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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/12/2025, n. 5087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5087 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione cartolare ex art. 127ter cpc sostitutiva dell'udienza del 16.12.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 6742/2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv.to Vincenzo Parte_1
Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso il cantiere sito in CP_2 CP_3
Succivo (CE) dal 10.11.2020 al 5.2.2021, pur in assenza di formale inquadramento, con mansioni di geometra di cantiere inquadrabili al livello 3 del ccnl edilizia;
- di aver prestato attività lavorativa per sei giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con un'ora di pausa pranzo e di sabato dalle 7 alle 13;
- di non aver percepito alcuna retribuzione per i mesi lavorati, e di non aver ricevuto nulla a titolo di tredicesima, ferie, permessi e TFR chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità e l'orario lavorativo dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di € 11.838,47 a titolo di differenze retributive.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale all'odierna udienza, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente fonda le sue richieste, anche economiche, sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di parte convenuta, in assenza di formale inquadramento.
Ha dedotto di aver lavorato quale geometra di cantiere dal 10.11.2020 al 5.2.2021 presso un cantiere sito a Succivo in titolarità della società resistente, senza ricevere alcuna retribuzione per i mesi lavorati.
Ha allegato di aver lavorato per sei giorni alla settimana, svolgendo lavoro straordinario, senza ricevere le relative maggiorazioni e senza percepire tredicesima e tfr.
Ciò premesso in punto di fatto, deve osservarsi che sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697
c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze
Così tracciate le coordinate di riferimento, deve evidenziarsi che nel caso di specie le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione secondo la modalità temporale e fattuale dedotta da parte istante.
Il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di parte convenuta ha trovato pieno riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali del teste collega del ricorrente il quale riferisce Testimone_1 quanto segue: “a.d.r. ho un giudizio pendente contro la società convenuta presso questo tribunale. Adr: ho conosciuto il ricorrente presso il cantiere edile a Succivo dove sono stato assunto per dei lavori da una ditta con sede a Castel Volturno, di cui non ricordo il nome. Preciso che ho visto solo una volta questa persona che mi ha assunto;
adr: io ho lavorato per questa ditta circa sei o sette anni fa, nel periodo estivo ed invernale, per circa quattro o cinque mesi anche se non ricordo precisamente;
adr: preciso che sul cantiere i lavori erano organizzati dai signori e . I signori non erano presenti per l'intera Persona_1 Parte_2 Per_1
giornata, arrivavano al mattino e, poi, andavano via;
adr: io svolgevo le mansioni di carpentiere;
adr: io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:30, con un'ora di pausa pranzo;
adr: ho conosciuto il ricorrente presso questo cantiere negli ultimi due mesi del mio periodo lavorativo. Il ricorrente fu assunto come geometra; adr: io ed ricorrente al mattino arrivavamo insieme dato che il signor segnava le presenze dei dipendente. Quando noi Pt_1
andavamo via, lui restava ancora presso il cantiere ed andava in ufficio ma non so a che ora andasse via. Non so se lavorasse o meno il sabato; adr: i signori davano le direttive sia Per_1
a me che al ricorrente, io li vedevo;
adr: in questo periodo non ho mai goduto di ferie;
adr: non so se il ricorrente abbia o meno goduto di ferie;
adr: io ricevevo una retribuzione di circa €
1.200 al mese in contanti, pagati dai signori . Preciso che per diversi mesi non sono stato Per_1
pagato; adr: non ho ricevuto né TFR ne la tredicesima mensilità; adr: non so se il ricorrente abbia o meno ricevuto il pagamento di TFR e 13° mensilità; adr: non so perché si sia interrotto il rapporto lavorativo del ricorrente. adr: i signori lavoravano sul cantiere avendo Per_1
avuto un appalto dalla ditta di Castel Volturno;
adr: io non sono stato mai inquadrato regolarmente. Non so se il ricorrente sia stato mai regolarmente inquadrato. Preciso che gran parte dei dipendenti del cantiere lavorava senza regolare contratto. Adr: ricordo anche i nomi di altri colleghi come il signor , che ho visto prima fuori l'aula, , Testimone_2 Per_2
ed altre due o tre persone di cui non ricordo il nome.” (cfr. verbale). Persona_3
Sostanzialmente collimante è poi la deposizione resa dall'altro teste escusso, – Testimone_2 anch'egli collega dell'istante – che ha dichiarato: ““a.d.r. indifferente;
adr: conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso il cantiere edile a Succivo;
adr: ho lavorato presso questo cantiere come carpentiere per circa un anno/ un anno e mezzo ma non ricordo in quale periodo;
adr: io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme per circa 7 mesi. Lui era geometra e si occupava anche delle presenze dei dipendenti; adr: sono stato assunto dai fratelli , Per_1
ricordo solo il nome di uno di loro, . Sul cantiere era presente per di più Persona_1 [...]
