Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG. 1825/2023 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. MADDALENI Giovanni Presidente
Dott.ssa DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel.
Dott. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di modifica delle condizioni di divorzio promossa da:
nato a [...] il [...] elett. dom. in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo Parte_1
35, presso lo studio dell'Avv. Claudia Dasso ( ) che lo rappresenta e difende C.F._1 come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nata a [...] il [...] elett. dom. in Milano, Via Cappuccini 19, presso lo CP_1 studio degli Avv. ti Annamaria Bernardini de Pace ( ), CodiceFiscale_2 Parte_2
( e che la rappresentano e CodiceFiscale_3 Parte_3 CodiceFiscale_4 difendono come da procura in atti
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Tenuto conto delle risultanze della CT medico-psicologica depositata in data 28.6.2024
1) disporre l'affidamento congiunto delle minori e a entrambi i genitori;
_1 Per_2
2) prevedere la collocazione abitativa prevalente di presso il padre, sig. a far data dal _1 Parte_1
2.4.2022, tenuto conto di quanto emerso in CT e dall'ascolto della minore da parte del Giudice disporre che la frequentazione madre-figlia avvenga con i tempi e la volontà manifestata dalla minore;
_1
3) prevedere la collocazione abitativa prevalente di presso la madre, sig.ra confermando Per_2 CP_1 il regime di frequentazione padre-figlia come previsto in sede di divorzio e attualmente in vigore;
4) prevedere, come indicato dalla CT, la partecipazione delle minori e ad un percorso di _1 Per_2 sostegno psicologico;
5) disporre il mantenimento diretto a carico del sig. relativamente alla figlia minore;
Parte_1 _1
6) disporre il mantenimento diretto a carico della sig.ra relativamente alla figlia CP_1 Per_2
7) in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale non intenda disporre il mantenimento diretto da parte dei genitori delle figlie e prevedere a carico della sig.ra _1 Per_2 CP_1
l'obbligo di corrispondere mensilmente al sig. l'importo di euro 560,00 a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento per la figlia e ciò a far data dal 2.4.2022 ovvero a far data dalla domanda;
_1
8) disporre, come per legge, che l'assegno unico universale venga percepito al 50% tra i genitori;
9) prevedere e porre a carico dei genitori e le spese straordinarie secondo il verbale Parte_1 CP_1 del Tribunale di Genova del 15.9.2016 nella misura del 50% per entrambe le figlie;
10) con vittoria di spese”.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“VOGLIA IL TRIBUNALE
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e ai genitori, ai sensi dell'art. _1 Per_2
337 ter c.c.;
2) confermare il collocamento prevalente di dalla madre nella casa coniugale a Genova, in via Cecchi Per_2 CP n. 4/13B, che rimane assegnata alla GN;
3) anche nel rispetto delle volontà dichiarate da in sede di ctu, disporre che il papà potrà vedere e Per_2 tenere con sé salvo diversi e migliori accordi: - a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla Per_2 domenica pomeriggio;
- per il periodo di vacanze natalizie, di Pasqua, di Carnevale, per i ponti scolastici e per il compleanno, ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive per un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordare di volta in volta tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno;
4) nel rispetto delle volontà ribadite da durante la ctu e, da ultimo, in sede di ascolto, disporre _1 che venga collocata dal padre con conseguente fissazione della residenza anagrafica della minore _1 nella casa paterna a Genova, in viale Brigata Bisagno n. 14;
5) disporre che le frequentazioni madre / siano libere, nel rispetto della volontà della ragazza, _1 previo accordo tra loro;
6) disporre che contribuisca al mantenimento di corrispondendo alla madre l'assegno Parte_1 Per_2 mensile di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie;
7) disporre che il padre provveda direttamente al mantenimento ordinario di _1
8) confermare che i genitori contribuiscano al 50% ciascuno delle spese straordinarie relative a , _1 in base al Protocollo del Tribunale di Genova;
9) con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. e spese generali del 15%.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.02.2023 il signor allegava di aver contratto matrimonio a Parte_1
Genova, con rito concordatario, con la signora in data 16.06.2017; che dall' unione CP_1 erano nate due figlie: in data 14.10.2008 e in data Persona_3 Persona_4
07.10.2011; che i coniugi si erano consensualmente separati alle condizioni di cui al relativo verbale omologato da questo Tribunale con decreto del 16.06.2016; che, successivamente, con sentenza del
18.10.2017 questo Tribunale aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio accogliendo l'accordo delle parti e quindi prevedendo l'affidamento condiviso delle due figlie ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre nella ex casa CP_ coniugale assegnata alla signora e con possibilità per il padre di frequentare le minori secondo il calendario ivi previsto;
in punto economico era previsto l'onere in capo al signor di Pt_1 corrispondere, quale contributo per il mantenimento delle figlie, in favore della ex coniuge, la somma di euro 1.000,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
che tali condizioni dovevano ora essere modificate stante il trasferimento della figlia presso di lui, a causa di gravi _1 contrasti con la madre.
