Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5443/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Parte_1 '
dall'Avv. Lucio Pisacane, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscoreale (NA) alla
Via St. E. Cirillo n. 81
ricorrente
E
CP_1 in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv.
Stefano Azzano, dell'Avvocatura interna, con il quale elett.te domicilia in Napoli alla
Via A. De Gasperi n. 55, presso la sede CP_1
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente, volta a ottenere, sulla base di varie argomentazioni, l'accertamento e la declaratoria dell'insussistenza di qualsiasi obbligo di restituzione della somma di euro 7.343,13, indebitamente erogata dall CP_1 a titolo di assegno di invalidità civile per il periodo dal 1/1/2021 al
9/4/2023.
L CP_1 si è costituito e ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere, come concordemente richiesto dai procuratori delle parti, atteso che, come risulta dalla documentazione depositata dall CP_1 e come riconosciuto anche dal difensore della ricorrente, successivamente all'instaurazione del giudizio | CP_2 ha provveduto ad annullare il provvedimento di indebito notificato alla Pt_1 ad abbandonare la relativa azione di recupero.
Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito del procedimento RG 2530/2023, l'ha riconosciuta invalida nella misura del 75% (cfr. documentazione in atti).
A seguito dell'emissione di tale decreto di omologa, l'CP_1 ha ripristinato la prestazione in godimento dell'istante e ha abbandonato l'azione di recupero dei ratei medio tempore corrisposti.
La parte ricorrente, pertanto, ha già ottenuto l'integrale soddisfazione della propria pretesa.
Poiché l'annullamento del provvedimento di indebito è avvenuto solo nell'ottobre del
2024, quindi dopo il deposito della domanda giudiziale (cfr. documentazione in atti), per il principio della soccombenza virtuale | CP_1 deve essere condannato al pagamento di metà delle spese processuali, che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario;
va, invece compensata tra le parti la restante metà delle spese, atteso che la soddisfazione della pretesa attorea è comunque avvenuta prima della notifica del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 26/9/2024 nei confronti dell CP_1 così provvede: Parte_1
a)dichiara cessata la materia del contendere;
b)condanna | CP_1 al pagamento di metà delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro
1200,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c) compensa la restante metà delle spese.
Così deciso in Torre Annunziata il 27/6/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco