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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/11/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2524/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Filomena D'Amelio, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare i requisiti legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data indicata nell'elaborato peritale contestato, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento;
con vittoria delle spese CP_1 di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.8.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 proposto precedente ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino (iscritto al R.G. n. 1657/2023, dott.ssa ), per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, denegato dall' a seguito di domanda amministrativa del 17.1.2023 e di verbale CP_1
1 negativo (“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) grave 100%”).
Esponeva che, nel corso di detto giudizio di A.T.P.O., veniva disposto l'espletamento della C.T.U., con incarico conferito alla dott.ssa la quale, conclusa Persona_2
l'attività, depositava la relazione definitiva addì 5.7.2024.
Aggiungeva che, di seguito, giacché nessuna delle parti aveva inviato le note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il giudice adito aveva declarato l'improcedibilità del ricorso con provvedimento del 9.7.2024.
Evidenziava la fallacia della decisione, prevedendo la norma il rinvio ad altra udienza, nonché, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio nelle forme ordinarie.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione intrapresa, in luogo di nuova domanda amministrativa, seguita da eventuale nuovo ricorso per A.T.P.O.
Eccepiva altresì la decadenza semestrale ex art. 42 co. 3 D.L. 269/2003, conv. da L.
326/2003, nonché la prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c.
Eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda di condanna e, comunque, la carenza dei requisiti sanitari e socioeconomici stabiliti per la provvidenza invocata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va dato atto della peculiare conclusione del procedimento sommario di A.T.P.O.
Infatti, il ricorso segue ad istanza di A.T.P.O. dichiarata improcedibile, il che rende però soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. e consente la proposizione dell'azione di merito.
Nel dettaglio, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di merito avente ad oggetto quanto indicato dal co. 1 della norma, tanto che eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione di tale procedimento giudiziario, traducendosi in
2 pronunce di mero rito, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della condizione legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza e la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto sostanziale, essendo insuscettibili di formare res iudicata e non impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932: “L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato d promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n. 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”).
In forza di tali condivisibili principi, l'azione proposta dalla ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., procedibile in ragione dell'introduzione del procedimento di A.T.P.O., benché dichiarato improcedibile.
Né la parte avrebbe dovuto introdurre un nuovo accertamento tecnico preventivo.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legali del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
2. Ciò premesso, occorre procedere all'esame di merito della domanda, tesa conseguire l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.
3 Come noto, gli elementi costitutivi di tale provvidenza sono rappresentati dal requisito sanitario (impossibilità assoluta di deambulare ovvero di provvedere agli atti essenziali della vita quotidiana) e dai requisiti extrasanitari, tra cui l'assenza di ricovero gratuito con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario controverso, va utilizzata la
C.T.U. già espletata nel precedente giudizio, essendosi rivelato superfluo, anche per ragioni di economia processuale, disporne la rinnovazione.
Il consulente, dott.ssa nella relazione detta, stimava quanto segue: Persona_2
“ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI La visita medica della sig. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 Numero_ in Gesualdo Via Col. Calo 46 - Carta d'Identità (06-08-19) - si è svolta in data 21-03-2024 presso il mio studio sito in Via Biancardi n°1 Avella ANAMNESI FISIOLOGICA Nata a termine con parto eutocico. nella norma CP_2 ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA. La signora presenta obesità con complicanze artrosiche Parte_1 deambulazione difficoltosa con doppio appoggio con esiti di protesi d'anca destra intervento nel 2009. Vasculopatia cerebrale
a genesi mista per leucoencefalopatia sottocorticale su base ipossica Diabete mellito tipo 2 in trattamento Apidra jardiance tresiba truclicity e ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Deposito consulenza tecnica d'ufficio n. cronol.