Il GD con il decreto di fissazione dell'udienza del 22.03.2023 disponeva in via preliminare l'intervento del SS e del CF territorialmente competenti al fine di verificare lo stato di benessere psico-fisico delle minori. Con comparsa di risposta del 01.06.2023 si costituiva la signora la quale si opponeva CP_1 alle richieste di controparte e chiedeva la conferma delle condizioni di divorzio in punto di collocamento e mantenimento delle figlie, nonché chiedeva disporsi CT sul nucleo familiare.
All'udienza del 04.07.2023 venivano sentite le parti e veniva quindi licenziata CT al fine di verificare la capacità genitoriale delle parti, la possibilità di un recupero del rapporto tra la figlia e madre e lo stato di benessere psico fisico di entrambe le ragazze, chiedendo, nelle _1 more, al SS di proseguire nel mandato conferito con un'attività di monitoraggio.
In data 28.06.2024 veniva depositata la relazione peritale, veniva successivamente effettuato l'ascolto delle due figlie e, istruita la causa anche sotto l'aspetto economico, con provvedimento del
07.03.2025, il GD tratteneva la causa in decisione.
***
Sul regime di affidamento delle figlie minori, sulla collocazione abitativa e sulle modalità di frequentazione con i genitori
In merito al regime di affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che in base all'art. 337 ter c.c. anche in caso di separazione dei genitori “il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi...": a tal fine, dispone la norma, che il giudice "adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati" determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e l'ammontare della somma dovuta da ciascun genitore a titolo di mantenimento. Il legislatore ha pertanto inteso prevedere come regola generale quella dell'affidamento condiviso, che nel caso di specie può certamente trovare accoglimento atteso che entrambe le parti hanno, sul punto, rassegnato conclusioni conformi e non sono state evidenziate ragioni che possano, in ipotesi giustificare un diverso regime.
Ora, rapportando tale generale principio al caso di specie, va osservato che la CT, anzitutto, in punto capacità genitoriale dele parti e possibilità di recupero del rapporto tra la figlia Persona_3
e la madre ha evidenziato che “… sarà necessario ricostruire sulle macerie del periodo buio,
[...] riconoscendo anni in cui racconta una mamma presente e amorevole. L'ostacolo alla ricostruzione _1 sarà dato in primo luogo dal lutto di realizzare che il tempo perso non è recuperabile, e che la figlia che incontra oggi non è quella che ha salutato: oggi è un'adolescente che brama la propria autonomia. Il secondo _1 ostacolo riguarda la difficoltà di relazione con il padre delle figlie, verso cui la GN sembra faticare a tenere CP una posizione indipendente, in una dinamica adulta: la GN sembra aver tenuto un rapporto di dipendenza dall'ex marito, chiusa in una posizione infantile in cui vorrebbe la benevolenza del padre, vorrebbe parlare con lui più del necessario, atteggiamenti che allontanano ancora di più il SI. il quale entra in Pt_1 un assetto mentale di allerta e di ipervigilanza, percependo la ex moglie come confusiva e complicante ogni situazione. Il SI. è giunto in perizia preoccupato e stanco di tutte le vicende istituzionali attraversate: Pt_1 preoccupato perché, come non si era reso conto, al tempo, della situazione in cui versava con la _1 mamma, teme che stia male dalla mamma ma non si senta di raccontarlo. All'inizio il SInor portava Per_2 la certezza che la ex moglie avesse una sindrome bipolare, termine che giustamente aveva poco significato per CP un non tecnico, e soprattutto animato dalla convinzione che con la GN fosse impossibile strutturare qualsiasi accordo, di qualsiasi tipo, solido, pertanto condividere con la GN le cose non era possibile, se non al prezzo di vivere in una realtà mutevole e estremamente faticosa, una realtà insostenibile anche per come lui vede il mondo. Il SI. si presenta come una persona legata alle figlie, capace di stimarle e di ammettere Pt_1 che non è facile crescere due figlie femmine, che portano problemi per cui sarebbe utile una mano femminile.
Dalla valutazione emerge una persona rigida, ipervigilante, concentrata su se stessa, e questi tratti emergono anche nella valutazione, ma altre caratteristiche vengono fuori, come un sincero legame con le ragazze, il divertimento nel condividere momenti speciali con loro (come andare in vespa con a fare colazione a Per_2
Camogli, o vedersi un film con ), la curiosità che ha verso di loro che crescono e portano un mondo _1 nuovo. Nonostante le caratteristiche personologiche rigide, che lo ostacolano in una riflessione critica su se stesso, soprattutto in un contesto di Tribunale, il SI. appare un padre interessato e affettivo con le Pt_1 figlie, anche se il ricorso al registro affettivo sovente decade di fronte all'utilizzo di una razionalità che, seppur utile, rischia di renderlo severo e poco duttile. L'aver scoperto ciò che stava accadendo tra e la _1 mamma lo ha sconvolto, non solo perché, a suo dire, ha rivissuto situazioni in cui lui stesso sarebbe stato vittima dell'aggressività, fisica e verbale, della ex moglie, ma anche perché mai avrebbe pensato che accadesse, CP avendo in mente la SI.ra come una madre affettuosa e presente. Ha accolto cercando di _1 occuparsi di lei in tutto, e non ha ostacolato che andasse dalla mamma. Tuttavia spesso Per_2 Per_2 verbalizza come il padre e la famiglia paterna non tutelino la figura della madre, criticandola, e come per la ragazzina non sia possibile affrontare con il padre questo tema per paura che lui si offenda e non ammetta il proprio comportamento. Ad oggi, a parere della scrivente, il problema principale sta nell'impossibilità di avere una minima condivisione tra questi genitori, soprattutto se lasciati soli. (…) I genitori non sembrano in grado di modulare gli aspetti caratteriali che fanno sentire l'altro sotto attacco: la mamma diviene ansiosa ed emotiva, complicando il contesto, il padre diviene algido e iperrazionale, e tende a osservare la ex moglie come la creatrice CP di tutti i problemi, mentre la SI.ra guarda al SI. come qualcuno che la mette all'angolo. Proprio Pt_1 per questo, a parere della scrivente, sarebbe utile, ancorchè necessario, l'aiuto di un professionista. Entrambi i genitori concordano su questo, la madre con più fiducia, il padre verbalizzando una certa stanchezza dopo vari fallimenti. si presenta come una bella ragazza liceale, colorata, sicura di sé, con uno sguardo _1 franco. Riesce a creare con l'interlocutore una relazione di fiducia e collaborazione, ma non di sudditanza:
ci tiene a portare la propria lettura del mondo, ad essere compresa dall'interlocutore, disponibile a _1 spiegare più volte il proprio punto di vista se non chiaro. dispone di un ampio vocabolario _1 utilizzato con competenza, in linea con i risultati scolastici più che soddisfacenti. Il pensiero appare integro e collocato nel tempo e nello spazio. La capacità riflessiva adeguata: prova a focalizzare il punto di
_1 vista dell'altro, a cui riconosce sentimenti e pensieri propri, diversi dai suoi. Come è naturale che sia, presenta alcune rigidità caratteristiche della fase adolescenziale. Riguardo il padre porta una relazione
_1 affettiva presente, ma sentita come poco incisiva, a suo dire perché maschio, e perché poco capace di cogliere in lei segni di sofferenza. Il padre è presente, ma la ragazza teme che il suo dolore sia offuscato dal buon andamento scolastico o dalla condotta regolare, e che il padre non si soffermi a pensare a lei in maniera tridimensionale, focalizzando che a manca “la” madre, non sa ancora se sua madre o una figura materna. Questo
_1 per la giovane è un dolore presente e intenso: ha in mente la propria mamma come rassicurante e
_1 presente durante l'infanzia, tuttavia ha visto nella mamma una metamorfosi durante le scuole medie che le ha messo di fronte una persona che non conosceva e che le faceva paura, oltre che umiliarla. Ad oggi
_1 non riesce a tenere vicine l'immagine della madre amorevole dell'infanzia e della matrigna della prima adolescenza, trovandosi in un conflitto irrisolvibile. Se cerca di comprendere la madre e di riconoscerle un periodo di estrema difficoltà, pensa che le proprie ragioni vengano indebolite e la gravità di quanto accaduto annacquata;
se invece si allontana dalla comprensione le rimane non solo l'immagine di una madre cattiva ma anche di una figlia che non merita nessuna tenerezza. Così, per sopravvivere, oscilla continuamente tra queste due visioni, mettendo in atto piccoli avvicinamenti che, se non sono perfetti, si rivelano fallimentari. _1
necessita quanto prima di una psicoterapia che la aiuti a uscire da una dinamica inquisitoria che non
[...]
l'aiuta: per lei la madre ha commesso un reato e la pena è infinita, perché per lei andare avanti equivale a dimenticare. E' importante riconoscere che quello che è accaduto è grave, che per lei è stato non solo doloroso e umiliante, ma soprattutto incomprensibile e inatteso, e insieme aiutarla a comprendere che la madre stava male emotivamente, e che la buona mamma dell'infanzia non deve essere cancellata. Per fare questo è necessario l'atteggiamento del nucleo paterno, ossia che per primi loro riescano a tenere un assetto di comprensione del CP vissuto della SI.ra , non vedendola più come una persona con tratti psichiatrici. è una ragazzina Per_2 estremamente intelligente e attenta, con un proprio carattere e una propria lettura del mondo. riesce Per_2
a descrivere il funzionamento dei membri della propria famiglia con acume e attenzione, osservandoli con interesse ma con una certa distanza che le permette un punto di osservazione privilegiato ma la fa sentire come la più matura. in ambito familiare tiene un atteggiamento di pseudoadultizzazione, dipinta anche dai Per_2
Servizi Sociali come la mediatrice, tuttavia durante i colloqui di ctu ha abbandonato questa posizione super partes e si è concessa opinioni determinate. All'inizio aveva paura che le sue parole potessero Per_2 svantaggiare una parte, avendo ben compreso il contesto giuridico in cui i genitori si muovono, e raccontava se stessa come colei che stava bene con tutti. Piano piano sono emerse le criticità, la fatica di avere una LA maggiore che tende ad occupare tutto lo spazio disponibile, e che non vuole che le faccia da genitore, la delusione sperimentata quando riferisce che il padre e la nonna paterna parlino male della mamma, svalutandola, la fatica di aver cercato di tenere insieme i pezzi della sua famiglia. Ad oggi esprime il desiderio di stare di più Per_2 con la mamma, sentendo la casa materna come propria, e verbalizza gli aspetti del padre che non approva (stare tanto al cellulare con la compagna, dire parolacce, parlare male della mamma, temere che si arrabbi se viene criticato) e della nonna paterna, vissuta come una madre gelosa del proprio figlio. necessita di avere Per_2 uno spazio suo, una propria autonomia non come la LA di , ma come individuo a se stante. _1
è intelligente e capace, e il rischio è che, per affermarsi e affermare il proprio volere, possa assumere Per_2 un atteggiamento manipolatorio verso i genitori, se questi continuano a non condividere nessun pensiero sulle figlie. , ad oggi, ha un desiderio di indipendenza, sogna una propria dimensione (ad esempio _1 nell'anno scolastico all'estero) in cui non vi sono i genitori e i loro conflitti. ha una visione positiva Per_2 del proprio futuro. Questi genitori sono stati capaci, nell'infanzia delle figlie, di fornire amore, stimoli positivi che hanno permesso a queste due ragazze di essere persone in grado di pensare autonomamente. Tuttavia la condotta odierna, che si concretizza in una incapacità di comunicare, che entrambi attribuiscono all'altro, rischia di creare dei danni da cattiva separazione in loro. A fine lavori peritali entrambi hanno riconosciuto la necessità di avere un terzo neutrale che li supporti, ma non è stata raggiunto accordo sul nominativo. Ad oggi la scrivente consiglia vivamente un percorso di psicoterapia per , e lo caldeggia per ” _1 Per_2
All'udienza del 30.10.2024 il GD ha poi proceduto all'ascolto delle due figlie le quali hanno reso le seguenti dichiarazioni:
nata il [...] “vivo con mio papà da aprile del 2022 ho pochissimi contatti Persona_3 con mia mamma perché quando ero in terza media a seguito di violenze che erano iniziate l'anno prima, un pomeriggio sono adnata via di casa, ho preso le mie cose e mi sono presentata da mio padre e gli ho chiesto se potevo restare per un periodo ancora non determinato da lui. Poi mio padre e mia madre si sono sentiti e avevano deciso che potevo restare da mio padre ma per poco. Al massimo un mese. Solo che poi io continuavo a chiedere di aggiungere ancora del tempo perché io fin dall'inizio volevo proprio spostarmi e vivere da mio padre per cui chiedevo dei mesi aggiuntivi e ora mia madre sa che io voglio rimanere a vivere da mio padre permanentemente. Il rapporto con mia madre è rimasto lo stesso, abbiamo fatto più percorsi con psicologhe e
SS, anche con quella del Tribunale ma il nostro confronto è stato quasi inesistente perché sembrava di parlare due lingue differenti, lei mi diceva che questi episodi di violenza erano inventati, lei diceva che non si ricordava e che io mi invento tutto e che non è successo nulla., per cui la nostra comunicazione non si è mai mantenuta viva e lei non accetta il fatto che io continui a parlare di questi episodi, ma io ho sempre detto le stesse cose a tutte le figure con cui ho parlo e ho detto loro la verità, ma a mia mamma questa cosa non è mai scesa giù. Ed alla fine abbiamo sempre finito per litigare. Lei ora mi scrive su wa dalla terza media e ci sono dei periodi in cui sparisce ed altri in cui mi scrive ogni giorno e si lamenta del fatto che non rispondo. A volte le rispondo sempre con educazione anche se in modo un po' freddo altre volte non rispondo perché sinceramente non mi fa piacere di ricevere messaggi che trovo un po' falsi;
alcuni sono solo messaggi di comunicazioni, altri invece sono falsi e sono quelli in cui mi parla del suo dolore, ma poi di fronte a un confronto tra me e lei davanti a una psicologa o a un'assistente sociale, ha sempre detto che quello che io racconto non è vero e alla fine per me le sue scuse non contano. Le ho poi dato una possibilità quando siamo uscite io, lei e mia LA ma anche qui poi lei ha tirato in ballo mia nonna paterna e ha detto delle cose sgradevoli su di lei e questa cosa non mi è piaciuta: lei ha detto a mia LA che sarebbe cresciuta viziata perché mia nonna le avrebbe dato tutti i soldi che voleva.
In quella occasione mia LA aveva chiesto dei soldi a mia madre e lei le aveva detto “vai dalla nonna CP_2 che lei te li dà a volontà”, ma lo ha detto in modo ironico e non mi è sembrato il caso che dicesse questa cosa soprattutto in mia presenza perché era un incontro finalizzato a cercare di recuperare il nostro rapporto. E allora non ho più voluto uscire con lei. Poi ci siamo riviste il 14.10 u.s. che era il mio compleanno: mia mamma
è salita in casa senza che io lo sapessi e io mi sono un po' innervosita con mio padre. Io ho ringraziato dei regali ma io non li avevo richiesti. Con mia LA litigavamo tantissimo da piccole, ma ora andiamo d'accordo; forse ora si sente di meno la differenza d'età ci vediamo poco perché lei ha più giorni con mia madre e anche quando
è con mio padre lei chiede di stare da mia mamma anche se non era il giorno corrispondente e mio padre ha sempre detto di sì. A me comunque fa un sacco piacere stare con lei, mi piace esserci sempre per lei e cerco sempre di proteggerla e di guardarle le spalle anche se non ci vediamo spesso. Non lo avrei mai detto, quando ero piccola come detto litigavamo ma ora sono contenta del rapporto che abbiamo. Faccio il terzo anno liceo scienze umane vado al ad Albaro, mi piace un sacco l'indirizzo che ho scelto. Faccio l'indirizzo classico Per_5
e sono interessatissima alla psicologia e poi mi piacerebbe fare questa facoltà, anche se tutta questa situazione familiare mi è stata molto di intralcio nel mio rapporto con la scuola, ho perso concentrazione e motivazione per i troppi pensieri e anche adesso faccio un po' di fatica a studiare ma ho voti alti e ci tengo per cui anche se faccio fatica voglio avere voti alti;
ho la media dell'otto e questo mi aiuta a sentirmi realizzata, sono sempre andata bene e non voglio permettere a questa situazione di farmi andare male la scuola, sono materie che mi piacciono e mi interessano e che vorrei proseguire”.
