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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2126/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9786/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002780889000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1571/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'odierno ricorrente Ricorrente_2 notificava ricorso in data 5 maggio 2025
(doc. n. 5), per incardinare giudizio presso questa Corte di giustizia tributaria di I° grado di Roma ed impugnare l'intimazione di pagamento n.
n.09720259002780889/000 notificata in data 11/3/2025 limitatamente al credito tributario portato nella sola cartella n.09720130204525215000 rettamente notificata in data 07.11.2012, (doc. n. 4) ,anno 2010, per un importo totale di €.207,85 di cui €.8,81 per interessi di mora ed €.14,96 per oneri di riscossione, richiedendo, testualmente: “che la On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, in via principale Voglia accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo o annullare l'intimazione di pagamento n.09720259002780889/000 notificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 17.03.2025, nonché la cartella esattoriale ivi impugnata n.09720130204525215000, per intervenuta prescrizione e mancata applicazione della legge 29.12.2022 n.197 e della delibera giunta regionale Lazio 31.01.2023
n.44”. Secondo il ricorrente, a norma dell'art. 5 del D.L. n.953 del 30.12.1982, modificato dall'art.3 del D.L. n.2 del 06.01.1986, convertito nella Legge 60/86:
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Il diritto della
Regione Lazio di procedere alla riscossione della Tassa Automobilistica fatta valere con la Cartella di pagamento n.09720120012325061000 si era quindi inconfutabilmente prescritto, stante che quest'ultima risulterebbe asseritamente notificata solo in data 16/11/2015 e dunque oltre il termine di tre anni previsto per legge.
Il ricorrente contesta la regolare notifica della cartella sottostante all'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 16/11/2015, e l'avvenuta prescrizione in quanto decorsi oltre tre anni senza alcun atto interruttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che confermava la piena correttezza dell'operato dell'Ente impositore e chiedeva disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, per connessione oggettiva e soggettiva tra le cause, la riunione del presente giudizio, relativo all'impugnazione dell'Intimazione di pagamento n. 09720259002780889/000, limitata al credito portato dalla cartella n. 09720120180871789000, con gli ulteriori cinque procedimenti pendenti avanti codesta Commissione relativi: alle cartelle pagamento nn. 09720120012325061000 (RGR 9772/2025),
09720259002780889000 (RGR 9778/2025) 09720140185647006000
(9789/2025), , 09720150060880613000, e 09720160090911306000 (doc.n. 6).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto non appare fondata l'istanza di riunione in quanto è vero che il contribuente ha impugnato separatamente altre cartelle di pagamento nn.
09720120180871789000 (RGR 9778/25), 09720130204525215000 (R.G.R
9786/25), 09720150060880613000 e 09720160090911306000 (doc.n. 6), tuttavia questo è l'unico giudizio pendente per la cartella di cui è causa relativa al bollo auto anno 2010 e pertanto non vi è motivo per accogliere l'istanza di riunione.
Anche se tutti i ricorsi che sono stati promossi dal contribuente traggono origine dal medesimo avviso di intimazione (n. 09720259002780889000) che, a sua volta, richiama e rende esigibili più cartelle di pagamento riferite al bollo auto dovuto alla Regione Lazio, le annualità sono tuttavia diverse.
Il ricorso è nel merito fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito oggi impugnato per cui le somme riportate erano estinte per intervenuta prescrizione in quanto la notifica della cartella relativa al bollo dell'annualità 2010 è avvenuta il
16/11/2015.
Infatti la cartella di pagamento n.09720130204525215000, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a Tassa Automobilistica art.17 Legge
449/97 anno 2010, importo totale di €.207,85 di cui €.8,81 per interessi di mora ed €.14,96 per oneri di riscossione è stata rettamente notificata in data
16/11/2015, ( e non nel 2012 come afferma parte resistente). Per tale pretesa sono stati rettamente notificati ai fini dell'interruzione della prescrizione i seguenti ulteriori atti: - Preavviso di fermo n. 09780201500141776000, notificato in data 28/01/2016 con consegna a soggetti autorizzati (doc.n.7) ; - - Avviso di intimazione (AVI), n- 09720189065342023000, notificato in data 22/10/2018 con consegna a soggetti autorizzati (doc.n.8); - - Avviso di intimazione (AVI),
n-09720199057035987000, notificato in data 19/11/2019 con consegna a soggetti autorizzati (doc.n.9); - - Avviso di intimazione (AVI), n-
09780201900013411000, notificato in data 01/04/2020 (ex art.140 cpc)
(doc.n.10); - - Avviso di intimazione (AVI), n-09720239087160740000, notificato in data 20/10/2023 (consegna a mani proprie) (doc.n.11); Del resto la notifica di tutti gli atti impositivi, anche quelli impugnati con separato ricorso, emerge per tabulas anche dall'estratto di ruolo.
Risulta, quindi, fondata l'eccezione proposta dalla controparte relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento nel termine triennale di prescrizione.
Deve quindi essere accolto il ricorso con condanna della resistente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 complessive
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NA EL
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 9786/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
Regione Lazio - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259002780889000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1571/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:come in atti
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
L'odierno ricorrente Ricorrente_2 notificava ricorso in data 5 maggio 2025
(doc. n. 5), per incardinare giudizio presso questa Corte di giustizia tributaria di I° grado di Roma ed impugnare l'intimazione di pagamento n.
n.09720259002780889/000 notificata in data 11/3/2025 limitatamente al credito tributario portato nella sola cartella n.09720130204525215000 rettamente notificata in data 07.11.2012, (doc. n. 4) ,anno 2010, per un importo totale di €.207,85 di cui €.8,81 per interessi di mora ed €.14,96 per oneri di riscossione, richiedendo, testualmente: “che la On.le Corte di Giustizia Tributaria adita, contrariis rejectis, in via principale Voglia accogliere il presente ricorso e dichiarare nullo o annullare l'intimazione di pagamento n.09720259002780889/000 notificatagli da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 17.03.2025, nonché la cartella esattoriale ivi impugnata n.09720130204525215000, per intervenuta prescrizione e mancata applicazione della legge 29.12.2022 n.197 e della delibera giunta regionale Lazio 31.01.2023
n.44”. Secondo il ricorrente, a norma dell'art. 5 del D.L. n.953 del 30.12.1982, modificato dall'art.3 del D.L. n.2 del 06.01.1986, convertito nella Legge 60/86:
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Il diritto della
Regione Lazio di procedere alla riscossione della Tassa Automobilistica fatta valere con la Cartella di pagamento n.09720120012325061000 si era quindi inconfutabilmente prescritto, stante che quest'ultima risulterebbe asseritamente notificata solo in data 16/11/2015 e dunque oltre il termine di tre anni previsto per legge.
Il ricorrente contesta la regolare notifica della cartella sottostante all'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 16/11/2015, e l'avvenuta prescrizione in quanto decorsi oltre tre anni senza alcun atto interruttivo.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che confermava la piena correttezza dell'operato dell'Ente impositore e chiedeva disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 546/1992, per connessione oggettiva e soggettiva tra le cause, la riunione del presente giudizio, relativo all'impugnazione dell'Intimazione di pagamento n. 09720259002780889/000, limitata al credito portato dalla cartella n. 09720120180871789000, con gli ulteriori cinque procedimenti pendenti avanti codesta Commissione relativi: alle cartelle pagamento nn. 09720120012325061000 (RGR 9772/2025),
09720259002780889000 (RGR 9778/2025) 09720140185647006000
(9789/2025), , 09720150060880613000, e 09720160090911306000 (doc.n. 6).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto non appare fondata l'istanza di riunione in quanto è vero che il contribuente ha impugnato separatamente altre cartelle di pagamento nn.
09720120180871789000 (RGR 9778/25), 09720130204525215000 (R.G.R
9786/25), 09720150060880613000 e 09720160090911306000 (doc.n. 6), tuttavia questo è l'unico giudizio pendente per la cartella di cui è causa relativa al bollo auto anno 2010 e pertanto non vi è motivo per accogliere l'istanza di riunione.
Anche se tutti i ricorsi che sono stati promossi dal contribuente traggono origine dal medesimo avviso di intimazione (n. 09720259002780889000) che, a sua volta, richiama e rende esigibili più cartelle di pagamento riferite al bollo auto dovuto alla Regione Lazio, le annualità sono tuttavia diverse.
Il ricorso è nel merito fondato e deve essere accolto.
La parte ricorrente eccepisce la prescrizione del credito oggi impugnato per cui le somme riportate erano estinte per intervenuta prescrizione in quanto la notifica della cartella relativa al bollo dell'annualità 2010 è avvenuta il
16/11/2015.
Infatti la cartella di pagamento n.09720130204525215000, avente quale ente impositore la Regione Lazio e relativa a Tassa Automobilistica art.17 Legge
449/97 anno 2010, importo totale di €.207,85 di cui €.8,81 per interessi di mora ed €.14,96 per oneri di riscossione è stata rettamente notificata in data
16/11/2015, ( e non nel 2012 come afferma parte resistente). Per tale pretesa sono stati rettamente notificati ai fini dell'interruzione della prescrizione i seguenti ulteriori atti: - Preavviso di fermo n. 09780201500141776000, notificato in data 28/01/2016 con consegna a soggetti autorizzati (doc.n.7) ; - - Avviso di intimazione (AVI), n- 09720189065342023000, notificato in data 22/10/2018 con consegna a soggetti autorizzati (doc.n.8); - - Avviso di intimazione (AVI),
n-09720199057035987000, notificato in data 19/11/2019 con consegna a soggetti autorizzati (doc.n.9); - - Avviso di intimazione (AVI), n-
09780201900013411000, notificato in data 01/04/2020 (ex art.140 cpc)
(doc.n.10); - - Avviso di intimazione (AVI), n-09720239087160740000, notificato in data 20/10/2023 (consegna a mani proprie) (doc.n.11); Del resto la notifica di tutti gli atti impositivi, anche quelli impugnati con separato ricorso, emerge per tabulas anche dall'estratto di ruolo.
Risulta, quindi, fondata l'eccezione proposta dalla controparte relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento nel termine triennale di prescrizione.
Deve quindi essere accolto il ricorso con condanna della resistente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in euro 200,00 complessive
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
NA EL