Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23897 del 03https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23897 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 277-2015 proposto da: AM.TER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO SIBOLDI; – ricorrente – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2017, n. 8591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8591 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
/ 3 APR. 2017 AULA 'B' 08591/1 7 T T I R I D E Oggetto T REPUBBLICA ITALIANA N E S E - L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L O B E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R. G. N. 26061/2012 S E Cron.8591 E N O SEZIONE LAVORO I Z A R T S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I G Rep. E R E T N E - Presidente Ud. 30/11/2016Dott. GIOVANNI MAMMONE S E Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO Rel. Consigliere - Dott. ROBERTO RIVERSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26061-2012 proposto da: LABORATORI IREN ACQUA GAS S.P.A. (già Laboratori Iride Acqua Gas S.r. 1.) c.f. 01816580995, in persona elettivamentedel legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO 2016 SIBOLDI, giusta delega in atti;
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- ricorrente -
contro
NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. ISTITUTO SOCIALE C.F. 80078750587 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
EQUITALIA NORD S.P.A.; intimata avverso la sentenza n. 671/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 20/06/2012 R.G.N. 651/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito l'Avvocato LUIGI FEDELI BARBANTINI per delega verbale avvocato MARIA TERESA BARBANTINI;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. R.G. 26061/2012 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Genova con sentenza 671/2012 ha respinto l'appello della Laboratori Iride Acqua Gas sri avverso le sentenze di primo grado che avevano ritenuto sussistente l'obbligazione contributiva iscritta a ruolo dall'INPS in relazione al pagamento della contribuzione dovuta per cassa integrazione guadagni ordinaria, per cassa integrazione guadagni straordinaria e per mobilità, non potendo trovare applicazione l'esonero previsto dall'art.3 primo comma d.lgs. 869/1947 nel testo sostituito dall'art. 4 della I. 270/1988 per le imprese industriali degli enti pubblici. A fondamento del decisum la Corte ha ritenuto che la soluzione adottata dal tribunale in merito ai contributi CIGO, CIGS e mobilità fosse corretta e conforme al condiviso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14847/2009. Contro la sentenza Laboratori Iride Acqua Gas srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi di ricorso, cui resiste l'INPS con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. TA OR è rimasta intimata. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, attinente ai contributi per CIGS e CIGO, la società ricorrente, denuncia plurime violazioni di legge (art. 3 d.lvo 869/1947, mod. con l'art.
4. della 1. 270/1988, art. 2 I.
5.11.1968 n. 115, art. 1 1.20.5.1975 n.164, art.16 1.23.7.1991 n.223, art. 2093 c.c art. 22 1.8.6.1990 n. 142 successivamente trasfuso nell'art.113, t.u. 267/2000), nonchè vizio di motivazione, deducendo che alla luce della disciplina interna e comunitaria, l'esonero dalla contribuzione per la cassa integrazione previsto dall'art. 3 d. C.P.S. n. 869 del 1947 in favore delle imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate e dello Stato, non è riferibile soltanto alle società esercenti servizi pubblici a capitale totalmente pubblico ma deve essere esteso anche a quelle a capitale maggioritario pubblico e a influenza dominante pubblica;
in particolare, nell'articolata deduzione, si richiama la nozione di influenza dominante (da parte del soggetto pubblico) quale tratto distintivo della impresa pubblica e sostengono la infondatezza dell'assunto secondo il quale la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato e gli enti pubblici ne posseggono le azioni in tutto o in parte trattandosi di persona giuridica privata, che opera nell'esercizio della sua autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico. Ad avviso delle ricorrenti, infatti, ciò che rileva non è il dato formale della personalità R.G. 26061/2012 giuridica privata e/o l'esercizio o meno di poteri autoritativi, al fine di determinare una significativa alterazione del modello societario tipico, ma il dato sostanziale dell'unitarietà economica e funzionale con il soggetto pubblico proprietario di semplice maggioranza;
ciò sarebbe sufficiente a determinare un'alterazione del modello societario.
2. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione dell'art. 14 L. n. 223 del 1991 e vizio di motivazione, la ricorrente censura, mediante richiamo alle medesime argomentazioni svolte nel primo motivo, il mancato riconoscimento del diritto all'esonero dalla contribuzione per mobilità.
3. I due motivi di ricorso, trattati congiuntamente in quanto presentano tematiche comuni scaturenti dal fatto che la contribuzione per mobilità, ai sensi dell'art. 16 1. n. 223 del 1991, è dovuta per le imprese rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sono manifestamente infondati. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le altre, Cass. n. 14847 del 2009, n. 5816 del 2010, n. 19087, n. 20818, n. 20819, n. 22318, n. 27513 del 2013, n. 14089, n. 13721 del 2014; ord. n. 9185 del 2015; ord. N. 176/2016) in tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione pur maggioritaria, ma non totalitaria da parte dell'ente - pubblico. E' stato in particolare precisato che la forma societaria di diritto privato è per l'ente locale la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso per la duttilità dello strumento giuridico, in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato e che la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico.( Cass. n. 20818 del 2013, Cass. 27513 del 2013). Da tali conclusioni della giurisprudenza non vi è ora ragione di 2 R.G. 26061/2012 discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l'assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge.
4. In conclusione, le considerazioni sin qui svolte impongono di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4100 di cui € 4000 per compensi professionali, oltre il 15% di spese generali ed oneri accessori di legge. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 30.11.2016 Il consigliere estensore Il presidente A Dott. Giovanni Mammone Dott. Roberto Riverso Elevemmen Il Funzionario Giudiziario ClassDott.ssa Donatella COLETTA Clut Depositate in Cancelleria / 3 APR. 2017 cagi, F enario Giudiziario D R Denate COLETTA 3