che ci dava direttive;
adr: il signor dava direttive anche al ricorrente;
adr: io Per_1 Per_1
lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo;
adr: io ed il ricorrente osservavamo gli stessi orari anche se lui andava via più tardi dal cantiere;
adr: io ricevevo una retribuzione di circa 1.200 euro al mese in contanti, pagati dal signor
perché lavoravo senza un regolare contratto;
adr: non so se il ricorrente fosse o meno Per_1 regolarmente inquadrato. Altri dipendenti lavoravano con regolare contratto. Adr: non conosco la retribuzione del ricorrente né se venisse o meno sempre pagato;
adr: io non venivo sempre pagato;
adr: non ho ricevuto né TFR ne 13° mensilità; adr: non so se il ricorrente abbia o meno ricevuto tfr e 13° mensilità; adr: tutta la squadra godeva di 15 giorni di ferie ad agosto per chiusura del cantiere ma non ricevevamo la retribuzione per quel periodo;
adr: non ricordo
l'indirizzo del cantiere ma era sul corso di Succivo;
adr: quando andavo via, il ricorrente restava li e lo vedevo entrare in ufficio;
adr: il ricorrente mi ha detto di aver lavorato anche il sabato perché presso il cantiere lavoravano anche altri operai muratori che lavoravano anche di sabato; adr: preciso che il ricorrente ha lavorato con me per pochi mesi, per di più nel periodo estivo” (cfr. verbale).
Le dichiarazioni rese dai testi sono, infatti, intrinsecamente coerenti e precise, oltre che concordanti tra loro, avendo entrambi i testimoni riferito in relazione alla durata ed alle concrete modalità di svolgimento dell'intercorso rapporto di lavoro, avendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo l'articolazione oraria e le modalità indicate in ricorso e confermate dai testimoni.
Non può ritenersi, tuttavia, raggiunta la prova in ordine allo svolgimento da parte dell'istante di attività lavorativa nella giornata del sabato, avendo sul punto entrambi i testimoni reso dichiarazioni interamente de relato e non oggetto di conoscenza diretta.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Su detta somma vanno altresì calcolati interessi e rivalutazione a far tempo dalla maturazione delle singole poste e fino all'effettivo soddisfo.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono utilizzarsi i conteggi, rielaborati da parte ricorrente senza lo straordinario per la giornata del sabato, con riferimento al livello 3 del ccnl edilizia;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte del resistente che ha deciso di restare contumace.
Ne deriva la condanna del resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di €
10.817,45, a titolo di differenze retributive, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
Con 1) condanna Vi. in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore CP_1
di parte ricorrente di € 10.817,45,a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
Con 2) condanna Vi. in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida Ponticelli all'esito della trattazione cartolare ex art. 127ter cpc sostitutiva dell'udienza del 16.12.2025, ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg 6742/2024
TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti dall'avv.to Vincenzo Parte_1
Esposito, presso il cui studio elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e condanna al pagamento di differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbali in atti e note di trattazione scritta.
MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.5.2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente presso il cantiere sito in CP_2 CP_3
Succivo (CE) dal 10.11.2020 al 5.2.2021, pur in assenza di formale inquadramento, con mansioni di geometra di cantiere inquadrabili al livello 3 del ccnl edilizia;
- di aver prestato attività lavorativa per sei giorni alla settimana dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con un'ora di pausa pranzo e di sabato dalle 7 alle 13;
- di non aver percepito alcuna retribuzione per i mesi lavorati, e di non aver ricevuto nulla a titolo di tredicesima, ferie, permessi e TFR chiedeva a questo giudice di accertare e dichiarare l'intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato secondo le modalità e l'orario lavorativo dedotti e per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento in suo favore di € 11.838,47 a titolo di differenze retributive.
Pur ritualmente evocata in giudizio, parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa la prova testimoniale all'odierna udienza, la causa viene decisa con deposito della presente sentenza.
La domanda è fondata e va accolta.
Parte ricorrente fonda le sue richieste, anche economiche, sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di parte convenuta, in assenza di formale inquadramento.
Ha dedotto di aver lavorato quale geometra di cantiere dal 10.11.2020 al 5.2.2021 presso un cantiere sito a Succivo in titolarità della società resistente, senza ricevere alcuna retribuzione per i mesi lavorati.
Ha allegato di aver lavorato per sei giorni alla settimana, svolgendo lavoro straordinario, senza ricevere le relative maggiorazioni e senza percepire tredicesima e tfr.
Ciò premesso in punto di fatto, deve osservarsi che sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697
c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione, ovverosia non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze
Così tracciate le coordinate di riferimento, deve evidenziarsi che nel caso di specie le risultanze istruttorie consentono di ritenere provato il dedotto vincolo di subordinazione secondo la modalità temporale e fattuale dedotta da parte istante.
Il rapporto di lavoro della ricorrente alle dipendenze di parte convenuta ha trovato pieno riscontro probatorio nell'istruttoria compiuta innanzi a questo Giudice.
La conferma dell'esistenza del rapporto di lavoro in oggetto e dello svolgimento dello stesso nell'arco temporale e secondo le modalità dedotte in ricorso è evincibile innanzitutto dalle dichiarazioni testimoniali del teste collega del ricorrente il quale riferisce Testimone_1 quanto segue: “a.d.r. ho un giudizio pendente contro la società convenuta presso questo tribunale. Adr: ho conosciuto il ricorrente presso il cantiere edile a Succivo dove sono stato assunto per dei lavori da una ditta con sede a Castel Volturno, di cui non ricordo il nome. Preciso che ho visto solo una volta questa persona che mi ha assunto;
adr: io ho lavorato per questa ditta circa sei o sette anni fa, nel periodo estivo ed invernale, per circa quattro o cinque mesi anche se non ricordo precisamente;
adr: preciso che sul cantiere i lavori erano organizzati dai signori e . I signori non erano presenti per l'intera Persona_1 Parte_2 Per_1
giornata, arrivavano al mattino e, poi, andavano via;
adr: io svolgevo le mansioni di carpentiere;
adr: io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:30, con un'ora di pausa pranzo;
adr: ho conosciuto il ricorrente presso questo cantiere negli ultimi due mesi del mio periodo lavorativo. Il ricorrente fu assunto come geometra; adr: io ed ricorrente al mattino arrivavamo insieme dato che il signor segnava le presenze dei dipendente. Quando noi Pt_1
andavamo via, lui restava ancora presso il cantiere ed andava in ufficio ma non so a che ora andasse via. Non so se lavorasse o meno il sabato; adr: i signori davano le direttive sia Per_1
a me che al ricorrente, io li vedevo;
adr: in questo periodo non ho mai goduto di ferie;
adr: non so se il ricorrente abbia o meno goduto di ferie;
adr: io ricevevo una retribuzione di circa €
1.200 al mese in contanti, pagati dai signori . Preciso che per diversi mesi non sono stato Per_1
pagato; adr: non ho ricevuto né TFR ne la tredicesima mensilità; adr: non so se il ricorrente abbia o meno ricevuto il pagamento di TFR e 13° mensilità; adr: non so perché si sia interrotto il rapporto lavorativo del ricorrente. adr: i signori lavoravano sul cantiere avendo Per_1
avuto un appalto dalla ditta di Castel Volturno;
adr: io non sono stato mai inquadrato regolarmente. Non so se il ricorrente sia stato mai regolarmente inquadrato. Preciso che gran parte dei dipendenti del cantiere lavorava senza regolare contratto. Adr: ricordo anche i nomi di altri colleghi come il signor , che ho visto prima fuori l'aula, , Testimone_2 Per_2
ed altre due o tre persone di cui non ricordo il nome.” (cfr. verbale). Persona_3
Sostanzialmente collimante è poi la deposizione resa dall'altro teste escusso, – Testimone_2 anch'egli collega dell'istante – che ha dichiarato: ““a.d.r. indifferente;
adr: conosco il ricorrente perché abbiamo lavorato insieme presso il cantiere edile a Succivo;
adr: ho lavorato presso questo cantiere come carpentiere per circa un anno/ un anno e mezzo ma non ricordo in quale periodo;
adr: io ed il ricorrente abbiamo lavorato insieme per circa 7 mesi. Lui era geometra e si occupava anche delle presenze dei dipendenti; adr: sono stato assunto dai fratelli , Per_1
ricordo solo il nome di uno di loro, . Sul cantiere era presente per di più Persona_1 [...]
che ci dava direttive;
adr: il signor dava direttive anche al ricorrente;
adr: io Per_1 Per_1
lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa pranzo;
adr: io ed il ricorrente osservavamo gli stessi orari anche se lui andava via più tardi dal cantiere;
adr: io ricevevo una retribuzione di circa 1.200 euro al mese in contanti, pagati dal signor
perché lavoravo senza un regolare contratto;
adr: non so se il ricorrente fosse o meno Per_1 regolarmente inquadrato. Altri dipendenti lavoravano con regolare contratto. Adr: non conosco la retribuzione del ricorrente né se venisse o meno sempre pagato;
adr: io non venivo sempre pagato;
adr: non ho ricevuto né TFR ne 13° mensilità; adr: non so se il ricorrente abbia o meno ricevuto tfr e 13° mensilità; adr: tutta la squadra godeva di 15 giorni di ferie ad agosto per chiusura del cantiere ma non ricevevamo la retribuzione per quel periodo;
adr: non ricordo
l'indirizzo del cantiere ma era sul corso di Succivo;
adr: quando andavo via, il ricorrente restava li e lo vedevo entrare in ufficio;
adr: il ricorrente mi ha detto di aver lavorato anche il sabato perché presso il cantiere lavoravano anche altri operai muratori che lavoravano anche di sabato; adr: preciso che il ricorrente ha lavorato con me per pochi mesi, per di più nel periodo estivo” (cfr. verbale).
Le dichiarazioni rese dai testi sono, infatti, intrinsecamente coerenti e precise, oltre che concordanti tra loro, avendo entrambi i testimoni riferito in relazione alla durata ed alle concrete modalità di svolgimento dell'intercorso rapporto di lavoro, avendo una conoscenza diretta dei fatti di causa.
Tanto premesso, alla luce delle risultanze istruttorie testé analizzate è dunque possibile ritenere provata la sussistenza del rapporto di lavoro del ricorrente per conto di parte resistente per l'intero arco temporale indicato in ricorso, nonché lo svolgimento dello stesso secondo l'articolazione oraria e le modalità indicate in ricorso e confermate dai testimoni.
Non può ritenersi, tuttavia, raggiunta la prova in ordine allo svolgimento da parte dell'istante di attività lavorativa nella giornata del sabato, avendo sul punto entrambi i testimoni reso dichiarazioni interamente de relato e non oggetto di conoscenza diretta.
Ciò posto, alla luce dei plurimi e collimanti elementi istruttori raccolti in corso di causa, parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli emolumenti maturati a titolo di differenze retributive in favore del ricorrente, mentre la prova liberatoria – che non è stata in alcun modo fornita - ricadeva sulla parte convenuta, la quale ha scelto di restare contumace.
Su detta somma vanno altresì calcolati interessi e rivalutazione a far tempo dalla maturazione delle singole poste e fino all'effettivo soddisfo.
Nell'individuazione della giusta retribuzione da riconoscere in favore dell'istante per le mansioni effettivamente svolte, possono utilizzarsi i conteggi, rielaborati da parte ricorrente senza lo straordinario per la giornata del sabato, con riferimento al livello 3 del ccnl edilizia;
i calcoli ivi contenuti non sono stati oggetto, del resto, di precise contestazioni di natura contabile da parte del resistente che ha deciso di restare contumace.
Ne deriva la condanna del resistente a corrispondere in favore della ricorrente la somma di €
10.817,45, a titolo di differenze retributive, sulla scorta del percorso argomentativo innanzi svolto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei crediti e fino all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
Con 1) condanna Vi. in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore CP_1
di parte ricorrente di € 10.817,45,a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
Con 2) condanna Vi. in persona del legale rappresentante pt al pagamento in favore CP_1 di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella misura di € 2.695, oltre IVA, CPA come per legge e spese forfettarie al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 17.12.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Ida Ponticelli)