TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5953 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7704/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7704/2021 promossa da:
(c.f. ), con sede in Chioggia (VE) Via delle Nazioni Unite Parte_1 P.IVA_1
n.84, in persona del suo amministratore IG. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2
DR ZZ (C.F. ) e RA ZZ (C.F. ), C.F._1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi a Vicenza Via Napoli n. 4, come in mandato in calce all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
GEOM. (C.F. ), nato a [...] in CP_1 C.F._3
05/06/1955 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
CO RO e AN RA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Cazzago di
Pianiga (VE) Piazza IV Novembre n. 20 int.1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) nel merito: in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto NGiuntivo n. 2036/2021 emesso dal Tribunale di Venezia per i motivi di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si chiede che la liquidazione tenga conto della maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Nel merito, rigettarsi le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2036/2021 (R.G. n. 6148/2021) del Tribunale di Venezia e in ogni caso condannarsi il , in persona del suo amministratore sig. , Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di € 29.853,50 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per le causali indicate in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05/01/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.
In subordine, accertarsi e dichiararsi che il contratto d'opera 18/11/2017 intercorso tra il
e il GE. è affetto da errore essenziale e per l'effetto annullarsi lo Parte_1 CP_1 stesso con ogni effetto di legge e in ogni caso condannarsi il , in persona del suo Parte_1 amministratore sig. , al pagamento di € 29.853,50 o la diversa somma maggiore Parte_2
o minore ritenuta di giustizia per l'opera prestata dal GE. , attribuendogli altresì CP_1
l'importo di € 15.000,00 già corrisposti dal . In ulteriore subordine, accertarsi e Parte_1 dichiararsi che il si è arricchito per l'opera svolta a suo favore dal GE. Parte_1 CP_1
della somma di € 29.853,50 oltre all'attribuzione dei 15.000,00 € già versati o la diversa
[...] somma maggiore o minore di giustizia e per l'effetto ordinare al , in persona del Parte_1 suo Amministratore sig. , di pagare al GE. a titolo di indennità Parte_2 CP_1
l'importo di cui si è arricchito per le ragioni svolte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05/01/2022. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 depositata il 29/06/2022 e nella memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. n. 3 depositata il 19/07/2024. Si chiede prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il GE. ha fatto numerosi rilievi-sopralluoghi presso il Condominio Stella CP_1 tra il 2018 – 2019 coadiuvato dai figli NG. , NG. e GE. Parte_3 CP_2 [...]
; CP_3
2) Vero che le opere di integrazione del condono e di sanatoria delle recinzioni ed aree ludiche non erano state previste dal condono né dal contratto con il e quindi erano oggetto di Parte_1 prestazioni aggiuntive;
3) Vero che il nuovo elaborato grafico veniva predisposto dal GE. nel 2018 – 2019 CP_1 secondo la norma vigente e secondo le indicazioni dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di
Chioggia;
4) Vero che il GE. tra il 2018 e il 2019 aveva diversi colloqui con la GE. CP_1 CP_4 del Comune di Chioggia, cui venivano sottoposte le pratiche del . Dica il teste su Parte_1 quali circostanze vertessero gli incontri e gli scambi di corrispondenza;
5) Vero che nel Settembre 2018 il GE. aveva un colloquio con la responsabile del Comune CP_1 di Chioggia, GE. , in cui emergevano i problemi nel condono n. 16633/86 Parte_4 concluso con P.d.c. in sanatoria n. 153/05; dice il teste quali problemi;
6) Vero che nel colloquio di cui al capitolo precedente l'ufficio tecnico comunale, come richiesto dalla norma, chiedeva che i problemi fossero risolti prima di procedere alla presentazione delle pratiche di sanatoria del : sistemazione del depuratore, cabine servizi, cambio d'uso bar;
Parte_1
7) Vero che il GE. si è recato nel 2018 – 2019 a Chioggia presso l'Ufficio Edilizia CP_1
Privata numerose volte: dica il teste quante e per quali ragioni;
8) Vero che la foto di cui al doc 17 rappresenta lo stato del nel 1983, e si può Parte_1 osservare la presenza della tettoia prospiciente alla piscina;
9) Vero che le foto di cui al doc 18 sono state scattate presso il condominio nel 2018 e Pt_1 rappresentano la tettoia per cui è stata chiesta la sanatoria dal GE. ; CP_1
10) Vero che gli atti di cui ai docc. 22-23-24-25-26-27-28 prodotti sono stati depositati al Comune di
Chioggia e all 'ufficio catastale dal GE. ; CP_1 11) Vero che gli atti di cui ai docc. 29 e 30 sono stati depositati al Comune di Chioggia dal GE.
