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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI MESSINA SEZIONE I CIVILE
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, riunita in Camera di Consiglio, composta dai magistrati: Dott. Augusto SABATINI Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere Dott. Francesco TREPPICCIONE Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 383/2022 R.G., vertente tra
, nato il [...] a [...] cod. fisc: Parte_1
e nata il [...] in C.F._1 Parte_2
Germania (cod. fisc: ), elettivamente domiciliati in C.F._2 Messina, via dei Verdi dio dell'avv. Antonella Di Re dalla quale sono rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente all'avv. Daniele Straface, giusta procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato al presente atto
APPELLANTI e
on sede in Firenze cod. fisc. , Controparte_1 P.IVA_1 tante pro tempore elettivame presso lo studio dell'Avv. Paolo Vermiglio in Messina, Piazza Catalani n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Bini in forza di procura generale alle liti per atto Notaio dott. , Rep. n. 84340, Fascicolo n. 14639 Persona_1 del 14 ottobre 2015, regis 4 ottobre 2015, APPELLATA
.
*** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 686/2022 (n. 4714/2027 R.G.) del Tribunale di Messina del 21.04.2022, avente ad oggetto mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 4.11.2024 tenuta in “trattazione cartolare” con note ritualmente depositate i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa fosse decisa.
Il procuratore della parte appellante ha così concluso:
“Preliminarmente ammettere l'appello proposto nell'interesse dei ricorrenti in quanto ammissibile, procedibile e ritualmente proposto ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.; nel merito, accogliere tutte le domande, eccezioni e difese specificate e contenute nell'atto di appello e, conseguentemente, riformare integralmente la sentenza di primo grado con l'accoglimento di tutte le domande già proposte nel precedente grado e riproposte con l'atto di appello con il rigetto delle avverse eccezioni, difese e domande.”.
Il procuratore di parte appellata ha così precisato le sue conclusioni:
“ preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello promosso per le ragioni dedotte in narrativa, a mente dell'art. 342 e dell'art. 348 bis c.p.c.; - sempre preliminarmente, dichiarare inammissibile e respingere l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza;
- nel merito, richiamate le conclusioni spiegate nel precedente grado di giudizio, respingere l'appello proposto e respingere in ogni caso tutte le domande avanzate da parte attrice appellante nei riguardi della comparente, anche in via istruttoria, confermando la sentenza impugnata. Con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in appello notificata il 19.05.2022 e Parte_1 [...]
hanno impugnato avanti a questa Corte d'Appello, nei Parte_2 la sentenza indicata in oggetto con la Controparte_1 quale il giu ssina rigettando la domanda attorea proposta con il giudizio iscritto al n. 4714/2017 R.G. ha così disposto:
“ 1. rigetta le domande di e condanna Parte_1 Parte_2
e pa di lite nei Parte_1 Parte_2
c .000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
3. Pone le spese ed onorari di c.t.u., già liquidati in atti, definitivamente a carico parte attrice, e ne ordina la rifusione in favore di parte convenuta, ove da questi anticipate.”
Gli appellanti hanno contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento dei motivi di gravame e, in riforma della sentenza appellata, dichiarare la nullità delle clausole di pattuizione degli interessi, commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo contenute nel contratto di finanziamento n. 200027312247418 del 27.03.2009 data la natura usuraria e anatocistica del tasso applicato. Hanno chiesto conseguentemente la condanna della parte appellata alla restituzione delle somme indebitamente riscosse a titolo di interessi, spese e commissioni a vario titolo quantificate in € 22.573,00 o a quella maggiore e/o minore somma accertata oltre interessi nonché, previo accertamento da parte di del dovere di buona fede nelle fasi di formazione, Controparte_1 co contratto, dichiarare il diritto al risarcimento del
2 danno da quantificarsi in via equitativa, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei procuratori antistatari o, in subordine compensare quelle del giudizio di primo grado. Il gravame della signora il contraddittorio, con comparsa depositata il 13.09.2022 si è Parte_3 la società per resistere al gravame Controparte_1 chiedendo preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c., respingere l'istanza di inibitoria e nel merito respingere l'appello con conferma della sentenza impugnata.
La Corte alla prima udienza del 7.10.2022 con ordinanza resa in pari data ha rigettato la chiesta inammissibilità del gravame non sussistendo le condizioni dell'art. 348 bis c.p.c. nonché rigettato l'inibitoria poiché le ragioni di pericolo dall'esecuzione della sentenza non erano sufficientemente motivate ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. Quindi, all'udienza del 4.11.2024 tenuta in trattazione cartolare, sulle note di trattazione rassegnate dalle parti di cui infra, la Corte ha assunto la causa in decisione con la concessione dei termini per il deposito di memorie conclusive a sensi dell'art. 190 c.p.c.. Le parti hanno depositato scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PRELIMINARMENTE: SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO AI SENSI DELL'ART. 342 E 348 BIS C.P.C.
Prima di procedere con l'esame nel merito dell'appello appare opportuno esaminare l'eccezione proposta dalla parte appellata in relazione alla inammissibilità dello stesso per violazione agli artt. 342 e 348 bis c.p.c..
Secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità l'art. 342 comma I c.p.c., come novellato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l.n. 134 del 2012) non esige lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere”. (Cass. Civ. Sezione Terza Ord. N.10916 del 05/05/2017).
3 Al riguardo, è sufficiente, osservare che l'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame, non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. (Cass. Civ., sez. lav., 05/02/2015, n. 2143). Nella specie, risultano sufficientemente indicate tanto le parti della motivazione ritenute erronee quanto le ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata, come, peraltro, dimostra la circostanza che la stessa appellata è stata in grado di predisporre una congrua difesa. 1
Deve preliminarmente rilevarsi che non può ritenersi un mero refuso la partecipazione di al giudizio di primo grado, né è Parte_2 stato impugnato ella parte in cui non è stata riconosciuta dal Giudice di prime cure la sua carenza di legittimazione passiva. Sul punto la sentenza di primo grado è passata in cosa giudicata. La partecipazione di al presente giudizio e giustificata Parte_2 dalla condanna in ese del giudizio.
4 1. SULLA NULLITÀ DELLE CLAUSOLE DI PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI, COMMISSIONI, REMUNERAZIONI A QUALSIASI TITOLO CONTENUTE NEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO.
Con il primo motivo di gravame la parte appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di sommare gli interessi corrispettivi con quelli moratori accogliendo – per determinare la natura usuraria del tasso applicato - tra i vari orientamenti giurisprudenziali quello più restrittivo, ossia quello che privilegia la diversa funzione assolta dagli interessi (compenso del godimento del danaro per i corrispettivi e risarcimento del danno da ritardo per quelli moratori) rispetto a quello più estensivo, invece accolto definitivamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza N. 19597/2020. A favore di tale ultimo orientamento la parte appellante assume vi fossero motivazioni ben più fondate quali: a) l'argomento letterale (dell'art. 1815 c. 22 c.c., l'art. 644 c.
4. c.p., l'art. 2 c. 4 della l.108/1996 e l'art. 1 del d.l. 394/2000) secondo il quale le suddette normative si riferiscono agli interessi “a qualsiasi titolo” senza specificarne la natura;
b) i lavori preparatori della L. 24/2001 secondo la quale l'usurarietà aveva riguardo ad ogni interesse sia esso “corrispettivo che moratorio”; c) l'interpretazione e la funzione finalistica della norma, secondo la quale essa intende tutelare le vittime di usura ed il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche che resterebbe non assolto ove dal calcolo del tasso usurario fossero esclusi gli interessi moratori;
d) l'evoluzione storica secondo la quale gli interessi moratori sono sorti per compensare il creditore dei perduti frutti del capitale non restituito riproducendo sotto forma di risarcimento la remunerazione dello stesso;
e) il valore non vincolante per il giudice della mancata indicazione degli interessi moratori nei decreti ministeriali della L. 108/96 poiché meri atti amministrativi a normazione secondaria.
In virtù di tali elementi con la sentenza n. 19597/2020, la Corte di cassazione, secondo l'assunto degli appellanti, ha ritenuto preminente la tutela del debitore di fronte alla usurarietà degli interessi moratori tanto che gli stessi non possono ritenersi estranei alla sommatoria del tasso di usura affinché il debitore possa conseguire una compiuta tutela.
Il motivo appare infondato.
Invero la Corte di cassazione in relazione allo stesso tema degli interessi usurari moratori ha anche così statuito:
5 “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento.” (Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31615 del 04/11/2021 Rv. 662738 - 01)
Deve peraltro aggiungersi che la stessa Corte di cassazione a Sezioni Unite, con la citata sentenza infra indicata dalla parte appellante, in relazione alla sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi di mora aveva così precisato:
La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.
Coerentemente a tali principi il Giudice di prime cure ha affidato il mandato al C.T.U. per il calcolo del tasso di usura sia per gli interessi corrispettivi che per quelli moratori (separatamente considerati) così come espressamente richiamato nelle superiori decisioni. Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi accertato che sia riguardo agli interessi corrispettivi che a quelli moratori il tasso soglia non era stato superato in quanto il TAEG era inferiore alla soglia del tasso di usura di riferimento. Alla bozza della c.t.u. contabile fatta pervenire dall'ausiliario, la parte appellante non presentava osservazioni e sul punto l'elaborato peritale appare condivisibile perché non privo di errori logici e/o di metodo.
2. SULLA VIOLAZIONE DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI ALLA FRANCESE - ANATOCISMO
Con il secondo motivo di gravame la parte appellante asserisce che la avrebbe applicato al contratto un piano di Controparte_1 italizzazione composta, “cd. alla francese” ovvero una regola di trasformazione nel tempo degli importi che consente la capitalizzazione degli interessi affinché questi ultimi generino a loro volta
6 nuovi introiti, sempre sotto forma di interessi, in tale regime l'interesse che matura sul capitale evolve seguendo una dipendenza esponenziale dalla variabile temporale. Tale operazione matematica, secondo la prospettazione di parte appellante tiene conto proprio del fatto che gli interessi, nell'istante stesso in cui maturano, fruttano altri interessi, che si accumulano al capitale generando a loro volta ulteriori interessi e quindi l'anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c..
Il rilievo non è condivisibile. La Corte assume che il rilievo sull'anatocismo così posto da parte appellante appare generico in quanto la stessa avrebbe tempestivamente dovuto (quanto meno nelle deduzioni assertive di cui all'art. 183 n. 1 c.p.c.) indicare in quali atti e circostanze di fatto si sarebbe materializzato l'anatocismo degli interessi applicando il sistema di calcolo alla francese e quindi quali fossero gli addebiti contestati e quali le somme indebitamente ricevute per interessi anatocistici dalla società appellata. Quanto al merito, si osserva che, comunque, la Corte di cassazione sugli interessi calcolati con il cd. sistema alla francese ha rilevato che non sempre producono interessi anatocistici e tale metodo di calcolo non è causa di nullità parziale del contratto di finanziamento per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto.
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.” (Cass. Civ. Sez. U - , Sentenza n. 15130 del 29/05/2024 Rv. 671092 - 02)
“In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire.” (Cass. Civ. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025 Rv. 673973 - 01).
In applicazione dei superiori principi dai quali non vi è ragione di discostarsi la doglianza contenuta nel suddetto motivo di appello non merita accoglimento.
7 3. SULLA APPLICAZIONE DELL'ART. 125 BIS DEL D. LGS 385/93 AL CONTRATTO DI MUTUO.
Con il terzo e ultimo motivo di gravame si dolgono le parti appellanti che il Giudice di prime cure abbia erroneamente rigettato la domanda di ripetizione dell'importo di € 22.699,09 per la violazione delle normative sulla trasparenza bancaria e finanziaria. Il T.A.E.G. dichiarato nel contratto di finanziamento del 27.10.2009 (10,550%) era inferiore a quello effettivo calcolato dal C.T.U. (14,654%) come previsto dall'art. 125 bis del Testo Unico Bancario come novellato dal D.lgs. n. 141/2010, e quindi nessun interesse era dovuto, come indicato dal C.T.U..
Assume la parte appellante che il Giudice avrebbe omesso di considerare che l'apparato sanzionatorio previsto alla data di conclusione del contratto prevedeva la sostituzione del T.A.E.G. non indicato nel contratto con quello nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei 12 mesi precedenti.
In sostanza, equiparando la non corretta indicazione del T.A.E.G. con la sua omissione e, comunque, tenuto conto che il codice del consumo (disciplinato dal D. lgs. 206/2005) assume quale regola di condotta nei cosiddetti contratti asimmetrici la buona fede del contraente professionista, ai sensi dell'art. 36 dello stesso la clausola sarebbe nulla e quindi spettava al giudice rilevarla d'ufficio con ripetizione dell'importo di € 22.699,09 richiesto a titolo di somme indebitamente versate e risarcimento dei danni.
Il motivo d'appello non è condivisibile.
Deve in primo luogo premettersi che nell'atto introduttivo del giudizio la parte appellante non ha proposto alcuna domanda di nullità del contratto in ragione alla eventuale difformità del TAEG indicato in contratto rispetto a quello effettivo. La stessa perizia di parte allegata all'atto di citazione – che potrebbe supplire alle allegazioni dell'atto introduttivo - ha avuto riguardo esclusivamente alla restituzione degli interessi in relazione al superamento del tasso soglia in violazione alla L. 108/93. Tale elemento già da sé depone per l'inammissibilità del motivo d'appello.
In ogni caso nel merito, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, il rilievo della difformità tra l'interesse indicato e quello risultato effettivo integra la violazione dell'art. 125 bis del Testo Unico Bancario che, tuttavia, non trova applicazione nel caso in esame, in quanto introdotto solo successivamente alla sottoscrizione del contratto (27.03.2009), ossia con la pubblicazione del D.lgs. 141 del 23.08.2010, con decorrenza delle disposizioni ivi contenute a partire dall'1.06.2011.
8 Nella vicenda in esame deve quindi aversi riguardo all'art. 124 del T.U.B. vigente all'epoca di sottoscrizione del contratto (che prevedeva l'applicazione ai contratti di credito al consumo dell'art. 117 commi 1 e 3) nonché in caso di assenza e/o di nullità delle clausole contrattuali la sostituzione delle stesse con i criteri indicati dal citato art. 117 del TUB. Tuttavia, la Corte non ritiene che l'indicazione errata del T.A.E.G. al contratto sia equiparabile alla sua assenza e/o omissione tanto da ritenerla nulla e quindi sostituirla con i principi indicati dall'art. 117 del TUB trattandosi di situazioni di fatto tra loro non equiparabili. Tale convincimento, peraltro, trova conferma nella sentenza n. 4597/2023 della Corte di cassazione del 14.02.2023 la quale ha così statuito:
“In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993; l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima.” (Cass. Civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023 Rv. 666991 - 01).
Peraltro, deve osservarsi che nessuna domanda, connotata dai pertinenti
“causa petendi” e “petitum” in relazione alla questione qui agitata, è stata avanzata in primo grado dalla parte appellante, sicché ogni pronuncia in merito è preclusa in questa sede.
Per tali motivi l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i valori minimi del D.M. 147/2022 essedo le questioni trattate di non particolare complessità, in relazione allo scaglione di valore della causa (€ 22.573,00) in complessivi € Co 2.906,00 oltre rimb. forfett. , ed i.v.a. e c.p.a. così dovuti € 567,00 per studio, € 461,00 per introdut € 922,00 per trattazione, € 956,00 per la fase decisionale. A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif. succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte“… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”,con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” fermo restando che compete esclusivamente
9 all'Amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria valutare se, nonostante la predetta attestazione, spetti o meno nel caso concreto la doppia contribuzione (v. in tal senso Cass. Civ. n. 13055/2018).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione in app 05.
[...] di in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 te 686/2022 (n. 4714/2017 R.G.) del Tribunale di Messina del 21.04.2022 così statuisce: a) Rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
b) Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2 via tra lor re in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante p cessuali del presente giudizio che si liquidano in complessive € 2.906,00 oltre rimb. forfett. spese generali nella misura del 15% ed i.v.a. e c.p.a.. Dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio, il 9.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Francesco TREPPICCIONE) (dr. Augusto SABATINI)
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del TRAP dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare
- del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)» (Cass. Civ. SS.UU., Ordinanza n. 36481 del 13/12/2022).