Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2017, n. 8591
CASS
Sentenza 3 aprile 2017

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In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 23897 del 03
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. lav., 03/09/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/09/2021), n.23897 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MANNA Antonio – Presidente – Dott. MANCINO Rossana – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere – Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 277-2015 proposto da: AM.TER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO SIBOLDI; – ricorrente – …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/04/2017, n. 8591
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8591
Data del deposito : 3 aprile 2017

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