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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 08/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 546 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]22 95048 Parte_1
CO IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
CACCIOLA ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a EGITTO 02/09/1986 Controparte_1 residente in [...]N.1 1 20019 MILANO IT CF
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvCACCIOLA C.F._2
ANTONINO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 7.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 e Parte_1 [...]
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la Controparte_1 richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 26/11/2019 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CO al n. 12 anno 2019 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto / sentenza del 6.11.2023. il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.7.2025 svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del 6.11.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 26/11/2019 annotato nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di CO al n. 12 anno 2019 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.7.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Concetta Grillo
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. ssa Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 546 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in[...]22 95048 Parte_1
CO IT , CF elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._1
CACCIOLA ANTONINO che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nat a EGITTO 02/09/1986 Controparte_1 residente in [...]N.1 1 20019 MILANO IT CF
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvCACCIOLA C.F._2
ANTONINO . che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
ICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 7.7.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2025 e Parte_1 [...]
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la Controparte_1 richiesta di scioglimento del matrimonio contratto in data 26/11/2019 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di CO al n. 12 anno 2019 parte I
l ricorrenti esponevano che con decreto / sentenza del 6.11.2023. il Tribunale di Caltagirone aveva pronunciato la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 7.7.2025 svoltasi ex art. 127 terc.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata pronunciata con sentenza del 6.11.2023
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
in data 26/11/2019 annotato nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del comune di CO al n. 12 anno 2019 parte I alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 7.7.2025
Il Presidente est. Dott.ssa Concetta Grillo