7457/2024 del 05/07/2024 RG n. 1657/2023 ESAME OBIETTIVO GENERALE Condizioni generali scadenti obesità di grado marcato masse muscolari normotrofiche e normotoniche deambulazione non autonoma con doppio appoggio. Esame psichico: risponde con chiarezza alle semplici domande pur Poco Collaborante Tono dell'umore depresso. Affettività nella norma orientata nel tempo e nello spazio. DIAGNOSI L'anamnesi, l'esame clinico, gli accertamenti sanitari esibiti consentono di porre la diagnosi di Vasculopatia cerebrale Cardiopatia ipertensiva Diabete mellito tipo 2 in trattamento misto Obesità con complicanze artrosiche con esiti di protesi d'anca destra. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La deambulazione è compromessa dall'obesità, difficoltosa con doppo appoggio con passaggi posturali difficoltosi. Il quadro metabolico gravemente alterato in terapia combinata. Nonostante l'età biologica all'RM cerebrale mostra segni di compromissione cerebrale. Per tali infermità necessita di assistenza negli atti della vita quotidiana. Per la natura e la coesistenza delle plurime minorazioni non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione quindi la connotazione di gravità e le situazioni riconosciute di gravità non determinano priorità nei programmi e negli interventi di servizi pubblici necessità di assistenza negli atti quotidiani della vita”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. così concludeva: “Pertanto, ritengo per , Parte_1 Numero_ nata a [...] il [...] e residente in [...] - Carta d'Identità (06-08-19) - una valutazione del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, e benefici legge 104/92 art 3 comma 1 a partire dalla data di inizio operazioni peritali 21-03-2024”.
3. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame obiettivo, anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata dall'invalida, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
4 Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano parzialmente fondati, avendo il C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 21.3.2024.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo alla sig.ra , i presupposti sanitari per la concessione della provvidenza. Pt_1
4. Quanto alle difese proposte da parte resistente, esse risultano in parte fondate.
L'esame delle risultanze giudiziali consente di superare le eccezioni di tardività del ricorso per violazione del termine di decadenza semestrale, impedita dalla tempestiva proposizione del predetto ricorso per e di prescrizione del credito, non CP_3 essendo ravvisabile il decorso del termine quinquennale rispetto alla domanda amministrativa del 17.1.2023.
Resta da esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione economica, formulata nelle conclusioni del CP_4 ricorso, per omessa allegazione e prova dei requisiti extrasanitari.
Sul punto, occorre evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio investe non solo l'accertamento del requisito sanitario, ma anche il requisito socioeconomico.
Invero, trattandosi di giudizio di merito ex art. 442 c.p.c., a differenza dell'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., la domanda è estesa ad ottenere non solo l'accertamento del requisito sanitario, ma anche il riconoscimento del diritto alle provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione d'invalidità, diritto che,
5 come anticipato, richiede però la prova di tutti gli elementi costitutivi, inclusi i requisiti socioeconomici.
Del resto, è noto che non è ammesso agire in via ordinaria per il solo accertamento del requisito sanitario, trattandosi di elemento frazionistico di una fattispecie complessa
(Cassazione civile, sez. lav., n. 1035 del 21/01/2015; Cassazione civile, sez. lav., n.
25395 del 12/12/2016).
Tuttavia, l'atto introduttivo non contiene allegazione, prima ancora che prova, della sussistenza del requisito socioeconomico ex art. 1 co. 3 L. 18/1980, ossia dell'assenza di ricovero gratuito in Istituto di cura a carico del S.S.N. nel periodo interessato.
La ratio della previsione risiede nell'esigenza di evitare duplicazioni di prestazioni assistenziali, dovendosi considerare che il soggetto, che non sia in grado di deambulare in via autonoma ovvero che abbisogni di costante ausilio per la soddisfazione delle quotidiane necessità di vita, riceva già una completa assistenza personale a carico dello
Stato allorquando si trovi ricoverato in Istituti sanitari pubblici o convenzionati.
