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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/02/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3276/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Antonio Mungo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3276 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza n. 3049/2018, pubblicata il 27.3.2018, non notificata, del Tribunale di Napoli, Quarta Sezione civile, trattenuto in decisione con ordinanza collegiale pubblicata e comunicata il 19.09.2024, all'esito della trattazione scritta del 18.9.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
TRA
, impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (c.f. e p.iva: ), in persona del P.IVA_1 procuratore speciale dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2
Taglialatela (c.f.: , giusta procura alle liti per notaio dr. C.F._1 [...] di Treviso, rep. N. 186905 racc. n. 30367 del 18.12.2014. Persona_1
Appellante
E
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di esercente Controparte_1 C.F._2
la potestà genitoriale sui figli di minore età (c.f.: Persona_2 e (c.f.: ), e C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f.: , (c.f.: Parte_4 C.F._5 Parte_5
), (c.f.: , C.F._6 Parte_6 C.F._7
(c.f.: ), Parte_7 C.F._8
tutti rappresentati e difesi nel presente grado dagli avv.ti Luca Saltalamacchia (c.f.:
) e Mario Saltalamacchia (c.f.: ). C.F._9 C.F._10
Appellati avv. (c.f.: , residente in [...] C.F._11
Parco Flory n. 214/O, con studio in Napoli alla via Del Parco Margherita n. 4, quale procuratore di se stesso.
Interventore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli eredi di con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_3
4.07.2011, hanno convenuto in giudizio la quale Impresa designata Parte_1
per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, assumendo che il 19 aprile 2005 il dante causa perdeva la vita in un incidente stradale per responsabilità del conducente di un veicolo non identificato;
chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 lett. a del D. LGS. 209/2005 sia iure proprio che iure successionis.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la che con varie Controparte_2
argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa sia mediante escussione dei testimoni, sia mediante l'acquisizione della documentazione del processo penale n. 51326/2005, il tribunale adito accoglieva la domanda così statuendo:
“a) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro Controparte_2
300.000,00 in favore di di euro 300.000,00 in favore di Controparte_1 Persona_2
di euro 300.000,00 in favore di di euro
[...] Persona_3
Per 250.000,00 in favore di di euro 250.000,00 in favore di Parte_5 Parte_4
, di euro 60.000,00 in favore di e di euro 60.000,00 in
[...] Parte_6 favore di nonché della somma di euro 1.500,00 in favore in Parte_4
solido degli istanti, oltre interessi legali sulle somme originarie, di anno in anno rivalutata secondo indici istat foi dalla data del fatto (19.05.2005) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 2 condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle Controparte_2
spese di giudizio che liquida in euro 1.551,58 per spese vive, euro 30.000,00 per compensi”.
2. Avverso la sentenza spiega appello la società assicuratrice, con atto notificato il
12.06.2018, per i motivi che seguono.
2.1. Con il primo motivo deduce falsa ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie ed errata valutazione delle stesse in ordine alla responsabilità concorsuale di ex artt. 2054 c.c. e 171 C.d.S.. Parte_3
In particolare, contro la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, elabora i seguenti rilievi critici:
--non è stato accertato, né provato che il veicolo responsabile del sinistro fosse un'auto, atteso che il tamponamento da parte di altro veicolo è stato ritenuto molto probabile nel verbale redatto dalla Polizia,
--risulta dal rapporto della polizia stradale che non erano state trovate tracce del veicolo investitore ma solo pezzi relativi alla carrozzeria del motociclo;
--non è stata mai nemmeno ipotizzata una velocità eccessiva del veicolo investitore;
--l'incidente è avvenuto in prossimità del civico 161, non di un incrocio,
--è errato il riferimento alla CTU in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, potendosi il giudice avvalere, esclusivamente, del rapporto n. 138/2005 redatto dalla
Polizia di Stato ed essendo stata espletata soltanto la consulenza necroscopica che era diretta ad accertare altro;
avendo a suo dire il giudice omesso di percepire che nel rapporto della polizia era trascritta la perizia medico-legale,
--che non c'è prova che abbia fatto tutto il possibile per evitare il Parte_3
danno,
--sarebbe una menzogna quanto dichiarato dal teste ispettore di polizia, che Tes_1
“faceva uso del casco”, atteso che per ben due volte aveva trascritto nel Per_2
suo rapporto l'affermazione contraria: “non facesse uso del casco”,
--che non c'era la prova della velocità del ciclomotore condotto da e ciò Per_2 impediva di affermare la responsabilità esclusiva dell'investitore.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'errata liquidazione di somme oltre il massimale di legge, oggetto di eccezione fin dalla comparsa di costituzione, inoltre la totale assenza di motivazione sul punto, in particolare deduce che il limite del massimale è pari ad euro 774.685,35, come previsto dal d.p.r. 19.4.1993, applicabile ratione temporis.
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 3 2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza (e le successive sue correzioni) per erronea applicazione dell'art. 288 co. 2 c.p.c. nella correzione degli errori materiali;
allega che il tribunale con la prima correzione non aveva emendato gli errori ma li aveva reiterati ed aveva, successivamente, ritenuto di poter provvedere alla correzione – sulla base dell'originaria istanza dei ricorrenti - senza convocare in udienza essa convenuta, di tal che solo con un secondo provvedimento il giudice aveva corretto la liquidazione delle spese di lite, cambiando il nominativo del difensore distrattario da avv. Marcello
Severino ad Avv. ed aggiungendo alcune voci di onorario. Parte_8
In particolare, lamenta che con la seconda correzione, oltre a correggere il nome del difensore anticipatario da avv. Severino ad avv. il tribunale inseriva, in aggiunta, Pt_8 la distrazione, in favore dell'avv. dei compensi nella misura di euro 30.000,00, Pt_8
mentre con la prima stesura aveva riconosciuto solo la distrazione delle spese vive;
inoltre, che sempre con la seconda correzione concedeva l'aumento sull'onorario, ex art. 4 co. 2, della T.F. per assistenza a più parti, questione valutativa su cui avrebbe dovuto, invece, per la discrezionalità ivi insita, garantire il contraddittorio.
