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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1523/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
PARISI TOMMASO, AT
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10968/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065102103 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, in persona del curatore fallimentare a seguito della liquidazione giudiziale dichiarata con Sentenza del Tribunale di Roma del 18.11.2024, già esercente l'attività di promozione e commercializzazione di beni e servizi nel settore delle telecomunicazioni, ha impugnato con il presente ricorso in riassunzione, dopo l'Ordinanza di questa CGT di interruzione del processo, l'avviso di accertamento nr. TK3065102103/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I, per IVA, anno
2017, oltre sanzioni ed interessi. La difesa di parte attrice, in particolare, dopo avere evidenziato preliminarmente, da un lato, che la predetta compagine aveva stipulato un contratto di servizi con Telecom
Italia s.p.a. per la cui gestione si era avvalsa della società Società_1, la quale a cascata aveva incaricato altre diverse società, dall'altro, che l'Ufficio ha identificato la prefata Società_1 come un mero “filtro” a cui è stato imputato fittiziamente di volta in volta il personale, in realtà operante alle dipendenze della società ricorrente, con il precipitato che il relativo contratto è stato riqualificato dall'Agenzia delle Entrate come illecita intermediazione di manodopera, ha eccepito l'illegittimità dell'avviso impugnato in quanto recante una pretesa fiscale priva di fondamento, il difetto di prova che grava sempre sull'Ufficio in ordine al teorizzato “salto d'imposta”, avendo l'Ufficio contestato l'indetraibilità dell'IVA in relazione ai soli importi fatturati dalla citata Società_1 per i quali risulterebbe omesso a monte il versamento del tributo, in assenza di puntuali riscontri, nonché l'illegittimità della traslazione automatica sul cessionario degli obblighi di versamento dell'IVA, senza la dimostrazione dell'accordo fraudolento;
in subordine, la difesa ha sottolineato sia l'erronea quantificazione del tributo, in quanto il mark-up oggetto di contestazione è pari ad Euro 881.006,48, come si evince dall'avviso di accertamento ai fini IRES ed IRAP, sia l'inapplicabilità delle sanzioni poiché la violazione in rassegna non
è sanzionabile e, comunque, è stata commessa in buona fede per obiettiva incertezza del quadro normativo di riferimento. In data 08.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, in cui ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 05.08.2024, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la tesi difensiva di parte attrice non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere rigettata, sul rilievo che l'Agenzia delle Entrate ha dedotto idonei e convergenti elementi di prova, nonché presunzioni rafforzate in quanto gravi, precise e concordanti, volti a suffragare con ragionevole certezza il sistema fraudolento ideato e realizzato dalla società ricorrente, riqualificando correttamente i rapporti tra quest'ultima e la predetta Società_1, da considerarsi come un mero “filtro” a cui è stato imputato fittiziamente di volta in volta il personale, in realtà operante alle dipendenze di parte attrice, come illecita intermediazione di manodopera, con il precipitato che l'IVA si rivela indetraibile;
in dettaglio, l'Ufficio, reputando detraibili altre tipologie di costi sostenuti, ha invece ritenuto indetraibile, in violazione dell'articolo 19 del D.P.R. nr. 633 del 1972, sia l'IVA afferente il mark-up applicato dalla Società_1 sulla fatturazione dei servizi per locazione di spazi espositivi in quanto afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti, pari ad Euro 920.386,87, sia la totalità dell'IVA inerente alle fatture relative al costo per “somministrazione di manodopera”, pari ad Euro 783.100,52, in quanto attinente ad operazioni soggettivamente inesistenti. Dalla lettura condotta in maniera olistica di tutti gli atti versati nel fascicolo processuale, appare evidente, infatti, come la contribuente fosse perfettamente consapevole di avere realizzato un artificio finalizzato a convertire un costo di lavoro subordinato in una prestazione di servizi, utilizzando strumentalmente lo schermo giuridico della Società_1 e dei suoi fornitori satelliti, come corroborato, tra l'altro, dall'emergere di pregnanti elementi comuni tra la ricorrente e la suddetta W (sede legale ed amministratore), dalla identificazione di meri “contenitori” di manodopera per le società cooperative fornitrici della W, che peraltro non hanno assolto i propri obblighi fiscali, nonché dalle informazioni molto dettagliate in possesso della prima, in modo sicuramente anomalo, circa i lavoratori delle società fornitrici della W, evenienza che dimostra la presenza di un unico centro di interessi;
in tale ottica, preme rammentare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis nr. 2853 del 2019), l'articolo 60 bis del D.P.R. nr.