Risulta noto che i requisiti extrasanitari condizionano la proponibilità della domanda già nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto la loro assenza esclude la sussistenza dell'interesse ad agire attuale e concreto dell'istante ai sensi dell'art. 100
c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, n. 14629: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. , che
l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione-, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”; conforme: Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2020, n. 2587).
Se ciò è vero nel procedimento di A.T.P.O., lo è a fortiori nel presente giudizio di merito, in cui il thema decidendum investe, come sopra osservato, non solo il requisito sanitario, ma anche il requisito socioeconomico, nel caso di specie appunto costituito dall'assenza di ricovero gratuito, che non è stato allegato dalla parte.
A tal fine, neppure sarebbe sufficiente la dichiarazione di assenza di ricovero contenuta nella domanda amministrativa (fermo che quella in atti al giudizio di non la CP_3 contiene), dichiarazione che sarebbe in ogni caso non solo priva di efficacia probatoria nel giudizio civile (poiché valida a soli fini amministrativi), ma altresì intrinsecamente delimitata alla risalente data della domanda amministrativa stessa.
Peraltro, alla parte sarebbe bastato allegare la circostanza dell'assenza di ricovero nel ricorso, il che, in caso di assenza di specifica contestazione da parte dell' , CP_4 avrebbe imposto di ritenere provato il requisito ex artt. 115 e 416 c.p.c.
6 Di conseguenza, la domanda di condanna, proposta in ricorso, va dichiarata inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, rammentato che il consulente ha individuato il 21.3.2024 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, si osserva che l'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa (17.1.2023) si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. VI, 21.12.2016, n. 26565: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. VI, 7.12.2018, n. 31783; Cassazione civile, sez. VI,
4.2.2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav., 6.11.2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistenti, in capo a , i requisiti sanitari per l'indennità Parte_1 di accompagnamento, con decorrenza dal giorno 21.3.2024;
2) per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 13.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2524/2024; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Filomena D'Amelio, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: accertare i requisiti legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dalla data indicata nell'elaborato peritale contestato, e, per l'effetto, condannare l' al pagamento;
con vittoria delle spese CP_1 di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
spese vinte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.8.2024, la sig.ra esponeva di aver Parte_1 proposto precedente ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Avellino (iscritto al R.G. n. 1657/2023, dott.ssa ), per ottenere Per_1
l'accertamento del requisito sanitario previsto per l'indennità di accompagnamento, denegato dall' a seguito di domanda amministrativa del 17.1.2023 e di verbale CP_1
1 negativo (“INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 124/98) grave 100%”).
Esponeva che, nel corso di detto giudizio di A.T.P.O., veniva disposto l'espletamento della C.T.U., con incarico conferito alla dott.ssa la quale, conclusa Persona_2
l'attività, depositava la relazione definitiva addì 5.7.2024.
Aggiungeva che, di seguito, giacché nessuna delle parti aveva inviato le note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., il giudice adito aveva declarato l'improcedibilità del ricorso con provvedimento del 9.7.2024.
Evidenziava la fallacia della decisione, prevedendo la norma il rinvio ad altra udienza, nonché, in ogni caso, il diritto di agire in giudizio nelle forme ordinarie.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, contestando l'avversa pretesa.
Eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione intrapresa, in luogo di nuova domanda amministrativa, seguita da eventuale nuovo ricorso per A.T.P.O.
Eccepiva altresì la decadenza semestrale ex art. 42 co. 3 D.L. 269/2003, conv. da L.
326/2003, nonché la prescrizione estintiva ex art. 2948 c.c.
Eccepiva, infine, l'inammissibilità della domanda di condanna e, comunque, la carenza dei requisiti sanitari e socioeconomici stabiliti per la provvidenza invocata.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
In via preliminare, va dato atto della peculiare conclusione del procedimento sommario di A.T.P.O.
Infatti, il ricorso segue ad istanza di A.T.P.O. dichiarata improcedibile, il che rende però soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. e consente la proposizione dell'azione di merito.
