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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 17162/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17162/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Renato Carosone n. 3, rappresentato e difeso dell'avv. Andrea Carrino, C.F. , e C.F._2
dall'avv. Davide Lorello, C.F. giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli, n. 15,
attore/opponente
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del dott. , nella qualità di procuratore in virtù dei Controparte_2
poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. n. 180134 racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Gallozzi, C.F. , giusta procura alle liti C.F._4 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via Santa Maria a Cubito, n. 550,
convenuta/opposta
NONCHE'
Controparte_3
, C.F. , con sede legale in Roma alla
[...] P.IVA_2
Via Calabria, n. 46, in persona dell'avv. Pasquale Ambrogio, dirigente responsabile della funzione affari legali, in virtù dei poteri conferiti con atto per Notar in Roma del 02.03.2020, rappresentata e difesa Per_2
dall'avv. Simona Napolitano, C.F. , giusta procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma al Viale Cortina
d'Ampezzo, n. 201,
convenuta/opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.07.2023, ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
ed Controparte_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 0008167141 000,
[...]
dell'importo di € 27.718,54, notificata il 22.05.2023, avente ad oggetto ratei scaduti e non pagati relativi ad un finanziamento agevolato per autoimpiego ai sensi del titolo II del d.lgs. n. 185/2000.
A fondamento della domanda, l'attore ha rappresentato le seguenti doglianze: 1) inesistenza del titolo esecutivo;
2) omessa notifica degli atti presupposti;
3) difetto di motivazione della cartella;
4) prescrizione della pretesa creditoria. L' ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione e, Controparte_1
nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
L' ha anch'essa Controparte_3
contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Va anzitutto osservato che i motivi di opposizione di cui ai nn. 2) e 3), ossia l'omessa notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione, riguardano la regolarità formale della cartella impugnata.
In tale parte, la domanda deve interpretarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., che va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella.
Nel caso di specie, invece, a fronte della notifica dell'intimazione avvenuta il 22.05.2023, l'opposizione è
stata proposta con atto di citazione notificato solo il 26.07.2023, oltre il detto termine perentorio.
In tale parte, dunque, l'opposizione è inammissibile.
Con i restanti motivi di opposizione l'attore ha contestato l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
in tale parte la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione cd.
preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Al riguardo, circa la lamentata inesistenza del titolo esecutivo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito,
di recente, con più pronunce, il principio secondo il quale la riscossione mediante ruoli di crediti derivanti da agevolazioni pubbliche alle imprese non richieda un preesistente titolo esecutivo, trattandosi di crediti di natura pubblicistica.
Invero, la S.C., nel pronunciarsi sull'analoga fattispecie del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie
Imprese (cfr. Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023), ha osservato che il ruolo di questo, finalizzato a investire risorse pubbliche nell'interesse generale alla promozione di determinate attività economiche, attribuisce alla pretesa creditoria una coloritura pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di promuovere l'accesso delle imprese a finanziamenti agevolati e di promuovere, di conseguenza, i loro investimenti.
Discorso del tutto analogo può svolgersi con riferimento all'odierna convenuta la cui finalità Controparte_3
istituzionale è del tutto coincidente con quella esaminata dalla S.C. nei citati precedenti.
A ciò consegue che l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione esattoriale prescindono dal conseguimento di un sottostante titolo esecutivo, non dovendosi considerare attinenti a un'entrata di tipo privatistico.
La doglianza, dunque, va disattesa.
Quanto, infine, all'eccepita estinzione del credito per l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione, dalla documentazione prodotta dalla convenuta (v. doc. n. 2) risulta che il Controparte_3
contratto di finanziamento ex legge n. 608/1996 è stato stipulato in data 24.09.1999 con la previsione che la restituzione della somma erogata a titolo di prestito agevolato sarebbe avvenuta tramite "la corresponsione di 5 (cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno", ossia con ultima rata scadente il 31.12.2005.
E' da tale data, quindi, che è iniziata la decorrenza del relativo termine decennale di prescrizione del credito,
in quanto, nel contratto di finanziamento, la prescrizione del diritto al rimborso della somma erogata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., Sez. III,
n. 4342/2023; Cass, Sez. III, n. 17798/2011).
La medesima convenuta ha altresì prodotto (v. doc. n. 3 e n. 5) la diffida ad adempiere per la restituzione delle somme erogate, datata 14/06/2010 ed individuata da Prot. 25021/AMAG, la quale, nonostante il duplice tentativo di consegna, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, non è stata consegnata in data 21.06.2010 perché il destinatario è risultato essere “trasferito” (v. doc. n. 3), né in altra data in quanto il destinatario è risultato “sconosciuto” (v. doc. n. 5). La convenuta ha dato invece prova di aver notificato in data 19.03.2020, a mezzo del servizio postale, la successiva ingiunzione di pagamento, datata 12.02.2020 ed individuata da Prot. 21885, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore, il quale ha contestato l'omessa notifica unicamente della prodromica diffida ad adempiere.
Ebbene, la menzionata ingiunzione risulta essere stata notificata, come detto, in data 19.03.2020, quindi ben oltre lo spirare del termine decennale di prescrizione.
Ne consegue l'estinzione del credito litigioso per intervenuta prescrizione, in assenza della regolare notifica di atti interruttivi tra il 31.12.2005 ed il 19.03.2020.
Pertanto, in tale parte, la domanda va accolta con la conseguente declaratoria di inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata.
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, in quanto solo uno dei quattro motivi formulati
è risultato fondato, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
b) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base della cartella impugnata;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17162/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto:
opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. ed agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c.
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
Renato Carosone n. 3, rappresentato e difeso dell'avv. Andrea Carrino, C.F. , e C.F._2
dall'avv. Davide Lorello, C.F. giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo, ed C.F._3
elettivamente domiciliato presso il loro studio legale in Napoli alla Piazza Vanvitelli, n. 15,
attore/opponente
E
, C.F. con sede legale in Roma alla via Controparte_1 P.IVA_1
Giuseppe Grezar, n. 14, in persona del dott. , nella qualità di procuratore in virtù dei Controparte_2
poteri conferiti con procura speciale atto per Notar in Roma rep. n. 180134 racc. n. Persona_1
12348, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Gallozzi, C.F. , giusta procura alle liti C.F._4 in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Napoli alla Via Santa Maria a Cubito, n. 550,
convenuta/opposta
NONCHE'
Controparte_3
, C.F. , con sede legale in Roma alla
[...] P.IVA_2
Via Calabria, n. 46, in persona dell'avv. Pasquale Ambrogio, dirigente responsabile della funzione affari legali, in virtù dei poteri conferiti con atto per Notar in Roma del 02.03.2020, rappresentata e difesa Per_2
dall'avv. Simona Napolitano, C.F. , giusta procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._5
costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Roma al Viale Cortina
d'Ampezzo, n. 201,
convenuta/opposta
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26.07.2023, ha convenuto in giudizio l Parte_1 [...]
ed Controparte_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2023 0008167141 000,
[...]
dell'importo di € 27.718,54, notificata il 22.05.2023, avente ad oggetto ratei scaduti e non pagati relativi ad un finanziamento agevolato per autoimpiego ai sensi del titolo II del d.lgs. n. 185/2000.
A fondamento della domanda, l'attore ha rappresentato le seguenti doglianze: 1) inesistenza del titolo esecutivo;
2) omessa notifica degli atti presupposti;
3) difetto di motivazione della cartella;
4) prescrizione della pretesa creditoria. L' ha eccepito, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione e, Controparte_1
nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
L' ha anch'essa Controparte_3
contestato la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Va anzitutto osservato che i motivi di opposizione di cui ai nn. 2) e 3), ossia l'omessa notifica degli atti presupposti ed il difetto di motivazione, riguardano la regolarità formale della cartella impugnata.
In tale parte, la domanda deve interpretarsi come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1,
c.p.c., che va proposta davanti al giudice competente per l'esecuzione ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.
con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica della cartella.
Nel caso di specie, invece, a fronte della notifica dell'intimazione avvenuta il 22.05.2023, l'opposizione è
stata proposta con atto di citazione notificato solo il 26.07.2023, oltre il detto termine perentorio.
