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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15274/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15274/2021 promossa da:
e , in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Controparte_1 CP_2 Parte_1
, elett.te domiciliati in Casamassima (Ba), corso Garibaldi n. 110, presso lo studio Persona_1 dell'avv. Francesco Bellomo, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrenti
Contro
, elett.te domiciliato in Bari, viale Unità d'Italia n. 63, presso lo studio dell'avv. Gianfranco CP_3
Sisto, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dal ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
I sigg.ri e , in qualità di genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 Controparte_4 minore - proprietario dell'immobile sito in Conversano alla contrada Bari 1/A, Persona_1 concesso in locazione, uso abitativo, al sig. - hanno intimato lo sfratto per morosità nei CP_3 confronti del conduttore, deducendo l'inadempimento dello stesso all'obbligo di pagamento del canone di locazione, per un ammontare complessivo, al momento dell'intimazione, di € 1.826,83.
L'intimato si è opposto alla convalida dello sfratto, eccependo la nullità del contratto, in quanto il bene indicato catastalmente in contratto non coinciderebbe con quello realmente concesso in locazione.
Emessa ordinanza di rilascio dell'immobile, e disposto il mutamento del rito con termini per il deposito di memorie integrative e documenti, la causa poi, atteso l'esito infruttuoso della mediazione obbligatoria, istruita con produzione documentale offerta dalle parti e prova per interpello, viene decisa all'udienza odierna, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
**** Ciò premesso, la domanda di risoluzione contrattuale deve essere accolta, dovendosi ritenere sussistente la morosità denunciata dai ricorrenti, non avendo la parte resistente provato il pagamento delle somme dovute a titolo di canone.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è stata contrastata dal resistente con il rilievo che il bene indicato nell'atto è diverso da quello di fatto occupato dal medesimo, circostanza, questa, che, nella prospettiva del resistente, comporterebbe la nullità del contratto.
Tale assunto non appare condivisibile, atteso che se anche fosse vero, che il contratto contiene una erronea intestazione catastale del bene, è altrettanto vero che non risulta provato che vi sia mai stato alcun dubbio o incertezza tra le parti in ordine alla individuazione del bene oggetto di locazione.
Appare invero condivisibile l'orientamento espresso dal Trib. di Cassino nella pronuncia del 18/1/11, afferente ad un contratto di compravendita immobiliare, secondo cui "non è affetto da nullità il contratto di compravendita nel quale non siano configurabili né i vizi della volontà né l'indeterminabilità dell'oggetto.
Anche nell'ipotesi in cui i dati catastali dell'immobile oggetto della compravendita siano erroneamente indicati, non si configura la nullità del relativo contratto se il bene possa essere individuato in ragione di altri elementi quali l'esatta indicazione della consistenza e dei confini".
Nel caso in esame, non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che il contratto di locazione avesse ad oggetto l'immobile poi occupato dal sig. , tanto è vero che quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, nulla CP_3 ha eccepito riguardo alla difformità tra la individuazione del bene contenuta nel contratto prodotto in atti e l'immobile occupato.
Con riguardo all'eccezione, sollevata dal resistente nella fase di merito - ovvero la mancata dichiarazione di idoneità alloggiativa per l'immobile censito al foglio 39, particella 1875, sub. 4, il che costituirebbe inadempimento della parte locatrice - deve rilevarsi che grava sempre sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando invece al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa
(Cass. n. 3548 del 2017).
Ancora, con specifico riferimento all'abitabilità, è stato precisato che non costituisce inadempimento né causa d'invalidità del contratto la consegna di bene privo di concessione edilizia e licenza di abitabilità, salvo che tale fatto, ignoto al momento della conclusione, pregiudichi la possibilità di godimento del bene (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 14731/2018).
Nel caso di specie nessun inadempimento può essere ravvisato nella condotta della parte locatrice anche perché il conduttore, per sua stessa pacifica ammissione, ha sempre goduto dell'immobile fino al dicembre
2021, ovvero al momento del suo rilascio.
Per tali ragioni, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti, con condanna dell'intimato-resistente al pagamento dei canoni ed oneri accessori maturati e non corrisposti relativamente al periodo da giugno a dicembre 2021, per un importo complessivo di € 3.026,83.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
2) Condanna al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 3.026,83, oltre interessi CP_3 legali dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna il resistente a pagare le spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidandole in € 142,00 per esborsi documentati ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge.
Bari, 24.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15274/2021 promossa da:
e , in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore Controparte_1 CP_2 Parte_1
, elett.te domiciliati in Casamassima (Ba), corso Garibaldi n. 110, presso lo studio Persona_1 dell'avv. Francesco Bellomo, che li rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrenti
Contro
, elett.te domiciliato in Bari, viale Unità d'Italia n. 63, presso lo studio dell'avv. Gianfranco CP_3
Sisto, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Resistente
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dal ricorrente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
I sigg.ri e , in qualità di genitori esercenti la potestà sul Controparte_1 Controparte_4 minore - proprietario dell'immobile sito in Conversano alla contrada Bari 1/A, Persona_1 concesso in locazione, uso abitativo, al sig. - hanno intimato lo sfratto per morosità nei CP_3 confronti del conduttore, deducendo l'inadempimento dello stesso all'obbligo di pagamento del canone di locazione, per un ammontare complessivo, al momento dell'intimazione, di € 1.826,83.
L'intimato si è opposto alla convalida dello sfratto, eccependo la nullità del contratto, in quanto il bene indicato catastalmente in contratto non coinciderebbe con quello realmente concesso in locazione.
Emessa ordinanza di rilascio dell'immobile, e disposto il mutamento del rito con termini per il deposito di memorie integrative e documenti, la causa poi, atteso l'esito infruttuoso della mediazione obbligatoria, istruita con produzione documentale offerta dalle parti e prova per interpello, viene decisa all'udienza odierna, celebrata in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
**** Ciò premesso, la domanda di risoluzione contrattuale deve essere accolta, dovendosi ritenere sussistente la morosità denunciata dai ricorrenti, non avendo la parte resistente provato il pagamento delle somme dovute a titolo di canone.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è stata contrastata dal resistente con il rilievo che il bene indicato nell'atto è diverso da quello di fatto occupato dal medesimo, circostanza, questa, che, nella prospettiva del resistente, comporterebbe la nullità del contratto.
Tale assunto non appare condivisibile, atteso che se anche fosse vero, che il contratto contiene una erronea intestazione catastale del bene, è altrettanto vero che non risulta provato che vi sia mai stato alcun dubbio o incertezza tra le parti in ordine alla individuazione del bene oggetto di locazione.
Appare invero condivisibile l'orientamento espresso dal Trib. di Cassino nella pronuncia del 18/1/11, afferente ad un contratto di compravendita immobiliare, secondo cui "non è affetto da nullità il contratto di compravendita nel quale non siano configurabili né i vizi della volontà né l'indeterminabilità dell'oggetto.
Anche nell'ipotesi in cui i dati catastali dell'immobile oggetto della compravendita siano erroneamente indicati, non si configura la nullità del relativo contratto se il bene possa essere individuato in ragione di altri elementi quali l'esatta indicazione della consistenza e dei confini".
Nel caso in esame, non vi è alcun dubbio in ordine al fatto che il contratto di locazione avesse ad oggetto l'immobile poi occupato dal sig. , tanto è vero che quest'ultimo, nel costituirsi in giudizio, nulla CP_3 ha eccepito riguardo alla difformità tra la individuazione del bene contenuta nel contratto prodotto in atti e l'immobile occupato.
Con riguardo all'eccezione, sollevata dal resistente nella fase di merito - ovvero la mancata dichiarazione di idoneità alloggiativa per l'immobile censito al foglio 39, particella 1875, sub. 4, il che costituirebbe inadempimento della parte locatrice - deve rilevarsi che grava sempre sul conduttore (anche per ovvie ragioni di vicinanza della prova) l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito, spettando invece al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli senza colpa ignorati al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa
(Cass. n. 3548 del 2017).
Ancora, con specifico riferimento all'abitabilità, è stato precisato che non costituisce inadempimento né causa d'invalidità del contratto la consegna di bene privo di concessione edilizia e licenza di abitabilità, salvo che tale fatto, ignoto al momento della conclusione, pregiudichi la possibilità di godimento del bene (Corte di Cassazione, Sez. III, ord. n. 14731/2018).
Nel caso di specie nessun inadempimento può essere ravvisato nella condotta della parte locatrice anche perché il conduttore, per sua stessa pacifica ammissione, ha sempre goduto dell'immobile fino al dicembre
2021, ovvero al momento del suo rilascio.
Per tali ragioni, deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto stipulato tra le parti, con condanna dell'intimato-resistente al pagamento dei canoni ed oneri accessori maturati e non corrisposti relativamente al periodo da giugno a dicembre 2021, per un importo complessivo di € 3.026,83.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore;
2) Condanna al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di € 3.026,83, oltre interessi CP_3 legali dalle singole scadenze al saldo;
3) Condanna il resistente a pagare le spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidandole in € 142,00 per esborsi documentati ed € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15% ed oneri previdenziali e fiscali di legge.
Bari, 24.02.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vincenzo Lullo