Argomenta l'appellante che il tribunale ha ignorato che l'aumento ex comma 2 dell'art. 4 del dm 55/2014 “può”, non “deve” essere concesso e che la discrezionalità che vi è sottesa è comune anche all'altra disposizione, contenuta nel comma 4 dello stesso art. 4 del DM 55/2014, con cui l'intervento del giudice andava coniugato, che prevede in casi simili la riduzione del 30% per l'assistenza prestata per un solo soggetto.
Ha rassegnato le conclusioni, chiedendo che:
“in completa riforma della sentenza 3049/2018 pubblicata dal Tribunale di Napoli il
27/03/2018, accerti e dichiari la nullità della decisione per quanto espresso nel primo motivo di gravame, o, in via gradata, non esserci prova che il giorno 19/04/2005, il decesso del sig. a seguito di sinistro stradale avvenne per Parte_3
responsabilità esclusiva del conducente di un veicolo non identificato. La Corte di
Appello di Napoli Voglia, per l'effetto, annullare tutte le statuizioni di condanna disposte nel primo grado di giudizio disponendo anche la restituzione delle somme eventualmente pagate;
--in via ancor più gradata si chiede che la Corte accerti e dichiari che nel sinistro del
19/04/2005 la morte del sig. si verificò con il pari concorso di Parte_3 colpa dello stesso e del conducente del veicolo non identificato ai sensi dell'art. 2054, comma secondo c.c..
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 4 --si chiede ancora che la Corte ove ritenesse di dover liquidare somme in favore degli eredi del sig. in accoglimento di quanto già eccepito in primo Parte_3
grado e reiterato nel secondo motivo di appello limiti l'esposizione economica dell'appellante Società nei limiti del massimale di legge all'epoca del sinistro pari ad
€ 774.685,10”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con la comparsa conclusionale in data 18.11.2024 ha ribadito le Parte_1
conclusioni già rassegnate, cioè che in caso di condanna la stessa va contenuta nei limiti dell'esposizione economica di essa società assicuratrice entro il massimale di legge, all'epoca del sinistro pari ad € 774.685,10; avendo, poi, dedotto, di aver pagato €
1.833.970,31, in esecuzione di quanto liquidato in primo grado, ha chiesto che la Corte voglia disporre la restituzione delle somme pagate in esubero.
3. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in data 8.10.2018 gli appellati eredi chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza. Per_2
4. E' poi intervenuto in giudizio l'avv. in proprio, quale difensore degli Parte_8 attori in primo grado e distrattario delle spese;
ha resistito all'atto di appello, in particolare al terzo motivo con il quale ha censurato la correzione Parte_1
plurima degli errori materiali sul punto di spese ed onorari.
Ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, allegando che è condivisibile e risponde a un principio di economia la scelta del giudice di prime di cure che, avvedutosi di non aver provveduto a tutte le richieste di correzione formulate in un'unica istanza, anche d'ufficio lo faccia, in accoglimento della originaria istanza;
ha sostenuto peraltro che “l'incremento dei compensi per assistenza plurima ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, richiesta in favore dell'avv. sin dall'atto Parte_8
introduttivo del giudizio di prime cure e reiterata in atti sempre rimane pertanto sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano la correzione”.
Ha poi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado quanto meno relativamente al capitolo relativo alle spese di lite e le maggiorazioni di legge per assistenza plurima ex art. 4 comma 2 DM 55/2014;
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 3049/2018 emessa dal Tribunale
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 5 di Napoli, IV Sezione Civile il 20/03/2018, a conclusione del procedimento civile rubricato al n. 1459/2011 R.G.;
- dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure n. 3049/2018 in punto all'attribuzione delle spese del giudizio ed al suo ammontare nei confronti dell'avv. ; Parte_8
in via subordinata:
- rigettare l'interposto gravame alla sentenza di prime cure relativamente al capo 3 dell'atto di appello siccome inammissibile infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte liquidando in favore del sottoscritto procuratore le spese di lite e le maggiorazioni di legge per assistenza plurima ex art. 4 comma 2 DM 55/2014;
- con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio oltre oneri accessori”.
5. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata fissata udienza per il 10.10.2018; all'esito, la Corte, con ordinanza depositata in data
20.2.2019, ha accolto l'istanza di sospensione per la somma oggetto della condanna eccedente il massimale di euro 774.685,10 ratione temporis vigente;
al contempo ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza già fissata del 19.2.2020
(medio tempore si era svolta la comparizione all'udienza del 14.11.2018).
La causa è stata rinviata più volte per il carico del ruolo. Disposta la trattazione scritta con decreto del 2.09.2024, acquisite le note di trattazione, tempestivamente depositate, il Collegio con ordinanza in data 18.09.2024 ha riservato la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica. Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello di è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito Parte_1
esposti.
6.1. Il primo motivo, infondato per l'an, è parzialmente fondato per il quantum.
Gli eventi sono descritti nel rapporto della polizia stradale, che, per un verso, accerta il danneggiamento del motociclo anche nella parte posteriore, con rottura, tra l'altro, del cerchio posteriore e del gruppo ottico posteriore e, per altro verso, afferma che sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli astanti si può ritenere che verosimilmente il motociclo è stato investito da un'auto, della quale, tuttavia, nessuno ha saputo riferire colore marca e modello. A confermare l'investimento da parte di auto rimasta
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 6 sconosciuta depongono i rilievi sul posto e sul motociclo, che attestano che la moto fu colpita da dietro, inoltre che fu spinta verso destra, sul marciapiede, in corrispondenza di un palo.
L'impatto con altro veicolo è indirettamente dimostrato mediante la violenza dell'urto, che scaraventò il corpo di sul marciapiede per poi farlo urtare Parte_3
contro il segnale stradale che indicava il limite di velocità, il che provocò la lesione della regione toracica destra e della regione clavicolare omolaterale.
Secondo il CTU nominato dalla procura di Napoli il decesso fu dovuto proprio al gravissimo trauma toracico che produsse la frattura della clavicola destra e di molte coste (cf., in particolare, pagine da 14 a 16 della perizia, CTU dott. . Per_4
Questi elementi sono sufficienti per ritenere provato l'investimento che ha provocato la morte da parte di altro veicolo, rimasto sconosciuto.
