Articolo 675 del Codice civile
Articolo 674Articolo 620
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19 aprile 1942
Art. 675.

(Accrescimento tra collegatari).

L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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