Articolo 9 della Legge 12 giugno 1973, n. 349
Articolo 8Articolo 10
Versione
30 luglio 1973
Art. 9. (Termini e modalita' di consegna dei titoli ai pubblici ufficiali)
E' fatto divieto alle aziende di credito di consegnare ed ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto di accettare i titoli provenienti dalle aziende stesse fuori del tempo utile e in ogni caso oltre le ore 18 del primo giorno non festivo successivo alla data di scadenza.
La disposizione del primo comma dell'articolo 104 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato dalla legge 11 giugno 1962, n. 546 , non si applica per la consegna dei titoli da protestare.
Nessun diritto o indennita' spetta all'ufficiale giudiziario per tale attivita' oltre gli emolumenti previsti dagli articoli 7 e 8 della presente legge.
La consegna e' effettuata mediante distinta compilata dall'azienda di credito in almeno due esemplari, uno dei quali destinato a rimanere presso il pubblico ufficiale. Dalla distinta devono risultare la data e l'ora dell'avvenuta consegna.
I pubblici ufficiali versano l'importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all'ultimo giorno consentito per la levata del protesto.
Per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali e' vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilita'.
Entrata in vigore il 30 luglio 1973
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