Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/05/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 97/2020
All'udienza collegiale del giorno 28/05/2025 ore 12:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli Relatore
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente
Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. RIZZELLI ANDREA pres.
AVV. RIZZELLI GIUNIO E. V.
Appellato/i
CP_1
Avv.
Controparte_2
Avv. NICOLO' DOMITILLA pres.
INAIL
Avv. DE MARTINO ROBERTO avv. Cignarelli sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Cignarelli deposita atto di appello notificato alla controparte contumace CP_1
L'avv. Nicolo' si oppone alle richieste di parte appellante, chiede lo stralcio delle memorie tardivamente depositate in data 30/4/2025 nonche' i nuovi documenti prodotti in giudizio.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR Antonio Perinelli
Raffaella Andreani
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 28 maggio 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 97 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, unitamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dall'Avv. Giunio Rizzelli (C.F.: - PEC: C.F._2
) e dall'Avv. Andrea Rizzelli (C.F.: - Email_1 C.F._3
PEC: ) ed elettivamente domiciliato nello studio dei Email_2 difensori, sito in Roma, alla Via Paraguay n. 5, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
(C.F. , P. VA ) in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in OG NE (TV), Via Marocchesa n.14, rappresentata e difesa dall'avv. Domitilla Nicolò (C.F. – PEC: C.F._4
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Email_3
Antonio Pollaiolo 5, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
e Controparte_3
(C.F. ), con sede in Roma via IV Novembre n. 144, in persona
[...] P.IVA_3 del Regionale del Lazio pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto De Martino CP_4
(C.F. - PEC , ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_4 presso il suo studio in Roma, alla piazza delle Cinque Giornate n. 3, giusta procura in atti;
- APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE -
e
CP_1
- APPELLATO CONTUMACE -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 30/12/2019 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 21211/2019, pubblicata in data 31/10/2019, resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 82991/2014, promosso dall'odierno appellante nei confronti di e Interveniva nel giudizio Controparte_2 CP_1
l'INAIL.
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nell'atto di appello come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio Parte_1 avanti il Tribunale di Roma il sig. e la sua assicuratrice per la R.C.A., CP_1 Controparte_2
per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento in proprio favore di tutti i gravissimi
[...] danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lui subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in
Roma, Viale dell'Università, alle ore 08,30 circa del 08.11.2011 per esclusivi fatto e colpa del convenuto sig. quale proprietario e conducente, nell'occasione, del motociclo OT CP_1
LI tg. DC76306. In tale circostanza, infatti, l'attore si trovava a percorrere la predetta via allorquando il convenuto gli tagliava letteralmente la strada provenendo dalla sua sinistra - CP_1 come incontrovertibilmente dimostrato dai danni riportati dai veicoli e dal punto d'urto dagli stessi desumibile - urtandolo violentemente e facendolo rovinare in terra, con conseguenti gravi danni al mezzo e al suo conducente. Si costituiva in giudizio la contestando le pretese Controparte_2 attoree, mentre il convenuto rimaneva contumace. Nelle more, interveniva in giudizio anche CP_1
l'INAIL, che forniva le dovute informazioni relative alle somme versate e da versarsi in favore dell'attore per il sinistro occorso, trattandosi di infortunio in itinere. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Giudice disponeva preliminarmente l'ammissione della CTU medico-legale sulla persona dell'attore; disponeva altresì l'acquisizione dei verbali relativi al giudizio intentato dal nei confronti della n. CP_1 Controparte_2
44207/2013 R.G. del Giudice di Pace di Roma, al fine di visionare le deposizioni rese in ordine alla dinamica dai testimoni indotti dal suoi colleghi di lavoro, i dottori e Pt_2 Testimone_1 [...]
