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Decreto 8 febbraio 2025
Decreto 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, decreto 08/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 10860/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 06/02/2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 10860/2022, promosso da:
, nata a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. TAIOLA FEDERICA MARTINA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. POPOLLA KATY RESISTENTE
, CP_2 con il curatore speciale, Avv. FRANCUCCI LUISA PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTI ha pronunciato il seguente:
D E C R E T O
1. Con ricorso depositato il 30.9.2022, ha agito nei confronti di Parte_1 CP_1 per regolare l'affidamento, i tempi di permanenza con i genitori e il mantenimento della
[...] figlia (nata il [...]). CP_2
Il ricorrente si è costituito in giudizio il 24.12.2022.
Con decreto del 28.2.2023, considerata l'elevata conflittualità tra le parti, l'Avv. Luisa Francucci è stata nominata quale curatrice speciale della minore;
è stato inoltre conferito incarico ai Servizi Sociali, che hanno depositato relazioni il 6.10.23, l'8.3.24, il 21.6.24 e l'8.10.24.
La curatrice speciale si è costituita in giudizio il 13.10.2023.
All'udienza del 16.10.23 è stata disposta la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare.
A seguito degli interventi messi in campo nel corso del giudizio, i Servizi Sociali hanno attestato un notevole miglioramento dei rapporti tra i genitori e tra questi e la figlia.
Con note dell'11.11.2024 e del 18.11.2024, le parti hanno depositato conclusioni congiunte, cui ha aderito la curatrice speciale. L'11.1.2025, il fascicolo è stato rimesso a questo giudice relatore.
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2. Le parti hanno raggiunto un accordo nei seguenti termini:
«1) Quanto alla modalità di affido e al diritto di visita
La figlia minore rimane affidata congiuntamente al padre e alla madre con collocamento prevalente presso quest'ultima, anche ai fini della residenza anagrafica. I genitori, di comune accordo, assumeranno le scelte fondamentali relative all'educazione, all'istruzione ed alle cure mediche di ed eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente con CP_2 riguardo solo alle questioni di ordinaria amministrazione, per le quali ciascuna parte potrà decidere in base ai tempi di permanenza con la figlia. Per il periodo dal 26-27 ottobre c.a. e fino all'inizio delle prossime vacanze scolastiche natalizie, le parti hanno concordato che starà con il papà a Milano nei seguenti fine settimana, dal sabato alle 10,00 fino CP_2 alla domenica alle 20,00: 26-27 ottobre, 9-10 novembre, 23-24 novembre, 7-8 dicembre, salvo diverso accordo. Il padre si impegna, quando possibile e compatibilmente con gli impegni di lavoro, a prendere già dal venerdì sera. Durante CP_2 le vacanze di Natale per l'anno 2024, i periodi di frequentazione saranno dal 21 al 27 dicembre e dal 5 al 6 Parte_2 gennaio 2025, salvo diverso accordo tra le parti. Terminate le vacanze natalizie, il IG. riprenderà a vedere e CP_1 tenere con sé la figlia a weekend alternati dal sabato alle 10,00 fino alla domenica alle 20,00. Il padre si impegna, quando possibile e compatibilmente con gli impegni di lavoro, a prendere già dal venerdì sera. Al fine di rendere CP_2 più agevoli gli incontri padre-figlia, per almeno tre weekend di spettanza paterna all'anno, la IG.ra accompagnerà Pt_1
a Milano, l'accompagnamento la domenica pomeriggio presso la casa materna verrà curato dal padre, salvo diverso CP_2 accordo tra le parti;
A decorrere dal 2025, il periodo di vacanza natalizio verrà trascorso dalla minore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio alternativamente, di anno in anno, con l'uno o l'altro dei genitori, salvo diverso accordo. Le vacanze pasquali saranno trascorse dalla figlia alternativamente, di anno in anno, con l'uno o l'altro genitore. Durante le vacanze scolastiche estive il padre vedrà e terrà con sé la figlia per tre settimane, anche non consecutive, da concordare con la IG.ra entro il 31 maggio di ciascun anno. I ponti infrannuali saranno accorpati ai rispettivi Pt_1 weekend di competenza, salvo miglior accordo tra i genitori.
2) Quanto al mantenimento della figlia minore CP_2
Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, Euro 250,00 mensili rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Le spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Brescia che si richiama integralmente, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione delle seguenti spese che saranno sostenute in via esclusiva dalla madre: corso di inglese, spese sportive (compreso materiale e vestiario), laboratori o corsi extrascolastici. Per quanto riguarda il grest, il centro ricreativo estivo e gruppo estivo, le relative spese saranno sostenute dal padre nella misura massima di Euro 300,00 per ciascun periodo di vacanza scolastica estiva. Il genitore non anticipatario delle spese riceverà dall'altro, contestualmente alla richiesta, i relativi giustificativi e dovrà provvedere mensilmente al rimborso della propria quota, anche a mezzo bonifico bancario. Il padre potrà effettuare un unico bonifico comprensivo dell'assegno di mantenimento ordinario e delle spese straordinarie, avendo, però, cura di specificare nella causale la quota di conguaglio delle spese straordinarie ed il relativo mese di competenza. Attualmente è iscritta a due corsi di danza e ad uno di lingua inglese e, come previsto CP_2 dal protocollo del Tribunale di Brescia e dell'Ordine degli Avvocati di Brescia del 14.7.2016, le eventuali future diverse attività per il divertimento, saranno concordate tra le parti. Le parti comunicheranno le reciproche destinazioni di viaggio con ed i relativi recapiti, prima di ciascuna partenza. L'Assegno Unico Universale sarà percepito dalla IG.ra CP_2
nella misura del 100%. Pt_1
3) Entrambi i genitori si impegnano a prestare il reciproco assenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti di CP_2 validi per l'espatrio.
4) I genitori si impegnano ad avviare un percorso di supporto genitoriale, come suggerito dai servizi sociali territorialmente competenti, al fine di migliorare la comunicazione e gestire le eventuali problematiche che dovessero sorgere in futuro in modo collaborativo e nell'interesse della minore.
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5) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
6) Spese di lite compensate».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 3.10.22, non ha formulato osservazioni.
3. Le condizioni proposte appaiono rispondenti alla legge e agli interessi della famiglia: meritano quindi di essere recepite dal Tribunale.
4. Spese di lite compensate come da accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale:
− dispone in conformità all'accordo riportato in motivazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 06/02/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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