(Accrescimento tra collegatari).
L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
[…] I plurimi delati sono stati istituiti con il medesimo testamento (cosiddetta coniunctio verbis): tale presupposto, tuttavia, secondo alcuni, non si applicherebbe in caso di accrescimento tra i collegatari, in quanto non espressamente riportato dall'art. 675 del Codice civile; 3. […]
Leggi di più…[…] Nel dettaglio, trova disciplina all'art. 674 c.c. quando ha luogo tra coeredi e all'art. 675 c.c. quando riguarda un legato. […]
Leggi di più…[…] Storicamente, il codice civile Pisanelli (1865) all'articolo 675 c.c dispone che: “ciascun partecipante può servirsi delle cose comuni, purché le impieghi secondo le loro destinazioni fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della comunione o in modo che impedisca agli altri partecipanti di servirsene secondo il proprio diritto.[3]” La disciplina è presente nell'attuale articolo 1102 c.c, il quale dispone che: “ciascun partecipante può' servirsi della cosa comune, purché' non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. […]
Leggi di più…[…] Accrescimento tra legatari L'art. 675 c.c. estende l'accrescimento ai legatari a cui sia stato lasciato uno stesso oggetto, salvo diversa volontà del testatore e fermo restando il diritto di rappresentazione. […]
Leggi di più…[…] senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri.” L'articolo 675 del codice civile, in riferimento ai legati, precisa che: “L'accrescimento ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato legato uno stesso oggetto, […] I presupposti dell'accrescimento Gli articoli 674 e 675 del codice civile ne individuano i presupposti nella successione testamentaria: sono diversi a seconda dell'operatività fra coeredi o collegatari: Per i coeredi l'articolo 674 del codice civile stabilisce che debbano coesistere due requisiti. […]
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