Ciò posto, come correttamente posto in rilievo dall'appellante, la dinamica dell'incidente è ignota in alcune decisive circostanze, per il semplice motivo che non vi sono testimoni diretti dei dettagli dell'accaduto.
In particolare, non è noto quale sia stato effettivamente il comportamento del conducente del veicolo investitore per poterne far derivare una responsabilità esclusiva;
peraltro non sono stati rinvenuti pezzi del veicolo investitore ma solo pezzi del motociclo investito. La prova dell'investimento è stata ricavata dai rilievi effettuati dalla polizia stradale sul posto nell'immediatezza dei fatti, rilievi che sono confluiti nel rapporto della Polizia stradale, acquisito dal giudice di primo grado quale parte dell'istruttoria svolta in dibattimento.
Nulla i testi escussi hanno riferito circa la condotta di guida del motociclista, non essendo nota neppure la velocità di guida della moto.
Orbene, non vi è dubbio che manchi la prova che abbia fatto tutto Parte_3 il possibile per evitare il danno, in particolare non c'è la prova della velocità del ciclomotore condotto da Per_2
Il deficit assoluto di conoscenza sulle circostanze che non avesse superato i Per_2
limiti di velocità, che conducesse, in generale, il motociclo nel rispetto delle regole della strada e che abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, impedisce di affermare la responsabilità esclusiva dell'ignoto investitore.
§§§
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 7 6.1.1. Coglie, invero, nel segno il gravame nel richiamare l'operatività della regola del concorso di colpa contenuta nell'art. 2054 c.c., norma nella quale la fattispecie concreta si presta ad essere inquadrata.
Sulla corretta interpretazione della regola generale contenuta nell'art. 2054 c.c. si è pronunciata più volte la Suprema Corte. In particolare, per quanto rileva in questa sede, vale richiamare la sentenza n. 34895 del 28 novembre 2022, nella quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che “costituisce ormai "ius receptum" la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma
2, c.c. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 marzo
2020, n. 7061; nello stesso senso già Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409;
Cass. civ., sez. III, sent. 10 agosto 2004, n. 15434)”.
Il principio interpretativo ivi delineato dal giudice di legittimità si attaglia perfettamente al caso in esame, in cui nulla è stato allegato e/o provato circa la condotta di guida del motociclista danneggiato.
In difetto di maggiori dettagli sulla dinamica dei fatti, si reputa di commisurare la responsabilità in pari misura tra danneggiante e danneggiato.
Rimane sullo sfondo la questione, su cui molto ha insistito l'appellante, se il motociclista utilizzasse il casco protettivo, atteso che dalle risultanze della perizia medico legale espletata in obitorio, risulta che sono state le ferite alla zona toracica a provocare la morte, non contusioni al cranio.
Pertanto, ridotta del 50% la somma già riconosciuta dal tribunale, spettano i seguenti importi:
-- € 150.000,00 (x2) in favore di quale madre di ognuno dei figli Controparte_1 minori e jr., per un totale di € 300.000; Persona_2 Parte_3
-- € 150.000, 00 in favore del coniuge superstite Controparte_1
--€ 125.000,00 in favore di ciascuno dei genitori e Parte_4 [...]
Pt_5
--€ 30.000,00 in favore di ciascuno dei fratelli e Parte_6 Parte_7
[...]
per un importo totale di € 760.000,00.
A questo punto, pur essendo l'importo complessivo dovuto per il capitale agli appellati inferiore al massimale, occorre chiedersi se si applichi il massimale, come dedotto nel
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 8 secondo motivo di appello ed, in caso di risposta positiva, se la sua rilevanza condizioni il riconoscimento di interessi e rivalutazione, già ritenuti dovuti dal giudice di prime cure.
6.2. E' fondato il secondo motivo.
Merita accoglimento la tesi della che all'epoca dei fatti valesse il Parte_1 massimale di legge di euro 774.685,10. La questione, rilevabile d'ufficio, è stata oggetto di eccezione formulata fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, nella pagina 5 della comparsa.
La complessa questione della successione nel tempo delle norme dirimenti si può così riassumere.
Il d.p.r. 19.4.1993 prevedeva la misura del massimale in 775.000,00 euro e non fu direttamente inciso o abrogato dall'art. 128 del C.d.S., secondo cui il massimale applicabile secondo il diritto nazionale era pari a quello “comunitario” (quindi sarebbe stato pari a 2,5 milioni di euro a partire dal 2005); solo quando divenne efficace il d. lgs.
198/07, ovvero a partire dal 24.11.2007 il massimale è stato aumentato ed, in particolare, portato in linea con il massimale comunitario suddetto.
Sul punto, con recente arresto, il giudice di legittimità è pervenuto alla seguente conclusione, che questa Corte condivide e fa sua:
“La Direttiva 2005/14/CE, nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale facoltà al tempestivo recepimento della Direttiva. Ne consegue che il d. lgs. 198/07, pur recependo tardivamente la Direttiva 2005/14/CE, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (e cioè l'11.12.2009 per
l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro, e l'11.6.2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro). Pertanto l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.p.r. 19.4.1993” (così in motivazione Cass. Sez. 3, sent. n. 9936 del 12.04.2024, est. Rossetti;
ma vds anche in senso conforme Cass. ord. n. 17893 del 27.08.2020).
Ciò posto, la vincolatività del massimale non esclude che spettino gli accessori, peraltro riconosciuti in primo grado.
Infatti, nell'assicurazione obbligatoria da circolazione stradale il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché,
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 9 in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l'assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare l'adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora (cf Cass. sez. 3, ord. n. 29791 del 19/11/2024 est. Rossetti).
Tali principi sono validi anche per il massimale che si applica nel caso in cui a pagare sia il Fondo vittime della strada. In particolare, le somme spettanti entro il massimale, liquidate all'attualità, entro il massimale di polizza, riferito a ognuno dei congiunti, vanno “devalutate al momento del sinistro e maggiorate degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza” (così in motivazione Cass, Sez. 3, ord. n. 8900 del 18/03/2022, est. Vincenti).