peraltro in assenza di contraddittorio con l'odierno appellante, estraneo al predetto Tes_2 giudizio;
infine, riservava all'esito ogni ulteriore provvedimento istruttorio, paradossalmente e ingiustificatamente pretermettendo la prova testimoniale richiesta dall'attore. Successivamente, su invito dell'Ill.mo Giudicante e sulla scorta dell'ordinanza resa dal medesimo Tribunale in data
04.12.2017, l'appellante dava impulso al procedimento di mediazione, che purtroppo dava esito negativo avendo la Compagnia Assicuratrice convenuta ritenuto, contrariamente all'attore, di non dover entrare in mediazione non sussistendone i presupposti. Comportamento ancor meno collaborativo verso una soluzione conciliativa della vicenda, peraltro, aveva già tenuto la
Compagnia convenuta a fronte del procedimento di mediazione intentato sua sponte dall'attore prima dell'udienza di comparizione delle parti, quando non aveva ritenuto nemmeno di partecipare al primo incontro, così come il Con ordinanza del 04.10.2018 il Giudice, "...riservata la decisione CP_1 sull'ammissione di mezzi istruttori ulteriori a quelli documentali..." ed erroneamente ritenendo esaustivo a coprire l'intero danno l'indennizzo corrisposto dall'INAIL all'attore, proponeva una soluzione conciliativa consistente nella corresponsione al sig. , da parte della Parte_1
del 50% del danno meccanico con l'integrale compensazione delle spese di Controparte_2 lite tra le parti. Da tale ordinanza emergevano numerosi errori di valutazione da parte del Tribunale, su cui si avrà modo di compiutamente argomentare nei motivi di gravame, che spingevano l'attore a depositare in atti una propria 'proposta conciliativa' motivata, consistente - all'esito di un più corretto e ponderato bilanciamento di valori del danno documentato e di eventuali corresponsabilità da valutarsi nell'occorso, considerate solo ed esclusivamente ai fini conciliativi e senza rinuncia alcuna
- nella corresponsione, da parte della Compagnia Assicuratrice, della somma di € 28.000,00 omnicomprensiva, con rinuncia a ogni ulteriore pretesa da parte del sig. , con Parte_1 compensazione integrale delle spese di lite per il giudizio, per la fase stragiudiziale e di mediazione.
La rifiutava tale ulteriore apertura conciliativa dell'attore e il Giudice, ritenuta Controparte_2 la causa matura per la decisione, la rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 31.10.2019”.
§ 3. — L'adito Tribunale con sentenza ha così deciso: “- RIGETTA le domande di Parte_1
; - CONDANNA di al pagamento delle spese di causa che liquida in favore
[...] Parte_1
di in persona del suo legale rappresentante pro tempore in complessivi E 3.000,00 Controparte_2 oltre IVA, CAP e spese generali;
- SENTENZA esecutiva”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello con il presente atto proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.
21211/2019, resa al termine del giudizio n. 82991/2014 R.G., depositata in data 31.10.2019 e notificata in data 29.11 .2019, così statuire: IN VIA PRELIMINARE: ammettere la prova testimoniale articolata nei capitoli già formulati con la memoria istruttoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e richiamati nelle conclusioni in primo grado e nel presente atto, con i testi ivi indicati, nonché disporre
CTU tecnica per la valutazione dei danni meccanici riportati dal mezzo attoreo, anche in chiave cinematica, essendo tali elementi determinanti e/o comunque sensibilmente rilevanti ai fini, da una parte, dell'assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore in I grado e sul suo diritto di difesa, ingiustamente leso e precluso dalla sentenza, dall'altra di ottenere, nella ricerca della verità,
i dovuti e opportuni chiarimenti, anche di natura tecnica, sulla vicenda che ne occupa;
IN VIA
PRINCIPALE: in riforma della impugnata sentenza e all'esito dell'espletata e/o espletanda istruttoria, riconosciuta e dichiarata la piena e assoluta responsabilità del sig. nel CP_1
sinistro per cui è causa, per l'effetto condannare il sig. in solido con la CP_1 Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati al sig.
[...] Parte_1
dall'evento per cui è causa e, specificamente, quantificati nelle seguenti misure: A.1) IN VIA
[...]
