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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4475/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4475/2025, pendente tra
( nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata in [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
Palestrina Via Fontana Magrina n.5, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore ( ) con la Persona_1 C.F._3
difesa dell'avv.PIETROSANTI EL
ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1 resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, i ricorrenti, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di frequenza per il minore e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data oltre CP_1
interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1
avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore in tutte le fasi.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 21/07/2025 , così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. PIETROSANTI CP_1
EL, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
RO TI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO TI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4475/2025, pendente tra
( nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) nata in [...] il [...], entrambi residenti in
[...] C.F._2
Palestrina Via Fontana Magrina n.5, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore ( ) con la Persona_1 C.F._3
difesa dell'avv.PIETROSANTI EL
ricorrente e difeso dai propri funzionari CP_1 resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato ritualmente in cancelleria, i ricorrenti, premesso di avere ottenuto l'omologa dell'accertamento del diritto a fruire dell'indennità di frequenza per il minore e che l'Ente non procedeva alla corresponsione di quanto spettante, chiedeva la condanna dell al pagamento dei ratei di assegno spettanti da tale data oltre CP_1
interessi dalla maturazione al saldo e spese di lite.
L' si costituiva e forniva la prova dell'avvenuto pagamento della CP_1
prestazione. Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Rilevato che nel caso in esame è avvenuto il pagamento oggetto del ricorso deve ritenersi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite si osserva come qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta. Tale pronuncia, tuttavia, non preclude la decisione sulle spese di lite, che deve avvenire facendo ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”. alla luce dell'orientamento giurisprudenziale suindicato, deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale”, che, come è noto, comporta la necessità di ripercorrere l'iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l'esito finale del giudizio.
Ciò posto, nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in atti, deve ritenersi che il mancato pagamento spontaneo da parte dell' nel corso del giudizio CP_1
avrebbe comportato l'accoglimento della domanda attorea.
Esse sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 in relazione all'attività prestata dal procuratore in tutte le fasi.
Ai fini della concreta determinazione dell'ammontare del compenso, deve aversi riguardo allo scaglione del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.c. (v., ex multis, da ultimo, Cassazione civile sez. VI, 27/12/2021,
n.41547, Cass. S.U. n. 10455 del 2015, Cass. Ordinanza n. 19020 del 17/07/2018) e quindi, nel caso di specie, allo scaglione da €5201 a €26.000.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 21/07/2025 , così provvede: Parte_1
1. - dichiara cessata la materia del contendere;
2. - condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. PIETROSANTI CP_1
EL, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in € 2697,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 29/10/2025
Il Giudice
RO TI