633 del 1972 non trova applicazione in presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica nel caso di interposizione fittizia del cedente e che quindi impedisce al fittizio cessionario, partecipe del sistema di frode, di portare in detrazione la fattura, fermo restando che la norma invocata dalla difesa della società ricorrente riguarda la solidarietà passiva tra cedente e cessionario mentre l'Ufficio ha contestato la fattispecie concernente l'indebita detrazione del tributo. Ai fini della prova delle descritte violazioni, solo astrattamente contestata dalla difesa di parte attrice con motivazioni generiche ed indeterminate, il Collegio reputa del tutto convincenti e condivisibili le puntuali ed articolate argomentazioni dedotte dall'Agenzia delle
Entrate sia nel provvedimento impugnato che nella comparsa di costituzione, con particolare riferimento ai mirati richiami svolti al contenuto del p.v.c. redatto al termine della verifica eseguita a carico della società ricorrente in data 27.06.2019, e del controllo esperito nei confronti della Società_1 di cui al p.v.c. dell'08.07.2019, entrambi riferiti all'annualità 2018 ma con effetti automatici e diretti anche sul periodo d'imposta 2017, attesa la totale sovrapponibilità del procedimento seguito e la specularità dei rispettivi rilievi, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza nel presente provvedimento (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); giova sottolineare, inoltre, che per l'annualità 2018 parte attrice ha chiesto l'accertamento con adesione in relazione ai due avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate per i tributi diretti ed indiretti, e tale circostanza altamente sintomatica rappresenta un ulteriore tassello che si iscrive nel quadro degli elementi favorevoli alla ripresa a tassazione. La comparsa dell'Ufficio, inoltre, è idonea a confutare in modo preciso e circostanziato l'eccezione di errata quantificazione del tributo;
anche le due connesse doglianze formulate in via subordinata dalla società ricorrente non intercettano il favorevole avviso della Sezione, atteso che, da un lato, la violazione commessa è senza dubbio assistita dalle pertinenti e coesistenti sanzioni per infedele dichiarazione con condotta fraudolenta ed indebita detrazione dell'IVA, dall'altro, il sistema antigiuridico attuato in modo intenzionale e deliberato esclude in radice la possibilità di invocare qualsivoglia incertezza normativa per disapplicare le medesime sanzioni.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la società ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila//00).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila//00).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Roberto Proietti)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PROIETTI ROBERTO, Presidente
PARISI TOMMASO, AT
AMBROSIO LUIGI, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10968/2024 depositato il 14/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK3065102103 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente, in persona del curatore fallimentare a seguito della liquidazione giudiziale dichiarata con Sentenza del Tribunale di Roma del 18.11.2024, già esercente l'attività di promozione e commercializzazione di beni e servizi nel settore delle telecomunicazioni, ha impugnato con il presente ricorso in riassunzione, dopo l'Ordinanza di questa CGT di interruzione del processo, l'avviso di accertamento nr. TK3065102103/2023 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I, per IVA, anno
2017, oltre sanzioni ed interessi. La difesa di parte attrice, in particolare, dopo avere evidenziato preliminarmente, da un lato, che la predetta compagine aveva stipulato un contratto di servizi con Telecom
Italia s.p.a. per la cui gestione si era avvalsa della società Società_1, la quale a cascata aveva incaricato altre diverse società, dall'altro, che l'Ufficio ha identificato la prefata Società_1 come un mero “filtro” a cui è stato imputato fittiziamente di volta in volta il personale, in realtà operante alle dipendenze della società ricorrente, con il precipitato che il relativo contratto è stato riqualificato dall'Agenzia delle Entrate come illecita intermediazione di manodopera, ha eccepito l'illegittimità dell'avviso impugnato in quanto recante una pretesa fiscale priva di fondamento, il difetto di prova che grava sempre sull'Ufficio in ordine al teorizzato “salto d'imposta”, avendo l'Ufficio contestato l'indetraibilità dell'IVA in relazione ai soli importi fatturati dalla citata Società_1 per i quali risulterebbe omesso a monte il versamento del tributo, in assenza di puntuali riscontri, nonché l'illegittimità della traslazione automatica sul cessionario degli obblighi di versamento dell'IVA, senza la dimostrazione dell'accordo fraudolento;
in subordine, la difesa ha sottolineato sia l'erronea quantificazione del tributo, in quanto il mark-up oggetto di contestazione è pari ad Euro 881.006,48, come si evince dall'avviso di accertamento ai fini IRES ed IRAP, sia l'inapplicabilità delle sanzioni poiché la violazione in rassegna non
è sanzionabile e, comunque, è stata commessa in buona fede per obiettiva incertezza del quadro normativo di riferimento. In data 08.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa, in cui ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma I, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 05.08.2024, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la tesi difensiva di parte attrice non sollecita il favorevole scrutinio di questi Giudici e deve essere rigettata, sul rilievo che l'Agenzia delle Entrate ha dedotto idonei e convergenti elementi di prova, nonché presunzioni rafforzate in quanto gravi, precise e concordanti, volti a suffragare con ragionevole certezza il sistema fraudolento ideato e realizzato dalla società ricorrente, riqualificando correttamente i rapporti tra quest'ultima e la predetta Società_1, da considerarsi come un mero “filtro” a cui è stato imputato fittiziamente di volta in volta il personale, in realtà operante alle dipendenze di parte attrice, come illecita intermediazione di manodopera, con il precipitato che l'IVA si rivela indetraibile;
in dettaglio, l'Ufficio, reputando detraibili altre tipologie di costi sostenuti, ha invece ritenuto indetraibile, in violazione dell'articolo 19 del D.P.R. nr. 633 del 1972, sia l'IVA afferente il mark-up applicato dalla Società_1 sulla fatturazione dei servizi per locazione di spazi espositivi in quanto afferente ad operazioni oggettivamente inesistenti, pari ad Euro 920.386,87, sia la totalità dell'IVA inerente alle fatture relative al costo per “somministrazione di manodopera”, pari ad Euro 783.100,52, in quanto attinente ad operazioni soggettivamente inesistenti. Dalla lettura condotta in maniera olistica di tutti gli atti versati nel fascicolo processuale, appare evidente, infatti, come la contribuente fosse perfettamente consapevole di avere realizzato un artificio finalizzato a convertire un costo di lavoro subordinato in una prestazione di servizi, utilizzando strumentalmente lo schermo giuridico della Società_1 e dei suoi fornitori satelliti, come corroborato, tra l'altro, dall'emergere di pregnanti elementi comuni tra la ricorrente e la suddetta W (sede legale ed amministratore), dalla identificazione di meri “contenitori” di manodopera per le società cooperative fornitrici della W, che peraltro non hanno assolto i propri obblighi fiscali, nonché dalle informazioni molto dettagliate in possesso della prima, in modo sicuramente anomalo, circa i lavoratori delle società fornitrici della W, evenienza che dimostra la presenza di un unico centro di interessi;
in tale ottica, preme rammentare che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis nr. 2853 del 2019), l'articolo 60 bis del D.P.R. nr.
633 del 1972 non trova applicazione in presenza di una operazione soggettivamente inesistente, che si verifica nel caso di interposizione fittizia del cedente e che quindi impedisce al fittizio cessionario, partecipe del sistema di frode, di portare in detrazione la fattura, fermo restando che la norma invocata dalla difesa della società ricorrente riguarda la solidarietà passiva tra cedente e cessionario mentre l'Ufficio ha contestato la fattispecie concernente l'indebita detrazione del tributo. Ai fini della prova delle descritte violazioni, solo astrattamente contestata dalla difesa di parte attrice con motivazioni generiche ed indeterminate, il Collegio reputa del tutto convincenti e condivisibili le puntuali ed articolate argomentazioni dedotte dall'Agenzia delle
Entrate sia nel provvedimento impugnato che nella comparsa di costituzione, con particolare riferimento ai mirati richiami svolti al contenuto del p.v.c. redatto al termine della verifica eseguita a carico della società ricorrente in data 27.06.2019, e del controllo esperito nei confronti della Società_1 di cui al p.v.c. dell'08.07.2019, entrambi riferiti all'annualità 2018 ma con effetti automatici e diretti anche sul periodo d'imposta 2017, attesa la totale sovrapponibilità del procedimento seguito e la specularità dei rispettivi rilievi, alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza nel presente provvedimento (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); giova sottolineare, inoltre, che per l'annualità 2018 parte attrice ha chiesto l'accertamento con adesione in relazione ai due avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate per i tributi diretti ed indiretti, e tale circostanza altamente sintomatica rappresenta un ulteriore tassello che si iscrive nel quadro degli elementi favorevoli alla ripresa a tassazione. La comparsa dell'Ufficio, inoltre, è idonea a confutare in modo preciso e circostanziato l'eccezione di errata quantificazione del tributo;
anche le due connesse doglianze formulate in via subordinata dalla società ricorrente non intercettano il favorevole avviso della Sezione, atteso che, da un lato, la violazione commessa è senza dubbio assistita dalle pertinenti e coesistenti sanzioni per infedele dichiarazione con condotta fraudolenta ed indebita detrazione dell'IVA, dall'altro, il sistema antigiuridico attuato in modo intenzionale e deliberato esclude in radice la possibilità di invocare qualsivoglia incertezza normativa per disapplicare le medesime sanzioni.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la società ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila//00).
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 15.000,00 (quindicimila//00).
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Dott. Tommaso Parisi) (Dott. Roberto Proietti)