PRINCIPALE: si insta per la quantificazione dei danni in ragione delle Tabelle del Tribunale di
Milano, come sin dal principio richiesto dall'attore in I grado, per le relative voci di competenza in termini di valutazione del danno patrimoniale e non patrimoniale, per i motivi tutti già indicati, con condanna della compagnia convenuta in solido con il responsabile civile al risarcimento del danno, così come emerso all'esito della CTU medico legale espletata:
Percentuale di invalidità permanente (39 anni) 18%
Punto base danno non patrimoniale: € 4.060,08
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Punto base I.T.T. € 120,00
Danno risarcibile € 59.196,00
Aumento personalizzato (max 41 %) € 83.466,00
Invalidità temporanea totale € 5.400,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.700,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.100,00
Spese mediche € 10.000,00 TOTALE GENERALE: € 77.296,00
Totale (personalizzazione massima all'esito dell'istruttoria) € 101.566,00
e così, complessivamente, nella misura di € 101.566,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, comprese le spese da sostenersi per la psicoterapia che possono essere liquidate forfetariamente in € 10.000,00. A tali importi, devono aggiungersi le somme relative al valore del mezzo al momento del sinistro, valore pari ad € 3.000,00 circa, oltre alle somme relative alle spese di demolizione/ rottamazione del mezzo, pari ad € 100,00, nonché alle somme relative all'immatricolazione di un nuovo veicolo di pari livello di quello an-dato irrimediabilmente distrutto, pari ad € 400,00, oltre al fermo tecnico, da liquidarsi equitativamente in € 300,00 giusta giurisprudenza di legittimità e di merito, per un totale di € 3.800,00, o le somme maggiori e/o minori ritenute di giustizia, anche all'esito della CTU;
e così, CONSEGUENTEMENTE, condannare in solido i convenuti al pagamento della somma totale di € 105.366,00 da cui andrà detratta la somma versata o da versarsi da parte dell'INAIL trattandosi di infortunio in itinere, o di quella maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. Il tutto con gli interessi, come per legge, dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo e/o la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. A.2) IN VIA SUBORDINATA: riconosciute tutte le richieste svolte in via principale per tutte le voci di danno richieste ma, in subordine, in applicazione delle
TABELLE DEL TRIBUNALE DI ROMA in vigore, l'esponente chiede che la compagnia convenuta in solido con il responsabile civile venga dichiarata tenuta a pagare le seguenti somme per le lesioni riportate e riconosciute:
Percentuale di invalidità permanente (39 anni) 18%
Punto base danno biologico € 3.063,24
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Punto base I.T.T. € 110,60
Danno risarcibile € 44.662,04
Oscillazione di fascia (mm 10%) € 49.128,24
Oscillazione di fascia (max 30%) € 58.060,65
Invalidità temporanea totale € 4.977,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.488,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.465,50
Spese mediche € 10.000,00
TOTALE GENERALE: € 62.127,54
Totale con oscillazione massima (per personalizzazione) € 75.526,15 e così, complessivamente, nella misura di € 75.526,15 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, comprese le spese da sostenersi per la psicoterapia che possono essere liquidate forfetariamente in € 10.000,00. A tali importi, devono aggiungersi le somme relative al valore del mezzo al momento del sinistro, valore pari ad € 3.000,00 circa, oltre alle somme relative alle spese di demolizione/rottamazione del mezzo, vari ad € 100,00, nonché alle somme relative all'immatricolazione di un nuovo veicolo di pari livello di quello andato irrimediabilmente distrutto, pari ad € 400,00, oltre al fermo tecnico, da liquidarsi equitativamente in € 300,00 giusta giurisprudenza di legittimità e di merito, per un totale di € 3.800,00, o le somme maggiori e/o minori ritenute di giustizia, anche all'esito della CTU;
e così, CONSEGUENTEMENTE, voglia condannare in solido i convenuti al pagamento della somma totale di € 79.326,15, da cui andrà detratta la somma versata o da versarsi da parte dell'INAIL trattandosi di infortunio in itinere, o di quella maggiore o minore, che l'Ill.mo Giudicante riterrà di giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria. Il tutto con gli interessi, come per legge, dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo e/o la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. B) ANCORA IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi in cui venga ravvisata un'eventuale corresponsabilità dell'attore nella produzione del sinistro per cui è causa, all'esito dell'istruttoria espletata, accertare il grado di detta corresponsabilità e ridurre in percentuale la somma richiesta dall'attore in via principale (con le precisazioni ivi richiamate) ed a lui riconosciuta, il tutto con gli interessi, come per legge, dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo e/o la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT;
C) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre le spese e i compensi dei procedimenti di mediazione esperiti, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. e spese di CTU MEDICO LEGALE, come per legge, somme tutte da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data Controparte_2
31/08/2022, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, per le ragioni tutte esposte nelle pagine che precedono: A) In via principale, rigettare in toto sia l'appello proposto dal sig. avverso e per la riforma della sentenza 21211/19 del Tribunale Parte_1
Civile di Roma siccome infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato che un eventuale appello incidentale che dovesse essere formalizzato dall'INAIL siccome inammissibile e/o improcedibile in conseguenza dell'intervenuto passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza che avrebbe dovuto essere oggetto di tempestivo appello principale, infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato;
B) In subordine, nella denegata e sempre contestata ipotesi di anche solo parziale accoglimento dell'avverso gravame, accogliere le conclusioni nel giudizio di primo grado e pertanto: 1) in via principale nel merito, rigettare le domande avanzate dal sig. Parte_1
[...] siccome inammissibilmente generiche, del tutto infondate in fatto ed in diritto e comunque non
[...]
provate sia in punto di an che di quantum debeatur;
al contempo, rigettare le domande che dovessero essere reiterate nella presente sede in forza di appello incidentale dall'INAIL siccome inammissibili in quanto tardivamente proposte dinanzi al Tribunale di Roma adito in primo grado, infondate in fatto ed in diritto, non provate sia in punto di an che di quantum debeatur e, comunque, interamente prescritte, ovvero in subordine accoglierle nei limiti del giusto e del provato con esclusione in ogni caso del danno patrimoniale essendo stata esclusa in sede di CTU la sussistenza di una incapacità lavorativa del sig. ; 2) In via subordinata sempre nel merito, nella denegata ipotesi Parte_1 di anche solo parziale accoglimento della pretesa attorea, detrarre dall'eventuale risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto nei limiti del giusto e del provato in favore del sig. Parte_1
quanto dal medesimo percepito e/o percependo a titolo di indennità liquidata e/o liquidanda
[...]
– in unica soluzione e/o in ratei periodici - dall'INAIL in dipendenza dell'infortunio del medesimo sinistro per cui è causa, quantificata alla data del 27.9.2018 nell'importo complessivo di Euro
108.019,32 pari all'intero costo dell'infortunio richiesto in surrogazione dall'INAIL, ovvero in subordine in quello di Euro 103.202,07 (di cui 20.795,16 a titolo di acconti e ratei già pagati a titolo di danno biologico e danno patrimoniale e 82.406,91 a titolo di valore capitale della rendita per le medesime predette causali) ovvero, in estremo subordine, in quello di Euro 39.277,41 (di cui 7.914,64
a titolo di acconti e ratei già pagati a solo titolo di danno biologico e 31.362,77 a titolo di valore capitale della rendita calcolata per la medesima predetta causale), somme tutte da rivalutarsi al momento delle decisione, ovvero in altra diversa misura maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale oltre IVA, CA e spese generali come per legge.
§ 6. — L'appellato I.N.A.I.L., costituitosi con comparsa di risposta con appello incidentale condizionato depositata in data 29/08/2022, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, nell'ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità del sig. nel determinismo del CP_1
sinistro de quo , accogliere il presente appello incidentale condannando lo stesso in solido con la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare all'INAIL, la Controparte_2 somma di € 108.019 ,32, od altra diversa cifra che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre agli interessi legali dal pagamento delle singole prestazioni al saldo e rivalutazione monetaria, salva comunque la richiesta del maggior costo dell'infortunio ex art. 116 D.P.R. 1124/65. Con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
§ 7. — All'udienza del 27/09/2022 è stata dichiarata la contumacia di CP_1
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello principale si articola in sei motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARIT. 2054 C.C. 115 E 116 C.P.C. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE,
ERRATA VALUTAZIONE DELLE PROVE E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DELLE
EVIDENZE PROCESSUALI, TANTO IN RELAZIONE ALLE PROVE COSTITUITE, QUANTO
IN RELAZIONE ALLE PROVE COSTITUENDE”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che : “Le ragioni del rigetto della domanda di sono quelle che avrebbero dovuto orientare l'attore ad accettare la proposta Parte_1 conciliativa del giudice di cui all'ordinanza del 4.10.2018.
Con tale provvedimento il giudice evidenziava, fra l'altro, che:
a. era risultato che l'attore guidava in stato di alterazione per l'assunzione di psicofarmaci, come emerso dalle analisi effettuate nell'immediato in sede ospedaliera del che dava atto il verbale della Polizia Municipale intervenuta sul teatro del sinistro.
La circostanza che non abbia avuto seguito l'azione penale per il correlativo reato è irrilevante posto che in questa sede (civile), nella quale si discute esclusivamente del diritto al risarcimento del danno del conducente del motociclo Piaggio, non è richiesta l'applicazione e il rispetto delle procedure previste dalla legge per l'utilizzabilità dei prelievi in sede penale”.
L'appellante rileva, in via preliminare, che da nessun atto di causa emerge che il sig. si Pt_1
trovasse 'in stato di alterazione per l'assunzione di psicofarmaci'.
