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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 28/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 130/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO CIRILLO Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. COLLARINO MARIAGRAZIA (C.F: ), giusta C.F._3 procura in atti;
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: rimborso buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.01.2018, Parte_1
pagina1 di 7 conveniva in giudizio premettendo di essere erede universale Controparte_1 del defunto zio per testamento olografo e di aver rinvenuto n. 3 buoni Persona_1 fruttiferi postali, tutti della serie AD, di cui n. 2 emessi il 07.04.1990 per un importo di Lire
500.000 cadauno e l'altro emesso in data 27.03.1992 per un importo di Lire 5.000.000 intestati al defunto zio, esponeva di essersi recata presso l'ufficio postale Santa Marina (Sa) per richiederne la liquidazione che le veniva negata per l'intervenuto termine prescrizionale al rimborso;
che a seguito del rifiuto, adiva l'organismo di mediazione , al quale CP_2 la convenuta non presenziava e non adduceva alcun motivo a riguardo;
che non poteva conoscere le condizioni di rimborso in quanto le relative condizioni doveva essere apposte sul timbro, avente valore di clausola contrattuale, che tuttavia risultava illeggibile e pertanto invalido;
che, in virtù di questa impossibilità materiale a conoscere le condizioni, dovevano trovare applicazione l'art. 35 del Codice del Consumo che in caso di dubbio di una clausola, faceva prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore.
2. Per tutte le premesse svolte, GIUDICE LAURA così concludeva: ''- accertare e dichiarare il diritto al rimborso di parte istante dei buoni fruttiferi, e, meglio descritti in narrativa;
- per
l'effetto, condannare al rimborso della somma rinveniente dalla liquidazione dei buoni Controparte_3 fruttiferi postali, da onerarsi degli interessi nella misura pattuiti legale e la rivalutazione monetaria, se dovuta, in favore dell'attrice, da determinarsi ed accertarsi anche a mezzo di CTU contabile se ritenuta necessaria e conferente e, che sin da ora, in via del tutto prudenziale si indica in Euro 25.000,00 ovvero a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distarsi in favore del procuratore antistatario.''
3. si costituiva il 24.05.2018 in vista della prima udienza di Controparte_1 comparizione fissata in atto di citazione al 28.05.2018, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando che la stessa svoleva funzione di mero collocatore e che il credito si era prescritto in favore dell'emittente Cassa Deposito e
Prestiti, ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel merito, evidenziava che i buoni fruttiferi in oggetto, come reso noto, avrebbero prodotto il raddoppio del capitale dopo sette anni dal collocamento e la triplicazione dopo undici per undici anni dalla sottoscrizione e quindi la prescrizione era intervenuta in data 08.04.2011 per i due buoni pagina2 di 7 emessi nel 1990 e in data 28.03.2013 per quello emesso nel 1992 e quindi il diritto al rimborso dei suddetti buoni fruttiferi avanzato dalla attrice risultava prescritto per inerzia della stessa. Osservava che l'art. 8 comma 1 del D.M. 19 dicembre 2000 stabiliva che i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postale si prescrivevano in favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, emendamento normativo che superava l'indicazione posta sul retro dei titoli.
4. Per tutte le premesse svolte, così concludeva: ''in via Controparte_1 preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in via pregiudiziale Controparte_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione;
nel merito rigettare la domanda prodotta dalla Sig.ra Giudice Pt_1 perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari''.
5. Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, in assenza, di attività istruttorie a compiersi, con ordinanza del
21.01.2020 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
6. Le domande avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento Parte_1
e pertanto devono essere respinte.
7. Preliminarmente, occorre vagliare la questione relativa alla legittimazione passiva di
Controparte_1
8. Invero seppur l'argomento veniva sollevato solo genericamente da parte convenuta, costituisce principio consolidato quello per cui il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis cass. civ. sent. n.
12729/2016).
9. Ebbene, con riguardo alla formulazione astratta della domanda e agli atti di causa, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di Controparte_1
10. A tal proposito, infatti, non rileva la circostanza – pacifica - che la convenuta abbia rivestito e rivesta la qualità di collocataria dei titoli ma rileva il dato che nei rapporti con i risparmiatori l'odierna convenuta è indicata come soggetto tenuto a rimborsare i titoli postali e come soggetto al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante (ex multis Tribunale di Latina, dottor Masone, sent. n.
1493 del 12 luglio 2022, n. 6415/2017 R.G.).
pagina3 di 7 11. Inoltre, il D.P.R. n. 144/2001 - Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta – definisce il “risparmio postale” come “la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni CP_ postali fruttiferi effettuata da per conto della Cassa depositi e prestiti (cfr. art. 1, lett. h) e indica tra le attività per la raccolta di risparmio svolte da “l'acquisizione di fondi con obbligo di CP_1 rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma” (combinato disposto art. 2 D.P.R. n.
144/2001 e art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993).
12. Pertanto, alcun dubbio può esserci in riferimento alla legittimazione passiva di
[...] con riferimento alla richiesta di rimborso dei titoli dalla stessa collocati. Controparte_1
13. In primo luogo, con riferimento alla lamentata impossibilità di rinvenire e conoscere le condizioni contrattuali attinenti ai buoni fruttiferi postali sollevata dalla Giudice, è doveroso svolgere alcune considerazioni.
14. Imprescindibile per la soluzione della controversia posta all'attenzione del Tribunale
è l'inquadramento della normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza.
15. Precisa la Corte (anche se per una fattispecie difforme da quella oggetto del presente giudizio) che è' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass.
Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n.
19002 del 31 luglio 2017).
16. Tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
17. In un caso, relativo all'applicazione delle variazione dei tassi di interesse rispetto alla tabella contenuta nel titolo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in pagina4 di 7 adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
18. In base all'art. 173 del cit. D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, convertito in L. n. 588 del 1974 era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.
19. Né precisa il Giudice di legittimità nessuna rilevante conseguenza può trarsi dalla citata disposizione normativa del D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7 secondo cui i futuri decreti destinati a regolare i buoni fruttiferi postali avrebbero potuto disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori, trattandosi di una previsione di contenuto adattativo e di carattere generale che il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 avrebbe potuto o meno attuare e che non ha alcun significato vincolante tanto meno quello di una previsione di reviviscenza del tasso di interesse fissato originariamente al momento della sottoscrizione dei titoli.
20. Orbene, tutto ciò premesso e potendo sintetizzare i principi sopra esposti con l'assunto della eterointegrazione del buono fruttifero, quale titolo di legittimazione ed in pagina5 di 7 base ai decreti ministeriali di (variazione di) applicazione dei tassi successivamente intervenuti e di variazione dei termini di prescrizione, esso va adeguato al caso oggetto del presente giudizio.
21. Se è quello or ora menzionato il principio da applicare va ritenuta fondata la tesi di parte resistente per la quale con riguardo ai BFP va applicato proprio il termine decennale dalla scadenza prevista sul retro dei titolo in oggetto come previsto dall'art. 8 del DM
19.12.00, anche se sopravvenuto alla loro emissione ( termine peraltro più favorevole al possessore rispetto a quello originario quinquennale).
22. Ne consegue che i due buoni emessi il 7/4/90 si sono prescritti il 8/4/11, mentre il titolo emesso il 27/3/92 si è prescritto il 28/3/13.
23. In secondo luogo, le eccezioni avanzate circa l'illeggibilità e dunque la nullità del timbro posto a tergo dei buoni, non possono essere accolte.
24. La giurisprudenza più recente (Trib. Firenze ord. 18.01.2021) riconosce l'illegittimità del timbro apposto sul buono qualora illeggibile, escludendo che possa CP_1 avvalersi del contenuto dello stesso, inclusa la prescrizione con la conseguente impossibilità di avvalersi dello stesso al fine di calcolare gli interessi maturati e l'eventuale prescrizione.
25. Tuttavia, da una disamina ictu oculi, dei buoni fruttiferi postali allegati all'atto di citazione, si possono evincere l'indicazione del numero di serie, i rendimenti ed il relativo termine di prescrizione. Infatti, sul retro dei tre buoni, prima facie, si può leggere: 'il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni” (buoni all. 1 ss atto di cit.), termine di prescrizione peraltro meno vantaggioso di quello successivamente previsto per legge ed applicato.
26. Pertanto, per le argomentazioni qui svolte, il termine di prescrizione deve ritenersi intervenuto.
27. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, entro i minimi, stante la ridotta attività processuale e la serialità del contenzioso.
pagina6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna Giudice a rimborsare a le spese di lite, che Pt_1 Controparte_1 vengono liquidate in € 2700 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15% come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
Riccardo Sabato
pagina7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 130/2018 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCO CIRILLO Parte_1 C.F._1
(C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. COLLARINO MARIAGRAZIA (C.F: ), giusta C.F._3 procura in atti;
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: rimborso buoni fruttiferi postali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.01.2018, Parte_1
pagina1 di 7 conveniva in giudizio premettendo di essere erede universale Controparte_1 del defunto zio per testamento olografo e di aver rinvenuto n. 3 buoni Persona_1 fruttiferi postali, tutti della serie AD, di cui n. 2 emessi il 07.04.1990 per un importo di Lire
500.000 cadauno e l'altro emesso in data 27.03.1992 per un importo di Lire 5.000.000 intestati al defunto zio, esponeva di essersi recata presso l'ufficio postale Santa Marina (Sa) per richiederne la liquidazione che le veniva negata per l'intervenuto termine prescrizionale al rimborso;
che a seguito del rifiuto, adiva l'organismo di mediazione , al quale CP_2 la convenuta non presenziava e non adduceva alcun motivo a riguardo;
che non poteva conoscere le condizioni di rimborso in quanto le relative condizioni doveva essere apposte sul timbro, avente valore di clausola contrattuale, che tuttavia risultava illeggibile e pertanto invalido;
che, in virtù di questa impossibilità materiale a conoscere le condizioni, dovevano trovare applicazione l'art. 35 del Codice del Consumo che in caso di dubbio di una clausola, faceva prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore.
2. Per tutte le premesse svolte, GIUDICE LAURA così concludeva: ''- accertare e dichiarare il diritto al rimborso di parte istante dei buoni fruttiferi, e, meglio descritti in narrativa;
- per
l'effetto, condannare al rimborso della somma rinveniente dalla liquidazione dei buoni Controparte_3 fruttiferi postali, da onerarsi degli interessi nella misura pattuiti legale e la rivalutazione monetaria, se dovuta, in favore dell'attrice, da determinarsi ed accertarsi anche a mezzo di CTU contabile se ritenuta necessaria e conferente e, che sin da ora, in via del tutto prudenziale si indica in Euro 25.000,00 ovvero a quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, competenze ed onorari da distarsi in favore del procuratore antistatario.''
3. si costituiva il 24.05.2018 in vista della prima udienza di Controparte_1 comparizione fissata in atto di citazione al 28.05.2018, eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando che la stessa svoleva funzione di mero collocatore e che il credito si era prescritto in favore dell'emittente Cassa Deposito e
Prestiti, ovvero il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel merito, evidenziava che i buoni fruttiferi in oggetto, come reso noto, avrebbero prodotto il raddoppio del capitale dopo sette anni dal collocamento e la triplicazione dopo undici per undici anni dalla sottoscrizione e quindi la prescrizione era intervenuta in data 08.04.2011 per i due buoni pagina2 di 7 emessi nel 1990 e in data 28.03.2013 per quello emesso nel 1992 e quindi il diritto al rimborso dei suddetti buoni fruttiferi avanzato dalla attrice risultava prescritto per inerzia della stessa. Osservava che l'art. 8 comma 1 del D.M. 19 dicembre 2000 stabiliva che i diritti dei titolari di buoni fruttiferi postale si prescrivevano in favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, emendamento normativo che superava l'indicazione posta sul retro dei titoli.
4. Per tutte le premesse svolte, così concludeva: ''in via Controparte_1 preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in via pregiudiziale Controparte_1 dichiarare l'intervenuta prescrizione;
nel merito rigettare la domanda prodotta dalla Sig.ra Giudice Pt_1 perché infondata sia in fatto che in diritto, con vittoria di spese, diritti ed onorari''.
5. Alla prima udienza di comparizione e trattazione, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, in assenza, di attività istruttorie a compiersi, con ordinanza del
21.01.2020 rinviava per la precisazione delle conclusioni.
6. Le domande avanzate dall'attrice non possono trovare accoglimento Parte_1
e pertanto devono essere respinte.
7. Preliminarmente, occorre vagliare la questione relativa alla legittimazione passiva di
Controparte_1
8. Invero seppur l'argomento veniva sollevato solo genericamente da parte convenuta, costituisce principio consolidato quello per cui il difetto di legittimazione attiva o passiva è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (ex multis cass. civ. sent. n.
12729/2016).
9. Ebbene, con riguardo alla formulazione astratta della domanda e agli atti di causa, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva di Controparte_1
10. A tal proposito, infatti, non rileva la circostanza – pacifica - che la convenuta abbia rivestito e rivesta la qualità di collocataria dei titoli ma rileva il dato che nei rapporti con i risparmiatori l'odierna convenuta è indicata come soggetto tenuto a rimborsare i titoli postali e come soggetto al quale i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante (ex multis Tribunale di Latina, dottor Masone, sent. n.
1493 del 12 luglio 2022, n. 6415/2017 R.G.).
pagina3 di 7 11. Inoltre, il D.P.R. n. 144/2001 - Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta – definisce il “risparmio postale” come “la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni CP_ postali fruttiferi effettuata da per conto della Cassa depositi e prestiti (cfr. art. 1, lett. h) e indica tra le attività per la raccolta di risparmio svolte da “l'acquisizione di fondi con obbligo di CP_1 rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma” (combinato disposto art. 2 D.P.R. n.
144/2001 e art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 385/1993).
12. Pertanto, alcun dubbio può esserci in riferimento alla legittimazione passiva di
[...] con riferimento alla richiesta di rimborso dei titoli dalla stessa collocati. Controparte_1
13. In primo luogo, con riferimento alla lamentata impossibilità di rinvenire e conoscere le condizioni contrattuali attinenti ai buoni fruttiferi postali sollevata dalla Giudice, è doveroso svolgere alcune considerazioni.
14. Imprescindibile per la soluzione della controversia posta all'attenzione del Tribunale
è l'inquadramento della normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza.
15. Precisa la Corte (anche se per una fattispecie difforme da quella oggetto del presente giudizio) che è' costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti di tale qualificazione (cfr. Cass. Civ. Sez. 1 n. 27809 del 16 dicembre 2005, Cass.
Civ. Sezioni Unite, citata, n. 13979 del 15 giugno 2007 e Cass. Civ. Sez. I, ordinanza n.
19002 del 31 luglio 2017).
16. Tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.
17. In un caso, relativo all'applicazione delle variazione dei tassi di interesse rispetto alla tabella contenuta nel titolo, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000, che ha disciplinato i buoni fruttiferi postali in pagina4 di 7 adempimento di quanto previsto dal D.Lgs. n. 284 del 1999, ha confermato l'abrogazione dell'art. 173 del codice postale, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, e ha ribadito che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale nonché le operazioni relative ai medesimi buoni, restano regolati dalla previgente disciplina.
18. In base all'art. 173 del cit. D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, convertito in L. n. 588 del 1974 era consentito alla pubblica amministrazione di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione.
19. Né precisa il Giudice di legittimità nessuna rilevante conseguenza può trarsi dalla citata disposizione normativa del D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7 secondo cui i futuri decreti destinati a regolare i buoni fruttiferi postali avrebbero potuto disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori, trattandosi di una previsione di contenuto adattativo e di carattere generale che il decreto ministeriale del 19 dicembre 2000 avrebbe potuto o meno attuare e che non ha alcun significato vincolante tanto meno quello di una previsione di reviviscenza del tasso di interesse fissato originariamente al momento della sottoscrizione dei titoli.
20. Orbene, tutto ciò premesso e potendo sintetizzare i principi sopra esposti con l'assunto della eterointegrazione del buono fruttifero, quale titolo di legittimazione ed in pagina5 di 7 base ai decreti ministeriali di (variazione di) applicazione dei tassi successivamente intervenuti e di variazione dei termini di prescrizione, esso va adeguato al caso oggetto del presente giudizio.
21. Se è quello or ora menzionato il principio da applicare va ritenuta fondata la tesi di parte resistente per la quale con riguardo ai BFP va applicato proprio il termine decennale dalla scadenza prevista sul retro dei titolo in oggetto come previsto dall'art. 8 del DM
19.12.00, anche se sopravvenuto alla loro emissione ( termine peraltro più favorevole al possessore rispetto a quello originario quinquennale).
22. Ne consegue che i due buoni emessi il 7/4/90 si sono prescritti il 8/4/11, mentre il titolo emesso il 27/3/92 si è prescritto il 28/3/13.
23. In secondo luogo, le eccezioni avanzate circa l'illeggibilità e dunque la nullità del timbro posto a tergo dei buoni, non possono essere accolte.
24. La giurisprudenza più recente (Trib. Firenze ord. 18.01.2021) riconosce l'illegittimità del timbro apposto sul buono qualora illeggibile, escludendo che possa CP_1 avvalersi del contenuto dello stesso, inclusa la prescrizione con la conseguente impossibilità di avvalersi dello stesso al fine di calcolare gli interessi maturati e l'eventuale prescrizione.
25. Tuttavia, da una disamina ictu oculi, dei buoni fruttiferi postali allegati all'atto di citazione, si possono evincere l'indicazione del numero di serie, i rendimenti ed il relativo termine di prescrizione. Infatti, sul retro dei tre buoni, prima facie, si può leggere: 'il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni” (buoni all. 1 ss atto di cit.), termine di prescrizione peraltro meno vantaggioso di quello successivamente previsto per legge ed applicato.
26. Pertanto, per le argomentazioni qui svolte, il termine di prescrizione deve ritenersi intervenuto.
27. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri medi del D.M. 55/2014, entro i minimi, stante la ridotta attività processuale e la serialità del contenzioso.
pagina6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande;
- condanna Giudice a rimborsare a le spese di lite, che Pt_1 Controparte_1 vengono liquidate in € 2700 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15% come per legge.
Lagonegro, data
Il Giudice
Riccardo Sabato
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