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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/12/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3426/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to GIALLOMBARDO FRANCESCO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/08/2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 01.10.2021 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite della presente fase di opposizione, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dell'odierno procedimento e atteso che l'istanza di distrazione, senza la rinuncia della parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, anche alla luce della presentata istanza di liquidazione, non può implicare la prevalenza della distrazione sulla liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002 (Cass., n. 31928 del
2023).
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente possiede Parte_1
i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (01.10.2021); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in: CP_1
- € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per l'attività procuratoria svolta nella precedente fase di ATP;
- € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con pagamento in favore dell'Erario, per l'attività procuratoria svolta nella presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 3426/2024 R.G., promosso da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(avv.to GIALLOMBARDO FRANCESCO) ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA) resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/08/2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del suo diritto ad usufruire del riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il ricorrente possiede i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 01.10.2021 (cfr. CTU in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite della presente fase di opposizione, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito dell'odierno procedimento e atteso che l'istanza di distrazione, senza la rinuncia della parte ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, anche alla luce della presentata istanza di liquidazione, non può implicare la prevalenza della distrazione sulla liquidazione del proprio compenso ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002 (Cass., n. 31928 del
2023).
Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate CP_1 con separato decreto.
Si liquidano con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente possiede Parte_1
i requisiti sanitari per ottenere il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (01.10.2021); condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in: CP_1
- € 1.500,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, per l'attività procuratoria svolta nella precedente fase di ATP;
- € 1.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con pagamento in favore dell'Erario, per l'attività procuratoria svolta nella presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto;
liquida con separato decreto le spese della difesa tecnica di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 25.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)