Osserva la Corte che tale riferimento è pacificamente frutto di un mero errore materiale in quanto dalla documentazione in atti emerge che l'appellante era trovato positivo al D9TETRA
(principio attivo della cannabis).
Rileva ancora l'appellante che “la mera rilevazione di cannabinoidi nell'organismo umano non fornisce alcuna indicazione in merito allo stato di alterazione e all'attualità dell'assunzione, che ben può essere avvenuta nei giorni precedenti, tanto più nel caso in cui l'accertamento si limiti a rilevare non già la concentrazione dei metaboliti ma soltanto la positività o negatività al test”.
Il motivo non coglie nel segno.
Invero la circostanza che l'appellante avesse assunto cannabis è solo uno degli indizi della sua poca attenzione alla guida del motociclo.
Analoghe considerazioni possono farsi per il decreto di archiviazione rilevante solo ai fini penalistici.
Per contro lo stato di alterazione in cui versava l'appellante veniva “accertato mediante struttura ospedaliera” (cfr. pagina sette della cartella clinica del Pronto Soccorso). Si tratta di una prova atipica che può essere utilizzata nel processo civile.
Giova comunque ribadire al riguardo che la ricostruzione del sinistro operata dal giudice di prime cure non si basa solo su tale elemento.
§ 9.2. — Il secondo motivo dell'appello principale è così rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTE. 2054 C. C., 115 E 116 C.P.C. - OMESSA VALUTAZIONE
DEGLI ELEMENTI OBIETTIVI RISULTANTI DALL'ISTRUTTORIA DI CAUSA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata : “Vanno aggiunte altre circostanze. Nella causa
(RG 44207/13) intentata contro da davanti al GDP di Pace di Controparte_2 CP_1
Roma per il risarcimento dei danni causati dalla condotta imperita del deponevano i dott.ri Pt_1
e Testimone_1 Testimone_2
Si tratta di deposizioni molto specifiche e circostanziate, non inficiate da incoerenze e contraddizioni, assunte in sede giudiziale, che seppure, attesa la mancanza di contraddittorio con l'attore, non possano avere valore diretto a suo carico, hanno senza dubbio un valore indiziario descrittivo delle modalità del sinistro: che si svolgeva, secondo i due medici, con il tamponamento della moto condotta dal (collega dei due testimoni) ferma al semaforo, ad opera del Piaggio CP_1 del ”. Pt_1
Deduce l'appellante che “il Giudice di prime cure ha inspiegabilmente pretermesso ogni valutazione circa gli elementi istruttori di natura obiettiva, chiaramente risultanti dalle emergenze processuali, valutati i quali non sarebbe potuto che giungere a dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro. Infatti, tanto i rilievi e gli schizzi planimetrici Pt_2
effettuati dagli Agenti intervenuti, quanto la copiosa documentazione fotografica versata in atti e la relazione tecnica di parte depositata non lasciano dubbi in merito alla ricostruzione della dinamica, stante la perpendicolarità del punto d'urto e il posizionamento dello stesso sui mezzi coinvolti: è indubbio che il motoveicolo condotto dal provenendo da destra, abbia tagliato la strada al Pt_2
motociclo del inserendosi sulla traiettoria da questi percorsa, come appare chiaramente Pt_1
dimostrato dal fatto che l'urto sia avvenuto tra la parte laterale del mezzo del convenuto e la parte anteriore di quello dell'attore”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Al di là della scarsa attendibilità dei testi non rinvenuti sul luogo del sinistro e sentiti in altro giudizio innanzi al Giudice di Pace deve osservarsi che, nella relazione redatta dai Vigili Urbani del
Comune di Roma Capitale nell'immediatezza dei fatti, si legge che “I danni rilevati sui veicoli coinvolti fanno desumere che presumibilmente l'impatto sia avvenuto tra l'anteriore del veicolo
(veicolo B) e il laterale destro del veicolo OT LI (veicolo A)”. Controparte_5
Ciò fa escludere che si sia trattato di un tamponamento come riferito dai testi in quanto, in tal caso, i danni sarebbero localizzati nella parte posteriore del veicolo OT.
È verosimile ritenere che quest'ultimo abbia effettuato una manovra, non consentita (a. 144 cds), che lo ha posto in senso trasversale rispetto al senso di marcia del ciclomotore condotto dall'appellante che infatti riportava gravi danni nella parte anteriore chiaro segno dell'impatto frontale con l'altro motociclo.
