Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
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La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 433/2024 R.G., proposto DA
(c.f.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1 e residente a Rosarno (RC), elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'Avv. Mazzeo Dario Emanuele (c.f.: ), sito in Via A. Gramsci n° 49 - 89841 C.F._2 Rombiolo (VV), che la rappresenta e difende, giusto mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83, c. 3, c.p.c., pec. fax 1782761598 Email_1 appellante CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 appellato non costituito E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 appellato non costituito
interponeva appello, chiedendone la riforma, avverso la sentenza Parte_1 n. 189/2024 pronunciata dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 15/02/2024. Non si costituivano gli appellati e in atti non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione udienza. Con ordinanza 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte, come da provvedimento ritualmente comunicato all'appellante, unica parte costituita, veniva fissata l'udienza del 08.04.2025, sostituita da note scritte. Poiché a tale udienza l'appellante non depositava note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, comma IV, c.p.c. la Corte fissava l'udienza del 08.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Ritualmente comunicata l'ordinanza, anche all'udienza del 08.05.2025 l'appellante non depositava note scritte. Equivalendo tale comportamento a mancata comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico della parte che le ha anticipate. La presente declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo tale previsione alle sole declaratorie di infondatezza nel merito o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 189/2024 pronunciata Parte_1 dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 15/02/2024, così provvede:
1. Visto l'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti