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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/11/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 272 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. UG IA TU Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 272 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] a [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. IURLARO MICHELANGELO, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. DOMINGA MARTINES come da procura in atti RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti di CP_1 chiedendo la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo in data 3.7.2021in Rg 1186/2021, nella parte relativa all'affidamento della figlia minore nata a [...]
Viterbo in data 28.1.2020.
Costituendosi in giudizio parte resistente ha parzialmente aderito alla domanda. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno aderito alla seguente proposta conciliativa articolata dal giudice, chiedendo al termine l'emissione di sentenza
“modificare le condizioni disposte nel provvedimento del Tribunale di Viterbo avente cronologico n. 3491/2021 emesso in data 3.7.2021 in RG n. 1186/2021, disponendo le seguenti nuove condizioni:
1. confermare l'affidamento condiviso della minore d entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assegnando al padre la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative all'istruzione della minore, rimando impregiudicato in favore anche della madre, il diritto di assumere decisioni in merito a tutte le restanti necessità
2. collocamento della minore presso l'abitazione paterna;
3. la madre manterrà il diritto di visita della minore, nonché il diritto di tenere con sé la bambina secondo le modalità indicate dalla resistente e condivise dal ricorrente: Fine settimana alternati: dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 17:00 nel periodo scolastico e fino alle 20:00 nel periodo estivo, orari nei quali il padre potrà andare a riprendere la bambina presso la madre. Un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi di settimana in settimana;
Vacanze: Natalizie e Pasquali: da dividersi a metà tra i genitori, alternando di anno in anno la scelta del periodo (es. per Natale, la bambina trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, alternandosi di anno in anno anche il giorno dell'Epifania iniziando dal padre;
lo stesso dicasi per le festività pasquali, la piccola trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua e di pasquetta Per_1 alternandosi di anno in anno Estive: due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Festività e compleanni: le altre festività infrasettimanali e il giorno del compleanno della minore saranno gestiti ad anni alterni, garantendo comunque la possibilità per il genitore non presente di vedere o sentire la bambina, preferendo comunque la presenza di entrambi i genitori nel giorno del compleanno della piccola in caso contrario la bambina Per_1 trascorrerà metà giorno con un genitore e metà con l'altro. LA madre provvedrà a prendere la minore presso il ricorrente ed il padre ad accompagnarla
4. l Sig. si farà interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie nell'interesse Per_1 della minore;
lo stesso beneficerà per intero degli assegni familiari, bonus bebè, qualsiasi altro contributo od incentivo statale, elargito in virtù della presenza di prole.
5. Spese compensate e rinuncia impugnazione”. Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da
[...]
e per l'effetto così dispone: Pt_1 CP_1
a) a parziale modifica del provvedimento emesso tra le odierne parti dal Tribunale di Viterbo in data 3.7.2021 in RG n. 1186/2021dispone come da indicato accordo sopra descritto;
b) tiene ferme le statuizioni in merito alle ulteriori questioni c) spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL PRESIDENTE est.
UG IA TU
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. UG IA TU Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 272 /2025 avente ad oggetto richiesta di modifica ex art. 473.bis 29 CPC TRA
(CF ) nata il [...] a [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. IURLARO MICHELANGELO, come da procura in atti RICORRENTE E
(CF ) nato il [...] a [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. DOMINGA MARTINES come da procura in atti RESISTENTE
E P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 19.11.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha proposto ricorso ex art. 473.bis. 29 cpc nei confronti di CP_1 chiedendo la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Viterbo in data 3.7.2021in Rg 1186/2021, nella parte relativa all'affidamento della figlia minore nata a [...]
Viterbo in data 28.1.2020.
Costituendosi in giudizio parte resistente ha parzialmente aderito alla domanda. Nel corso del giudizio le parti, in uno spirito di conciliazione, hanno aderito alla seguente proposta conciliativa articolata dal giudice, chiedendo al termine l'emissione di sentenza
“modificare le condizioni disposte nel provvedimento del Tribunale di Viterbo avente cronologico n. 3491/2021 emesso in data 3.7.2021 in RG n. 1186/2021, disponendo le seguenti nuove condizioni:
1. confermare l'affidamento condiviso della minore d entrambi i genitori, con Persona_1 esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, assegnando al padre la facoltà di assumere in via esclusiva le decisioni relative all'istruzione della minore, rimando impregiudicato in favore anche della madre, il diritto di assumere decisioni in merito a tutte le restanti necessità
2. collocamento della minore presso l'abitazione paterna;
3. la madre manterrà il diritto di visita della minore, nonché il diritto di tenere con sé la bambina secondo le modalità indicate dalla resistente e condivise dal ricorrente: Fine settimana alternati: dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 17:00 nel periodo scolastico e fino alle 20:00 nel periodo estivo, orari nei quali il padre potrà andare a riprendere la bambina presso la madre. Un pomeriggio infrasettimanale da concordarsi di settimana in settimana;
Vacanze: Natalizie e Pasquali: da dividersi a metà tra i genitori, alternando di anno in anno la scelta del periodo (es. per Natale, la bambina trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il giorno di Natale con l'altro, il 31 con un genitore ed il 1 gennaio con l'altro, alternandosi di anno in anno anche il giorno dell'Epifania iniziando dal padre;
lo stesso dicasi per le festività pasquali, la piccola trascorrerà con ciascun genitore il giorno di Pasqua e di pasquetta Per_1 alternandosi di anno in anno Estive: due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Festività e compleanni: le altre festività infrasettimanali e il giorno del compleanno della minore saranno gestiti ad anni alterni, garantendo comunque la possibilità per il genitore non presente di vedere o sentire la bambina, preferendo comunque la presenza di entrambi i genitori nel giorno del compleanno della piccola in caso contrario la bambina Per_1 trascorrerà metà giorno con un genitore e metà con l'altro. LA madre provvedrà a prendere la minore presso il ricorrente ed il padre ad accompagnarla
4. l Sig. si farà interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie nell'interesse Per_1 della minore;
lo stesso beneficerà per intero degli assegni familiari, bonus bebè, qualsiasi altro contributo od incentivo statale, elargito in virtù della presenza di prole.
5. Spese compensate e rinuncia impugnazione”. Preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto la domanda essere accolta previa trasformazione del rito Rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo inoltre rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da
[...]
e per l'effetto così dispone: Pt_1 CP_1
a) a parziale modifica del provvedimento emesso tra le odierne parti dal Tribunale di Viterbo in data 3.7.2021 in RG n. 1186/2021dispone come da indicato accordo sopra descritto;
b) tiene ferme le statuizioni in merito alle ulteriori questioni c) spese compensate. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 19.11.2025
IL PRESIDENTE est.
UG IA TU