per sanare le difformità; CP_1
12) Vero che l 'Amministratore condominiale sig. dal 2018 in poi, ha accettato Parte_2
e confermato l 'attività del GE. , anche quando quest 'ultimo ha comunicato la CP_1 necessità di redigere pratiche extra-contratto;
13) Vero che i depositi degli elaborati relativi al campo di bocce e bar di cui ai punti precedenti erano extra-contratto;
14) Vero che, dopo diverse richieste verbali, il GE. il 23/04/2020 ha chiesto per CP_1 iscritto maggiori compensi per le opere extracontratto di cui ai capitoli precedenti, come da documento che si rammostra al teste;
15) Vero che il sig. , ha omesso di dare risposta al GE. per i Parte_2 CP_1 maggiori compensi da lui richiesti relativi ai lavori extra-contratto.
16) Vero che il GE. il 28/09/2018 si è presentato presso lo Studio del sig. CP_1 Parte_2
, amministratore del , per aggiornarlo sulla richiesta dell'Ufficio Tecnico
[...] Parte_1 di Chioggia;
17) Vero che il giorno 28/09/2018 il GE. consegnava al sig. gli CP_1 Parte_2 elaborati grafici da lui predisposti per la verifica;
elaborati che il aveva richiesto per CP_5
l'attuazione del condono;
18) Vero che nell'incontro del 28/09/2018 di cui al capitolo precedente il sig. confermava Pt_2 al GE. di procedere nella sistemazione dei problemi di cui ai capitoli precedenti, sapendo CP_1 che vi erano ulteriori costi;
19) Vero che il sig. , quale amministratore del , nel 2018 Parte_2 Parte_1 sottoscriveva la procura per presentare l'elaborato grafico ad integrazione del condono richiesto e/o concesso dal Si indicano a testi: - NG. residente a [...] CP_2
Pieve n. 45; - NG. residente a [...]; - GE. Parte_3 Pt_4
del Comune di Chioggia (VE); - GE. di San Michele di RI
[...] Controparte_3
(PD).
Si chiede, altresì, disporsi C.T.U. diretta a determinare l'opera svolta dal GE. a favore CP_1 del per i titoli azionati, sia contrattuale che extracontrattuale, determinandone Parte_1
l'ammontare e indicando ogni circostanza utile che emerga da tale accertamento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2021, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2036/2021 emesso il 09/09/2021 dal Tribunale di Venezia, tramite il quale veniva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 29.853,50 oltre interessi e spese.
In data 13.1.2022 si costituiva in giudizio il geom. , chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.2.2022, il Giudice, con provvedimento del
14.4.2022, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale per testi all'udienza del 19.12.2023 (teste
[...]
), ad esito della quale, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle Tes_1 conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 7.1.2025, il Giudice dava atto che la causa era da ritenersi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 16.7.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria in assenza, agli atti, del fascicolo della fase monitoria e rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ove la causa, con provvedimento del 4.11.2025, veniva trattenuta in decisione, in assenza di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo le parti già depositato le proprie comparse conclusionali e di replica in conformità al provvedimento emesso in data 7.1.2025.
L'opposizione va accolta nei termini e alle condizioni qui in seguito riportate.