Su interessi e rivalutazione si è già espresso il giudice di prime cure indicando criteri in linea con i principi fissati da Cass., ss.uu., 17.2.95 n. 1712 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme, e sul punto non vi è gravame.
Occorre solo aggiungere che secondo i medesimi criteri sulle somme come dimezzate per il capitale, devalutate in base agli indici Istat (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi), dalla data della decisione di primo grado fino alla data dell'evento, spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente decisione e gli interessi legali, sulle somme di anno in anno rivalutate, fino alla data di pubblicazione della presente decisione;
successivamente spettano i soli interessi legali fino all'effettivo saldo.
Non vi è prova dell'effettivo pagamento, di cui si vi è solo un'allegazione non dimostrata, di guisa che non merita accoglimento la domanda di di restituzione Pt_1
delle somme – anche maggiori - versate agli appellati.
§§§
7. L'intervento dell'avv. in quanto rivolto a contestare il quantum delle Parte_8
spese di lite distratte in suo favore, ad esito delle plurime correzioni di errore materiale, appare inammissibile, come da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui il difensore antistatario acquista legittimazione in proprio solo quando la sentenza investe il riconoscimento della distrazione e non anche la sola adeguatezza o meno delle somme distratte.
In ogni caso, la riforma della sentenza incide sul governo delle spese di lite, di guisa che la loro conseguente riliquidazione per il doppio grado, assorbe interamente l'esame del terzo motivo e delle difese svolte dall'intervenuto aventi ad oggetto le Parte_8
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 10 plurime correzioni di errore materiale nella sentenza impugnata, in punto di spese ed onorari di causa.
§§§
L'esito complessivo del giudizio, di soccombenza reciproca tra e Parte_1 gli eredi (la domanda di risarcimento è parzialmente accolta) è ragione Per_2
grave che consiglia di compensare per 1/2 le spese del doppio grado di giudizio, poste a carico di ed in favore degli appellati eredi nella residua parte, Pt_1 Per_2
liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
Per determinare il valore della controversia si ha riguardo al più alto dei crediti accertati, incluso nello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, pertanto anche della fase relativa alla sospensiva in appello.
Sull'onorario come determinato va applicata la riduzione del 30% ex comma 4 dell'art. 4 DM 55/2014 e vanno disposti, sull'importo come risultante n. 6 aumenti in misura del
30%, per ognuna delle parti oltre la prima, ex comma 2 art. 4 T.F..
Per il primo grado, sull'onorario base di euro 3.600,00 (ovviamente già dimidiato per la compensazione) si applica la riduzione del 30%, di guisa che l'importo base dell'onorario ridotto ex comma 4 dell'art. 4 T.F. è di euro 2.520,00, a cui si applicano n.
6 aumenti del 30%, pari ognuno ad euro 756,00, per un totale di euro 7.056,00 derivante dalla somma di euro 2.520,00 + gli aumenti (756x6= 4.536) pari ad euro 4.536,00; spetta altresì l'importo di 775,79 per esborsi documentati.
La liquidazione è con distrazione in favore dell'avv. per dichiarazione di Parte_8
anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Per il secondo grado sull'onorario base di euro 3.700,00 (ovviamente già dimidiato per la compensazione) si applica la riduzione del 30%, di guisa che l'importo base dell'onorario ridotto ex comma 4 dell'art. 4 T.F. è di euro 2.590,00, a cui si applicano n.
6 aumenti del 30%, pari ognuno ad euro 777,00, per un totale di euro 7.252,00 derivante dalla somma di euro 2.590,00 + gli aumenti (777x6= 4662), pari ad euro 4662,00.
§§§
Si ritiene equo compensare le spese di lite relative all'intervento dell'avv. attesa Pt_8
comunque la limitata incidenza delle sue difese nell'economia del processo e l'assorbimento di ogni questione inerente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 11 la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
3049/2018, pubblicata il 27.3.2018, non notificata, del Tribunale di Napoli, Quarta
Sezione civile così provvede:
--Dichiara inammissibile l'intervento dell'avv. e compensa tra le parti le Parte_8
relative spese di lite.
--Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare i seguenti importi: Parte_1
€ 150.000,00 (x2) in favore di quale madre di ognuno dei due figli Controparte_1 minori e per un totale di € 300.000; Persona_2 Parte_3
€ 150.000,00 in favore di quale coniuge superstite;
Controparte_1
€ 125.000,00 in favore di ciascuno dei genitori e;
Parte_4 Parte_5
€ 30.000,00 in favore di ciascuno dei fratelli e Parte_6 Parte_7
[...]
oltre accessori;
--compensa per ½ le spese di lite nei rapporti tra e gli eredi di Parte_1
d'SI NN e condanna alla refusione in favore degli Parte_1
appellati della residua parte, che liquida: per il primo grado in € 775,79 per esborsi documentati ed € 7.056,00 per onorari, oltre
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. per dichiarazione di anticipo fatto Parte_8
ex art. 93 c.p.c.; per il secondo grado in euro 7.252,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 29.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Antonio Mungo Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3276 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza n. 3049/2018, pubblicata il 27.3.2018, non notificata, del Tribunale di Napoli, Quarta Sezione civile, trattenuto in decisione con ordinanza collegiale pubblicata e comunicata il 19.09.2024, all'esito della trattazione scritta del 18.9.2024, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
TRA
, impresa designata per la Regione Campania alla Gestione del Parte_1
Fondo di Garanzia Vittime della Strada (c.f. e p.iva: ), in persona del P.IVA_1 procuratore speciale dr. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2
Taglialatela (c.f.: , giusta procura alle liti per notaio dr. C.F._1 [...] di Treviso, rep. N. 186905 racc. n. 30367 del 18.12.2014. Persona_1
Appellante
E
(c.f.: ), in proprio e nella qualità di esercente Controparte_1 C.F._2
la potestà genitoriale sui figli di minore età (c.f.: Persona_2 e (c.f.: ), e C.F._3 Parte_3 C.F._4
(c.f.: , (c.f.: Parte_4 C.F._5 Parte_5
), (c.f.: , C.F._6 Parte_6 C.F._7
(c.f.: ), Parte_7 C.F._8
tutti rappresentati e difesi nel presente grado dagli avv.ti Luca Saltalamacchia (c.f.:
) e Mario Saltalamacchia (c.f.: ). C.F._9 C.F._10
Appellati avv. (c.f.: , residente in [...] C.F._11
Parco Flory n. 214/O, con studio in Napoli alla via Del Parco Margherita n. 4, quale procuratore di se stesso.
Interventore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Gli eredi di con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_3
4.07.2011, hanno convenuto in giudizio la quale Impresa designata Parte_1
per la Regione Campania alla Gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, assumendo che il 19 aprile 2005 il dante causa perdeva la vita in un incidente stradale per responsabilità del conducente di un veicolo non identificato;
chiedevano, pertanto, il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 283 lett. a del D. LGS. 209/2005 sia iure proprio che iure successionis.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la che con varie Controparte_2
argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa sia mediante escussione dei testimoni, sia mediante l'acquisizione della documentazione del processo penale n. 51326/2005, il tribunale adito accoglieva la domanda così statuendo:
“a) condanna la convenuta al pagamento della somma di euro Controparte_2
300.000,00 in favore di di euro 300.000,00 in favore di Controparte_1 Persona_2
di euro 300.000,00 in favore di di euro
[...] Persona_3
Per 250.000,00 in favore di di euro 250.000,00 in favore di Parte_5 Parte_4
, di euro 60.000,00 in favore di e di euro 60.000,00 in
[...] Parte_6 favore di nonché della somma di euro 1.500,00 in favore in Parte_4
solido degli istanti, oltre interessi legali sulle somme originarie, di anno in anno rivalutata secondo indici istat foi dalla data del fatto (19.05.2005) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 2 condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle Controparte_2
spese di giudizio che liquida in euro 1.551,58 per spese vive, euro 30.000,00 per compensi”.
2. Avverso la sentenza spiega appello la società assicuratrice, con atto notificato il
12.06.2018, per i motivi che seguono.
2.1. Con il primo motivo deduce falsa ricostruzione e valutazione delle risultanze istruttorie ed errata valutazione delle stesse in ordine alla responsabilità concorsuale di ex artt. 2054 c.c. e 171 C.d.S.. Parte_3
In particolare, contro la ricostruzione del fatto contenuta nella sentenza impugnata, elabora i seguenti rilievi critici:
--non è stato accertato, né provato che il veicolo responsabile del sinistro fosse un'auto, atteso che il tamponamento da parte di altro veicolo è stato ritenuto molto probabile nel verbale redatto dalla Polizia,
--risulta dal rapporto della polizia stradale che non erano state trovate tracce del veicolo investitore ma solo pezzi relativi alla carrozzeria del motociclo;
--non è stata mai nemmeno ipotizzata una velocità eccessiva del veicolo investitore;
--l'incidente è avvenuto in prossimità del civico 161, non di un incrocio,
--è errato il riferimento alla CTU in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, potendosi il giudice avvalere, esclusivamente, del rapporto n. 138/2005 redatto dalla
Polizia di Stato ed essendo stata espletata soltanto la consulenza necroscopica che era diretta ad accertare altro;
avendo a suo dire il giudice omesso di percepire che nel rapporto della polizia era trascritta la perizia medico-legale,
--che non c'è prova che abbia fatto tutto il possibile per evitare il Parte_3
danno,
--sarebbe una menzogna quanto dichiarato dal teste ispettore di polizia, che Tes_1
“faceva uso del casco”, atteso che per ben due volte aveva trascritto nel Per_2
suo rapporto l'affermazione contraria: “non facesse uso del casco”,
--che non c'era la prova della velocità del ciclomotore condotto da e ciò Per_2 impediva di affermare la responsabilità esclusiva dell'investitore.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'errata liquidazione di somme oltre il massimale di legge, oggetto di eccezione fin dalla comparsa di costituzione, inoltre la totale assenza di motivazione sul punto, in particolare deduce che il limite del massimale è pari ad euro 774.685,35, come previsto dal d.p.r. 19.4.1993, applicabile ratione temporis.
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 3 2.3. Con il terzo motivo censura la sentenza (e le successive sue correzioni) per erronea applicazione dell'art. 288 co. 2 c.p.c. nella correzione degli errori materiali;
allega che il tribunale con la prima correzione non aveva emendato gli errori ma li aveva reiterati ed aveva, successivamente, ritenuto di poter provvedere alla correzione – sulla base dell'originaria istanza dei ricorrenti - senza convocare in udienza essa convenuta, di tal che solo con un secondo provvedimento il giudice aveva corretto la liquidazione delle spese di lite, cambiando il nominativo del difensore distrattario da avv. Marcello
Severino ad Avv. ed aggiungendo alcune voci di onorario. Parte_8
In particolare, lamenta che con la seconda correzione, oltre a correggere il nome del difensore anticipatario da avv. Severino ad avv. il tribunale inseriva, in aggiunta, Pt_8 la distrazione, in favore dell'avv. dei compensi nella misura di euro 30.000,00, Pt_8
mentre con la prima stesura aveva riconosciuto solo la distrazione delle spese vive;
inoltre, che sempre con la seconda correzione concedeva l'aumento sull'onorario, ex art. 4 co. 2, della T.F. per assistenza a più parti, questione valutativa su cui avrebbe dovuto, invece, per la discrezionalità ivi insita, garantire il contraddittorio.
Argomenta l'appellante che il tribunale ha ignorato che l'aumento ex comma 2 dell'art. 4 del dm 55/2014 “può”, non “deve” essere concesso e che la discrezionalità che vi è sottesa è comune anche all'altra disposizione, contenuta nel comma 4 dello stesso art. 4 del DM 55/2014, con cui l'intervento del giudice andava coniugato, che prevede in casi simili la riduzione del 30% per l'assistenza prestata per un solo soggetto.
Ha rassegnato le conclusioni, chiedendo che:
“in completa riforma della sentenza 3049/2018 pubblicata dal Tribunale di Napoli il
27/03/2018, accerti e dichiari la nullità della decisione per quanto espresso nel primo motivo di gravame, o, in via gradata, non esserci prova che il giorno 19/04/2005, il decesso del sig. a seguito di sinistro stradale avvenne per Parte_3
responsabilità esclusiva del conducente di un veicolo non identificato. La Corte di
Appello di Napoli Voglia, per l'effetto, annullare tutte le statuizioni di condanna disposte nel primo grado di giudizio disponendo anche la restituzione delle somme eventualmente pagate;
--in via ancor più gradata si chiede che la Corte accerti e dichiari che nel sinistro del
19/04/2005 la morte del sig. si verificò con il pari concorso di Parte_3 colpa dello stesso e del conducente del veicolo non identificato ai sensi dell'art. 2054, comma secondo c.c..
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 4 --si chiede ancora che la Corte ove ritenesse di dover liquidare somme in favore degli eredi del sig. in accoglimento di quanto già eccepito in primo Parte_3
grado e reiterato nel secondo motivo di appello limiti l'esposizione economica dell'appellante Società nei limiti del massimale di legge all'epoca del sinistro pari ad
€ 774.685,10”, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con la comparsa conclusionale in data 18.11.2024 ha ribadito le Parte_1
conclusioni già rassegnate, cioè che in caso di condanna la stessa va contenuta nei limiti dell'esposizione economica di essa società assicuratrice entro il massimale di legge, all'epoca del sinistro pari ad € 774.685,10; avendo, poi, dedotto, di aver pagato €
1.833.970,31, in esecuzione di quanto liquidato in primo grado, ha chiesto che la Corte voglia disporre la restituzione delle somme pagate in esubero.
3. Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in data 8.10.2018 gli appellati eredi chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della gravata sentenza. Per_2
4. E' poi intervenuto in giudizio l'avv. in proprio, quale difensore degli Parte_8 attori in primo grado e distrattario delle spese;
ha resistito all'atto di appello, in particolare al terzo motivo con il quale ha censurato la correzione Parte_1
plurima degli errori materiali sul punto di spese ed onorari.
Ha insistito per la conferma della sentenza impugnata, allegando che è condivisibile e risponde a un principio di economia la scelta del giudice di prime di cure che, avvedutosi di non aver provveduto a tutte le richieste di correzione formulate in un'unica istanza, anche d'ufficio lo faccia, in accoglimento della originaria istanza;
ha sostenuto peraltro che “l'incremento dei compensi per assistenza plurima ex art. 4 comma 2 DM 55/2014, richiesta in favore dell'avv. sin dall'atto Parte_8
introduttivo del giudizio di prime cure e reiterata in atti sempre rimane pertanto sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale, rientrando nell'ambito proprio della configurazione dei presupposti di fatto che giustificano la correzione”.
Ha poi rassegnato le seguenti conclusioni:
“- rigettare l'istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado quanto meno relativamente al capitolo relativo alle spese di lite e le maggiorazioni di legge per assistenza plurima ex art. 4 comma 2 DM 55/2014;
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale;
- per l'effetto, confermare la sentenza n. 3049/2018 emessa dal Tribunale
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 5 di Napoli, IV Sezione Civile il 20/03/2018, a conclusione del procedimento civile rubricato al n. 1459/2011 R.G.;
- dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure n. 3049/2018 in punto all'attribuzione delle spese del giudizio ed al suo ammontare nei confronti dell'avv. ; Parte_8
in via subordinata:
- rigettare l'interposto gravame alla sentenza di prime cure relativamente al capo 3 dell'atto di appello siccome inammissibile infondato in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte liquidando in favore del sottoscritto procuratore le spese di lite e le maggiorazioni di legge per assistenza plurima ex art. 4 comma 2 DM 55/2014;
- con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio oltre oneri accessori”.
5. Sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata è stata fissata udienza per il 10.10.2018; all'esito, la Corte, con ordinanza depositata in data
20.2.2019, ha accolto l'istanza di sospensione per la somma oggetto della condanna eccedente il massimale di euro 774.685,10 ratione temporis vigente;
al contempo ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza già fissata del 19.2.2020
(medio tempore si era svolta la comparizione all'udienza del 14.11.2018).
La causa è stata rinviata più volte per il carico del ruolo. Disposta la trattazione scritta con decreto del 2.09.2024, acquisite le note di trattazione, tempestivamente depositate, il Collegio con ordinanza in data 18.09.2024 ha riservato la causa in decisione con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica. Risulta acquisito il fascicolo di primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello di è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito Parte_1
esposti.
6.1. Il primo motivo, infondato per l'an, è parzialmente fondato per il quantum.
Gli eventi sono descritti nel rapporto della polizia stradale, che, per un verso, accerta il danneggiamento del motociclo anche nella parte posteriore, con rottura, tra l'altro, del cerchio posteriore e del gruppo ottico posteriore e, per altro verso, afferma che sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli astanti si può ritenere che verosimilmente il motociclo è stato investito da un'auto, della quale, tuttavia, nessuno ha saputo riferire colore marca e modello. A confermare l'investimento da parte di auto rimasta
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 6 sconosciuta depongono i rilievi sul posto e sul motociclo, che attestano che la moto fu colpita da dietro, inoltre che fu spinta verso destra, sul marciapiede, in corrispondenza di un palo.
L'impatto con altro veicolo è indirettamente dimostrato mediante la violenza dell'urto, che scaraventò il corpo di sul marciapiede per poi farlo urtare Parte_3
contro il segnale stradale che indicava il limite di velocità, il che provocò la lesione della regione toracica destra e della regione clavicolare omolaterale.
Secondo il CTU nominato dalla procura di Napoli il decesso fu dovuto proprio al gravissimo trauma toracico che produsse la frattura della clavicola destra e di molte coste (cf., in particolare, pagine da 14 a 16 della perizia, CTU dott. . Per_4
Questi elementi sono sufficienti per ritenere provato l'investimento che ha provocato la morte da parte di altro veicolo, rimasto sconosciuto.
Ciò posto, come correttamente posto in rilievo dall'appellante, la dinamica dell'incidente è ignota in alcune decisive circostanze, per il semplice motivo che non vi sono testimoni diretti dei dettagli dell'accaduto.
In particolare, non è noto quale sia stato effettivamente il comportamento del conducente del veicolo investitore per poterne far derivare una responsabilità esclusiva;
peraltro non sono stati rinvenuti pezzi del veicolo investitore ma solo pezzi del motociclo investito. La prova dell'investimento è stata ricavata dai rilievi effettuati dalla polizia stradale sul posto nell'immediatezza dei fatti, rilievi che sono confluiti nel rapporto della Polizia stradale, acquisito dal giudice di primo grado quale parte dell'istruttoria svolta in dibattimento.
Nulla i testi escussi hanno riferito circa la condotta di guida del motociclista, non essendo nota neppure la velocità di guida della moto.
Orbene, non vi è dubbio che manchi la prova che abbia fatto tutto Parte_3 il possibile per evitare il danno, in particolare non c'è la prova della velocità del ciclomotore condotto da Per_2
Il deficit assoluto di conoscenza sulle circostanze che non avesse superato i Per_2
limiti di velocità, che conducesse, in generale, il motociclo nel rispetto delle regole della strada e che abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, impedisce di affermare la responsabilità esclusiva dell'ignoto investitore.
§§§
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 7 6.1.1. Coglie, invero, nel segno il gravame nel richiamare l'operatività della regola del concorso di colpa contenuta nell'art. 2054 c.c., norma nella quale la fattispecie concreta si presta ad essere inquadrata.
Sulla corretta interpretazione della regola generale contenuta nell'art. 2054 c.c. si è pronunciata più volte la Suprema Corte. In particolare, per quanto rileva in questa sede, vale richiamare la sentenza n. 34895 del 28 novembre 2022, nella quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che “costituisce ormai "ius receptum" la constatazione che la "presunzione di pari responsabilità sancita dall'art. 2054, comma
2, c.c. ha carattere sussidiario", operando, pertanto, vuoi "quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti", vuoi "qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro" (così, da ultimo, Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 marzo
2020, n. 7061; nello stesso senso già Cass. civ., sez. VI-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409;
Cass. civ., sez. III, sent. 10 agosto 2004, n. 15434)”.
Il principio interpretativo ivi delineato dal giudice di legittimità si attaglia perfettamente al caso in esame, in cui nulla è stato allegato e/o provato circa la condotta di guida del motociclista danneggiato.
In difetto di maggiori dettagli sulla dinamica dei fatti, si reputa di commisurare la responsabilità in pari misura tra danneggiante e danneggiato.
Rimane sullo sfondo la questione, su cui molto ha insistito l'appellante, se il motociclista utilizzasse il casco protettivo, atteso che dalle risultanze della perizia medico legale espletata in obitorio, risulta che sono state le ferite alla zona toracica a provocare la morte, non contusioni al cranio.
Pertanto, ridotta del 50% la somma già riconosciuta dal tribunale, spettano i seguenti importi:
-- € 150.000,00 (x2) in favore di quale madre di ognuno dei figli Controparte_1 minori e jr., per un totale di € 300.000; Persona_2 Parte_3
-- € 150.000, 00 in favore del coniuge superstite Controparte_1
--€ 125.000,00 in favore di ciascuno dei genitori e Parte_4 [...]
Pt_5
--€ 30.000,00 in favore di ciascuno dei fratelli e Parte_6 Parte_7
[...]
per un importo totale di € 760.000,00.
A questo punto, pur essendo l'importo complessivo dovuto per il capitale agli appellati inferiore al massimale, occorre chiedersi se si applichi il massimale, come dedotto nel
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 8 secondo motivo di appello ed, in caso di risposta positiva, se la sua rilevanza condizioni il riconoscimento di interessi e rivalutazione, già ritenuti dovuti dal giudice di prime cure.
6.2. E' fondato il secondo motivo.
Merita accoglimento la tesi della che all'epoca dei fatti valesse il Parte_1 massimale di legge di euro 774.685,10. La questione, rilevabile d'ufficio, è stata oggetto di eccezione formulata fin dalla costituzione in giudizio in primo grado, nella pagina 5 della comparsa.
La complessa questione della successione nel tempo delle norme dirimenti si può così riassumere.
Il d.p.r. 19.4.1993 prevedeva la misura del massimale in 775.000,00 euro e non fu direttamente inciso o abrogato dall'art. 128 del C.d.S., secondo cui il massimale applicabile secondo il diritto nazionale era pari a quello “comunitario” (quindi sarebbe stato pari a 2,5 milioni di euro a partire dal 2005); solo quando divenne efficace il d. lgs.
198/07, ovvero a partire dal 24.11.2007 il massimale è stato aumentato ed, in particolare, portato in linea con il massimale comunitario suddetto.
Sul punto, con recente arresto, il giudice di legittimità è pervenuto alla seguente conclusione, che questa Corte condivide e fa sua:
“La Direttiva 2005/14/CE, nell'accordare agli Stati membri la facoltà di prevedere un periodo transitorio di cinque anni entro il quale elevare la misura dei massimali minimi di garanzia dell'assicurazione r.c.a., non ha subordinato tale facoltà al tempestivo recepimento della Direttiva. Ne consegue che il d. lgs. 198/07, pur recependo tardivamente la Direttiva 2005/14/CE, legittimamente ha differito l'adeguamento dei massimali minimi entro i termini da essa previsti (e cioè l'11.12.2009 per
l'innalzamento del massimale a 2,5 milioni di euro, e l'11.6.2012 per l'innalzamento del massimale a 5 milioni di euro). Pertanto l'obbligazione indennitaria dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada resta limitata, per i sinistri avvenuti sino al 10.12.2009, al massimale previsto dal d.p.r. 19.4.1993” (così in motivazione Cass. Sez. 3, sent. n. 9936 del 12.04.2024, est. Rossetti;
ma vds anche in senso conforme Cass. ord. n. 17893 del 27.08.2020).
Ciò posto, la vincolatività del massimale non esclude che spettino gli accessori, peraltro riconosciuti in primo grado.
Infatti, nell'assicurazione obbligatoria da circolazione stradale il massimale segna il limite dell'obbligazione dell'assicuratore solo rispetto al capitale e non alla mora, sicché,
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 9 in caso di ritardo nel pagamento della propria obbligazione, l'assicuratore è tenuto al pagamento degli interessi compensativi, senza limiti di sorta, in quanto, diversamente opinando, in tutti i casi in cui il danno eguagli o superi il massimale, un assicuratore potrebbe ritardare l'adempimento, anche per anni, senza andare incontro agli effetti della mora (cf Cass. sez. 3, ord. n. 29791 del 19/11/2024 est. Rossetti).
Tali principi sono validi anche per il massimale che si applica nel caso in cui a pagare sia il Fondo vittime della strada. In particolare, le somme spettanti entro il massimale, liquidate all'attualità, entro il massimale di polizza, riferito a ognuno dei congiunti, vanno “devalutate al momento del sinistro e maggiorate degli interessi compensativi al tasso legale sugli importi anno per anno rivalutati, dal sinistro alla pubblicazione della sentenza” (così in motivazione Cass, Sez. 3, ord. n. 8900 del 18/03/2022, est. Vincenti).
Su interessi e rivalutazione si è già espresso il giudice di prime cure indicando criteri in linea con i principi fissati da Cass., ss.uu., 17.2.95 n. 1712 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme, e sul punto non vi è gravame.
Occorre solo aggiungere che secondo i medesimi criteri sulle somme come dimezzate per il capitale, devalutate in base agli indici Istat (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati -FOI- al netto dei tabacchi), dalla data della decisione di primo grado fino alla data dell'evento, spettano la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente decisione e gli interessi legali, sulle somme di anno in anno rivalutate, fino alla data di pubblicazione della presente decisione;
successivamente spettano i soli interessi legali fino all'effettivo saldo.
Non vi è prova dell'effettivo pagamento, di cui si vi è solo un'allegazione non dimostrata, di guisa che non merita accoglimento la domanda di di restituzione Pt_1
delle somme – anche maggiori - versate agli appellati.
§§§
7. L'intervento dell'avv. in quanto rivolto a contestare il quantum delle Parte_8
spese di lite distratte in suo favore, ad esito delle plurime correzioni di errore materiale, appare inammissibile, come da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, secondo cui il difensore antistatario acquista legittimazione in proprio solo quando la sentenza investe il riconoscimento della distrazione e non anche la sola adeguatezza o meno delle somme distratte.
In ogni caso, la riforma della sentenza incide sul governo delle spese di lite, di guisa che la loro conseguente riliquidazione per il doppio grado, assorbe interamente l'esame del terzo motivo e delle difese svolte dall'intervenuto aventi ad oggetto le Parte_8
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 10 plurime correzioni di errore materiale nella sentenza impugnata, in punto di spese ed onorari di causa.
§§§
L'esito complessivo del giudizio, di soccombenza reciproca tra e Parte_1 gli eredi (la domanda di risarcimento è parzialmente accolta) è ragione Per_2
grave che consiglia di compensare per 1/2 le spese del doppio grado di giudizio, poste a carico di ed in favore degli appellati eredi nella residua parte, Pt_1 Per_2
liquidata in dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. n. 147/2022.
Per determinare il valore della controversia si ha riguardo al più alto dei crediti accertati, incluso nello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00, tenendo conto delle attività effettivamente svolte, pertanto anche della fase relativa alla sospensiva in appello.
Sull'onorario come determinato va applicata la riduzione del 30% ex comma 4 dell'art. 4 DM 55/2014 e vanno disposti, sull'importo come risultante n. 6 aumenti in misura del
30%, per ognuna delle parti oltre la prima, ex comma 2 art. 4 T.F..
Per il primo grado, sull'onorario base di euro 3.600,00 (ovviamente già dimidiato per la compensazione) si applica la riduzione del 30%, di guisa che l'importo base dell'onorario ridotto ex comma 4 dell'art. 4 T.F. è di euro 2.520,00, a cui si applicano n.
6 aumenti del 30%, pari ognuno ad euro 756,00, per un totale di euro 7.056,00 derivante dalla somma di euro 2.520,00 + gli aumenti (756x6= 4.536) pari ad euro 4.536,00; spetta altresì l'importo di 775,79 per esborsi documentati.
La liquidazione è con distrazione in favore dell'avv. per dichiarazione di Parte_8
anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Per il secondo grado sull'onorario base di euro 3.700,00 (ovviamente già dimidiato per la compensazione) si applica la riduzione del 30%, di guisa che l'importo base dell'onorario ridotto ex comma 4 dell'art. 4 T.F. è di euro 2.590,00, a cui si applicano n.
6 aumenti del 30%, pari ognuno ad euro 777,00, per un totale di euro 7.252,00 derivante dalla somma di euro 2.590,00 + gli aumenti (777x6= 4662), pari ad euro 4662,00.
§§§
Si ritiene equo compensare le spese di lite relative all'intervento dell'avv. attesa Pt_8
comunque la limitata incidenza delle sue difese nell'economia del processo e l'assorbimento di ogni questione inerente la liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
P.Q.M.
R.G. n. 3276/2018 Sentenza Pagina 11 la Corte di Appello di Napoli - I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
3049/2018, pubblicata il 27.3.2018, non notificata, del Tribunale di Napoli, Quarta
Sezione civile così provvede:
--Dichiara inammissibile l'intervento dell'avv. e compensa tra le parti le Parte_8
relative spese di lite.
--Accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare i seguenti importi: Parte_1
€ 150.000,00 (x2) in favore di quale madre di ognuno dei due figli Controparte_1 minori e per un totale di € 300.000; Persona_2 Parte_3
€ 150.000,00 in favore di quale coniuge superstite;
Controparte_1
€ 125.000,00 in favore di ciascuno dei genitori e;
Parte_4 Parte_5
€ 30.000,00 in favore di ciascuno dei fratelli e Parte_6 Parte_7
[...]
oltre accessori;
--compensa per ½ le spese di lite nei rapporti tra e gli eredi di Parte_1
d'SI NN e condanna alla refusione in favore degli Parte_1
appellati della residua parte, che liquida: per il primo grado in € 775,79 per esborsi documentati ed € 7.056,00 per onorari, oltre
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. per dichiarazione di anticipo fatto Parte_8
ex art. 93 c.p.c.; per il secondo grado in euro 7.252,00 per onorari, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli il 29.01.2025.
Il Cons. estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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