Ordinanza collegiale 7 ottobre 2021
Sentenza 24 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
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Concorrenza: è incostituzionale la legge della Toscana sul rilascio delle concessioni demaniali marittime Corte costituzionale, 1° luglio 2025, n. 89 Concorrenza: l'art. 1, comma 1, d.l. 131/2024, là dove dispone la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, contrasta col diritto UE e perciò va disapplicato TAR Calabria, sezione II, 16 maggio 2025, n. 846 Concorrenza: l'art. 1, comma 1, d.l. 131/2024, là dove dispone la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, contrasta col diritto UE e perciò va disapplicato TAR Puglia, sezione I, 24 febbraio 2025, n. 268 …
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Concorrenza: è incostituzionale la legge della Toscana sul rilascio delle concessioni demaniali marittime Corte costituzionale, 1° luglio 2025, n. 89 Concorrenza: l'art. 1, comma 1, d.l. 131/2024, là dove dispone la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, contrasta col diritto UE e perciò va disapplicato TAR Calabria, sezione II, 16 maggio 2025, n. 846 Concorrenza: l'art. 1, comma 1, d.l. 131/2024, là dove dispone la proroga fino al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, contrasta col diritto UE e perciò va disapplicato TAR Puglia, sezione I, 24 febbraio 2025, n. 268 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00996/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01258/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Menale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli - Sportello Unico per L'Immigrazione (Sui), non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00268/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Considerato che il provvedimento impugnato è basato su una pluralità di motivi, tutti ostativi alla instaurazione del rapporto di lavoro e pertanto legittimanti la revoca del nulla osta;
Ritenuto conseguentemente, alla luce della delibazione propria della presente fase cautelare, che l’appello per la sospensione della sentenza impugnata non appare assistito da sufficiente fumus boni iuris e che i diversi profili dedotti a supporto del provvedimento impugnato dinanzi al Tar meritano un approfondimento proprio della fase del merito;
Il Collegio ritiene di dover respingere l’istanza cautelare.
Non essendosi costituita l’Amministrazione appellata non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 1258/2025).
Nulla sulle spese.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO