Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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23 novembre 2000
23 novembre 2000
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 21/10/2002, n. 880Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IL GIUDICE DELLE PENSIONI Primo referendario dott.ssa Rossella Scerbo ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 880/2002 sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al numero 3543 ex 943/C del registro di segreteria proposto il 9.1.1996 da A. D., nato a omissis il omissis ed ivi residente al momento della proposizione del ricorso, rappresentato e difeso dagli avv.ti D. Falanga e Tallarico Giuseppe ed elettivamente domiciliato in Catanzaro alla via Purificato n.18 presso lo studio di quest'ultimo; avverso la delibera del Consiglio omissis della omissis n. 241 del 27 …Leggi di più...
- giurisdizione Corte dei conti·
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- art. 2 legge 336/70·
- abrogazione implicita·
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- aumenti periodici·
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