Per contro il conducente del veicolo A avrebbe dovuto tenere una velocità particolarmente moderata trovandosi a percorrere una strada urbana, con condizioni di traffico intense in considerazione dell'orario (ore 9.00 del mattino) nonché per la presenza di un semaforo.
Ciò non avveniva come può desumersi dagli importanti danni riportati dal motociclo nella parte anteriore che testimoniano la violenza dell'impatto nonché dalle gravi lesioni riportate dall'appellante peraltro trovato positivo alla cannabis.
Non resta pertanto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054 cc.
§ 9.3. — Il terzo motivo dell'appello principale è rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARIT. 24 COST., 112 E 244 C.P.C. - MANCATA AMMISSIONE
DELLA PROVA TESTIMONIALE RICHIESTA E LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E AL
CONTRADDITTORIO - MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata “l'attore aveva ammesso espressamente l'assenza di testimoni oculari che potessero riferire sull'incidente.
La richiesta di ammissione di testimone spuntato dal nulla è pertanto incoerente e inammissibile.
Né, in contrario, vale la circostanza che nella “proposta di conciliazione motivata” del
10.4.2019 la difesa del abbia dedotto che il predetto si era dopo l'incidente attivato al fine di Pt_1
reperire qualcuno che avesse assistito al sinistro e che a tal fine aveva diffuso attraverso Facebook un annuncio a tale obiettivo finalizzato.
La ricerca aveva avuto successo – così continuava la difesa del – in quanto era stato Pt_1
trovato tal indicato appunto quale testimone. Testimone_3
Si tratta di deduzione, inattendibile, che non aiuta (anzi..) la tesi del . Pt_1
Se un tale assunto – in astratto plausibile - fosse veritiero, non vi è dubbio che una diligente difesa, quale appare quella dell'attore, non avrebbe mancato di produrre la prova documentale dell'effettiva esistenza di un tale annuncio su FB;
piattaforma che, come è notorio, assicura anche la datazione dei “post””.
Deduce l'appellante che “la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta dall'attore ha comportato una gravissima e ingiustificata lesione del suo diritto di difesa, amplificata e resa ancor più paradossale dalla smodata valorizzazione di prove testimoniali rese in altro giudizio, assunte in assenza del contraddittorio tra le odierne parti contendenti - come richiesto dalla legge, per come pacificamente interpretata dalla Corte di legittimità - e dallo stesso Tribunale riconosciute come mere prove atipiche, dal valore tutt'al più indiziario e non idoneo a 'sostituirsi' a quello della prova testimoniale diretta, ingiustamente e immotivatamente preclusa all'attore”.
Il motivo è infondato.
Invero i vigili urbani intervenuti sul luogo dell'incidente davano atto che “non venivano reperiti testi oculari” né l'appellante forniva una prova di come avesse trovato il teste Tes_3
[...]
Le censure relative all'attendibilità dei testi escussi in altro giudizio hanno trovato accoglimento nel motivo che precede.
§ 9.4. — Il quarto motivo dell'appello principale è così rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 24 COST., 115, 116 - ERRONEA E INCOMPLETA
VALUTAZIONE DELLE PROVE INDIZIARIE - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E AL
CONTRADDIITORIO - CONTRADDITTORIETÀ E APODITTICITÀ DELLA MOTIVAZIONE”.
Si legge nella sentenza impugnata : "Nella causa (RG 44207/13) intentata
contro
CP_2
da davanti al GDP di Pace di Roma per il risarcimento dei danni causati dalla
[...] CP_1
condotta imperita del deponevano i dott.ri e Si tratta di Pt_1 Testimone_1 Testimone_2
deposizioni molto specifiche e circostanziate, non inficiate da incoerenze e contraddizioni, assunte in sede giudiziale, che seppure, attesa la mancanza di contraddittorio con l'attore, non possano avere valore diretto a suo carico, hanno senza dubbio un valore indiziario descrittivo delle modalità del sinistro: che si svolgeva, secondo i due medici, con il tamponamento della moto condotta dal CP_1
(collega dei due testimoni) ferma al semaforo, ad opera del Piaggio del ". Pt_1
Deduce l'appellante che “Infatti, non soltanto la coerenza logica avrebbe imposto al Giudice, una volta ritenuto - erroneamente - che il testimone indotto dal fosse spuntato dal nulla, di Pt_1
non tenere in alcuna considerazione le testimonianze di soggetti veramente spuntati dal nulla e mai segnalati prima dal ma ciò che più rileva è soprattutto il fatto che lo stesso Giudice ha dato CP_1
ditali prove una lettura che non trova riscontro nel contenuto delle deposizioni stesse, peraltro in insanabile contraddizione tra loro e tutt'altro che circostanziate”.