nata il [...]: “io vivo con entrambi i miei genitori ma passo più tempo con Persona_4 mia mamma anche perché mio padre fa le trasferte e quindi ad esempio sono stata quasi tutta l'estate con mia mamma poi nel week end anche quello che sarebbe di competenza di mio padre, a volte torno da mia mamma;
preferisco l'ambiente che c'è a casa di mia mamma e non certo perché non voglio bene a mio padre. Con mia mamma vado d'accordo a volte discutiamo però poi ci guardiamo negli occhi e facciamo subito pace. Con mio padre come detto ci sto poco e quid non c'è quasi mai l'occasione di litigare. Con mia LA vado d'accordo, però a volte litighiamo lei non mi tratta sempre benissimo forse mi vuole bene ma a volte non si comporrà molto bene con me, ma magari perché ha litigato con mio padre e allora, se è arrabbiata, si arrabbia anche con me. Ci sono due anzi tre episodi: una volta aveva litigato con mio papà e si stava lamentando con me del fatto che poi lui non le parla e allora mia LA mi ha detto che si chiama “silenzio punitivo” e che è un malfunzionamento del comportamento, come ha studiato a scuola e quando io le ho detto il mio parere mi ha detto che sono un malfunzionamento vivente. A quel punto ho pensato boh saranno gli ormoni e l'ho, giustificata. Poi un secondo episodio si è verificato quanto mi ha tenuto ferma e non mi faceva quasi respirare: eravamo in video chiamata con una sua amica che è anche mia amica e mia LA mi ha preso per i polsi e mi teneva ferma e mi alitava addosso e quasi non mi faceva respirare;
anche io all'inizio ridevo poi dopo un po' non riuscivo più a respirare e le ho detto che mi stava facendo male e anche l'amica di mia LA si è accorta che mi stava facendo male e dopo un po' allora mi ha lasciata e io ero un po'arrabbiata e triste e allora lei mi ha detto che aveva trovato il modo per farmi andare via, cosa che poteva anche dirmi a parole e che forse non ha avuto il coraggio di dirmi.
Il terzo episodio si è verificato quanto siamo andate a Disneyland Paris con mio padre e ogni volta che chiedevo a mio padre se poteva prendermi qualcosa mia LA si intrometteva dicendo che gli facevo spendere troppi soldi e mi trattava come se fossi sua figlia per potermi sgridare ma le non lo può fare perché non è mia mamma.
Con mio padre ci vado d'accordo anche perché come detto lo vedo poco, anche se a volte si arrabbia e in una occasione mi ha dato uno schiaffo mi sembra sulla guancia perché mi aveva detto di prepararmi per uscire ed io non ero ancora pronta. In quella occasione ho chiamato mia mamma e sono andata da lei anche se sarei dovuta rimanere da mio padre per un altro giorno. Con la scuola va tutto bene faccio la terza media, la mia materia preferita è italiano mi piace scrivere e tengo anche un diario che però scrivo per aspettare la mia psicologa;
non ho ancora una psicologa e nel mente che aspetto parlo con mia nonna che è un po' come se fosse la mia psicologa però è meglio se ne ho due. Quest'anno avrò l'esame sono abbastanza tranquilla però di sicuro avrò un po' di ansia perché è normale averla. I SS mi hanno fatto domande troppo complicate e ed avevo paura che anche qui mi sarebbero state fate domande difficili, invece la CT era molto simpatica ma ora hanno detto che non posso più vederla;
mi farebbe tantissimo piacere rivederla, mi ha fatto scrivere un tema dove ho preso dieci. Mi piacerebbe moltissimo averla come psicologa perché quando mi fa le domande riesce a capire quello che lo sto dicendo e quindi riesce a farmi domande inerenti alle mie risposte e quindi mi sono sentita veramente capita”.
Alla luce di tutto quanto sopra e tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate dalle parti, ritiene il Collegio che nonostante le difficoltà di comunicazione tra gli ex coniugi, le minori possano rimanere affidate ad entrambi i genitori in forma condivisa con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre per quanto riguarda la figlia e presso la madre Persona_3 per quanto riguarda la figlia così come parimenti richiesto dalle parti stesse. Persona_4
Il calendario di frequentazione tra la madre e potrà avvenire, stante anche l'età della Persona_6 ragazza, compatibilmente con la volontà della stessa.
Il calendario di frequentazione di con il padre potrà invece essere il più ampio possibile Per_2 compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche della minore e comunque potrà avvenire secondo le modalità a suo tempo concordate in sede di divorzio che quindi in questa sede si confermano.
Sul contributo per il mantenimento delle figlie
L'ordinamento giuridico prevede in capo ai genitori l'obbligo di mantenere la prole: tale previsione trova la sua ragione giustificatrice nell'esigenza di garantire il sostentamento e lo sviluppo degli individui nella prima fase della loro vita. Il fondamento di tale obbligo assistenziale si trova anzitutto nella Costituzione all'art. 30, nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nel Codice Civile. La quantificazione ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” e va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere tenuto conto della sua età, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del 11/12/2023 n. 34.383).
Rapportando ora tali principi al caso di specie, dall'esame della documentazione fiscale prodotta si ricava, anzitutto, quanto segue:
Redditi del ricorrente:
- MOD 730 2020 reddito imponibile euro 51.337,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 3.000,00;
- MOD 730 2021 reddito imponibile euro 55.215,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 3.150,00;
- MOD 730 2022 reddito imponibile euro 54.413,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 3.100,00;
- MOD 730 2023 reddito imponibile euro 57.500,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 3.300,00;
- MOD 730 2024 reddito imponibile euro 58.972,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 3.400,00.
Il predetto vive con la figlia in un immobile condotto in locazione con canone di euro _1
1.000,00 mensili e lavora con contratto a tempo indeterminato presso Hitachi Rail STS S.p.a e percepisce i redditi sopra indicati. Percepisce, una pensione a seguito di un infortunio sul lavoro di circa euro mensili 2.500,00.
Redditi della resistente:
- MOD 730 2021 reddito imponibile euro 23.714,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.700,00;
- MOD 730 2022 reddito imponibile euro 20.758,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.730,00; - MOD 730 2023 reddito imponibile euro 25.761,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.800,00;
- MOD 730 2024 reddito imponibile euro 27.864,00 di cui al netto delle imposte si ricavano entrate mensili calcolate su 12 mensilità pari a circa euro 1.880,00.
La predetta vive nella ex casa coniugale con la figlia , non ha oneri alloggiativi in quanto Per_2
l'immobile è gravato da mutuo con rate di circa euro 1.500,00 mensili, sostenute dal signor , Pt_1 risulta impiegata a tempo indeterminato presso l'Ospedale Gaslini e percepisce i redditi di cui sopra.
Sulla base di quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenuto conto delle esigenze delle due figlie in relazione alle rispettive età, della circostanza che la figlia vive con il padre e ad oggi non frequenta la madre, mentre vive presso la _1 Per_2 madre e vede regolarmente il padre, pare equo stabilire quale contributo paterno per il suo mantenimento la somma di euro 560,00 mensili. I genitori parteciperanno inoltre nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie di entrambe le figlie.
Sulle spese di lite
Stante il parziale accordo e la reciproca soccombenza sui punti rimasti in contestazione, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti e le spese di CT, liquidate in separato decreto, sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Affida le figlie minori nata a [...] il [...] e Persona_3 Persona_4
nata a Genova il [...] in [...] condivisa ad entrambi i genitori con
[...] collocazione abitativa e residenza anagrafica presso il padre, il signor per Parte_1 quanto riguarda la figlia e presso la madre, la signora Persona_3 [...]
per quanto riguarda la figlia e con la possibilità per i CP_1 Persona_4 genitori di vederle e tenerle con sé secondo il calendario di cui sopra;
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, in favore Parte_1 della signora a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 [...]
nata il [...], con decorrenza dalla data della domanda, la somma di euro Persona_4
560,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla minore secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Pone le spese straordinarie relative alla figlia a carico di entrambi Persona_7
i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del
Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681)
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza ed anche per l'invio di copia della presente sentenza al SS del Comune di Genova ATS n. 43 ed al competente CF incaricati di proseguire il monitoraggio sul nucleo familiare ponendo in essere i più opportuni interventi per la tutela del benessere psico fisico delle due figlie e per ridurre il livello di conflittualità tra i genitori.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 23.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni