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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4012 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 561 dell'anno 2019
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Franchini ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cantore ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
19/07/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4219/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data
07/11/2018 ad istanza di con il quale si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di € 14.755,40 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
2) la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria;
3) la mancata escussione del debitore principale.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta che contestava tutte le avverse CP_2
richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice,
in assenza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.07.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è infondata.
L'opponente, infatti, non ha dimostrato la sua qualità di consumatore ed al contrario risulta che abbia ricoperto incarichi nella società cooperativa debitrice principale.
Pag. 2 di 5 Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero la domanda di prestito finanziario del 03.11.2011 con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto;
il piano di ammortamento e le rate impagate che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
Pag. 3 di 5 gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
L'eccezione sulla mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è pure infondata poiché solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione deve esperirsi il procedimento ex D.Lgs n. 28/2010.
Quanto alla eccepita decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. si osserva che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cassazione civile sez. I - 17/02/2025, n. 3989).
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
4219/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.11.2018;
Pag. 4 di 5 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 05.11.2025
Il Giudice
Savino SA
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 561 dell'anno 2019
Tra
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Franchini ed elettivamente domiciliato presso indirizzo telematico
opponente
contro
), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Cantore ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: “Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
19/07/2024. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4219/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data
07/11/2018 ad istanza di con il quale si ingiungeva il Controparte_1
pagamento della somma di € 14.755,40 oltre interessi e le spese della procedura.
L'opponente deduceva: 1) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito;
2) la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria;
3) la mancata escussione del debitore principale.
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta che contestava tutte le avverse CP_2
richieste e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva disposta la mediazione obbligatoria che sortiva esito negativo.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie, il giudice,
in assenza di istanze istruttorie, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19.07.2024.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente è infondata.
L'opponente, infatti, non ha dimostrato la sua qualità di consumatore ed al contrario risulta che abbia ricoperto incarichi nella società cooperativa debitrice principale.
Pag. 2 di 5 Nel merito, deve osservarsi, in tema di onere probatorio, che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura una fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione che dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In sostanza,
il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria mentre l'opponente ha l'onere di provare l'esistenza di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo (cfr. Cass. Sez. I, 3 febbraio 2006 n. 2421).
La parte opposta ha deposito tutta la documentazione idonea a identificare il credito,
ovvero la domanda di prestito finanziario del 03.11.2011 con l'indicazione di tutte le condizioni applicate al rapporto;
il piano di ammortamento e le rate impagate che non sono stati specificamente contestati dall'opponente.
Si osserva che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale)
del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
Pag. 3 di 5 gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. S.U. 30/10/2001 n. 13533).
L'eccezione sulla mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria è pure infondata poiché solo dopo la pronuncia sulla provvisoria esecuzione deve esperirsi il procedimento ex D.Lgs n. 28/2010.
Quanto alla eccepita decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c. si osserva che la decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria (Cassazione civile sez. I - 17/02/2025, n. 3989).
L'opposizione è quindi infondata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato integralmente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando le tariffe vigenti ex DM n. 55/2014 nei valori medi e minimi per la fase di istruttoria e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, IV sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
4219/2018 emesso dal Tribunale di Bari in data 07.11.2018;
Pag. 4 di 5 2) Condanna l'opponente, verso l'opposta, al pagamento delle spese del giudizio,
che si liquidano complessivamente, in euro 3.387,00 per compensi oltre rimborso spese generali 15% ed iva e cap come per legge.
Così deciso in Bari il 05.11.2025
Il Giudice
Savino SA
Pag. 5 di 5