Nel dettaglio, il procedimento ex art. 445 bis c.p.c. è mera condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di merito avente ad oggetto quanto indicato dal co. 1 della norma, tanto che eventuali declaratorie di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed estinzione di tale procedimento giudiziario, traducendosi in
2 pronunce di mero rito, non pregiudicano l'intervenuta soddisfazione della condizione legale di procedibilità, il rispetto del termine semestrale di decadenza e la successiva proposizione dell'azione di merito per la tutela del diritto sostanziale, essendo insuscettibili di formare res iudicata e non impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione (Cassazione civile, sez. lav., 04/04/2022, n. 10753: “Il provvedimento di diniego (di rigetto o di inammissibilità) dell'istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.445 bis c.p.c., emesso senza espletare la consulenza tecnica, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell' art. 111, comma settimo, della Costituzione , dal momento che esso non incide con effetto di giudicato sulla situazione giuridica soggettiva sostanziale, sicché il ricorrente è legittimato a proporre una nuova istanza, al sopravvenire di nuovi elementi di fatto o di diritto. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità di cui alla legge n. 222 del 1984 , la domanda è procedibile, ai sensi dell' art. 445 bis, secondo comma, c.p.c. , se sia stata presentata istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere, sicché il ricorrente è legittimato a procedere secondo le forme ordinarie, per l'accertamento del diritto, anche se l'istanza sia stata rigettata o dichiarata inammissibile senza procedere all'espletamento del richiesto accertamento tecnico”; Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21985: “Il ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio previsto dall' art. 445 bis c.p.c. costituisce domanda idonea ad impedire la decadenza ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, anche laddove sia dichiarato inammissibile per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di atto di esercizio giudiziale del diritto alla prestazione previdenziale comunque idoneo ad instaurare un rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice, produttivo di conseguenze processuali e sostanziali”; Cassazione civile, sez. lav., 05/05/2015, n. 8932: “L'ordinanza di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva di natura sostanziale, stante la possibilità per l'interessato d promuovere il ricorso nel merito”; Cassazione civile, sez. lav., 26/08/2020, n. 17787: “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all' art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c. , ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici”).
In forza di tali condivisibili principi, l'azione proposta dalla ricorrente deve qualificarsi come azione ordinaria ex art. 442 c.p.c., procedibile in ragione dell'introduzione del procedimento di A.T.P.O., benché dichiarato improcedibile.
Né la parte avrebbe dovuto introdurre un nuovo accertamento tecnico preventivo.
Difatti, come noto, le condizioni di procedibilità costituiscono limitazioni legali del diritto inviolabile alla difesa giudiziale ex art. 24 Cost., diritto che può essere compresso ma giammai del tutto denegato.
Pertanto, il legislatore può imporre, alla parte che intenda proporre l'azione giudiziaria ordinaria, la preventiva soddisfazione di una condizione di procedibilità, ma non può imporre ulteriori preclusioni al diritto di difesa, sicché l'individuo, una volta assolta la condizione, non soggiace ad ulteriori limitazioni del diritto di agire in giudizio.
2. Ciò premesso, occorre procedere all'esame di merito della domanda, tesa conseguire l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980.
3 Come noto, gli elementi costitutivi di tale provvidenza sono rappresentati dal requisito sanitario (impossibilità assoluta di deambulare ovvero di provvedere agli atti essenziali della vita quotidiana) e dai requisiti extrasanitari, tra cui l'assenza di ricovero gratuito con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario controverso, va utilizzata la
C.T.U. già espletata nel precedente giudizio, essendosi rivelato superfluo, anche per ragioni di economia processuale, disporne la rinnovazione.
Il consulente, dott.ssa nella relazione detta, stimava quanto segue: Persona_2
“ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI La visita medica della sig. , nata a [...] il [...] e residente Parte_1 Numero_ in Gesualdo Via Col. Calo 46 - Carta d'Identità (06-08-19) - si è svolta in data 21-03-2024 presso il mio studio sito in Via Biancardi n°1 Avella ANAMNESI FISIOLOGICA Nata a termine con parto eutocico. nella norma CP_2 ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA. La signora presenta obesità con complicanze artrosiche Parte_1 deambulazione difficoltosa con doppio appoggio con esiti di protesi d'anca destra intervento nel 2009. Vasculopatia cerebrale
a genesi mista per leucoencefalopatia sottocorticale su base ipossica Diabete mellito tipo 2 in trattamento Apidra jardiance tresiba truclicity e ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico. Deposito consulenza tecnica d'ufficio n. cronol.
7457/2024 del 05/07/2024 RG n. 1657/2023 ESAME OBIETTIVO GENERALE Condizioni generali scadenti obesità di grado marcato masse muscolari normotrofiche e normotoniche deambulazione non autonoma con doppio appoggio. Esame psichico: risponde con chiarezza alle semplici domande pur Poco Collaborante Tono dell'umore depresso. Affettività nella norma orientata nel tempo e nello spazio. DIAGNOSI L'anamnesi, l'esame clinico, gli accertamenti sanitari esibiti consentono di porre la diagnosi di Vasculopatia cerebrale Cardiopatia ipertensiva Diabete mellito tipo 2 in trattamento misto Obesità con complicanze artrosiche con esiti di protesi d'anca destra. CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI La deambulazione è compromessa dall'obesità, difficoltosa con doppo appoggio con passaggi posturali difficoltosi. Il quadro metabolico gravemente alterato in terapia combinata. Nonostante l'età biologica all'RM cerebrale mostra segni di compromissione cerebrale. Per tali infermità necessita di assistenza negli atti della vita quotidiana. Per la natura e la coesistenza delle plurime minorazioni non riducono l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione quindi la connotazione di gravità e le situazioni riconosciute di gravità non determinano priorità nei programmi e negli interventi di servizi pubblici necessità di assistenza negli atti quotidiani della vita”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. così concludeva: “Pertanto, ritengo per , Parte_1 Numero_ nata a [...] il [...] e residente in [...] - Carta d'Identità (06-08-19) - una valutazione del 100% con diritto all'indennità di accompagnamento, e benefici legge 104/92 art 3 comma 1 a partire dalla data di inizio operazioni peritali 21-03-2024”.
3. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame obiettivo, anamnestico e documentale della condizione patologica lamentata dall'invalida, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dal ricorrente, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
4 Difatti, il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c.
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano parzialmente fondati, avendo il C.T.U. rilevato, a carico dell'istante, la sussistenza di una condizione patologica tale da comportare il riconoscimento di sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, a far data dal 21.3.2024.
In conclusione, sulla scorta di quanto rilevato dal C.T.U., vanno riconosciuti, in capo alla sig.ra , i presupposti sanitari per la concessione della provvidenza. Pt_1
4. Quanto alle difese proposte da parte resistente, esse risultano in parte fondate.
L'esame delle risultanze giudiziali consente di superare le eccezioni di tardività del ricorso per violazione del termine di decadenza semestrale, impedita dalla tempestiva proposizione del predetto ricorso per e di prescrizione del credito, non CP_3 essendo ravvisabile il decorso del termine quinquennale rispetto alla domanda amministrativa del 17.1.2023.
Resta da esaminare l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione economica, formulata nelle conclusioni del CP_4 ricorso, per omessa allegazione e prova dei requisiti extrasanitari.
Sul punto, occorre evidenziare che il thema decidendum del presente giudizio investe non solo l'accertamento del requisito sanitario, ma anche il requisito socioeconomico.
