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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena \Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 267/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VALERIA GRANDIZIO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
Controparte_2
- appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto parzialmente il ricorso promosso dall'odierna appellata, dichiarando, per quanto qui di interesse, la società ricorrente non tenuta al pagamento degli importi indicati dagli avvisi di addebito nn.
39420120002983287000; 39420140004711740000 e annullando in parte qua l'intimazione di addebito n. 09420189003872344000 oggetto di causa.
Il Giudice, in particolare, rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo che la prova della notifica dei suddetti avvisi di addebito consistente in cartella compressa in formato zip contenente:
a) dei files in formato pdf recanti gli avvisi di addebito stessi;
b) dei files in formato .tif (files immagine) ritraenti una ricevuta di avvenuta consegna a mezzo p.e.c., non fosse prova idonea, in quanto nel corpo delle ricevute di consegna non era “possibile individuare alcun inequivoco riferimento (numerico) alla – asseritamente correlata - denominazione del file .tif per come attribuita dall'I.N.P.S.
Specularmente, dagli avvisi di addebito in .pdf de quibus non si ricavano collegamenti certi alle presunte ricevute di consegna di cui appena sopra.”
Ha proposto appello l' solo in relazione all'avviso di addebito n. 39420140004711740000, Pt_1 rilevando che “la procedura telematica adibita alla consultazione ed esportazione delle ricevute di
AvA notificati a mezzo pec non è stata in una prima fase implementata, sicchè le notifiche con pec avvenute in data anteriore al 2017 sono disponibili in solo formato ".xml", mentre tutte le altre notifiche dal 2017 in poi presentato formato ".eml".
Ciò detto, si allega documentazione utile all'abbinamento della ricevuta in formato ".xml" al corrispondente avviso di addebito che consente di associare la ricevuta allo stesso, con un codice identificativo riportato in entrambi i documenti.
Nella fattispecie, il codice indicato nell'ultimo rigo della ricevuta di consegna :
15C0F1R035984, corrisponde al codice indicato nell'ulteriore documento riferito al dettaglio della pec e indicato nel primo rigo: 15C0F1R035984 ( cfr. allegato).”
L' inoltre ha citato giurisprudenza a supporto della tesi in base alla : "In tema di notifica Pt_1
della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova" (cfr. Cass. Sez. V, n. 16528 del
22/06/2018).
Il e sono rimaste Controparte_1 Controparte_3
contumaci
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Innanzitutto si dà atto l'integrazione documentale prodotta in appello è utilizzabile. Secondo la consolidata giurisprudenza: L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.
421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018).
Nel caso in esame l' aveva prodotto tempestivamente le ricevuta di ritorno della notifica Pt_1 dell'avviso di addebito oggetto di causa pertanto appare coerente con i principi sopra trascritti utilizzare l'integrazione documentale concernente il contenuto dell'intimazione.
Dalla suddetta integrazione documentale emerge la prova della notifica del suddetto avviso di adebito.
E infatti nella ricevuta di consegna dell'avviso di addebito allegata si legge l'identificaticvo del messaggio originale che è “15C0F1R035984”. Medesimo identificativo si riscontra nei file xml di accettazione e consegna depositati.
A ciò, ad abundantiam, si aggiunge che alla presente fattispecie deve applicarsi il principio più volte sancito dalla giurisprudenza in base al quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del
28/12/2018).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo, V scaglione, valori medi dimidiati vista la senplicità della controversia.
Spese di lite compensate tra e vista la medesima posizione sostanziale. Pt_1 CP_4
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Pt_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 1760/2021 del
[...] Controparte_2
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 12/11/2021 , accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, rigetta l'originario ricorso in relazione all'avviso di addebito n. 39420140004711740000.
Condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 4.997,00 , oltre accessori di legge.
Dichiara interamente compensate le spese tra e e Pt_1 Controparte_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena \Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 267/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. VALERIA GRANDIZIO, giusta Pt_1
procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
Controparte_2
- appellati contumaci
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata, il Giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Calabria ha accolto parzialmente il ricorso promosso dall'odierna appellata, dichiarando, per quanto qui di interesse, la società ricorrente non tenuta al pagamento degli importi indicati dagli avvisi di addebito nn.
39420120002983287000; 39420140004711740000 e annullando in parte qua l'intimazione di addebito n. 09420189003872344000 oggetto di causa.
Il Giudice, in particolare, rigettava l'eccezione di prescrizione ritenendo che la prova della notifica dei suddetti avvisi di addebito consistente in cartella compressa in formato zip contenente:
a) dei files in formato pdf recanti gli avvisi di addebito stessi;
b) dei files in formato .tif (files immagine) ritraenti una ricevuta di avvenuta consegna a mezzo p.e.c., non fosse prova idonea, in quanto nel corpo delle ricevute di consegna non era “possibile individuare alcun inequivoco riferimento (numerico) alla – asseritamente correlata - denominazione del file .tif per come attribuita dall'I.N.P.S.
Specularmente, dagli avvisi di addebito in .pdf de quibus non si ricavano collegamenti certi alle presunte ricevute di consegna di cui appena sopra.”
Ha proposto appello l' solo in relazione all'avviso di addebito n. 39420140004711740000, Pt_1 rilevando che “la procedura telematica adibita alla consultazione ed esportazione delle ricevute di
AvA notificati a mezzo pec non è stata in una prima fase implementata, sicchè le notifiche con pec avvenute in data anteriore al 2017 sono disponibili in solo formato ".xml", mentre tutte le altre notifiche dal 2017 in poi presentato formato ".eml".
Ciò detto, si allega documentazione utile all'abbinamento della ricevuta in formato ".xml" al corrispondente avviso di addebito che consente di associare la ricevuta allo stesso, con un codice identificativo riportato in entrambi i documenti.
Nella fattispecie, il codice indicato nell'ultimo rigo della ricevuta di consegna :
15C0F1R035984, corrisponde al codice indicato nell'ulteriore documento riferito al dettaglio della pec e indicato nel primo rigo: 15C0F1R035984 ( cfr. allegato).”
L' inoltre ha citato giurisprudenza a supporto della tesi in base alla : "In tema di notifica Pt_1
della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova" (cfr. Cass. Sez. V, n. 16528 del
22/06/2018).
Il e sono rimaste Controparte_1 Controparte_3
contumaci
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23 gennaio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Innanzitutto si dà atto l'integrazione documentale prodotta in appello è utilizzabile. Secondo la consolidata giurisprudenza: L'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.
421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018).
Nel caso in esame l' aveva prodotto tempestivamente le ricevuta di ritorno della notifica Pt_1 dell'avviso di addebito oggetto di causa pertanto appare coerente con i principi sopra trascritti utilizzare l'integrazione documentale concernente il contenuto dell'intimazione.
Dalla suddetta integrazione documentale emerge la prova della notifica del suddetto avviso di adebito.
E infatti nella ricevuta di consegna dell'avviso di addebito allegata si legge l'identificaticvo del messaggio originale che è “15C0F1R035984”. Medesimo identificativo si riscontra nei file xml di accettazione e consegna depositati.
A ciò, ad abundantiam, si aggiunge che alla presente fattispecie deve applicarsi il principio più volte sancito dalla giurisprudenza in base al quale “In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza della prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Sez. 5 - , Sentenza n. 33563 del
28/12/2018).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Controparte_1
nella misura indicata in dispositivo, V scaglione, valori medi dimidiati vista la senplicità della controversia.
Spese di lite compensate tra e vista la medesima posizione sostanziale. Pt_1 CP_4
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Pt_1 Controparte_1
e avverso la sentenza n. 1760/2021 del
[...] Controparte_2
Giudice del lavoro di Reggio Calabria, pubblicata in data 12/11/2021 , accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma, rigetta l'originario ricorso in relazione all'avviso di addebito n. 39420140004711740000.
Condanna a rifondere all'appellante le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 4.997,00 , oltre accessori di legge.
Dichiara interamente compensate le spese tra e e Pt_1 Controparte_2
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)