TRIB
Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g. 4156/2024, tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via della Parte_1 C.F._1 Resistenza, n.3 in Vico del Gargano (FG) presso lo studio dell'Avv. Savastano M.M. Raffaella, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per separazione depositato in data 09.9.2024 , chiedendo la separazione, Parte_1 ha esposto: di aver contratto matrimonio con in Mezzago (MB) in 12.3.2011 e che CP_1 dall'unione sono nati due figli: (n.to a TE RI il 17.4.2008) e (n.to in TE Per_1 Per_2 RI il 25.6.2009), entrambi riconosciuti dal;
che attualmente vive con il padre CP_1 Per_1 presso ED, dove lavora come cameriere, mentre vive con la madre in Vico del Gargano e Per_2 frequenta l'Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Enrico Mattei” in Vieste;
che la vita matrimoniale è terminata a causa di tensioni e incompatibilità caratteriali e che, quindi, lei si è trasferita in Vico del Gargano, mentre il marito è rimasto in ED, dove il nucleo familiare abitava originariamente;
che dal giugno 2024 si è trasferito dal padre a ED, per Per_1 cercare lavoro;
che la percepisce una pensione di invalidità di € 333,33 e una pensione di Parte_1 vecchiaia di € 611,77 per complessivi € 950,00 mensili circa, oltre emolumenti per la tredicesima;
che il è autista con contratto a tempo indeterminato presso una casa farmaceutica di Brescia, CP_1 percependo una asserita retribuzione di € 1.900,00 circa;
che non vi sono le possibilità di una riconciliazione.
pagina 1 di 5 Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione, ha chiesto: l'affidamento condiviso di e Per_1 Per_2 con il collocamento del primo presso il padre, con cui già convive, e del secondo presso di sé; la disciplina di un diritto di visita;
la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento di CP_1
€ 300,00 mensili in favore del figlio e l'intero A.U.U. Per_2 Il resistente, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 11.12.2024, all'esito della quale il Giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 15.10.2025. All'udienza del 15.10.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., avvenuto in data 19.11.2025.
*****
1) Sulla contumacia del resistente. Il ricorso di separazione e il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati al CP_1
, secondo il combinato disposto dalle L.53/1994 e L.890/1982 ss. mm., essendo state compiute le
[...] relative formalità (cfr. relata notificazione). Il , benché messo nelle condizioni di conoscere del CP_1 presente procedimento, non ha inteso costituirsi. Pertanto, deve essere ribadita la sua contumacia, già dichiara all'udienza del 11.12.2024.
2)Sulla pronuncia di separazione.
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale, stante l'intollerabilità della vita Parte_1 coniugale. La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente, benché regolarmente citato, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti. Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'affidamento e collocamento dei figli e Per_1 Per_2 La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento di presso Per_2 di sé e di presso il padre, con cui già da tempo convive, essendo andato proprio in ED per Per_1 trovare lavoro. La coppia ha avuto due figli, nati prima del matrimonio e riconosciuti da entrambi: (n.to a Per_1 TE RI il 17.4.2008), che ha liberamente deciso di andare a convivere dal padre a ED, e (nato a [...] il [...]), che convive con la madre in Vico del Gargano (FG). Per_2 L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”. pagina 2 di 5 Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012). Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022). Inoltre, si aggiunge, il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore (si veda Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022 “nei procedimenti regolati dall'art. 337 ter c.c., il giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”; si veda anche Cass. civ. 5777/2022 secondo la quale “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”)”; si veda ex multis Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014). Pertanto, al fine di adottare i provvedimenti in tema di affidamento del minore deve indagarsi la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, sulla base di come in passato ha svolto il proprio ruolo, tenendo conto della capacità di relazione affettiva e della personalità del genitore. Entrambi i genitori si prendono cura in maniera adeguata dei figli, curandone i vari aspetti della loro vita ed essendo vicini alle loro istanze. Benché, il , regolarmente citato, risulta contumace, dall'intero procedimento non si rintracciano CP_1 profili di inidoneità educativa, tanto che anche la ricorrente chiede un affidamento condiviso dei figli. La decisione di di raggiungere il padre presso ED si inserisce in tale contesto di serenità tra Per_1 i genitori e nella libera decisione del ragazzo, benché ancora minorenne, di reperire un'occupazione lavorativa presso quella località. Sul punto, quindi, bisogna parzialmente modificare l'ordinanza del 11.12.2024, in merito all'affidamento e collocamento anche di Per_1 Pertanto, alla luce di tali osservazioni, il Tribunale ritiene meglio rispondente agli interessi di e Per_1
che gli stessi vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati, in base Per_2 anche alle scelte già liberamente compiute dai ragazzi in base alla loro età, il primo, presso Per_1
e il secondo, presso . CP_1 Per_2 Parte_1 Per quanto riguarda il reciproco diritto di visita tra i figli e i genitori, in considerazione dell'età di di anni 17, e di anni 16, non va dettato, in questa sede, alcun calendario delle visite Per_1 Per_2 tra i genitori non collocatari e i figli, potendo queste avvenire secondo la libera determinazione dei ragazzi e dei genitori, a fronte dell'età, ormai raggiunta da e avendo maturato la piena Per_1 Per_2 capacità di autogestirsi nelle attività quotidiane, di gestire i propri impegni e di assumere decisioni. pagina 3 di 5 4) Sull'assegno di mantenimento a favore dei figli. La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di di € Per_2 300,00 mensili, sulla base della circostanza che il figlio conviva con lei ed è ancora impegnato nel percorso scolastico. La ricorrente ha chiesto con la precisazione delle conclusioni la corresponsione del 50% dell'A.U.U. Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: di anni 17, e di anni 16. Per_1 Per_2 L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi. Orbene, bisogna ribadire il principio, già menzionato in precedenza, che il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore, potendosi pronunciare anche ultra petitum (si veda Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022; Cass. civ. 5777/2022; Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014). Pertanto, in base ai su esposti principi del best interest of the child e di poter pronunciare anche ultra petitum, il Tribunale, a parziale modifica dell'ordinanza del 11.12.2024, ritiene che debba essere corrisposto dalla un assegno di mantenimento in favore del figlio che, come Parte_1 Per_1 affermato dalla stessa ricorrente, risiede in ED presso il padre, da versare proprio a quest'ultimo (cfr. ricorso “dalla loro unione, ancor prima del matrimonio, nascevano due figli, entrambi a TE RI (MI) e riconosciuti dal sig. , il 17.04.2008, ora convivente col padre in CP_1 Per_1 ED e il 25.06.2009, attualmente domiciliato col la madre presso la sua nuova residenza Per_2 in Vico del Gargano, alla Via del Risorgimento n.20”). Parimenti deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore di collocato presso Per_2 la madre, da corrispondere da parte del . CP_1
Per quanto riguarda il quantum si può osservare quanto segue.
, presso cui è collocato ha affermato di non lavorare e di percepire una Parte_1 Per_2 pensione di invalidità di “€ 333,33 che cumulate con la pensione di vecchiaia di € 611,77, le consentono di vivere mensilmente con € 950,00 circa, oltre agli emolumenti per la tredicesima” (cfr. ricorso;
vedi anche verbale di invalidità e certificazione della pensione). In atti non vi sono dichiarazione dei redditi, né altre informazioni reddituali della ricorrente. La ricorrente ha affermato che , contumace, svolge la professione di “autista con CP_1 contratto a tempo indeterminato presso una casa farmaceutica di Brescia, con la mansione di trasportatore di farmaci” (cfr. ricorso). In atti non vi sono informazioni circa i suoi attuali redditi né altre informazioni fiscali. Pertanto, il Tribunale, alla luce delle rispettive posizioni reddituali, ritiene opportuno che Parte_1 corrisponda in favore di un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili da versare al
[...] Per_1
, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita CP_1 all'ISTAT e, concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Altresì, il Tribunale ritiene opportuno che corrisponda in favore di un assegno CP_1 Per_2 di mantenimento di € 300,00 mensili, da versare alla , da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e, concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative nell'interesse dei figli, così pagina 4 di 5 come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
5) Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito del processo, con l'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento in favore di e la previsione di un assegno di mantenimento in favore di Per_2 Per_1 in considerazione anche della contumacia del resistente, le spese di lite possono rimanere a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1 23.4.1967 e , nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in Mezzago il 12.3.2011 (atto n.2 – parte I – anno 2011);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Affida in via condivisa a e , con collocamento Persona_3 Parte_1 CP_1 prevalente dello stesso presso il padre, con la previsione di un diritto di visita libero in favore della madre, così come da parte motiva;
• Affida in via condivisa a e , con collocamento Persona_4 Parte_1 CP_1 prevalente dello stesso presso la madre, con la previsione di un diritto di visita libero in favore del padre, così come da parte motiva;
• Pone l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio, , di € 100,00 mensili da versarsi a entro il 5 di Persona_3 CP_1 ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo spetterà al 50% ad entrambi i genitori;
• Pone l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in favore CP_1 del figlio, , di € 300,00 mensili da versarsi a entro il 5 di ogni Persona_4 Parte_1 mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo spetterà al 50% ad entrambi i genitori;
• Nulla sulle spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale, iscritto al n. R.g. 4156/2024, tra:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via della Parte_1 C.F._1 Resistenza, n.3 in Vico del Gargano (FG) presso lo studio dell'Avv. Savastano M.M. Raffaella, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 15.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per separazione depositato in data 09.9.2024 , chiedendo la separazione, Parte_1 ha esposto: di aver contratto matrimonio con in Mezzago (MB) in 12.3.2011 e che CP_1 dall'unione sono nati due figli: (n.to a TE RI il 17.4.2008) e (n.to in TE Per_1 Per_2 RI il 25.6.2009), entrambi riconosciuti dal;
che attualmente vive con il padre CP_1 Per_1 presso ED, dove lavora come cameriere, mentre vive con la madre in Vico del Gargano e Per_2 frequenta l'Istituto Professionale per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera “Enrico Mattei” in Vieste;
che la vita matrimoniale è terminata a causa di tensioni e incompatibilità caratteriali e che, quindi, lei si è trasferita in Vico del Gargano, mentre il marito è rimasto in ED, dove il nucleo familiare abitava originariamente;
che dal giugno 2024 si è trasferito dal padre a ED, per Per_1 cercare lavoro;
che la percepisce una pensione di invalidità di € 333,33 e una pensione di Parte_1 vecchiaia di € 611,77 per complessivi € 950,00 mensili circa, oltre emolumenti per la tredicesima;
che il è autista con contratto a tempo indeterminato presso una casa farmaceutica di Brescia, CP_1 percependo una asserita retribuzione di € 1.900,00 circa;
che non vi sono le possibilità di una riconciliazione.
pagina 1 di 5 Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione, ha chiesto: l'affidamento condiviso di e Per_1 Per_2 con il collocamento del primo presso il padre, con cui già convive, e del secondo presso di sé; la disciplina di un diritto di visita;
la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento di CP_1
€ 300,00 mensili in favore del figlio e l'intero A.U.U. Per_2 Il resistente, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi. Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 11.12.2024, all'esito della quale il Giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 15.10.2025. All'udienza del 15.10.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del P.M., avvenuto in data 19.11.2025.
*****
1) Sulla contumacia del resistente. Il ricorso di separazione e il decreto di fissazione udienza sono stati regolarmente notificati al CP_1
, secondo il combinato disposto dalle L.53/1994 e L.890/1982 ss. mm., essendo state compiute le
[...] relative formalità (cfr. relata notificazione). Il , benché messo nelle condizioni di conoscere del CP_1 presente procedimento, non ha inteso costituirsi. Pertanto, deve essere ribadita la sua contumacia, già dichiara all'udienza del 11.12.2024.
2)Sulla pronuncia di separazione.
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale, stante l'intollerabilità della vita Parte_1 coniugale. La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio, e dalla contumacia del resistente. Inoltre, è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente, benché regolarmente citato, evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti. Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'affidamento e collocamento dei figli e Per_1 Per_2 La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento di presso Per_2 di sé e di presso il padre, con cui già da tempo convive, essendo andato proprio in ED per Per_1 trovare lavoro. La coppia ha avuto due figli, nati prima del matrimonio e riconosciuti da entrambi: (n.to a Per_1 TE RI il 17.4.2008), che ha liberamente deciso di andare a convivere dal padre a ED, e (nato a [...] il [...]), che convive con la madre in Vico del Gargano (FG). Per_2 L'art. 337 ter c.c. prevede che il figlio minorenne ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”. pagina 2 di 5 Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017, Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012). Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022). Inoltre, si aggiunge, il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore (si veda Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022 “nei procedimenti regolati dall'art. 337 ter c.c., il giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”; si veda anche Cass. civ. 5777/2022 secondo la quale “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”)”; si veda ex multis Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014). Pertanto, al fine di adottare i provvedimenti in tema di affidamento del minore deve indagarsi la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, sulla base di come in passato ha svolto il proprio ruolo, tenendo conto della capacità di relazione affettiva e della personalità del genitore. Entrambi i genitori si prendono cura in maniera adeguata dei figli, curandone i vari aspetti della loro vita ed essendo vicini alle loro istanze. Benché, il , regolarmente citato, risulta contumace, dall'intero procedimento non si rintracciano CP_1 profili di inidoneità educativa, tanto che anche la ricorrente chiede un affidamento condiviso dei figli. La decisione di di raggiungere il padre presso ED si inserisce in tale contesto di serenità tra Per_1 i genitori e nella libera decisione del ragazzo, benché ancora minorenne, di reperire un'occupazione lavorativa presso quella località. Sul punto, quindi, bisogna parzialmente modificare l'ordinanza del 11.12.2024, in merito all'affidamento e collocamento anche di Per_1 Pertanto, alla luce di tali osservazioni, il Tribunale ritiene meglio rispondente agli interessi di e Per_1
che gli stessi vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati, in base Per_2 anche alle scelte già liberamente compiute dai ragazzi in base alla loro età, il primo, presso Per_1
e il secondo, presso . CP_1 Per_2 Parte_1 Per quanto riguarda il reciproco diritto di visita tra i figli e i genitori, in considerazione dell'età di di anni 17, e di anni 16, non va dettato, in questa sede, alcun calendario delle visite Per_1 Per_2 tra i genitori non collocatari e i figli, potendo queste avvenire secondo la libera determinazione dei ragazzi e dei genitori, a fronte dell'età, ormai raggiunta da e avendo maturato la piena Per_1 Per_2 capacità di autogestirsi nelle attività quotidiane, di gestire i propri impegni e di assumere decisioni. pagina 3 di 5 4) Sull'assegno di mantenimento a favore dei figli. La ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di di € Per_2 300,00 mensili, sulla base della circostanza che il figlio conviva con lei ed è ancora impegnato nel percorso scolastico. La ricorrente ha chiesto con la precisazione delle conclusioni la corresponsione del 50% dell'A.U.U. Si ribadisce che la coppia ha avuto due figli: di anni 17, e di anni 16. Per_1 Per_2 L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi. Orbene, bisogna ribadire il principio, già menzionato in precedenza, che il Tribunale, per l'adozione dei provvedimenti in materia di prole minorenne, dovendo tenere presente solo quale sia il migliore interesse del minore, non è vincolato al principio della domanda, potendo adottare le misure che ritiene più idonee e rispondenti all'interesse del minore, potendosi pronunciare anche ultra petitum (si veda Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022; Cass. civ. 5777/2022; Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014). Pertanto, in base ai su esposti principi del best interest of the child e di poter pronunciare anche ultra petitum, il Tribunale, a parziale modifica dell'ordinanza del 11.12.2024, ritiene che debba essere corrisposto dalla un assegno di mantenimento in favore del figlio che, come Parte_1 Per_1 affermato dalla stessa ricorrente, risiede in ED presso il padre, da versare proprio a quest'ultimo (cfr. ricorso “dalla loro unione, ancor prima del matrimonio, nascevano due figli, entrambi a TE RI (MI) e riconosciuti dal sig. , il 17.04.2008, ora convivente col padre in CP_1 Per_1 ED e il 25.06.2009, attualmente domiciliato col la madre presso la sua nuova residenza Per_2 in Vico del Gargano, alla Via del Risorgimento n.20”). Parimenti deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore di collocato presso Per_2 la madre, da corrispondere da parte del . CP_1
Per quanto riguarda il quantum si può osservare quanto segue.
, presso cui è collocato ha affermato di non lavorare e di percepire una Parte_1 Per_2 pensione di invalidità di “€ 333,33 che cumulate con la pensione di vecchiaia di € 611,77, le consentono di vivere mensilmente con € 950,00 circa, oltre agli emolumenti per la tredicesima” (cfr. ricorso;
vedi anche verbale di invalidità e certificazione della pensione). In atti non vi sono dichiarazione dei redditi, né altre informazioni reddituali della ricorrente. La ricorrente ha affermato che , contumace, svolge la professione di “autista con CP_1 contratto a tempo indeterminato presso una casa farmaceutica di Brescia, con la mansione di trasportatore di farmaci” (cfr. ricorso). In atti non vi sono informazioni circa i suoi attuali redditi né altre informazioni fiscali. Pertanto, il Tribunale, alla luce delle rispettive posizioni reddituali, ritiene opportuno che Parte_1 corrisponda in favore di un assegno di mantenimento di € 100,00 mensili da versare al
[...] Per_1
, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita CP_1 all'ISTAT e, concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Altresì, il Tribunale ritiene opportuno che corrisponda in favore di un assegno CP_1 Per_2 di mantenimento di € 300,00 mensili, da versare alla , da rivalutarsi annualmente in Parte_1 base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e, concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative nell'interesse dei figli, così pagina 4 di 5 come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, entrambi i genitori, ricorrendone i presupposti previsti dal menzionato decreto legislativo, possono farne richiesta, con la corresponsione di tale assegno ad entrambi nella misura del 50%.
5) Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito del processo, con l'accoglimento della domanda di assegno di mantenimento in favore di e la previsione di un assegno di mantenimento in favore di Per_2 Per_1 in considerazione anche della contumacia del resistente, le spese di lite possono rimanere a carico della parte che le ha anticipate, ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1 23.4.1967 e , nato in [...] il [...], unitisi in matrimonio CP_1 in Mezzago il 12.3.2011 (atto n.2 – parte I – anno 2011);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Affida in via condivisa a e , con collocamento Persona_3 Parte_1 CP_1 prevalente dello stesso presso il padre, con la previsione di un diritto di visita libero in favore della madre, così come da parte motiva;
• Affida in via condivisa a e , con collocamento Persona_4 Parte_1 CP_1 prevalente dello stesso presso la madre, con la previsione di un diritto di visita libero in favore del padre, così come da parte motiva;
• Pone l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in Parte_1 favore del figlio, , di € 100,00 mensili da versarsi a entro il 5 di Persona_3 CP_1 ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo spetterà al 50% ad entrambi i genitori;
• Pone l'obbligo a carico di di corrispondere un assegno di mantenimento in favore CP_1 del figlio, , di € 300,00 mensili da versarsi a entro il 5 di ogni Persona_4 Parte_1 mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo spetterà al 50% ad entrambi i genitori;
• Nulla sulle spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 5 di 5