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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 27/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato ex art. 281 sexies , comma 3, cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.464/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 10/03/25,
da
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. Saverio GIANNI del Foro di Roma,
-parte ricorrente-
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
-parte resistente-
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società con sede in Roma, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, ha convenuto in giudizio nella forme di cui all'art. 281
decies cpc il sig. per sentirlo condannare al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di € 11.678,91, come derivante dal contratto di finanziamento finalizzato ST n. 20091911776713 sottoscritto dal in data CP_1
11/01/2011 per l'acquisto di un autoveicolo nuovo presso la di Controparte_2
1 Macerata, oltre interessi legali sulla sorte di € 10.273,50 a far data dal 10/01/23.
Il ricorso ed il decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti , a seguito della richiesta di concessione di termine per la notifica ex art. 143 cpc, perché già tentata nelle forme ordinarie con esito negativo, concesso alla udienza del 22/07/2025, veniva notificato al resistente a mani proprie in data 08/09/25 presso il domicilio di CACCAMO
[...]
, Area S.A.E., Case PArse, 6/A e dunque ritualmente rispetto alla fissata Parte_2
udienza di comparizione del 27/10/25, poi differita d'ufficio al 24/11/25.
Tuttavia il sig. non si costituiva in giudizio e va dunque dichiarato contumace. CP_1
Alla udienza del 24/11/25 parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3° cpc.
Il ricorso appare fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha provato Parte_1
documentalmente la titolarità e l'esistenza del credito azionato, come segue :
- con il contratto di finanziamento finalizzato n. 20091911776713 sottoscritto dal CP_1
in data 11/01/2011 con la società ST per l'acquisto di una nuova auto presso la i Macerata, ( doc.4); Controparte_2
- con il contratto del 15/09/2016 la cessione del credito da Findomestic a Banca IFIS,
cessione comunicata al resistente con raccomandata del 19/09/206 di ST e raccomandata di diffida di pagamento sempre in data 19/09/2016 di Banca IFIS ricevuta dal convenuto in data 28/10/2016 ( doc.1);
- con il contratto del 23/12/22 la cessione del credito, esattamente individuato, da Banca IFIS
NPL a ST.IN PA ( doc.2 e all.1 pag 142) e Banca IFIS a riguardo ha anche rilasciato attestazione della entità del credito ceduto ( doc.5);
- con il contratto del 06/02/23 che infine il credito in questione, nominalmente individuato,
veniva ceduto da ST.IN alla ricorrente ( doc. 3 all.1 pg1) e comunicato Parte_1
dalla cedente con raccomandata del 20/02/23 al debitore e con raccomandata del 21/04/23 da
2 parte della cessionaria sempre al debitore con compiuta giacenza al 06/06/23 ( doc 6 e doc 2).
Da ultimo in data 23/07/23 il procuratore costituito della ricorrente inviata formale diffida di pagamento al debitore (doc.7).
Non appaiono dunque sussistere dubbi in ordine alla titolarità del credito di cui si tratta in capo alla ricorrente ed alla fondatezza della domanda, che va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 55/14 secondo i parametri minimi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa, stante la contumacia di parte convenuta e tenuto conto della attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie il ricorso promosso da Parte_1
in persona del legale rapp.te, nei confronti del sig. e per l'effetto lo Controparte_1
condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.678,91, oltre interessi legali sulla sorte di € 10,273,50 a far data dal 06/06/23 – data di compiuta giacenza della comunicazione di cessione e richiesta pagamento della ricorrente al debitore- sino al saldo..
Condanna al rimborso in favore della ricorrente delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge, nonché euro 118,50 per esborsi.
Così deciso in Macerata il 27/11/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato ex art. 281 sexies , comma 3, cpc, la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.464/2025 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato il 10/03/25,
da
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1
l'Avv. Saverio GIANNI del Foro di Roma,
-parte ricorrente-
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
-parte resistente-
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La società con sede in Roma, in Parte_1
persona del suo legale rappresentante, ha convenuto in giudizio nella forme di cui all'art. 281
decies cpc il sig. per sentirlo condannare al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di € 11.678,91, come derivante dal contratto di finanziamento finalizzato ST n. 20091911776713 sottoscritto dal in data CP_1
11/01/2011 per l'acquisto di un autoveicolo nuovo presso la di Controparte_2
1 Macerata, oltre interessi legali sulla sorte di € 10.273,50 a far data dal 10/01/23.
Il ricorso ed il decreto di fissazione della udienza di comparizione delle parti , a seguito della richiesta di concessione di termine per la notifica ex art. 143 cpc, perché già tentata nelle forme ordinarie con esito negativo, concesso alla udienza del 22/07/2025, veniva notificato al resistente a mani proprie in data 08/09/25 presso il domicilio di CACCAMO
[...]
, Area S.A.E., Case PArse, 6/A e dunque ritualmente rispetto alla fissata Parte_2
udienza di comparizione del 27/10/25, poi differita d'ufficio al 24/11/25.
Tuttavia il sig. non si costituiva in giudizio e va dunque dichiarato contumace. CP_1
Alla udienza del 24/11/25 parte ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso introduttivo e la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies comma 3° cpc.
Il ricorso appare fondato e va accolto.
Parte ricorrente ha provato Parte_1
documentalmente la titolarità e l'esistenza del credito azionato, come segue :
- con il contratto di finanziamento finalizzato n. 20091911776713 sottoscritto dal CP_1
in data 11/01/2011 con la società ST per l'acquisto di una nuova auto presso la i Macerata, ( doc.4); Controparte_2
- con il contratto del 15/09/2016 la cessione del credito da Findomestic a Banca IFIS,
cessione comunicata al resistente con raccomandata del 19/09/206 di ST e raccomandata di diffida di pagamento sempre in data 19/09/2016 di Banca IFIS ricevuta dal convenuto in data 28/10/2016 ( doc.1);
- con il contratto del 23/12/22 la cessione del credito, esattamente individuato, da Banca IFIS
NPL a ST.IN PA ( doc.2 e all.1 pag 142) e Banca IFIS a riguardo ha anche rilasciato attestazione della entità del credito ceduto ( doc.5);
- con il contratto del 06/02/23 che infine il credito in questione, nominalmente individuato,
veniva ceduto da ST.IN alla ricorrente ( doc. 3 all.1 pg1) e comunicato Parte_1
dalla cedente con raccomandata del 20/02/23 al debitore e con raccomandata del 21/04/23 da
2 parte della cessionaria sempre al debitore con compiuta giacenza al 06/06/23 ( doc 6 e doc 2).
Da ultimo in data 23/07/23 il procuratore costituito della ricorrente inviata formale diffida di pagamento al debitore (doc.7).
Non appaiono dunque sussistere dubbi in ordine alla titolarità del credito di cui si tratta in capo alla ricorrente ed alla fondatezza della domanda, che va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 55/14 secondo i parametri minimi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa, stante la contumacia di parte convenuta e tenuto conto della attività defensionale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie il ricorso promosso da Parte_1
in persona del legale rapp.te, nei confronti del sig. e per l'effetto lo Controparte_1
condanna al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 11.678,91, oltre interessi legali sulla sorte di € 10,273,50 a far data dal 06/06/23 – data di compiuta giacenza della comunicazione di cessione e richiesta pagamento della ricorrente al debitore- sino al saldo..
Condanna al rimborso in favore della ricorrente delle spese del Controparte_1
presente giudizio, che si liquidano in euro 1.700,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e
CAP come per legge, nonché euro 118,50 per esborsi.
Così deciso in Macerata il 27/11/2025 .
Il giudice on.
Dott.ssa Barbara Silenzi
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