La censura è assorbita dall'accoglimento del motivo n. 9.2.
§ 9.5. — Il quinto motivo dell'appello principale così è rubricato: “VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 2059 C.C. E DEL D.LGS. 38/2000 - OMESSA CONSIDERAZIONE
DEL DANNO C.D. - DIFFERENZIALE -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA
COMPENSAZIONE PER POSTE OMOGENEE”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata “Alla data del 19.4.2013 l' aveva già CP_3 corrisposto al €.3.787,00, attivando una rendita, che per quanto riguarda il danno biologico, Pt_1 ammontava a quella data, ad €.27.336.
Considerando che pur laddove non si ritenesse la responsabilità esclusiva dell'attore a tutto concedere, si dovrebbe predicare il concorso di colpa dei due motociclisti, ex art. 2054 cc;
e considerate le Tabelle romane in uso presso il Tribunale capitolino (per ITA ITP al 50% e IP 18% - come correttamente accertate dal CTU - oltre al danno soggettivo al 25%), nulla spetta a Parte_1
a titolo di danno differenziale”.
[...]
Deduce l'appellante che “il Tribunale ha radicalmente violato l'ormai pacifico principio giuridico della 'compensazione per poste omogenee' in tema di danno differenziale, che impedisce di procedere semplicisticamente allo scorporo di tutte le somme di cui è stata disposta l'erogazione da parte dell'INAIL e il risarcimento dovuto a titolo di danno non patrimoniale da parte dell'assicuratore del responsabile civile, senza previamente distinguere a quale titolo le stesse siano state liquidate, essendo le due poste ontologicamente distinte”.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Invero “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l'INAIL) devono essere detratte dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (Cass. Sez. 3, 31/10/2023, n. 30293, Rv. 669351 - 01).
Deve rilevarsi in proposito che, come si evince dalla lettera del 19.09.2018, (All. 2 alla
Memoria conclusiva autorizzata), l'INAIL corrispondeva la somma rivalutata di € 82.406,91, di cui
€ 31.362,77 per danno biologico ed € 51.044,14 per danno patrimoniale.
Solo la prima pertanto può essere detratta.
§ 9.6. — Il sesto motivo dell'appello principale è rubricato: “SUL DANNO PATRIMONIALE
E NON PATRIMONIALE - OMESSA PRONUNCIA”.
L'appellante reitera la richiesta dei danni al motociclo quantificati “in € 3.000,00 per il danno meccanico, pari al valore del mezzo al momento del sinistro, oltre ad €100,00 e € 400,00 rispettivamente per rottamazione e immatricolazione di veicolo di pari livello, per un totale di
€3.500,00”. Chiedeva inoltre, attesa la gravità delle lesioni subite, l'applicazione della personalizzazione massima del danno nonché quello derivante dalle limitazioni subite in ambito lavorativo.
Infine, reiterava la richiesta di risarcimento delle spese mediche.
Deve osservarsi in proposito quanto al danno subito dal motociclo non vi è prova del suo valore al momento del sinistro né delle spese necessarie alla rottamazione e reimmatricolazione.
Neppure può applicarsi alcuna personalizzazione che presuppone il verificarsi di
“conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. Sez. 3, 06/03/2025,
n. 5984, Rv. 674199 - 01).
Nel caso di specie le difficoltà ed i disagi allegati dall'appellante in campo lavorativo devono ritenersi conseguenze “normali” in relazione alla gravità delle lesioni subite.
Si legge poi nella CTU che “detti esiti permanenti non incidono sulla capacità lavorativa specifica del periziando”.
Sempre nella CTU si legge che “Le spese mediche documentate ammontano ad € 1666,00
(mille,666,00) per visite ed accertamenti specialistici;
in atti ricevute per psicoterapia, per un totale di Euro 1.400,00 (millequattrocento,00), da considerare attinenti e congrue.
Allegate inoltre fotocopie di scontrini di farmacia (importo totale di 220,00 Euro) in cui non
è specificato il tipo di presidio acquistato”.
