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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/07/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1190 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. MESSINA PIERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5 aprile 2018, la ricorrente impugnava il provvedimento del 23 maggio 2017, con il quale l' le contestava CP_1 CP_2
l'indebita percezione della somma di euro 4.575,83 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2011, ordinandone la restituzione a seguito della sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La ricorrente contestava la pretesa dell' , sostenendo la legittimità della CP_1 propria iscrizione negli elenchi e l'effettività della prestazione lavorativa svolta per 102 giornate alle dipendenze della ditta . Parte_2
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva, in via pregiudiziale, l'intervenuta CP_1 decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni in L. n. 83/1970, per il decorso del termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione sul sito dell'Istituto, avvenuta nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2016 e il 10 gennaio 2017.
In subordine, l' contestava nel merito la fondatezza della domanda, CP_1 evidenziando che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi fosse stata determinata da un accertamento ispettivo che aveva rilevato l'inesistenza del rapporto di lavoro con la ditta . Parte_2
La questione relativa alla decadenza dell'azione è assorbente e, pertanto, non si ritiene necessario procedere all'esame del merito della controversia.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti è fissato in 120 giorni dalla notifica CP_1
o dalla pubblicazione dell'atto stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento di cancellazione è stato reso noto mediante pubblicazione telematica sul sito dell' dal 15 dicembre 2016 al 10 gennaio CP_1
2017, e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso entro il termine massimo del 10 maggio 2017. Il ricorso introduttivo del giudizio, invece, è stato depositato solo in data 5 aprile 2018, ben oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento.
Si rileva che la ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo in data 5 luglio
2017. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che la presentazione di un ricorso amministrativo non interrompe il termine di decadenza, salvo che ciò sia espressamente previsto da una disposizione normativa. Nel caso specifico, la normativa di riferimento non prevede alcun effetto interruttivo della decadenza per il ricorso amministrativo proposto avverso la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Pertanto, il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale non può ritenersi sospeso o interrotto dalla presentazione del ricorso amministrativo, risultando quindi inapplicabile ai fini della decorrenza della decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, con conseguente impossibilità di esaminare nel merito la legittimità dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e della conseguente erogazione della prestazione di disoccupazione agricola.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970;
2. Dichiara assorbito il merito della controversia;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 10/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1190 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CAPRA 301 CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. MESSINA PIERA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5 aprile 2018, la ricorrente impugnava il provvedimento del 23 maggio 2017, con il quale l' le contestava CP_1 CP_2
l'indebita percezione della somma di euro 4.575,83 a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2011, ordinandone la restituzione a seguito della sua cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
La ricorrente contestava la pretesa dell' , sostenendo la legittimità della CP_1 propria iscrizione negli elenchi e l'effettività della prestazione lavorativa svolta per 102 giornate alle dipendenze della ditta . Parte_2
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva, in via pregiudiziale, l'intervenuta CP_1 decadenza dell'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, convertito con modificazioni in L. n. 83/1970, per il decorso del termine di 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di variazione sul sito dell'Istituto, avvenuta nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2016 e il 10 gennaio 2017.
In subordine, l' contestava nel merito la fondatezza della domanda, CP_1 evidenziando che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi fosse stata determinata da un accertamento ispettivo che aveva rilevato l'inesistenza del rapporto di lavoro con la ditta . Parte_2
La questione relativa alla decadenza dell'azione è assorbente e, pertanto, non si ritiene necessario procedere all'esame del merito della controversia.
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970, il termine per proporre impugnazione avverso i provvedimenti è fissato in 120 giorni dalla notifica CP_1
o dalla pubblicazione dell'atto stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento di cancellazione è stato reso noto mediante pubblicazione telematica sul sito dell' dal 15 dicembre 2016 al 10 gennaio CP_1
2017, e, pertanto, la ricorrente avrebbe dovuto proporre ricorso entro il termine massimo del 10 maggio 2017. Il ricorso introduttivo del giudizio, invece, è stato depositato solo in data 5 aprile 2018, ben oltre il termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento.
Si rileva che la ricorrente ha presentato un ricorso amministrativo in data 5 luglio
2017. Tuttavia, la giurisprudenza consolidata ha chiarito che la presentazione di un ricorso amministrativo non interrompe il termine di decadenza, salvo che ciò sia espressamente previsto da una disposizione normativa. Nel caso specifico, la normativa di riferimento non prevede alcun effetto interruttivo della decadenza per il ricorso amministrativo proposto avverso la cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Pertanto, il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale non può ritenersi sospeso o interrotto dalla presentazione del ricorso amministrativo, risultando quindi inapplicabile ai fini della decorrenza della decadenza.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza, con conseguente impossibilità di esaminare nel merito la legittimità dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e della conseguente erogazione della prestazione di disoccupazione agricola.
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro , così Parte_1 CP_1 provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta decadenza dell'azione ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.L. n. 7/1970;
2. Dichiara assorbito il merito della controversia;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti 10/07/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo