TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/06/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n° 3533/2024 R. G. vertente tra
(avv. Elena Sabioni) Parte_1
Parte_2
e
(avv. Gianni Zambelli) Controparte_1
contumace Controparte_2
-APPELLATI- ha proposto appello avverso la sentenza n°39/2024 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Modena, di rigetto della propria domanda di risarcimento danni da fermo tecnico, conseguiti a sinistro stradale imputabile a proposta nei confronti di costui e della Controparte_2
responsabile civile . Controparte_1
è rimasto contumace. Controparte_2
Si è invece tardivamente costituita , chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale, sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 39/2024 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Bologna in persona del Giudice Dott. Stefano Onofri, emessa il 16/01/2024 e pubblicata il 17/1/24, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro di cui Controparte_3 in premessa, condannare quest'ultimo in solido con in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla tutti i danni Parte_1 subiti a seguito del sinistro del 13.10.2021 quantificati nella misura di € 3.219,00 -o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi ex art.
1219 c.c. dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
-con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
:: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis:
− in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte in comparsa di costituzione;
− nel merito, respingere l'appello promosso dalla società appellante e Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite che si quantificano in € 2.500,00 oltre spese generali 15%, cpa ed
Iva come per legge”. OSSERVA
1) Il primo giudice ha ritenuto che l'odierna appellante, in relazione al sinistro de qua, abbia concordato con l'assicurazione e ricevuto nel maggio 2022 l'importo di €.
4.331 a titolo di ristoro del danno patrimoniale “ivi incluso quello da fermo tecnico”. Ha pertanto rigettato la domanda ritenendo “i costi relativi al noleggio di altro veicolo, di cui in tale sede si chiede il ristoro”, in quanto riferiti “al periodo novembre 2021-gennaio 2022”, “già inclusi nella predetta concordata liquidazione del danno”.
L'appellante, con motivi esenti da censure di genericità, ha denunciato il travisamento dei fatti da parte del primo giudice.
1.1) In effetti, dalla documentazione in atti risulta che:
a) il tecnico incaricato dall'assicurazione ha eseguito in data 11 febbraio 2022 il primo rilievo dei danni causati al furgone dell'appellante dal sinistro del 13 ottobre 2021, determinandoli in €.
3.550 per riparazioni, comprensiva di due giorni di fermo tecnico;
b) in data 24 maggio 2022 i legali della danneggiata hanno inviato all'assicurazione un invito alla negoziazione, espressamente rivendicando sia l'importo suddetto di €.
3.550 oltre IVA, per complessivi €.4.331, quale somma concordata per il “danno al veicolo”; che l'importo di €.
3.219 quale ristoro del danno da noleggio del mezzo sostitutivo per periodo ricompreso fra il sinistro e la perizia assicurativa, “e così per €.7.550”;
c) l'assicurazione ha pagato alla danneggiata in data 30 maggio 2022 l'importo di €.
4.331 per il sinistro;
d) l'assicurazione ha poi rifiutato l'invito alla negoziazione assistita “ritenendo che non vi sia spazio per modificare la posizione già in precedenza comunicatale”.
In assenza di ulteriori dati istruttori, dal coacervo documentale testè riassunto non è in alcun modo possibile enucleare un consenso della danneggiata alla liquidazione del danno nella misura ricevuta, intesa come comprensiva anche dell'ulteriore voce separatamente rivendicata.
La ragione posta dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda, dunque, non è affatto condivisibile.
2) L'assicurazione allega di aver, con il pagamento ante causam di cui si è detto, corrisposto alla danneggiata un importo integralmente satisfattivo del suo danno, computato al 100%.
Si tratta di condotta, quindi, che ha in primo luogo valenza di riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del proprio assicurato in ordine al sinistro.
La questione non può dunque essere ex novo sottoposta a scrutinio in giudizio;
tanto più per la prima volta nel presente grado di appello. 3) E' del pari illegittima la pretesa dell'appellata costituita di imputare ex post parte del pagamento eseguito (€.781) a ristoro del danno da fermo tecnico qui richiesto da controparte. Dai documenti richiamati al precedente punto 1) risulta infatti certo che detto importo è stato versato per IVA sul danno liquidato in €.3.550, che non forma oggetto della presente causa.
Si tratta, anche in tal caso, di un inammissibile ampliamento del thema decidendum, non consentito per la prima volta in fase di gravame.
4) Ciò premesso, si passa all'esame nel merito della domanda.
5) Ciò che è chiesto è il ristoro del costo di noleggio di un furgone sostitutivo per i mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022.
L'appellante ha documentato di aver sostenuto il costo mensile di €.850 +IVA per ciascun mese, per complessivi €.2.550.
L'IVA, in tali operazioni, non costituisce un costo per chi noleggia.
La domanda, per la somma ulteriore a quella indicata, è pertanto ingiustificata.
6) Il veicolo noleggiato è analogo a quello danneggiato, che costituiva strumento necessario all'esercizio dell'attività della danneggiata.
L'esistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento alla danneggiata del diritto a vedersi rimborsati i costi da fermo tecnico, del resto, sono stati riconosciuti dall'assicuratrice, nel momento in cui ha incluso nella liquidazione ante-causam il fermo tecnico indicato dal suo perito.
In assenza di ulteriori elementi di comparazione, neppure può, poi, ritenersi che il costo accettato dalla danneggiata per il noleggio di tale mezzo fosse fuori mercato, e quindi in parte non rimborsabile ex art.1227 cc.
7) Per riconoscere all'appellante il diritto alla corresponsione dell'importo suddetto, è però ulteriormente necessario verificare le ragioni del fermo del veicolo incidentato nei tre mesi del noleggio.
Il fermo per un così lungo periodo, infatti, è nella specie del tutto privo di giustificazioni tecniche, trattandosi di danni riparabili in 36 ore di manodopera, secondo il perito assicurativo.
D'altra parte, è certo che il veicolo non si sarebbe potuto utilizzare, in assenza di riparazioni.
8) La danneggiata a fine ottobre 2021 ha denunciato il sinistro alla compagnia.
L'art.148 Cod. Ass. stabilisce: “Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore”.
Per testuale disposizione di legge, pertanto, nei 60 giorni successivi alla richiesta il danneggiato non può eseguire alcuna riparazione.
Ciò significa che per non perdere tutela, aveva l'obbligo di non riparare -e Parte_1
quindi di tener fermo- il veicolo, in attesa di accertamenti, in tale arco temporale, corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2021.
A partire da gennaio 2022, avrebbe potuto direttamente intervenire, essendo venuto meno l'obbligo.
Ciò l'avrebbe però certamente esposta a future resistenze della responsabile civile.
Ha invece preferito attendere l'imminente accesso del perito assicurativo, poi avvenuto a febbraio
2022.
Si tratta di condotta improntata all'ordinaria diligenza, che non rileva ai fini previsti dall'art.1227 cc.
Del resto il legislatore, nell'affermare che entro il suddetto termine “devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore”, pone all'evidenza a carico di quest'ultimo il rischio da ritardo ulteriore, a lui imputabile.
Anche il costo del noleggio relativo a gennaio 2022, pertanto, costituisce per l'appellante danno risarcibile.
9) Il complessivo valore del danno di €.
2.550 va attualizzato (trattandosi di obbligazione indennitaria accessoria a responsabilità da fatto illecito) e maggiorato del danno da ritardo, che può farsi coincidere con gli interessi maturati al tasso legale via via rivalutato (giurisprudenza pacifica a partire da Cass., Sez. Un., sent. n°1712 del 1995), a partire da dies a quo unitario, che si individua nel 1 aprile 2022.
Il risultato, raggiunto mediante utilizzo di ordinario applicativo di calcolo, è complessivamente pari ad € 3.075,74.
Su detta somma saranno poi dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
10) In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello ed integrale riforma dell'impugnata sentenza, si condannano le parti appellate al solidale pagamento, in favore di parte appellante, di quanto indicato al precedente punto.
11) Cass. SU, n°32061 del 31 ottobre 2022, confermando (con ricchezza di argomentazioni, cui si rimanda) l'orientamento tradizionale, ha tra l'altro espresso il seguente principio: "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza”.
Tale essendo la fattispecie qui in esame, gli appellati vanno considerati integralmente soccombenti in causa, e quindi condannati al rimborso, in favore di controparte, delle spese del doppio grado di giudizio.
Tali spese si liquidano in dispositivo, applicando:
-quanto al primo grado, valori minimi per le quattro fasi -attesa la contumacia delle controparti;
-quanto al secondo grado, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie;
rispettivamente previsti ai punti 1) e 2) delle tabelle allegate al DM 147/22; considerato il valore della causa corrispondente alla somma oggetto di condanna e, quindi, ricompreso fra €.1.100,01 ed €.5.200.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°39/2024 resa dal Giudice di Pace di Modena, proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
nella contumacia di quest'ultimo così provvede: CP_2
in parziale accoglimento dell'appello ed integrale riforma dell'impugnata sentenza:
1) CONDANNA e in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di del complessivo importo di €.3.075,74, oltre interessi legali dalla Parte_1
pronuncia al soddisfo.
2) CONDANNA i medesimi, in solido, al rimborso delle spese sopportate da Parte_1
[... per il doppio grado di giudizio, che liquida:
-quanto al primo grado, in complessivi €.100 per esborsi ed €.650 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge;
-quanto al presente grado, in complessivi €.200 per esborsi ed €.
2.150 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 19 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n° 3533/2024 R. G. vertente tra
(avv. Elena Sabioni) Parte_1
Parte_2
e
(avv. Gianni Zambelli) Controparte_1
contumace Controparte_2
-APPELLATI- ha proposto appello avverso la sentenza n°39/2024 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Modena, di rigetto della propria domanda di risarcimento danni da fermo tecnico, conseguiti a sinistro stradale imputabile a proposta nei confronti di costui e della Controparte_2
responsabile civile . Controparte_1
è rimasto contumace. Controparte_2
Si è invece tardivamente costituita , chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa è stata immediatamente avviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale, sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, così giudicare:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 39/2024 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di
Bologna in persona del Giudice Dott. Stefano Onofri, emessa il 16/01/2024 e pubblicata il 17/1/24, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertata la responsabilità del sig. nella causazione del sinistro di cui Controparte_3 in premessa, condannare quest'ultimo in solido con in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla tutti i danni Parte_1 subiti a seguito del sinistro del 13.10.2021 quantificati nella misura di € 3.219,00 -o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi compensativi ex art.
1219 c.c. dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria.
-con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
:: Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis:
− in via preliminare, dichiarare l'appello inammissibile per le ragioni esposte in comparsa di costituzione;
− nel merito, respingere l'appello promosso dalla società appellante e Parte_1
confermare in ogni sua parte la sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite che si quantificano in € 2.500,00 oltre spese generali 15%, cpa ed
Iva come per legge”. OSSERVA
1) Il primo giudice ha ritenuto che l'odierna appellante, in relazione al sinistro de qua, abbia concordato con l'assicurazione e ricevuto nel maggio 2022 l'importo di €.
4.331 a titolo di ristoro del danno patrimoniale “ivi incluso quello da fermo tecnico”. Ha pertanto rigettato la domanda ritenendo “i costi relativi al noleggio di altro veicolo, di cui in tale sede si chiede il ristoro”, in quanto riferiti “al periodo novembre 2021-gennaio 2022”, “già inclusi nella predetta concordata liquidazione del danno”.
L'appellante, con motivi esenti da censure di genericità, ha denunciato il travisamento dei fatti da parte del primo giudice.
