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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/10/2025, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1851/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
RA UR BA.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
. Controparte_1
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 20/10/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Preliminarmente dichiara la contumacia dell' Controparte_2
.
[...]
Nel merito, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239011509542000 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 29620010098083553000 di ammontare pari ad € 48.124,46.
1 Rigetta la domanda avente ad oggetto la condanna di parte convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv. RA UR BA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/02/2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239011509542000, notificata il 19.1.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620010098083553000, asseritamente notificata il 15/06/2001, relativa a contributi I.V.S. di ammontare pari ad € 48.124,46, lamentandone l'illegittimità per avere questo Tribunale, con Sentenza n. 698/2015, resa in data
12/03/2015 nel giudizio portante r.g.n. 2515/2012, già annullato la cartella di pagamento da ultimo menzionata e dichiarato prescritti i crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di “Annullare la pretesa esattoriale;
− ordinare la cancellazione delle somme iscritte a ruolo a carico del ricorrente, per i motivi dedotti in premessa;
Condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_2
da liquidarsi in via equitativa.
Condannare al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
L' seppur ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, la quale, benché ritualmente citata, non si è costituita.
[...]
Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
2 Deve, anzitutto, osservarsi come la cartella di pagamento n.
29620010098083553000, asseritamente notificata in data 15/06/2001 e sottesa all'intimazione oggi opposta, abbia ad oggetto contributi I.V.S. per le annualità dal
1983 al 1998, di ammontare complessivo pari ad € 48.124,46.
Orbene, siffatta cartella di pagamento, come correttamente rilevato dall'opponente, ha già formato oggetto di accertamento nell'ambito di altro procedimento fra le stesse parti, iscritto presso questo Tribunale al R.G.N.
2515/2012 e definito con sentenza n. 698/2015 pubblicata il 12/03/2015, con cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
In particolare, nel detto provvedimento così si legge “rilevato che, nel merito,
l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata.
Infatti, premesso che agli atti non vi è alcuna prova della esistenza degli atti interruttivi della prescrizione, atteso che né nella memoria di costituzione, né nell'indice del fascicolo, si fa riferimento al deposito di tali atti, deve comunque osservarsi che anche ritenendo avvenuta la notifica della cartella in data 15.06.01 e del preavviso di fermo in data 19.03.07, comunque è di tutta evidenza che alla data di deposito del ricorso (26.03.12) il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso;
- rilevato, pertanto, che la cartella n. 296 2001 0098083553 deve essere annullata ed i crediti ivi indicati devono ritenersi prescritti, con conseguente condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che ha reso le dichiarazioni di rito” (cfr. sentenza n. 698/2015 all. al ricorso).
Pertanto, una volta acclarata l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento n. 29620010098083553000, non può che dichiararsi, in questa sede, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29620239011509542000, oggi opposta, nella parte in cui ripropone nuovamente siffatti crediti.
3 Alla luce di tali considerazioni, l'intimazione di pagamento n.
29620239011509542000 va annullata nella parte relativa alla cartella di pagamento n.
29620010098083553000, avente ad oggetto crediti I.V.S. di ammontare pari ad €
48.124,46.
Non può invece essere accolta la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la stessa presuppone l'allegazione e la prova in ordine all'esistenza e la consistenza di un qualsiasi danno per la stessa, dovendosi condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa”, così Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169), prova che nella specie non è stata fornita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.001,00 a € 52.000,00), con distrazione in favore dell'Avv. RA UR BA.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 21/10/2025.
IL GIUDICE
EL LI
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 1851/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
RA UR BA.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
. Controparte_1
- convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 20/10/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Preliminarmente dichiara la contumacia dell' Controparte_2
.
[...]
Nel merito, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento n. 29620239011509542000 nella parte relativa alla cartella di pagamento n. 29620010098083553000 di ammontare pari ad € 48.124,46.
1 Rigetta la domanda avente ad oggetto la condanna di parte convenuta al risarcimento ex art. 96 c.p.c.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite Controparte_2
in favore della ricorrente, che liquida in € 4.000,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'avv. RA UR BA, antistataria.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/02/2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620239011509542000, notificata il 19.1.2024, limitatamente alla cartella di pagamento n. 29620010098083553000, asseritamente notificata il 15/06/2001, relativa a contributi I.V.S. di ammontare pari ad € 48.124,46, lamentandone l'illegittimità per avere questo Tribunale, con Sentenza n. 698/2015, resa in data
12/03/2015 nel giudizio portante r.g.n. 2515/2012, già annullato la cartella di pagamento da ultimo menzionata e dichiarato prescritti i crediti ivi riportati.
Chiedeva, pertanto, di “Annullare la pretesa esattoriale;
− ordinare la cancellazione delle somme iscritte a ruolo a carico del ricorrente, per i motivi dedotti in premessa;
Condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Controparte_2
da liquidarsi in via equitativa.
Condannare al pagamento Controparte_1
delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarre ex art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
L' seppur ritualmente citata, non si Controparte_2
costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' Controparte_2
, la quale, benché ritualmente citata, non si è costituita.
[...]
Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
2 Deve, anzitutto, osservarsi come la cartella di pagamento n.
29620010098083553000, asseritamente notificata in data 15/06/2001 e sottesa all'intimazione oggi opposta, abbia ad oggetto contributi I.V.S. per le annualità dal
1983 al 1998, di ammontare complessivo pari ad € 48.124,46.
Orbene, siffatta cartella di pagamento, come correttamente rilevato dall'opponente, ha già formato oggetto di accertamento nell'ambito di altro procedimento fra le stesse parti, iscritto presso questo Tribunale al R.G.N.
2515/2012 e definito con sentenza n. 698/2015 pubblicata il 12/03/2015, con cui è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti.
In particolare, nel detto provvedimento così si legge “rilevato che, nel merito,
l'eccezione di prescrizione deve ritenersi fondata.
Infatti, premesso che agli atti non vi è alcuna prova della esistenza degli atti interruttivi della prescrizione, atteso che né nella memoria di costituzione, né nell'indice del fascicolo, si fa riferimento al deposito di tali atti, deve comunque osservarsi che anche ritenendo avvenuta la notifica della cartella in data 15.06.01 e del preavviso di fermo in data 19.03.07, comunque è di tutta evidenza che alla data di deposito del ricorso (26.03.12) il termine di prescrizione quinquennale era ormai decorso;
- rilevato, pertanto, che la cartella n. 296 2001 0098083553 deve essere annullata ed i crediti ivi indicati devono ritenersi prescritti, con conseguente condanna di parte resistente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente, che ha reso le dichiarazioni di rito” (cfr. sentenza n. 698/2015 all. al ricorso).
Pertanto, una volta acclarata l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla cartella di pagamento n. 29620010098083553000, non può che dichiararsi, in questa sede, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 29620239011509542000, oggi opposta, nella parte in cui ripropone nuovamente siffatti crediti.
3 Alla luce di tali considerazioni, l'intimazione di pagamento n.
29620239011509542000 va annullata nella parte relativa alla cartella di pagamento n.
29620010098083553000, avente ad oggetto crediti I.V.S. di ammontare pari ad €
48.124,46.
Non può invece essere accolta la domanda di parte ricorrente avente ad oggetto la condanna della convenuta al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la stessa presuppone l'allegazione e la prova in ordine all'esistenza e la consistenza di un qualsiasi danno per la stessa, dovendosi condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa”, così Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169), prova che nella specie non è stata fornita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da €
26.001,00 a € 52.000,00), con distrazione in favore dell'Avv. RA UR BA.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 21/10/2025.
IL GIUDICE
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