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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1579/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 290 del
28.10.2024 del Tribunale di Bari, nel procedimento n. 334-1/2024 R.G. introdotto ad istanza della con la quale veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale Parte_1 della con i provvedimenti conseguenziali. Controparte_1
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RUGGIERO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA FELICE CAVALLOTTI
N. 4 70032 Bitonto, presso il difensore avv. RUGGIERO MARCO
Reclamante
Contro
con Controparte_2 il patrocinio dell'avv. BARILE CELESTINA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 2 presso il difensore avv. BARILE CELESTINA Pt_1
pagina 1 di 7 , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
BUFFA DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 19 ACQUAVIVA DELLE FONTI, presso il difensore avv. BUFFA DOMENICO
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_2
Reclamati
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 37, co. 2, CCII, la chiedeva l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della con ogni conseguenza di legge, Controparte_1 adducendone lo stato di insolvenza per via della situazione debitoria della società e deducendo che essa
“[…] ha, per lungo tempo, disatteso le obbligazioni di pagamento dei contributi alla Parte_1
omettendo di effettuare i dovuti per i periodi sopra analiticamente richiamati,
[...] risultando, ad oggi, debitrice nei confronti dell'odierna ricorrente, al netto dell'importo già versato, per la complessiva somma di €. 61.602,29, oltre ulteriori interessi e spese […]” e “[…] alla luce dei numerosi verbali di pignoramento - tutti infruttiferi e negativi - indicati in narrativa e oggi versati in atti […]” nonché alla circostanza che “[…] l'assenza di introiti, ha(nno) aggravato ulteriormente le condizioni patrimoniali della Società, la quale, di fatto, ha ormai abbandonato ogni serio intento di adempiere ai debiti contratti nei confronti dell'odierno istante e di ogni altro creditore, versando inequivocabilmente in uno stato di profonda decozione e di impotenza finanziaria, oramai, definitiva
[…]” (cfr. testualmente).
2. Il procedimento veniva iscritto al n. 334-1/2024 R.G. Tribunale di Bari Sezione Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza e, con sentenza n. 290 del 28.10.2024, notificata in data 29.10.2024 (cfr. storico fascicolo del primo grado), il Tribunale di Bari dichiarava aperta la liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante ritenendone sussistenti i presupposti nei termini che seguono:
“Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione, eseguita via pec ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII:
Ritenuto che
ricorrano tutti i presupposti per
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che: - il credito del ricorrente non è contestato ed è portato da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore, non costituendosi, non ha minimamente
pagina 2 di 7 documentato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, let. d) CCII, non essendo presenti gli ultimi tre bilanci;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre
30.000,00 ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto del solo credito vantato dalla ricorrente di
€ 61.602,29; Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non
è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della consistenza dei debiti scaduti, dell'esito negativo del pignoramento eseguito e dell'omesso deposito di bilanci dal 2020” (testualmente dalla sentenza reclamata).
3. Con reclamo iscritto a ruolo in data 29.11.2024, la proponeva gravame Controparte_1 avverso la detta sentenza chiedendo di “previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale avente n. 290/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 28.10.2024 (RG 171/2024 – 334-1 2024). Con vittoria di spese.”
4. Con decreto del 12.12.2024 questa Corte di Appello ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 04.02.2025.
Con distinte memorie si sono costituiti, rispettivamente, la che ha così Controparte_2 concluso rimettendosi “…alle statuizioni che l'on.le Corte adita adotterà con riferimento alla sentenza
n. 290/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 28.10.2024, e chiede di rigettare la richiesta di condanna alle spese nei propri confronti stante la legittimità del proprio operato e l'inammissibilità d reclamo nei propri confronti” (cfr. memoria di costituzione della camera di commercio) e la che ha chiesto di: “1) in via Controparte_4 preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso reclamo;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare il reclamo proposto dalla 3) per l'effetto, confermare la Controparte_1 sentenza n. 290/2024 pubblicata il 28.10.2024, con la quale il Tribunale di Bari ha dichiarato
l'apertura della Liquidazione Giudiziale della 4) condannare, in ogni caso, la Controparte_1 parte reclamante al pagamento delle spese di lite ex D.M. 55/2014” (cfr. testualmente dalla memoria di costituzione).
Il P.G. ha chiesto il rigetto del reclamo.
MOTIVI della DECISIONE
5. Il reclamo va dichiarato inammissibile poiché proposto oltre il termine previsto dall'art. 51 CCII.
pagina 3 di 7 Emerge dagli atti che la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale è stata notificata in via telematica dalla cancelleria del Tribunale di Bari alle odierne parti, ivi compresa la reclamante, in data 29/10/2024.
Il presente procedimento, invece, risulta iscritto a ruolo in data 29.11.2024, ancorché, come detto, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale impugnata sia stata notificata alla Controparte_1
(presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella visura camerale), ai sensi dell'art.
[...]
49, 4° comma, CCII, in data 29.10.2024. Pertanto, poiché il termine perentorio di 30 giorni, previsto dalll'art. 51, comma 1, CCII, spirava il 28.11.2024, l'avverso reclamo dovrà essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Va rilevato che il procedimento di notifica è stato conforme all'art. 16/4 D.L. 179/2012 conv. con modif. dalla L. 221/2012, secondo cui “[…] le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, in combinato disposto con gli artt. 16-ter cit. D.L. e 6-bis D.Lgs. 82/2005 quanto agli elenchi (INI-PEC / registro imprese) da cui attingere l'indirizzo del destinatario della notifica.
L'esito positivo della notificazione risulta certificato dall'attestazione di cancelleria resa in conformità alle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna della pec generate dal sistema appunto il giorno
29.10.2024, come si evince dalla copia autentica dell'attestazione di notifica telematica della dichiarazione di liquidazione giudiziale, in atti.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 30532/2018; cfr. Cass. 9368/2018 e Cass. 26773/2016) ha infatti affermato il principio per cui “A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta
pagina 4 di 7 consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.”.
Ne deriva che, con l'invio dell'atto tramite pec, nel momento in cui il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 Cod. Civ., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, gravando a suo carico l'onere della prova della mancata effettiva conoscenza dell'allegato e delle ragioni al medesimo non imputabili (cfr. Cass. 25819/2017; cfr. Cass.
21560/2019).
Non deve poi sfuggire che l'imprenditore è obbligato per legge - art. 33/2 CCII - a mantenere attivo l'indirizzo pec comunicato all'INI-PEC per un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese
(cfr. in motivazione Cass. 30532/20181).
Segnatamente, “il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese”. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017, Rv. 645756 –
01; conformi Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020 (Rv. 657041 - 01) e Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020 (Rv. 658998 - 01))
Cosicché, il reclamante che, utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto essere al corrente dell'operatività dell'indirizzo pec iscritto nel pubblico elenco, dopo essere stato ritualmente informato dalla C.C.I.A. di che il domicilio digitale (casella PEC) riconducibile alla impresa non era Pt_1 conforme alle disposizioni in vigore (cfr. doc. 9 fascicolo resistente curatela, rif. prot. 0064879/U DEL
20/09/2022 della C.C.I.A. di ed essere divenuto assegnatario di nuovo indirizzo pec, come Pt_1 risultante dalla visura camerale in atti, avrebbe altresì dovuto con la medesima diligenza in tale arco 1 Come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017). pagina 5 di 7 temporale controllarlo e prendere cognizione della notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella specie il messaggio informatico è correttamente pervenuto nella casella di posta elettronica certificata della società; viepiù il deposito del reclamo presso questa Corte si è perfezionato il giorno
29.11.2024, mentre, ai sensi dell'art. 51 CCII, contro la sentenza del Tribunale che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale può proporsi reclamo nel termine di trenta giorni, decorrente “per le parti, dalla data di notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese”. Ne deriva l'inammissibilità del reclamo poiché il termine di trenta giorni per proporlo, decorrente dalla notifica della sentenza eseguita via pec il
29.10.2024 -in applicazione delle regole di computo dei termini processuali di cui all'art. 155 c.p.c.- è spirato in data 28.11.2024.
La rituale notifica telematica del provvedimento esclude l'applicazione del termine lungo, richiamato solo in via residuale, dall'art. 51/3 CCII e neppure il termine di trenta giorni può ancorarsi alla data d'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, termine previsto “per gli altri interessati”, in quanto ha esperito il gravame nella qualità di “liquidatore nonché ultimo rappresentante Pt_3 legale” della società.
Deve soggiungersi che, in ogni caso, a fronte della obiettata inammissibilità da parte della reclamata curatela, la reclamante non ha contestato l'intervenuto spirare del termine di decadenza per proporre reclamo.
Il reclamo va pertanto considerato tardivo e dichiarato inammissibile.
6. Le spese della presente fase, tra reclamante e reclamati, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (la fase istruttoria è compresa, come è noto, nella fase di trattazione che nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 51, co. 11
CC.II. e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.2: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa3; si tratta di attività riconducibili al novero di 2 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019
(non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023.
3 Cfr. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. pagina 6 di 7 quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. n. 55/20144 e succ. modd.5) seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della reclamante.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante, avverso la sentenza n. 290 del 28.10.2024 del Tribunale di Bari, nel procedimento n.
334-1/2024 R.G., così provvede
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese della presente fase di reclamo, spese che liquida per compensi in €. 4.996,00 in favore di ciascuna parte reclamata, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, il 04.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello
Il presidente
Maria Mitola
Il consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 5 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data
27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. – est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1579/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 290 del
28.10.2024 del Tribunale di Bari, nel procedimento n. 334-1/2024 R.G. introdotto ad istanza della con la quale veniva dichiarata aperta la liquidazione giudiziale Parte_1 della con i provvedimenti conseguenziali. Controparte_1
TRA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, con il Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RUGGIERO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA FELICE CAVALLOTTI
N. 4 70032 Bitonto, presso il difensore avv. RUGGIERO MARCO
Reclamante
Contro
con Controparte_2 il patrocinio dell'avv. BARILE CELESTINA, elettivamente domiciliato in CORSO CAVOUR, 2 presso il difensore avv. BARILE CELESTINA Pt_1
pagina 1 di 7 , con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
BUFFA DOMENICO, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 19 ACQUAVIVA DELLE FONTI, presso il difensore avv. BUFFA DOMENICO
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_2
Reclamati
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 37, co. 2, CCII, la chiedeva l'apertura della Parte_1 liquidazione giudiziale nei confronti della con ogni conseguenza di legge, Controparte_1 adducendone lo stato di insolvenza per via della situazione debitoria della società e deducendo che essa
“[…] ha, per lungo tempo, disatteso le obbligazioni di pagamento dei contributi alla Parte_1
omettendo di effettuare i dovuti per i periodi sopra analiticamente richiamati,
[...] risultando, ad oggi, debitrice nei confronti dell'odierna ricorrente, al netto dell'importo già versato, per la complessiva somma di €. 61.602,29, oltre ulteriori interessi e spese […]” e “[…] alla luce dei numerosi verbali di pignoramento - tutti infruttiferi e negativi - indicati in narrativa e oggi versati in atti […]” nonché alla circostanza che “[…] l'assenza di introiti, ha(nno) aggravato ulteriormente le condizioni patrimoniali della Società, la quale, di fatto, ha ormai abbandonato ogni serio intento di adempiere ai debiti contratti nei confronti dell'odierno istante e di ogni altro creditore, versando inequivocabilmente in uno stato di profonda decozione e di impotenza finanziaria, oramai, definitiva
[…]” (cfr. testualmente).
2. Il procedimento veniva iscritto al n. 334-1/2024 R.G. Tribunale di Bari Sezione Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza e, con sentenza n. 290 del 28.10.2024, notificata in data 29.10.2024 (cfr. storico fascicolo del primo grado), il Tribunale di Bari dichiarava aperta la liquidazione giudiziale dell'odierna reclamante ritenendone sussistenti i presupposti nei termini che seguono:
“Esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;
Rilevato che la società debitrice non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione, eseguita via pec ai sensi dell'art. 40, comma 6 CCII:
Ritenuto che
ricorrano tutti i presupposti per
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente e, in particolare, che: - il credito del ricorrente non è contestato ed è portato da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi;
- il debitore è imprenditore commerciale;
- il debitore, non costituendosi, non ha minimamente
pagina 2 di 7 documentato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, let. d) CCII, non essendo presenti gli ultimi tre bilanci;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre
30.000,00 ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII, tenuto conto del solo credito vantato dalla ricorrente di
€ 61.602,29; Accertato altresì il reale stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non
è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni, tenuto conto della consistenza dei debiti scaduti, dell'esito negativo del pignoramento eseguito e dell'omesso deposito di bilanci dal 2020” (testualmente dalla sentenza reclamata).
3. Con reclamo iscritto a ruolo in data 29.11.2024, la proponeva gravame Controparte_1 avverso la detta sentenza chiedendo di “previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, revocare la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale avente n. 290/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 28.10.2024 (RG 171/2024 – 334-1 2024). Con vittoria di spese.”
4. Con decreto del 12.12.2024 questa Corte di Appello ha fissato l'udienza di comparizione per il giorno 04.02.2025.
Con distinte memorie si sono costituiti, rispettivamente, la che ha così Controparte_2 concluso rimettendosi “…alle statuizioni che l'on.le Corte adita adotterà con riferimento alla sentenza
n. 290/2024 emessa dal Tribunale di Bari in data 28.10.2024, e chiede di rigettare la richiesta di condanna alle spese nei propri confronti stante la legittimità del proprio operato e l'inammissibilità d reclamo nei propri confronti” (cfr. memoria di costituzione della camera di commercio) e la che ha chiesto di: “1) in via Controparte_4 preliminare, dichiarare inammissibile l'avverso reclamo;
2) nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, rigettare il reclamo proposto dalla 3) per l'effetto, confermare la Controparte_1 sentenza n. 290/2024 pubblicata il 28.10.2024, con la quale il Tribunale di Bari ha dichiarato
l'apertura della Liquidazione Giudiziale della 4) condannare, in ogni caso, la Controparte_1 parte reclamante al pagamento delle spese di lite ex D.M. 55/2014” (cfr. testualmente dalla memoria di costituzione).
Il P.G. ha chiesto il rigetto del reclamo.
MOTIVI della DECISIONE
5. Il reclamo va dichiarato inammissibile poiché proposto oltre il termine previsto dall'art. 51 CCII.
pagina 3 di 7 Emerge dagli atti che la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale è stata notificata in via telematica dalla cancelleria del Tribunale di Bari alle odierne parti, ivi compresa la reclamante, in data 29/10/2024.
Il presente procedimento, invece, risulta iscritto a ruolo in data 29.11.2024, ancorché, come detto, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale impugnata sia stata notificata alla Controparte_1
(presso l'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella visura camerale), ai sensi dell'art.
[...]
49, 4° comma, CCII, in data 29.10.2024. Pertanto, poiché il termine perentorio di 30 giorni, previsto dalll'art. 51, comma 1, CCII, spirava il 28.11.2024, l'avverso reclamo dovrà essere dichiarato inammissibile in quanto tardivo.
Va rilevato che il procedimento di notifica è stato conforme all'art. 16/4 D.L. 179/2012 conv. con modif. dalla L. 221/2012, secondo cui “[…] le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”, in combinato disposto con gli artt. 16-ter cit. D.L. e 6-bis D.Lgs. 82/2005 quanto agli elenchi (INI-PEC / registro imprese) da cui attingere l'indirizzo del destinatario della notifica.
L'esito positivo della notificazione risulta certificato dall'attestazione di cancelleria resa in conformità alle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna della pec generate dal sistema appunto il giorno
29.10.2024, come si evince dalla copia autentica dell'attestazione di notifica telematica della dichiarazione di liquidazione giudiziale, in atti.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 30532/2018; cfr. Cass. 9368/2018 e Cass. 26773/2016) ha infatti affermato il principio per cui “A seguito delle modifiche al processo civile apportate dall'art. 16, comma 4, del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria si effettuano, anche nel procedimento fallimentare, per via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del destinatario e la trasmissione del documento informatico, equivalente alla notificazione a mezzo posta, si intende perfezionata, con riferimento alla data ed all'ora della sua ricezione, quando la stessa sia avvenuta in conformità alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 68 del 2005, il cui art. 6 stabilisce che il gestore della PEC utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta
pagina 4 di 7 consegna (RAC), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova contraria, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario.”.
Ne deriva che, con l'invio dell'atto tramite pec, nel momento in cui il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 Cod. Civ., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, gravando a suo carico l'onere della prova della mancata effettiva conoscenza dell'allegato e delle ragioni al medesimo non imputabili (cfr. Cass. 25819/2017; cfr. Cass.
21560/2019).
Non deve poi sfuggire che l'imprenditore è obbligato per legge - art. 33/2 CCII - a mantenere attivo l'indirizzo pec comunicato all'INI-PEC per un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese
(cfr. in motivazione Cass. 30532/20181).
Segnatamente, “il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato alla società cancellata dal registro delle imprese e già in liquidazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. (nel testo successivo alle modifiche apportategli dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012), all'indirizzo di posta elettronica certificata dalla stessa in precedenza comunicato al registro delle imprese”. (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23728 del 10/10/2017, Rv. 645756 –
01; conformi Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3443 del 12/02/2020 (Rv. 657041 - 01) e Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 18544 del 07/09/2020 (Rv. 658998 - 01))
Cosicché, il reclamante che, utilizzando l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto essere al corrente dell'operatività dell'indirizzo pec iscritto nel pubblico elenco, dopo essere stato ritualmente informato dalla C.C.I.A. di che il domicilio digitale (casella PEC) riconducibile alla impresa non era Pt_1 conforme alle disposizioni in vigore (cfr. doc. 9 fascicolo resistente curatela, rif. prot. 0064879/U DEL
20/09/2022 della C.C.I.A. di ed essere divenuto assegnatario di nuovo indirizzo pec, come Pt_1 risultante dalla visura camerale in atti, avrebbe altresì dovuto con la medesima diligenza in tale arco 1 Come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l'indirizzo "pubblico informatico" che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), - e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso - la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo a riguardo alcun compito di verifica l'Ufficio camerale (cfr. Cass. n. 31 del 2017). pagina 5 di 7 temporale controllarlo e prendere cognizione della notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
Nella specie il messaggio informatico è correttamente pervenuto nella casella di posta elettronica certificata della società; viepiù il deposito del reclamo presso questa Corte si è perfezionato il giorno
29.11.2024, mentre, ai sensi dell'art. 51 CCII, contro la sentenza del Tribunale che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale può proporsi reclamo nel termine di trenta giorni, decorrente “per le parti, dalla data di notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese”. Ne deriva l'inammissibilità del reclamo poiché il termine di trenta giorni per proporlo, decorrente dalla notifica della sentenza eseguita via pec il
29.10.2024 -in applicazione delle regole di computo dei termini processuali di cui all'art. 155 c.p.c.- è spirato in data 28.11.2024.
La rituale notifica telematica del provvedimento esclude l'applicazione del termine lungo, richiamato solo in via residuale, dall'art. 51/3 CCII e neppure il termine di trenta giorni può ancorarsi alla data d'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, termine previsto “per gli altri interessati”, in quanto ha esperito il gravame nella qualità di “liquidatore nonché ultimo rappresentante Pt_3 legale” della società.
Deve soggiungersi che, in ogni caso, a fronte della obiettata inammissibilità da parte della reclamata curatela, la reclamante non ha contestato l'intervenuto spirare del termine di decadenza per proporre reclamo.
Il reclamo va pertanto considerato tardivo e dichiarato inammissibile.
6. Le spese della presente fase, tra reclamante e reclamati, liquidate come da dispositivo in misura pari ai valori minimi per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa (la fase istruttoria è compresa, come è noto, nella fase di trattazione che nel giudizio di reclamo ai sensi dell'art. 51, co. 11
CC.II. e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.2: per essa i parametri vigenti prevedono un compenso unitario anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa3; si tratta di attività riconducibili al novero di 2 Cfr. Cass., ord. n. 37994/2022; Cass., ord. n. 14483/2021; Cass., ord. n. 31559/2019; Cass., ord. n. 21743/2019
(non massimate). Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023.
3 Cfr. Cass., ord. n. 8561/2023. Nel medesimo senso Cass., ord. n. 29857/2023, cit. pagina 6 di 7 quelle previste dall'art. 4 comma 5° lett. d) del D.M. n. 55/20144 e succ. modd.5) seguono la soccombenza sul reclamo, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono poste a carico della reclamante.
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza, eccezione o deduzione, decidendo sul reclamo proposto da in persona del legale Parte_2 rappresentante, avverso la sentenza n. 290 del 28.10.2024 del Tribunale di Bari, nel procedimento n.
334-1/2024 R.G., così provvede
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) condanna la reclamante al pagamento delle spese della presente fase di reclamo, spese che liquida per compensi in €. 4.996,00 in favore di ciascuna parte reclamata, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, C.N.P.A.F. ed I.V.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12
Così deciso in Bari, il 04.02.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello
Il presidente
Maria Mitola
Il consigliere estensore
Maria Grazia Caserta
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 02/04/2014, n. 77, ed entrato in vigore in data 03/04/2014. 5 Cfr. D.M. Giustizia n. 37/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26/04/2018, n. 96, ed entrato in vigore in data
27/04/2018, nonché D.M. Giustizia n. 147/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 08/10/2022, n. 236, ed entrato in vigore in data 23/10/2022. pagina 7 di 7