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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/12/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
1) Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente
2) Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
3) Dott. Vincenzo Landolfi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2969/2025, promossa da
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Moiano alla via Roma n. 12, presso lo studio dell'avv. Pasquale Moscato, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
debitore esecutato - reclamante contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 Lungotevere Flaminio 18, rappresentata dalla mandataria già CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 14.12.2010, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso Persona_1 avvocato in Napoli alla Via F. Crispi, n. 62; creditore procedente - reclamato nonché
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_4
terzo pignorato resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva Parte_1 iscritta al R.G.E. con il n. 560/2024.
Il G.E., con ordinanza del 21.05.2025, ha sospeso la procedura esecutiva, fissando il termine di 60 giorni per introdurre il giudizio di merito, senza provvedere in ordine alle spese di lite della fase sommaria.
Il ha proposto, quindi, istanza di rettifica, chiedendo al G.E. la condanna della creditrice Parte_1 procedente opposta al pagamento in proprio favore delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione.
Il G.E. ha fissato l'udienza del 27.5.2026 per la comparizione delle parti. Decorso il termine per introdurre il giudizio di merito, con atto depositato il 12.9.2025, la CP_1
ha chiesto al G.E. di dichiarare estinto il processo esecutivo.
[...]
Il G.E., con provvedimento del 30.9.2025, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. con il n. 560/2024.
Con ricorso depositato in data 15.10.2025 l'esecutato ha proposto reclamo avverso Parte_1 l'ordinanza di estinzione del 30.9.2025, sostenendo che non vi era stata inattività delle parti e chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per aver volontariamente indotto in errore il G.E.
La , costituitasi, ha chiesto il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e condanna di CP_1 controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c., nonché la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per le valutazioni di propria competenza in ordine all'offensività delle espressioni adoperate dal difensore di controparte.
L'udienza del 3.12.2025 si è svolta mediante trattazione scritta.
Ritiene il Tribunale che il reclamo è infondato e non può trovare accoglimento.
La mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio all'uopo fissato dal G.E all'esito della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione ha, infatti, determinato l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 624 co. 3 c.p.c.
L'esecutato avrebbe potuto proporre reclamo avverso il provvedimento conclusivo della Parte_1 fase sommaria che non aveva statuito in ordine alle spese di lite. Avrebbe, altresì, potuto introdurre il giudizio di merito nel termine stabilito. Non avendo proposto il reclamo e non avendo introdotto il giudizio di merito, una volta scaduto il relativo termine, il processo esecutivo non poteva utilmente proseguire.
Le spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda, vanno compensate tra le parti nella misura di due terzi. Il residuo terzo va liquidato in favore della parte reclamata come indicato in dispositivo.
Non ricorrono le condizioni per la condanna del reclamante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle sue difese mala fede o colpa grave.
Non vanno trasmessi gli atti del presente procedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in quanto le espressioni utilizzate dal difensore del reclamante, che la parte reclamata ha sostenuto essere offensive, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della causa.
Il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 bis e 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il reclamo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi;
condanna il reclamante al pagamento del residuo terzo in favore della Parte_1 Controparte_1 liquidato in 1.800 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara, inoltre, che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Benevento, 9.12.2025
Il Presidente dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
Il Giudice estensore dott. Vincenzo Landolfi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
1) Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente
2) Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
3) Dott. Vincenzo Landolfi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2969/2025, promossa da
, residente in [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 Moiano alla via Roma n. 12, presso lo studio dell'avv. Pasquale Moscato, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
debitore esecutato - reclamante contro
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 Lungotevere Flaminio 18, rappresentata dalla mandataria già CP_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Paoloandrea Monticelli in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio del 14.12.2010, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso Persona_1 avvocato in Napoli alla Via F. Crispi, n. 62; creditore procedente - reclamato nonché
, in persona del Ministro p.t.; Controparte_4
terzo pignorato resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esecutato ha proposto opposizione all'esecuzione nella procedura esecutiva Parte_1 iscritta al R.G.E. con il n. 560/2024.
Il G.E., con ordinanza del 21.05.2025, ha sospeso la procedura esecutiva, fissando il termine di 60 giorni per introdurre il giudizio di merito, senza provvedere in ordine alle spese di lite della fase sommaria.
Il ha proposto, quindi, istanza di rettifica, chiedendo al G.E. la condanna della creditrice Parte_1 procedente opposta al pagamento in proprio favore delle spese di lite della fase sommaria dell'opposizione.
Il G.E. ha fissato l'udienza del 27.5.2026 per la comparizione delle parti. Decorso il termine per introdurre il giudizio di merito, con atto depositato il 12.9.2025, la CP_1
ha chiesto al G.E. di dichiarare estinto il processo esecutivo.
[...]
Il G.E., con provvedimento del 30.9.2025, ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E. con il n. 560/2024.
Con ricorso depositato in data 15.10.2025 l'esecutato ha proposto reclamo avverso Parte_1 l'ordinanza di estinzione del 30.9.2025, sostenendo che non vi era stata inattività delle parti e chiedendo la condanna di controparte al pagamento delle spese ed al risarcimento ex art. 96 c.p.c. per aver volontariamente indotto in errore il G.E.
La , costituitasi, ha chiesto il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e condanna di CP_1 controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c., nonché la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per le valutazioni di propria competenza in ordine all'offensività delle espressioni adoperate dal difensore di controparte.
L'udienza del 3.12.2025 si è svolta mediante trattazione scritta.
Ritiene il Tribunale che il reclamo è infondato e non può trovare accoglimento.
La mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio all'uopo fissato dal G.E all'esito della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione ha, infatti, determinato l'estinzione della procedura esecutiva ex art. 624 co. 3 c.p.c.
L'esecutato avrebbe potuto proporre reclamo avverso il provvedimento conclusivo della Parte_1 fase sommaria che non aveva statuito in ordine alle spese di lite. Avrebbe, altresì, potuto introdurre il giudizio di merito nel termine stabilito. Non avendo proposto il reclamo e non avendo introdotto il giudizio di merito, una volta scaduto il relativo termine, il processo esecutivo non poteva utilmente proseguire.
Le spese di lite, tenuto conto della particolarità della vicenda, vanno compensate tra le parti nella misura di due terzi. Il residuo terzo va liquidato in favore della parte reclamata come indicato in dispositivo.
Non ricorrono le condizioni per la condanna del reclamante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nelle sue difese mala fede o colpa grave.
Non vanno trasmessi gli atti del presente procedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in quanto le espressioni utilizzate dal difensore del reclamante, che la parte reclamata ha sostenuto essere offensive, concernono in modo diretto ed immediato l'oggetto della causa.
Il reclamante è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13 co. 1 bis e 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta il reclamo;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di due terzi;
condanna il reclamante al pagamento del residuo terzo in favore della Parte_1 Controparte_1 liquidato in 1.800 euro per onorario, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
dichiara, inoltre, che è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo.
Benevento, 9.12.2025
Il Presidente dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
Il Giudice estensore dott. Vincenzo Landolfi