Invero, trattandosi di giudizio di merito ex art. 442 c.p.c., a differenza dell'accertamento tecnico ex art. 445 bis c.p.c., la domanda è estesa ad ottenere non solo l'accertamento del requisito sanitario, ma anche il riconoscimento del diritto alle provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione d'invalidità, diritto che,
5 come anticipato, richiede però la prova di tutti gli elementi costitutivi, inclusi i requisiti socioeconomici.
Del resto, è noto che non è ammesso agire in via ordinaria per il solo accertamento del requisito sanitario, trattandosi di elemento frazionistico di una fattispecie complessa
(Cassazione civile, sez. lav., n. 1035 del 21/01/2015; Cassazione civile, sez. lav., n.
25395 del 12/12/2016).
Tuttavia, l'atto introduttivo non contiene allegazione, prima ancora che prova, della sussistenza del requisito socioeconomico ex art. 1 co. 3 L. 18/1980, ossia dell'assenza di ricovero gratuito in Istituto di cura a carico del S.S.N. nel periodo interessato.
La ratio della previsione risiede nell'esigenza di evitare duplicazioni di prestazioni assistenziali, dovendosi considerare che il soggetto, che non sia in grado di deambulare in via autonoma ovvero che abbisogni di costante ausilio per la soddisfazione delle quotidiane necessità di vita, riceva già una completa assistenza personale a carico dello
Stato allorquando si trovi ricoverato in Istituti sanitari pubblici o convenzionati.
Risulta noto che i requisiti extrasanitari condizionano la proponibilità della domanda già nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., in quanto la loro assenza esclude la sussistenza dell'interesse ad agire attuale e concreto dell'istante ai sensi dell'art. 100
c.p.c. (Cassazione civile, sez. VI, 26/05/2021, n. 14629: “L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. , che
l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della predetta prestazione-, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario”; conforme: Cassazione civile, sez. VI, 05/02/2020, n. 2587).
Se ciò è vero nel procedimento di A.T.P.O., lo è a fortiori nel presente giudizio di merito, in cui il thema decidendum investe, come sopra osservato, non solo il requisito sanitario, ma anche il requisito socioeconomico, nel caso di specie appunto costituito dall'assenza di ricovero gratuito, che non è stato allegato dalla parte.
A tal fine, neppure sarebbe sufficiente la dichiarazione di assenza di ricovero contenuta nella domanda amministrativa (fermo che quella in atti al giudizio di non la CP_3 contiene), dichiarazione che sarebbe in ogni caso non solo priva di efficacia probatoria nel giudizio civile (poiché valida a soli fini amministrativi), ma altresì intrinsecamente delimitata alla risalente data della domanda amministrativa stessa.
Peraltro, alla parte sarebbe bastato allegare la circostanza dell'assenza di ricovero nel ricorso, il che, in caso di assenza di specifica contestazione da parte dell' , CP_4 avrebbe imposto di ritenere provato il requisito ex artt. 115 e 416 c.p.c.
6 Di conseguenza, la domanda di condanna, proposta in ricorso, va dichiarata inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
5. In punto di regolamentazione delle spese di lite, rammentato che il consulente ha individuato il 21.3.2024 quale dies a quo della decorrenza dei requisiti sanitari, si osserva che l'ampio differimento della decorrenza del requisito sanitario rispetto alla data della domanda amministrativa (17.1.2023) si risolve in una situazione di soccombenza parziale e costituisce grave ed eccezionale ragione ai fini della compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio, analoga a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, ed in linea con gli indirizzi assunti dalla giurisprudenza (Cassazione civile, sez. VI, 21.12.2016, n. 26565: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”; nello stesso senso: Cassazione civile, sez. VI, 7.12.2018, n. 31783; Cassazione civile, sez. VI,
4.2.2020, n. 2445; Tribunale di Salerno, sez. lav., 6.11.2020, n. 2003: “Nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite”).
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara sussistenti, in capo a , i requisiti sanitari per l'indennità Parte_1 di accompagnamento, con decorrenza dal giorno 21.3.2024;
2) per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 13.11.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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