.

  • Rigettato
    Violazione art. 47 Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea - diritto di difesa del contribuente

    La Corte ha ritenuto che per la fattispecie di atto di recupero non è previsto né applicabile il principio del contraddittorio preventivo. L'atto è stato adottato dopo un contraddittorio cartolare idoneo ad assicurare la difesa procedimentale.

  • Rigettato
    Omesso contraddittorio endoprocedimentale sostanziale

    La Corte ha ritenuto che per la fattispecie di atto di recupero non è previsto né applicabile il principio del contraddittorio preventivo. L'atto è stato adottato dopo un contraddittorio cartolare idoneo ad assicurare la difesa procedimentale.

  • Rigettato
    Violazione art. 3 d.l. 145 del 2013 - ammissibilità all'agevolazione fiscale delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale

    La Corte ha ritenuto che le attività svolte dalla società non rientrano nella definizione di Ricerca e Sviluppo secondo il "Manuale Frascati" e la normativa di riferimento, evidenziando la mancanza di novità, creatività, incertezza e sistematicità, nonché la natura ordinaria o di miglioramento delle modifiche apportate.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per errata quantificazione degli importi

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, implicitamente confermando la correttezza della quantificazione operata dall'Agenzia delle Entrate sulla base della non spettanza del credito.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto di recupero per violazione dei Principi di affidamento e buona fede

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, non accogliendo le doglianze relative alla legittimità dell'atto di recupero.

  • Rigettato
    Erronea sanzione applicata nella misura del 100%

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, implicitamente confermando la legittimità delle sanzioni applicate dall'Agenzia delle Entrate in relazione all'utilizzo di un credito ritenuto inesistente.

  • Rigettato
    Illegittimità delle sanzioni per violazione dell'art. 6 del D.lgs. 472/97 e art. 8 d. Lgs n. 546 del 1992

    La Corte ha rigettato il ricorso nel suo complesso, non accogliendo le doglianze relative alla legittimità delle sanzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 353
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 353
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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