TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 4545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4545 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – XI sezione civile - nella persona del Giudice
dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 13219 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto:
azione revocatoria
TRA
(CF: elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Roma, Via Monte Zebio, 28 presso lo studio degli
Avv.ti Gaetano Alessi (c.f. ) e Rosario Livio CodiceFiscale_1
Alessi (c.f. che la rappresentano e CodiceFiscale_2
difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per delega in calce all'atto di citazione.
ATTORE
E
, c.f. Controparte_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza C.F._3
Garibaldi 3, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Romano, c.f.
sentenza proc. n. 13219/23 r.g. pag. 1 che la rappresenta e difende giusta procura C.F._4
in calce alla comparsa di costituzione.
CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. ) elettivamente Controparte_2 C.F._5
domiciliata in Napoli, trav. Antonino Pio n. 64 presso l'Avv. Aniello
Musto (c.f. ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._6
in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il procuratore di chiedeva dichiararsi Parte_1
inefficace l'atto in questione, con vittoria di spese.
Il procuratore di chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda, con vittoria di spese.
Il procuratore di chiedeva il rigetto della domanda, Controparte_2
con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.6.23 Parte_1
conveniva in giudizio e Controparte_1 CP_2
.
[...]
L'attore, premesso che:
sentenza proc. n. 13219/23 r.g. pag. 2 è creditore di della somma di € 99.495 in Controparte_1
virtù della sentenza n. 6821.2021, munita di formula esecutiva telematica in data 6.5.20;
in data 20.9.21 trasferiva a Controparte_1 CP_2
la propria quota di comproprietà pari a 334/1000 dell'immobile
[...]
sito nel Comune di Torre Annunziata, censito al catasto fabbricati del comune di Torre Annunziata al FG. 6, PART. 444, Sub. 204, Cat. A10
– mq 239 per il prezzo di € 10.000;
deduceva che l'operazione era stata effettuata al fine di sottrarre il bene alla garanzia del credito vantato;
chiedeva quindi dichiararsi inefficace l'atto di stipulato in data 20.9.21 tra e , con vittoria Controparte_1 Controparte_2
di spese.
Si costituiva e contestava la Controparte_1
domanda dell'attore, deducendone che:
le parti erano comuni eredi di Persona_1
aveva venduto a Controparte_1 Controparte_2
la propria quota dell'immobile ereditario in data 10.4.06 senza redigere l'atto notarile;
il prezzo, oltre ad € 10.000, era costituito dall'accollo del mutuo gravante sull'immobile;
sentenza proc. n. 13219/23 r.g. pag. 3 con l'atto oggi impugnato le parti avevano inteso semplicemente formalizzare la vendita già da lungo tempo avvenuta;
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva e confermava quanto dedotto dalla Controparte_2
. CP_1
Espletata l'istruttoria e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 30.1.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
I presupposti dell'azione revocatoria sono i seguenti:
a) l'esistenza di un credito;
b) un atto di disposizione del patrimonio del debitore;
c) un pregiudizio alle ragioni creditorie (cd. eventus damni);
d) la consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore (cd.
scientia damni) e, nel caso di atti anteriori al sorgere del credito,
l'ulteriore requisito della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (cd. consilium fraudis);
e) per i soli atti a titolo oneroso, la scientia damni da parte del terzo e,
nel caso di atti anteriori al sorgere del credito, l'ulteriore requisito della partecipazione del terzo al dolo preordinato.
sentenza proc. n. 13219/23 r.g. pag. 4 Si ritiene, poi, pacificamente che la sussistenza di tali presupposti possa essere provata anche a mezzo di presunzioni e che l'azione sia esperibile anche nei confronti del terzo subacquirente.
Nella fattispecie in ordine al punto a) si osserva che il credito in questione è giudizialmente accertato con l'emissione di sentenza definitiva.
In ordine al punto b) si osserva che la vendita di un bene costituisce,
ovviamente, un atto di disposizione del patrimonio.
In ordine al punto c) si osserva l'alienazione di tale bene riduce la garanzia del credito vantato da non avendo la Parte_1
dimostrato di avere altri beni su cui la creditrice possa CP_1
soddisfarsi.
In ordine al punto d) si osserva che il bene è stato venduto dopo il maturarsi dei crediti di e, pertanto, la scientia Parte_1
damni è in re ipsa a nulla rilevando che la sostenga di CP_1
aver venduto l'immobile prima del sorgere del credito. L'atto di vendita del 10.4.06, infatti, oltre ad essere nullo è privo di data certa e,
quindi, inopponibile ai terzi anche a livello meramente probatorio.
In ordine al punto e) si osserva che la scientia damni può essere presunta in capo all'acquirente in virtù dei seguenti elementi:
il vile prezzo pagato, del tutto sproporzionato al valore dell'immobile
(circa un ottavo del presumibile valore venale come da visura OMI);
il collegamento tra venditore ed acquirente (si tratta di zia e nipote).
sentenza proc. n. 13219/23 r.g. pag. 5 L'atto in questione va, pertanto, dichiarato inefficace nei confronti del creditore.
Le altre questioni restano assorbite dalla pronunzia di inefficacia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e con atto di citazione Controparte_1 Controparte_2
notificato il 9.6.23, così provvede:
1. dichiara inefficace nei confronti di l'atto Parte_1
di vendita stipulato in data 20.9.21 mediante il quale
[...]
trasferiva a la propria quota Controparte_1 Controparte_2
di comproprietà pari a 334/1000 dell'immobile sito nel Comune di
Torre Annunziata, censito al catasto fabbricati del comune di Torre
Annunziata al FG. 6, PART. 444, Sub. 204, Cat. A10 - mq 239 per il prezzo di € 10.000;
2. condanna e al Controparte_1 Controparte_2
pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 13.251
per onorario ed euro 786 per spese oltre s.g., IVA e CPA;
sentenza proc. n. 13219/23 r.g. pag. 6 3. autorizza il competente Conservatore dei RR.II. a trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli l'8.8.25.
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 13219/23 r.g. pag. 7