In tale parte, dunque, l'opposizione è inammissibile.
Con i restanti motivi di opposizione l'attore ha contestato l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti;
in tale parte la domanda va qualificata come opposizione all'esecuzione cd.
preventiva ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Al riguardo, circa la lamentata inesistenza del titolo esecutivo, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito,
di recente, con più pronunce, il principio secondo il quale la riscossione mediante ruoli di crediti derivanti da agevolazioni pubbliche alle imprese non richieda un preesistente titolo esecutivo, trattandosi di crediti di natura pubblicistica.
Invero, la S.C., nel pronunciarsi sull'analoga fattispecie del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie
Imprese (cfr. Cass., Sez. III, n. 9657/2024; Cass. Sez. III, n. 1005/2023), ha osservato che il ruolo di questo, finalizzato a investire risorse pubbliche nell'interesse generale alla promozione di determinate attività economiche, attribuisce alla pretesa creditoria una coloritura pubblicistica, in quanto connessa al recupero di risorse erariali, stanziate al fine di promuovere l'accesso delle imprese a finanziamenti agevolati e di promuovere, di conseguenza, i loro investimenti.
Discorso del tutto analogo può svolgersi con riferimento all'odierna convenuta la cui finalità Controparte_3
istituzionale è del tutto coincidente con quella esaminata dalla S.C. nei citati precedenti.
A ciò consegue che l'iscrizione a ruolo e la successiva riscossione esattoriale prescindono dal conseguimento di un sottostante titolo esecutivo, non dovendosi considerare attinenti a un'entrata di tipo privatistico.
La doglianza, dunque, va disattesa.
Quanto, infine, all'eccepita estinzione del credito per l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione, dalla documentazione prodotta dalla convenuta (v. doc. n. 2) risulta che il Controparte_3
contratto di finanziamento ex legge n. 608/1996 è stato stipulato in data 24.09.1999 con la previsione che la restituzione della somma erogata a titolo di prestito agevolato sarebbe avvenuta tramite "la corresponsione di 5 (cinque) rate annuali costanti e posticipate comprensive di capitale ed interessi da versare entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno", ossia con ultima rata scadente il 31.12.2005.
E' da tale data, quindi, che è iniziata la decorrenza del relativo termine decennale di prescrizione del credito,
in quanto, nel contratto di finanziamento, la prescrizione del diritto al rimborso della somma erogata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., Sez. III,
n. 4342/2023; Cass, Sez. III, n. 17798/2011).
La medesima convenuta ha altresì prodotto (v. doc. n. 3 e n. 5) la diffida ad adempiere per la restituzione delle somme erogate, datata 14/06/2010 ed individuata da Prot. 25021/AMAG, la quale, nonostante il duplice tentativo di consegna, contrariamente a quanto dedotto dalla convenuta, non è stata consegnata in data 21.06.2010 perché il destinatario è risultato essere “trasferito” (v. doc. n. 3), né in altra data in quanto il destinatario è risultato “sconosciuto” (v. doc. n. 5). La convenuta ha dato invece prova di aver notificato in data 19.03.2020, a mezzo del servizio postale, la successiva ingiunzione di pagamento, datata 12.02.2020 ed individuata da Prot. 21885, come peraltro riconosciuto dallo stesso attore, il quale ha contestato l'omessa notifica unicamente della prodromica diffida ad adempiere.
Ebbene, la menzionata ingiunzione risulta essere stata notificata, come detto, in data 19.03.2020, quindi ben oltre lo spirare del termine decennale di prescrizione.
Ne consegue l'estinzione del credito litigioso per intervenuta prescrizione, in assenza della regolare notifica di atti interruttivi tra il 31.12.2005 ed il 19.03.2020.
Pertanto, in tale parte, la domanda va accolta con la conseguente declaratoria di inesistenza del diritto delle parti convenute di procedere ad esecuzione forzata.
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, in quanto solo uno dei quattro motivi formulati
è risultato fondato, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
b) accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base della cartella impugnata;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli il 7 aprile 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale