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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8958 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 20891/2024 avente ad oggetto: impugnativa sollecito di pagamento;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via De Lauzieres n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio
Vastarelli, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele n. 50, presso lo studio dell'avv. Claudio Carrato, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.10.2024, impugnava il sollecito Parte_1 di pagamento n. 07120249040375139000, notificato il 14.09.2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 371202170004179966000, per omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi per l'anno
2016.
1 Lamentava la maturata prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria azionata con il titolo indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e l'omessa notifica del predetto avviso di addebito prodromico.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' per chiedere, previa sospensiva, di: “accertare l'illegittimità del sollecito di pagamento n. 07120249040375139000 datato 27/08/2024 e notificato in data 14/09/2024 nonché
l'infondatezza della pretesa di pagamento ivi contenuta per intervenuta prescrizione del credito
e/o per decadenza dell'esercizio del potere di riscossione;
per tutti i motivi esposti nella narrativa di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della richiesta di pagamento con espressa pronuncia di annullamento del sollecito CP_ di pagamento n. 07120249040375139000 con il quale l' ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme CP_ CP_ pretese dall per l'anno di riferimento indicato nell'atto impugnato;
condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio oltre oneri di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, compensazione delle spese di lite”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Evidenziava, nel merito, la regolarità della notifica dell'avviso di addebito avvenuto a mezzo pec del 08.10.2017, eccependo, pertanto, la cristallizzazione del relativo credito previdenziale.
Contestava la sollevata eccezione di prescrizione, tenuto conto sia della suddetta notifica e sia di quella successiva effettuata dall' riscossione, il tutto considerato anche la sospensione CP_4
COVID dei termini di prescrizione disposta dal legislatore
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni formali in relazione agli atti successivi alla notifica dell'avviso di addebito, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_2
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e rigettata la richiesta di sospensiva, all'udienza del
12.03.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_5
, essendo l'ente emittente dell'atto in contestazione e dunque litisconsorte necessario
[...] del giudizio.
Si costituiva, pertanto, anche l' eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per il difetto di interesse ad agire.
Contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, in virtù delle regolari notifiche dell'intimazione di pagamento n. 07120199051721030000 del 12.10.2019 e l'intimazione di pagamento 0712025900245458000 del 03.02.2025, aventi ad oggetto tra l'altro
2 l'avviso di addebito richiamato nel sollecito di pagamento impugnato, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della normativa COVID dal Legislatore.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 05.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., lette le stesse, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di difetto di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla
L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del
Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_6
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del credito
[...] per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come detto, l'oggetto del giudizio è l'impugnazione del sollecito di pagamento n.
07120249040375139000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 371202170004179966000, per omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi per l'anno 2016.
Ebbene, per quanto attiene alle contestazioni sollevate relativamente all'avviso di addebito CP_ prodromico, richiamato nel suddetto sollecito, dalla documentazione prodotta dall' questo risulta essere stato correttamente notificato a mezzo pec del 18.10.2017 all'indirizzo intestato al ricorrente risultante dai pubblici registri. Email_1 CP_ Essendosi cristallizzato, dunque, il credito dell' portato nell'avviso di addebito, sono inammissibili le censure di decadenza e di merito.
Residua, tuttavia, l'esame dell'eccezione di successiva prescrizione quinquennale del credito previdenziale sino alla notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Nella specie, come documentato dall'agente della riscossione (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione , i termini prescrizionali sono stati tempestivamente CP_7 interrotti con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199051721030000 a mezzo pec del 12.10.2019 all'indirizzo intestato al ricorrente risultante dai pubblici Email_1 registri.
3 La suddetta notifica è da considerarsi valida ed ha interrotto, dunque, tempestivamente i termini prescrizionali, tenuto anche conto della sospensione in seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Va, infatti, ricordato che prima l'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E successivamente l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21 ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Da ultimo i termini prescrizionali venivano interrotti con la notifica del 14.09.2024 dell'atto di sollecito di pagamento n. 07120249040375139000.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, non essendo maturata la prescrizione del credito previdenziale, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del
05.11.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 20891/2024 avente ad oggetto: impugnativa sollecito di pagamento;
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
San Giorgio a Cremano (NA) alla Via De Lauzieres n. 28, presso lo studio dell'avv. Antonio
Vastarelli, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rapp. p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Diodata Ardolino, elettivamente domiciliato in
Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla Piazza Vittorio Emanuele n. 50, presso lo studio dell'avv. Claudio Carrato, che la rappresenta e difende;
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 02.10.2024, impugnava il sollecito Parte_1 di pagamento n. 07120249040375139000, notificato il 14.09.2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 371202170004179966000, per omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi per l'anno
2016.
1 Lamentava la maturata prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria azionata con il titolo indicato, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995 e l'omessa notifica del predetto avviso di addebito prodromico.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del CP_ lavoro, l' per chiedere, previa sospensiva, di: “accertare l'illegittimità del sollecito di pagamento n. 07120249040375139000 datato 27/08/2024 e notificato in data 14/09/2024 nonché
l'infondatezza della pretesa di pagamento ivi contenuta per intervenuta prescrizione del credito
e/o per decadenza dell'esercizio del potere di riscossione;
per tutti i motivi esposti nella narrativa di cui al presente atto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza della richiesta di pagamento con espressa pronuncia di annullamento del sollecito CP_ di pagamento n. 07120249040375139000 con il quale l' ha richiesto il versamento degli importi indicati a titolo di contribuzione e di relative sanzioni nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme CP_ CP_ pretese dall per l'anno di riferimento indicato nell'atto impugnato;
condannare l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e compensi del presente giudizio oltre oneri di legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. in subordine, nel caso di mancato accoglimento delle precedenti richieste, compensazione delle spese di lite”.
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire.
Evidenziava, nel merito, la regolarità della notifica dell'avviso di addebito avvenuto a mezzo pec del 08.10.2017, eccependo, pertanto, la cristallizzazione del relativo credito previdenziale.
Contestava la sollevata eccezione di prescrizione, tenuto conto sia della suddetta notifica e sia di quella successiva effettuata dall' riscossione, il tutto considerato anche la sospensione CP_4
COVID dei termini di prescrizione disposta dal legislatore
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni formali in relazione agli atti successivi alla notifica dell'avviso di addebito, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' . Controparte_2
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta e rigettata la richiesta di sospensiva, all'udienza del
12.03.2025 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' Controparte_5
, essendo l'ente emittente dell'atto in contestazione e dunque litisconsorte necessario
[...] del giudizio.
Si costituiva, pertanto, anche l' eccependo, in via Controparte_2 preliminare, l'inammissibilità del ricorso per il difetto di interesse ad agire.
Contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, in virtù delle regolari notifiche dell'intimazione di pagamento n. 07120199051721030000 del 12.10.2019 e l'intimazione di pagamento 0712025900245458000 del 03.02.2025, aventi ad oggetto tra l'altro
2 l'avviso di addebito richiamato nel sollecito di pagamento impugnato, tenuto anche conto della sospensione dei termini prescrizionali disposta ai sensi della normativa COVID dal Legislatore.
Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 05.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., lette le stesse, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di difetto di interesse ad agire.
Come è noto, l'art. 3 bis del decreto-legge n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla
L. 17.12.2021 n. 215 (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”) ha qualificato il pregiudizio necessario per la tutela giurisdizionale, specificato dal
Legislatore esclusivamente nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Si tratta della possibile tutela giurisdizionale "anticipata" che, prima della novella, era consentita al contribuente che avesse "scoperto" una iscrizione a ruolo nei propri confronti o una cartella di pagamento, non notificata o non ritualmente notificata, con facoltà di impugnare tali atti conosciuti tramite l'estratto di ruolo recuperando l'esercizio del diritto di difesa. L'intento del
Legislatore è stato, quindi, volto a limitare la tutela giurisdizionale del contribuente ai casi tassativamente previsti dalla norma.
A fronte di una specifica richiesta di pagamento effettuata dall' Controparte_6
, l'opponente ha un interesse concreto ed attuale a far valere il fatto estintivo del credito
[...] per prescrizione, mediante una opposizione con funzione recuperatoria finalizzata all'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo.
3. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Come detto, l'oggetto del giudizio è l'impugnazione del sollecito di pagamento n.
07120249040375139000, avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 371202170004179966000, per omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi per l'anno 2016.
Ebbene, per quanto attiene alle contestazioni sollevate relativamente all'avviso di addebito CP_ prodromico, richiamato nel suddetto sollecito, dalla documentazione prodotta dall' questo risulta essere stato correttamente notificato a mezzo pec del 18.10.2017 all'indirizzo intestato al ricorrente risultante dai pubblici registri. Email_1 CP_ Essendosi cristallizzato, dunque, il credito dell' portato nell'avviso di addebito, sono inammissibili le censure di decadenza e di merito.
Residua, tuttavia, l'esame dell'eccezione di successiva prescrizione quinquennale del credito previdenziale sino alla notifica dell'atto impugnato in questa sede.
Nella specie, come documentato dall'agente della riscossione (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione , i termini prescrizionali sono stati tempestivamente CP_7 interrotti con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199051721030000 a mezzo pec del 12.10.2019 all'indirizzo intestato al ricorrente risultante dai pubblici Email_1 registri.
3 La suddetta notifica è da considerarsi valida ed ha interrotto, dunque, tempestivamente i termini prescrizionali, tenuto anche conto della sospensione in seguito della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
Va, infatti, ricordato che prima l'art. 37 del d.l. n. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, al comma 2, ha disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al
30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
E successivamente l'art. 11 del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183 (cd. Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26.2.2021, n. 21 ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Da ultimo i termini prescrizionali venivano interrotti con la notifica del 14.09.2024 dell'atto di sollecito di pagamento n. 07120249040375139000.
Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, non essendo maturata la prescrizione del credito previdenziale, il ricorso va rigettato.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in misura minima come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 aggiornato con D.M. n. 147/2022, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
P.Q.M.
Il dott. Giuseppe Gambardella, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 per compensi oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 3.12.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella
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