1.1) In effetti, dalla documentazione in atti risulta che:
a) il tecnico incaricato dall'assicurazione ha eseguito in data 11 febbraio 2022 il primo rilievo dei danni causati al furgone dell'appellante dal sinistro del 13 ottobre 2021, determinandoli in €.
3.550 per riparazioni, comprensiva di due giorni di fermo tecnico;
b) in data 24 maggio 2022 i legali della danneggiata hanno inviato all'assicurazione un invito alla negoziazione, espressamente rivendicando sia l'importo suddetto di €.
3.550 oltre IVA, per complessivi €.4.331, quale somma concordata per il “danno al veicolo”; che l'importo di €.
3.219 quale ristoro del danno da noleggio del mezzo sostitutivo per periodo ricompreso fra il sinistro e la perizia assicurativa, “e così per €.7.550”;
c) l'assicurazione ha pagato alla danneggiata in data 30 maggio 2022 l'importo di €.
4.331 per il sinistro;
d) l'assicurazione ha poi rifiutato l'invito alla negoziazione assistita “ritenendo che non vi sia spazio per modificare la posizione già in precedenza comunicatale”.
In assenza di ulteriori dati istruttori, dal coacervo documentale testè riassunto non è in alcun modo possibile enucleare un consenso della danneggiata alla liquidazione del danno nella misura ricevuta, intesa come comprensiva anche dell'ulteriore voce separatamente rivendicata.
La ragione posta dal primo giudice a fondamento del rigetto della domanda, dunque, non è affatto condivisibile.
2) L'assicurazione allega di aver, con il pagamento ante causam di cui si è detto, corrisposto alla danneggiata un importo integralmente satisfattivo del suo danno, computato al 100%.
Si tratta di condotta, quindi, che ha in primo luogo valenza di riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del proprio assicurato in ordine al sinistro.
La questione non può dunque essere ex novo sottoposta a scrutinio in giudizio;
tanto più per la prima volta nel presente grado di appello. 3) E' del pari illegittima la pretesa dell'appellata costituita di imputare ex post parte del pagamento eseguito (€.781) a ristoro del danno da fermo tecnico qui richiesto da controparte. Dai documenti richiamati al precedente punto 1) risulta infatti certo che detto importo è stato versato per IVA sul danno liquidato in €.3.550, che non forma oggetto della presente causa.
Si tratta, anche in tal caso, di un inammissibile ampliamento del thema decidendum, non consentito per la prima volta in fase di gravame.
4) Ciò premesso, si passa all'esame nel merito della domanda.
5) Ciò che è chiesto è il ristoro del costo di noleggio di un furgone sostitutivo per i mesi di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022.
L'appellante ha documentato di aver sostenuto il costo mensile di €.850 +IVA per ciascun mese, per complessivi €.2.550.
L'IVA, in tali operazioni, non costituisce un costo per chi noleggia.
La domanda, per la somma ulteriore a quella indicata, è pertanto ingiustificata.
6) Il veicolo noleggiato è analogo a quello danneggiato, che costituiva strumento necessario all'esercizio dell'attività della danneggiata.
L'esistenza dei presupposti di fatto per il riconoscimento alla danneggiata del diritto a vedersi rimborsati i costi da fermo tecnico, del resto, sono stati riconosciuti dall'assicuratrice, nel momento in cui ha incluso nella liquidazione ante-causam il fermo tecnico indicato dal suo perito.
In assenza di ulteriori elementi di comparazione, neppure può, poi, ritenersi che il costo accettato dalla danneggiata per il noleggio di tale mezzo fosse fuori mercato, e quindi in parte non rimborsabile ex art.1227 cc.
7) Per riconoscere all'appellante il diritto alla corresponsione dell'importo suddetto, è però ulteriormente necessario verificare le ragioni del fermo del veicolo incidentato nei tre mesi del noleggio.
Il fermo per un così lungo periodo, infatti, è nella specie del tutto privo di giustificazioni tecniche, trattandosi di danni riparabili in 36 ore di manodopera, secondo il perito assicurativo.