Le spese mediche sostenute ammontano pertanto a complessivi € 3.066,00.
Applicando le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 possono essere liquidati i seguenti importi :
Età del danneggiato alla data del sinistro 39 anni
Percentuale di invalidità permanente 18%
Punto danno biologico € 3.570,28
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 34%) € 1.213,90
Punto danno non patrimoniale € 4.784,18
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 45
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 45
Danno biologico risarcibile € 52.055,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 69.753,00
Invalidità temporanea totale € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.587,50 Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
Spese mediche € 3.066,00
Totale generale: € 80.581,50
Tale somma deve essere dimezzata per il concorso di colpa per un valore finale di € 40.290,75.
L' ha versato all'appellante, in relazione al sinistro per cui è causa, la somma CP_6 complessiva di € 108.019,32 di cui: € 4.641,78 per temporanea, € 82.406,91 per valore capitale della rendita (di cui € 31.362,77 per danno biologico ed € 51.044,14 per danno patrimoniale), € 20.795,16 per acconti e ratei già pagati (cfr. attestato del Direttore della Sede INAIL di Roma Nomentano).
Quindi il danno biologico ammonta a complessivi euro 39.277,41 (di cui 7.914,64 a titolo di acconti e ratei già pagati a solo titolo di danno biologico pari al 38.06% di euro 20.795,16 ed €
31.362,77 a titolo di valore capitale della rendita per la medesima posta di danno).
Tali importi, da rivalutarsi, coprono l'intero danno biologico chiesto dall'appellante, come peraltro già rilevato nella sentenza impugnata.
§ 10. — In conclusione, l'appello principale, seppure con diversa motivazione, deve essere respinto.
§ 11. — Con l'appello incidentale l'Inail censura, a sua volta, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto preclusa la proposizione di autonome domande a causa della tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.
Si legge in proposito nella sentenza impugnata che “La costituzione tardiva dell'INAIL gli preclude l'ingresso di domande autonome”.
Deduce l'appellante incidentale di aver agito in surrogazione talché non era incorso in alcuna preclusione.
Il motivo è fondato.
Invero “La preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. concerne l'obbligo, per l'interventore volontario che agisca in surrogazione di una delle parti nei confronti del terzo responsabile, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per i contendenti originari, ma non si estende alla formulazione della domanda dell'interveniente e alla produzione della documentazione comprovante la surrogazione processuale, che costituisce la ragione stessa della partecipazione al giudizio” (Cass. Sez. 3, 02/03/2018, n. 4934, Rv. 648248 -
01).
Per quanto concerne l'ammontare del risarcimento questo deve essere limitato al danno biologico effettivamente riconosciuto pari a complessivi € 40.290,75.
Non può invece applicarsi, come invocato dalle la prescrizione di cui all'articolo CP_2 all'art. 2947, comma secondo, del Codice civile trattandosi di azione di surrogazione. § 12. — In conclusione, in accoglimento dell'appello incidentale, deve Controparte_2
essere condannata a pagare all'Inail la somma di complessivi € € 40.290,75.
Spetteranno altresì al creditore gli interessi su tale somma, dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
§ 13. — La peculiarità della fattispecie e l'integrazione della motivazione della sentenza impugnata consentono l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio per quanto concerne la posizione di . Parte_1
§ 14. — Relativamente alla posizione di invece le spese di lite dei due gradi Controparte_2 di giudizio seguono la soccombenza e sono così liquidate in relazione al valore della causa (da €
26.001 a € 52.000) :
Giudizio innanzi al Tribunale
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
Giudizio innanzi alla Corte d'Appello
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Compenso tabellare € 8.469,00
§ 15. — Poiché l'appello incidentale è stato rigettato, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto e quello Parte_1 incidentale proposto dall'I.N.A.I.L. nei confronti di avverso la sentenza definitiva Controparte_2 del Tribunale ordinario di Roma n. 21211/2019, così provvede:
1. respinge l'appello principale;
2. accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna
[...]
a pagare all'Inail la somma di complessivi € € 40.290,75 oltre agli interessi, dalla data della CP_2 presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3. condanna a rifondere all'Inail le spese dei due gradi di giudizio che liquida in € Controparte_2
€ 7.616,00 per compensi per il giudizio di primo grado ed in € 8.469,00 per compensi per il presente grado, oltre a spese generali, ed oneri di legge. Spese compensate relativamente alla posizione di per entrambi i gradi;
Parte_1
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il 28 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli