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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 08/07/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
in composizione monocratica nella persona del Presidente dott. M. Buscema ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA EX ART. 281 DECIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 2761/2024 di R.G.A.C.C. proposta, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 150/2011, da:
- in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Allegretti, con domicilio presso il suo studio in Frosinone, via Piave n. 65
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
- Dott. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pizzutelli, con domicilio presso il suo studio in Frosinone, via Piave n. 65
- - contumace CP_2
- - contumace Controparte_3
RESISTENTI
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 – Con ricorso 19 dicembre 2024 la società ha proposto Parte_2
opposizione avverso il decreto emesso in data 19 novembre 2024 col quale l'intestato Tribunale, in composizione collegiale, ha liquidato al dott. CP_1 nominato ctu nel procedimento di liquidazione giudiziale iscritto al nr.
[...]
102-1/2023, l'importo di euro 9.800,38 oltre oneri di legge, ponendone provvisoriamente il pagamento a carico in via solidale tra le parti del giudizio.
La società opponente, in particolare, ha criticato l'erronea applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 del D.M. 30/5/2002 n. 182, in quanto il
Collegio, ad avviso dell'esponente, avrebbe preso come base di calcolo per liquidare il compenso “… la media aritmetica dei valori dell'attivo e del passivo del triennio oggetto di valutazione”, pari ad euro 478.866,67 anziché il patrimonio netto della società per l'anno 2023 pari ad euro 96.817,68 che, diversamente, avrebbe portato a quantificare un onorario oscillante da euro 3.491,70 ad euro
4.655,32.
In ogni caso il collegio non aveva applicato la riduzione prevista dall'art. 52 del d.P.R. 115/2002 in quanto l'esperto aveva depositato in ritardo la relazione finale senza chiedere alcuna proroga.
La società, infine, ha criticato nel merito l'operato del consulente tecnico il quale avrebbe erroneamente esaminato i bilanci di un altro periodo, avrebbe violato la disposizione contenuta nell'art. 194, comma 2 cpc per non aver consentito alle parti di partecipare alle operazioni peritali e sarebbe incorso in errori di valutazione degli atti di causa.
Oltretutto, l'elaborato peritale non comportava indagini di particolare complessità che, pertanto, richiedevano solo due settimane di lavoro per circa
“… 40 vacazioni al massimo”, avendo il dott. utilizzato uno specifico CP_1
software per elaborare i dati, così da facilitare e ridurre il suo effettivo impegno lavorativo.
In ultima analisi, la difesa della società opponente ha altresì criticato la condotta tenuta dal ctu nella fase del pagamento dei suoi onorari, perché si era rivolto esclusivamente alla sola esponente – peraltro erroneamente, dovendo la fattura emettersi nei confronti del Tribunale - e non anche alle altre parti del procedimento, così aggravandone l'esposizione debitoria. 2 - Il ricorso in opposizione è stato ritualmente notificato a tutte le parti del giudizio di merito, che non si sono costituite, nonché al CTU, il quale si è costituito in giudizio con comparsa del 07/03/2025, insistendo per il rigetto dell'opposizione.
3 - Prima di esaminare il caso di specie, occorre riportare i seguenti principi di diritto, enucleati dalla giurisprudenza in tema di liquidazione dei compensi agli ausiliari del Giudice;
a) In primo luogo, va rammentato che esulano dai motivi di opposizione alla liquidazione eventuali motivi di censura per i contenuti delle indagini affidate all'esperto, tra cui l'utilità o la validità dell'elaborato, trattandosi di questioni sottoposte allo scrutinio del Giudice della causa (Cass., 7 febbraio 2011, n. 3024);
b) Vige in linea generale il principio dell'unicità dell'incarico e della omnicomprensività degli onorari. Tuttavia, deve aversi riguardo all'accertamento richiesto da Giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo, ancorchè in base ad un incarico unitario, è legittima la liquidazione degli onorari sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti. (Cass. Sez. II, 23 marzo 2007, n. 7186);
c) Nel sistema di liquidazione dei compensi il criterio delle vacazioni ha carattere residuale ed è, quindi, applicabile ove manchi una diversa e specifica previsione tariffaria. Ne consegue che, per quanto qui rileva, l'allegato errore convergente sulla disamina dei bilanci di un triennio sbagliato, nonché la presunta violazione del principio del contraddittorio, come pure la contestata sintetica valutazione delle osservazioni di parte ad opera dell'esperto sono tutte censure che non possono essere oggetto del presente procedimento, incentrato soltanto sulla determinazione degli onorari, ma che potranno essere, semmai, veicolate nel giudizio di merito.
Sono invece del tutto inconsistenti e finanche incomprensibili le critiche rivolte al ctu relative all'errore di fatturazione del suo onorario, al pari di quella convergente sulla legittima richiesta del pagamento ad una sola delle parti, in applicazione del criterio di solidarietà che il collegio ha stabilito nel decreto di liquidazione.
5 – Per quanto concerne la base di calcolo degli onorari l'art. 1 del citato D.M.
30/05/2002 stabilisce che “Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo … per la consulenza tecnica al valore della controversia”.
Il valore della controversia sul quale operare il calcolo degli onorari si determina in base alla domanda giudiziale perimetrata all'oggetto dell'incarico peritale, anche utilizzando gli accertamenti svolti dal ctu, la cui opera è chiamato a remunerare (vedasi in motivazione Cass., 7 febbraio 2011,
n. 3024).
Nel caso qui scrutinato, il decreto di liquidazione collegiale, ritenuto applicabile l'art. 2 del citato D.M. 30/05/2002, ha preso come base di calcolo, testualmente, “la media aritmetica dei valori dell'attivo e del passivo del triennio oggetto di valutazione”, calcolata in euro 478.866,67 valore base contestato dalla difesa della società ricorrente che, diversamente, ha preso a riferimento “il patrimonio netto per l'anno 2023 della società”, pari ad euro
96.817,68. Ferma e incontestata tra le parti l'applicazione dell'art. 2 del ridetto decreto, il criterio della media attivo/passivo del triennio appare coerente con la natura del procedimento rispetto al quale l'esperto è stato chiamato a svolgere le indagini peritali, tenuto conto che il parametro dei tre anni (esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione) è il requisito previsto dal codice della crisi, tanto che uno dei motivi di censura dell'operato dell'esperto converge sulla corretta identificazione del triennio che il collegio, in applicazione di tale parametro, ha preso come base di calcolo per determinare la media aritmetica dei valori dell'attivo e del passivo.
Il quesito posto dal collegio al ctu, in vero, era del seguente tenore: “esamini la contabilità della debitrice e dica se la stessa sia o meno regolarmente tenuta e attendibile;
b) all'esito, effettuata ogni opportuna attività, anche di revisione, dica se la medesima società è in condizione di fare fronte alle proprie obbligazioni alla scadenza e con mezzi normali, ossia se versi o meno in stato di insolvenza”.
Per determinare lo stato di insolvenza, quindi, l'indagine del ctu doveva convergere sui requisiti del triennio previsti per l'apertura della liquidazione giudiziale, ovverosia sulla consistenza dell'attivo patrimoniale, sull'ammontare dei ricavi e sull'entità dei debiti anche non scaduti, derivandone che la base di calcolo con cui il Collegio ha proceduto alla determinazione degli onorari si è dimostrata coerente con l'oggetto delle indagini peritali.
La difesa della società, piuttosto che fare la media del triennio, intenderebbe utilizzare un parametro di mera convenienza quale è il patrimonio netto del solo anno 2023, il quale, però, non è pertinente con il quesito posto al vaglio dell'esperto.
Dunque, il primo motivo di contestazione riferito allo scaglione di riferimento del calcolo degli onorari è inconsistente.
6 – Anche la censura relativa al ritardo nel deposito della relazione finale e, di conseguenza, sulla mancata applicazione della riduzione di 1/3 del compenso non coglie nel segno.
L'art. 52, comma 2 del d.P.R. 115/2002, infatti, stabilisce che per gli onorari a tariffa variabile il Giudice, in caso di ritardo nel deposito dell'elaborato, applica una riduzione pari ad 1/3.
Tale riduzione, invero, deve essere applicata a prescindere dall'entità del ritardo e, perciò, anche in ipotesi di ritardi contenuti, costituendo “… una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo” (Cass., 10 settembre 2019, 22621).
La norma, in buona sostanza, vuole sanzionare l'ausiliario del Giudice per non aver senza giustificato motivo rispettato i tempi delle operazioni peritali e, pertanto, aggravato la durata del processo, senza esservi autorizzato dal
Giudice.
Nel caso qui scrutinato, se si conteggiano i giorni decorrenti dall'inizio formale delle operazioni peritali sino al deposito della relazione definitiva, il termine di 120 giorni concesso dal Collegio risulterebbe superato di circa dodici giorni, visto che le operazioni peritali sono iniziate il 12 giugno 2024.
Tuttavia, l'effettivo inizio delle operazioni è avvenuto il 24 giugno 2024 in ragione della richiesta avanzata dal consulente di parte della società (il dott.
di poter consegnare entro il 24 giugno la documentazione necessaria Per_1
per lo svolgimento delle operazioni peritali, circostanza acquisita al procedimento ai sensi dell'art. 115 cpc, in quanto, oltre ad essere stata documentata nel verbale del ctu, è stata allegata dalla difesa del resistente nella comparsa di costituzione, senza alcuna contestazione.
Se, pertanto, si fa decorrere il termine di effettivo inizio delle operazioni peritali al 24 giugno 2024, allora deve concludersi che il ctu abbia rispettato il termine di 120 giorni per il deposito della relazione finale.
L'applicazione della riduzione degli onorari prevista dal cennato art. 52 del d.P.R. 115/2002, proprio per la sua natura sanzionatoria, postula un comportamento colposo dell'ausiliario cui viene addebitato il ritardo nell'attività di indagine, mentre nella diversa ipotesi in cui la condotta dell'esperto non sia censurabile per fatti ad esso addebitabili la sanzione della decurtazione non opera.
Poiché è documentata e, comunque, acquisita al processo ai sensi dell'art. 115, comma 1, cpc, la circostanza che le operazioni peritali sono iniziate il 24 giugno ma solo su esplicita richiesta del consulente di parte , Parte_2
finalizzata a depositare documentazione necessaria per dare corso alle operazioni peritali, tale differimento non è obiettivamente imputabile all'ausiliario del Giudice, bensì è stato necessitato dall'esigenza della stessa parte che eccepisce la tardività dell'elaborato di poter depositare nuova documentazione.
Ne discende, dunque, che nessuna sanzione può essere irrogata al ctu ai sensi dell'art. 52, comma 2 del d.P.R. 115/2002.
7 – In conclusione, il ricorso va rigettato, con spese processuali a carico della parte soccombente che si liquidano in dispositivo in ragione del valore della domanda in base al d.m. 55/2014.
P.Q.M.
Il Presidente del Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al nr. 2761/24 di R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide: RIGETTA il ricorso proposto da Pt_1 Pt_2
CONDANNA la parte opponente a rimborsare alla controparte costituita le spese processuali che liquida in € 3.200,00 per compensi (€ 900 per studio;
€ 700 per introduzione;
€ 800 per trattazione;
€ 800 per decisione), oltre iva e cpa e il rimborso delle spese generali di legge.
Così deciso in Frosinone il giorno 8 luglio 2025
Il Presidente del Tribunale
Dott. Marcello Buscema 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 - Tanto considerato, devono essere preliminarmente disattese le censure mosse dalla difesa della società opponente nei confronti del decreto di liquidazione afferenti eventuali errori di valutazione e/o vizi procedurali in cui sarebbe incorso l'esperto, trattandosi di questioni che esulano dal perimetro del presente giudizio di opposizione il quale ha come oggetto la sola liquidazione del compenso (Cass., nr. 4425/1998; Cass., nr. 1014/1996; Cass., nrr. 6684/1995).