D'altra parte, è certo che il veicolo non si sarebbe potuto utilizzare, in assenza di riparazioni.
8) La danneggiata a fine ottobre 2021 ha denunciato il sinistro alla compagnia.
L'art.148 Cod. Ass. stabilisce: “Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore”.
Per testuale disposizione di legge, pertanto, nei 60 giorni successivi alla richiesta il danneggiato non può eseguire alcuna riparazione.
Ciò significa che per non perdere tutela, aveva l'obbligo di non riparare -e Parte_1
quindi di tener fermo- il veicolo, in attesa di accertamenti, in tale arco temporale, corrispondente ai mesi di novembre e dicembre 2021.
A partire da gennaio 2022, avrebbe potuto direttamente intervenire, essendo venuto meno l'obbligo.
Ciò l'avrebbe però certamente esposta a future resistenze della responsabile civile.
Ha invece preferito attendere l'imminente accesso del perito assicurativo, poi avvenuto a febbraio
2022.
Si tratta di condotta improntata all'ordinaria diligenza, che non rileva ai fini previsti dall'art.1227 cc.
Del resto il legislatore, nell'affermare che entro il suddetto termine “devono essere comunque completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore”, pone all'evidenza a carico di quest'ultimo il rischio da ritardo ulteriore, a lui imputabile.
Anche il costo del noleggio relativo a gennaio 2022, pertanto, costituisce per l'appellante danno risarcibile.
9) Il complessivo valore del danno di €.
2.550 va attualizzato (trattandosi di obbligazione indennitaria accessoria a responsabilità da fatto illecito) e maggiorato del danno da ritardo, che può farsi coincidere con gli interessi maturati al tasso legale via via rivalutato (giurisprudenza pacifica a partire da Cass., Sez. Un., sent. n°1712 del 1995), a partire da dies a quo unitario, che si individua nel 1 aprile 2022.
Il risultato, raggiunto mediante utilizzo di ordinario applicativo di calcolo, è complessivamente pari ad € 3.075,74.
Su detta somma saranno poi dovuti gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
10) In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello ed integrale riforma dell'impugnata sentenza, si condannano le parti appellate al solidale pagamento, in favore di parte appellante, di quanto indicato al precedente punto.
11) Cass. SU, n°32061 del 31 ottobre 2022, confermando (con ricchezza di argomentazioni, cui si rimanda) l'orientamento tradizionale, ha tra l'altro espresso il seguente principio: "in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza”.
Tale essendo la fattispecie qui in esame, gli appellati vanno considerati integralmente soccombenti in causa, e quindi condannati al rimborso, in favore di controparte, delle spese del doppio grado di giudizio.
Tali spese si liquidano in dispositivo, applicando:
-quanto al primo grado, valori minimi per le quattro fasi -attesa la contumacia delle controparti;
-quanto al secondo grado, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria, limitata al deposito delle memorie;
rispettivamente previsti ai punti 1) e 2) delle tabelle allegate al DM 147/22; considerato il valore della causa corrispondente alla somma oggetto di condanna e, quindi, ricompreso fra €.1.100,01 ed €.5.200.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n°39/2024 resa dal Giudice di Pace di Modena, proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 [...]
nella contumacia di quest'ultimo così provvede: CP_2
in parziale accoglimento dell'appello ed integrale riforma dell'impugnata sentenza:
1) CONDANNA e in solido, al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2 favore di del complessivo importo di €.3.075,74, oltre interessi legali dalla Parte_1
pronuncia al soddisfo.
2) CONDANNA i medesimi, in solido, al rimborso delle spese sopportate da Parte_1
[... per il doppio grado di giudizio, che liquida:
-quanto al primo grado, in complessivi €.100 per esborsi ed €.650 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge;
-quanto al presente grado, in complessivi €.200 per esborsi ed €.
2.150 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del compenso ed accessori di legge.
Modena, 19 giugno 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-