In punto di fatto, va osservato come la vicenda che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto si inserisce nell'ambito di una regolarizzazione, sotto l'aspetto urbanistico e catastale, di alcune opera presenti nel oggi parte opposta;
in particolare, la problematica Parte_1 interessava la regolarizzazione urbanistica delle cabine servizi della piscina e del depuratore, nonché del bar con previsione del cambio d'uso ed infine la sistemazione catastale di tutto il complesso immobiliare. Veniva, quindi, redatto un capitolato delle opere necessarie per sanare la situazione di irregolarità, il quale veniva trasmesso a vari studi tecnici affinché potessero presentare una loro proposta (doc. 1); dopo la valutazione delle varie offerte, alla riunione del 23/08/2014 il Condominio approvava l'incarico al GE. avendolo considerato vantaggioso dal punto di vista economico CP_1 rispetto alle offerte di altri professionisti. Tale decisione veniva ratificata anche nella successiva assemblea del 11/04/2015 e, in data, 04/05/2015 (doc. 2) l'Amministratore del Condominio conferiva incarico all'odierno opponente, GE. , allegando il disciplinare di incarico predisposto dalle CP_1 parti nei mesi precedenti (doc. 6).
Le competenze e spese accessorie venivano preventivate in € 15.000,00 al netto dei diritti catastali, oneri di urbanizzazione, sanzioni, diritti di segreteria, Iva e contributo cassa geometri.
La pretesa creditoria azionata da GEetra ha ad oggetto l'asserito mancato pagamento del CP_1 costo delle opere svolte, al di fuori del contratto, in particolare la sanatoria di aree ludiche e recinzioni, predisponendo ed ottenendo con compatibilità urbanistica prot. n. 127 dell'11/11/2019 e Scia in sanatoria prot. n. 53552 del 24/10/2018 e successiva integrazione ex L. 13/89. Inoltre, secondo la ricostruzione dell'opponente, il GE. ha dovuto integrare il condono edilizio già predisposto CP_1 dal GE. con integrazione prot. n. 52667 del 19/10/2018. Testimone_1
Ciò premesso, in linea generale, va rilevato come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. Civ., n. 6421/2003)
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass., nn. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006).
Parte opponente, in principalità, contesta la quantificazione effettuata dal geom. per le CP_1 prestazioni non previste dal contratto intercorso, ritenendola non conforme alle pattuizioni contrattuali. Ne consegue che il credito deve ritenersi, a differenza di quanto riferito da parte opposta, integralmente contestato, sebbene non vengano contestata l'esecuzione delle specifiche opere.
Quanto al rapporto contrattuale, va specificato che il rapporto tra le parti deve essere inquadrato come contratto d'opera professionale e/o intellettuale disciplinato agli artt. 2229 e ss. c.c.
Nell'accordo del 18/11/2018, sottoscritto tra le parti, era previsto all'art.1 (oggetto della prestazione del GEetra) “la prestazione del GEetra per l'espletamento dell'incarico consiste in: 1) sistemazione urbanistica delle cabine servizi delle piscine 2) sistemazione urbanistica della demolizione del depuratore 3) sistemazione urbanistica per cambio d'uso da bar a magazzino e sue piccole modifiche 4) sistemazione catastale di tutto il condominio “Residence Stella” (parti condominiali comuni, compresi garage interrati + bar/magazzino + 128 singoli appartamenti in proprietà esclusiva)”.
Successivamente, all'art. 3 veniva disciplinato l'onorario nei seguenti termini “si conferma la somma forfettaria complessiva di € 15.000,00 (quindicimila) per diritti, competenze ed onorari professionali spettanti al GEetra per l'espletamento di tutte le prestazioni sopra specificate” ; “detta somma non potrà variare senza preventiva pattuizione scritta e in presenza di oggettive maggiori incombenze sopravvenute”.
All'interno di questo articolo, nei successivi paragrafi veniva chiarito che all'interno di quella somma forfettaria erano comprese le spese generali di studio, per viaggi, vitto e alloggio, trasferte e collaboratori del GEetra, mentre non erano inclusi i costi vivi delle pratiche amministrative. Al sesto paragrafo veniva previsto che “nel caso in cui circostanze sopravvenute rendano necessari ulteriori adempimenti è facoltà delle parti rescindere il contratto o rinegoziare l'incarico professionale”.
Ciò posto, va osservato come il professionista che abbia concordato un compenso forfetario con il proprio cliente può ottenere un adeguamento dello stesso per le ulteriori prestazioni solamente nella ipotesi in cui la richiesta venga fatta immediatamente (Cass., n. 15628/2012).
Per legittimare, pertanto, una ulteriore richiesta di compenso, diviene una premessa immancabile la tempestiva indicazione da parte del professionista del superamento dei limiti della prestazione inizialmente prevista e del relativo compenso.
Il comportamento tenuto dal professionista in spregio a ciò risulta non conforme alla correttezza contrattuale, con conseguente congruità del mero compenso forfettario originariamente pattuito.
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, come riferito e documentato da parte opponente e non contestato da controparte, che, a seguito della stipula del predetto incarico, i rapporti tra le parti si sono così svolti: “- il 07/05/2015 l'opponente versava all'opposto un acconto per l'attività professionale come da fattura n. 4bis/2015 emessa da quest'ultimo (vedi doc.04); - il 13/02/2017 l'opposto scriveva una mail all'Amministratore del Condominio chiedendo un semestre di tempo per la consegna del lavoro a lui affidato (vedi doc.05); - l'Amministratore riscontrava detta mail richiedendo al professionista l'invio del contratto sottoscritto dallo stesso con espressa richiesta di comunicare una data per la consegna del lavoro indicando altresì una penale nel caso in cui detto termine non venisse rispettato - nonostante fosse già spirato il termine semestrale richiesto dallo stesso professionista, nel mese di
Novembre del 2017 quest'ultimo non aveva ancora completato la pratica affidatagli. Ciò nonostante chiedeva di poter riprendere l'attività interrotta completando quanto svolto fino a quel momento;
- il
Condominio accoglieva la richiesta del GE. ed il 18/11/2017 veniva sottoscritto dalle parti CP_1 il contratto di incarico professionale (vedi doc.06); - con pec del 17/04/2018 (vedi doc.07) l'opposto chiedeva un'ulteriore proroga per l'espletamento dell'incarico fino a fine settembre 2018; - il
22/04/2018 l'assemblea condominiale, dopo essere stata messa al corrente dello stato dei lavori e degli importanti ritardi che questi stavano subendo, deliberava di concedere un'ulteriore proroga fino al termine indicato dall'opposto, contrariamente l'incarico verrebbe revocato e affidato ad altro professionista, e ciò veniva comunicato al professionista con mail del 08/05/2018 (vedi doc.08); - da metà luglio a primi giorni di agosto del 2018 l'Amministratore del provava Parte_1 ripetutamente a contattare il professionista per avere degli aggiornamenti in merito alla regolarizzazione catastale nonché alla possibile partecipazione del professionista all'assemblea condominiale che si sarebbe tenuta il 26/08/2018. Nessuna risposta veniva fornita dall'opposto tanto che l'Amministratore doveva ricorrere all'invio della pec del 16/08/2018 (vedi doc.09) con la quale chiedeva informazioni al professionista sugli aspetti di cui sopra;
- l'opposto solamente il giorno stesso dell'assemblea riscontrava la precedente Pec, esprimendo vaghe rassicurazioni sulle tempistiche di conclusione dei lavori (vedi sempre doc.09); - con Pec del 12/09/2018 (vedi doc.10)
l'opposto rappresentava all'Amministratore del Condominio l'iter per concludere l'intervento urbanistico. - il 04/10/2018 l'opposto esponeva un resoconto (vedi doc.11) di un incontro tenutosi tra le parti il 21/09/2018 nel quale il professionista evidenziava i futuri interventi ancora da completare, ovvero: a) l'elaborazione di un grafico ed una relazione ad esplicazione e migliore individuazione delle opere oggetto di condono edilizio prot. 16633/86, P.d.C. 153/05; b) la presentazione di una
SCIA per sanatoria per il depuratore e le opere esterne nonché una CILA per le cabine servizi;
c) la consegna posticipata al Catasto degli elaborati catastali. Nella suddetta relazione il GE. CP_1 indicava che gran parte degli elaborati grafici era stata trasmessa il 27/09/2018 ed esponeva di aver ricevuto una proroga verbale di 15 giorni da parte dell'Amministratore (fino, quindi, al 15/10/2018) quale scadenza per la fase urbanistica;
- il 13/10/2018 e 14/10/2018 venivano predisposte ed inviate le procure per la presentazione delle pratiche edilizie, ma, da quanto riferito dall' opposto, per problemi degli Uffici Comunali che non accettano le pratiche edilizie via SUAP, il 15/10/2018 (vedi doc.12) il tecnico comunicava la necessità di predisporre una pratica cartacea dovendo inviare i documenti necessari per il suo espletamento;
- a saldo dell'intera attività svolta dall'opposto, il
pagava la somma di € 14.000,00 come da fattura 16/2020 del GE. (vedi Parte_1 CP_1 doc.13), oltre al rimborso delle anticipazioni e spese esenti sostenute dal professionista, come da fattura n.2/2020 dello stesso (vedi doc.14)”.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, il GE. avrebbe, in ossequio al contratto, CP_1 rinegoziato lo stesso in data 12/09/2018, per il tramite della pec con cui veniva dato atto delle opere da compiersi e delle possibilità di intervento.
Va osservato, tuttavia, come la predetta pec e nelle altre comunicazioni risultante agli atti, solamente nella mail con l'elaborato del 02/04/2020 (doc.16) veniva quantificati in € 43.430,00 le attività svolte.
Manca, agli atti, prova della preventiva pattuizione scritta, così come richiesto all'art. 3 dell'incarico e, pertanto, della asserita rinegoziazione.
Non può ritenersi, invero, accoglibile la tesi di parte opponente secondo cui il GE. , CP_1 fidava sul fatto che l'attività svolta e di cui portava a conoscenza partitamente il Parte_1 comportasse tacitamente l'assenso alla maggior attività prestata con diritto all'ulteriore compenso richiesto con propria nota (doc. 16) e poi azionato con la successiva fattura per il tramite del procedimento monitorio.
La sentenza della Corte di Cassazione, già menzionata, invero, sancisce che risulta contrario a buona fede il comportamento del professionista che ha svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite,
“con la riserva mentale di chiedere un compenso aggiuntivo”.
Il preventivo sottoposto ed accettato dal cliente non può essere incrementato se il cliente non prima viene adeguatamente informato e abbia, altresì, accettato le successive modifiche.
La ricostruzione temporale suddetta mostra, invero, l'assenza di tempestività nell'opera del professionista, il quale, se pur ha opportunamente notiziato il Condominio delle attività da svolgersi, non ha mai, sino all'aprile 2020, quantificato l'ulteriore compenso, solamente successivamente richiesto, per le attività da considerarsi extra incarico.
Il GE. , infatti, non ha presentato alcun preventivo delle presunte maggiori prestazioni né CP_1 risulta agli atti prova di una qualche pattuizione in tal senso, avendo contrariamente comunicato detto importo solamente a consuntivo. La comunicazione citata da parte opponente quale rinegoziazione del contratto costituisce, in realtà, una comunicazione unilaterale, con cui il GE. ha CP_1 informato la propria committente di alcuni aspetti tecnici, senza avanzare, all'uopo, richiesta di maggior compenso. Anche nella generale disciplina del compenso nei contratti d'opera di cui all'art. 2233 c.c., viene attribuita rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, la quale risulta necessaria anche in caso di negoziazione, così come altresì era stato previsto e pattuito nell'incarico originariamente conferito all'art.3.
Per tutte le ragioni anzidette, non può ritenersi sussistente un tacito consenso da parte del Parte_1 nella richiesta di un compenso ulteriore rispetto a quanto preventivato e sul punto va, altresì, specificato come le autorizzazioni allo stesso richieste e vagliate dall'assemblea condominiale, invero, riguardavano il mero compimento dei lavori e non il compenso del professionista.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le ragioni che sottostanno a tale revoca sono tali da ritenere assorbita ogni ulteriore contestazione mossa da parte opponente in via subordinata e, in particolare, la richiesta di annullamento per errore ex artt. 1427 – 1428 e 1429 c.c. in combinato con gli artt. 1441 e 1445 c.c. del contratto sottoscritto il 18/11/2017 dalle parti e di arricchimento indebito, domande per le quali, altresì, alla luce delle allegazione e documenti in atti, deve ritenersi non assolto l'onere della prova gravante, nei termini anzidetti, sull'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi stante la vicinanza del credito opposto al valore minore dello scaglione di riferimento (26.001-52.000), con riconoscimento a parte opposta della maggiorazione del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
7704/2021 promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_6 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2036/2021 emesso il 09/09/2021 dal Tribunale di Venezia;
- condanna GEOM. al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 4.951,70 per compensi professionale, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, 12 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Varese
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 7704/2021 promossa da:
(c.f. ), con sede in Chioggia (VE) Via delle Nazioni Unite Parte_1 P.IVA_1
n.84, in persona del suo amministratore IG. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_2
DR ZZ (C.F. ) e RA ZZ (C.F. ), C.F._1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo studio di entrambi a Vicenza Via Napoli n. 4, come in mandato in calce all'atto di citazione
PARTE OPPONENTE
contro
GEOM. (C.F. ), nato a [...] in CP_1 C.F._3
05/06/1955 e residente a [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti
CO RO e AN RA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi in Cazzago di
Pianiga (VE) Piazza IV Novembre n. 20 int.1, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale CONCLUSIONI DI PARTE OPPONENTE
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) nel merito: in accoglimento della presente opposizione a decreto ingiuntivo, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico, il Decreto NGiuntivo n. 2036/2021 emesso dal Tribunale di Venezia per i motivi di cui in narrativa;
2) Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. Si chiede che la liquidazione tenga conto della maggiorazione del 30 per cento prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n.55/2014 art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n.37/2018.
CONCLUSIONI DI PARTE OPPOSTA
Nel merito, rigettarsi le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermarsi il decreto ingiuntivo n. 2036/2021 (R.G. n. 6148/2021) del Tribunale di Venezia e in ogni caso condannarsi il , in persona del suo amministratore sig. , Parte_1 Parte_2 al pagamento della somma di € 29.853,50 o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia per le causali indicate in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05/01/2022.
Con vittoria di spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.
In subordine, accertarsi e dichiararsi che il contratto d'opera 18/11/2017 intercorso tra il
e il GE. è affetto da errore essenziale e per l'effetto annullarsi lo Parte_1 CP_1 stesso con ogni effetto di legge e in ogni caso condannarsi il , in persona del suo Parte_1 amministratore sig. , al pagamento di € 29.853,50 o la diversa somma maggiore Parte_2
o minore ritenuta di giustizia per l'opera prestata dal GE. , attribuendogli altresì CP_1
l'importo di € 15.000,00 già corrisposti dal . In ulteriore subordine, accertarsi e Parte_1 dichiararsi che il si è arricchito per l'opera svolta a suo favore dal GE. Parte_1 CP_1
della somma di € 29.853,50 oltre all'attribuzione dei 15.000,00 € già versati o la diversa
[...] somma maggiore o minore di giustizia e per l'effetto ordinare al , in persona del Parte_1 suo Amministratore sig. , di pagare al GE. a titolo di indennità Parte_2 CP_1
l'importo di cui si è arricchito per le ragioni svolte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta datata 05/01/2022. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite interamente rifusi.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate nella memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2 depositata il 29/06/2022 e nella memoria ex art. 183, sesto comma,
c.p.c. n. 3 depositata il 19/07/2024. Si chiede prova per interrogatorio formale e testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il GE. ha fatto numerosi rilievi-sopralluoghi presso il Condominio Stella CP_1 tra il 2018 – 2019 coadiuvato dai figli NG. , NG. e GE. Parte_3 CP_2 [...]
; CP_3
2) Vero che le opere di integrazione del condono e di sanatoria delle recinzioni ed aree ludiche non erano state previste dal condono né dal contratto con il e quindi erano oggetto di Parte_1 prestazioni aggiuntive;
3) Vero che il nuovo elaborato grafico veniva predisposto dal GE. nel 2018 – 2019 CP_1 secondo la norma vigente e secondo le indicazioni dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di
Chioggia;
4) Vero che il GE. tra il 2018 e il 2019 aveva diversi colloqui con la GE. CP_1 CP_4 del Comune di Chioggia, cui venivano sottoposte le pratiche del . Dica il teste su Parte_1 quali circostanze vertessero gli incontri e gli scambi di corrispondenza;
5) Vero che nel Settembre 2018 il GE. aveva un colloquio con la responsabile del Comune CP_1 di Chioggia, GE. , in cui emergevano i problemi nel condono n. 16633/86 Parte_4 concluso con P.d.c. in sanatoria n. 153/05; dice il teste quali problemi;
6) Vero che nel colloquio di cui al capitolo precedente l'ufficio tecnico comunale, come richiesto dalla norma, chiedeva che i problemi fossero risolti prima di procedere alla presentazione delle pratiche di sanatoria del : sistemazione del depuratore, cabine servizi, cambio d'uso bar;
Parte_1
7) Vero che il GE. si è recato nel 2018 – 2019 a Chioggia presso l'Ufficio Edilizia CP_1
Privata numerose volte: dica il teste quante e per quali ragioni;
8) Vero che la foto di cui al doc 17 rappresenta lo stato del nel 1983, e si può Parte_1 osservare la presenza della tettoia prospiciente alla piscina;
9) Vero che le foto di cui al doc 18 sono state scattate presso il condominio nel 2018 e Pt_1 rappresentano la tettoia per cui è stata chiesta la sanatoria dal GE. ; CP_1
10) Vero che gli atti di cui ai docc. 22-23-24-25-26-27-28 prodotti sono stati depositati al Comune di
Chioggia e all 'ufficio catastale dal GE. ; CP_1 11) Vero che gli atti di cui ai docc. 29 e 30 sono stati depositati al Comune di Chioggia dal GE.
per sanare le difformità; CP_1
12) Vero che l 'Amministratore condominiale sig. dal 2018 in poi, ha accettato Parte_2
e confermato l 'attività del GE. , anche quando quest 'ultimo ha comunicato la CP_1 necessità di redigere pratiche extra-contratto;
13) Vero che i depositi degli elaborati relativi al campo di bocce e bar di cui ai punti precedenti erano extra-contratto;
14) Vero che, dopo diverse richieste verbali, il GE. il 23/04/2020 ha chiesto per CP_1 iscritto maggiori compensi per le opere extracontratto di cui ai capitoli precedenti, come da documento che si rammostra al teste;
15) Vero che il sig. , ha omesso di dare risposta al GE. per i Parte_2 CP_1 maggiori compensi da lui richiesti relativi ai lavori extra-contratto.
16) Vero che il GE. il 28/09/2018 si è presentato presso lo Studio del sig. CP_1 Parte_2
, amministratore del , per aggiornarlo sulla richiesta dell'Ufficio Tecnico
[...] Parte_1 di Chioggia;
17) Vero che il giorno 28/09/2018 il GE. consegnava al sig. gli CP_1 Parte_2 elaborati grafici da lui predisposti per la verifica;
elaborati che il aveva richiesto per CP_5
l'attuazione del condono;
18) Vero che nell'incontro del 28/09/2018 di cui al capitolo precedente il sig. confermava Pt_2 al GE. di procedere nella sistemazione dei problemi di cui ai capitoli precedenti, sapendo CP_1 che vi erano ulteriori costi;
19) Vero che il sig. , quale amministratore del , nel 2018 Parte_2 Parte_1 sottoscriveva la procura per presentare l'elaborato grafico ad integrazione del condono richiesto e/o concesso dal Si indicano a testi: - NG. residente a [...] CP_2
Pieve n. 45; - NG. residente a [...]; - GE. Parte_3 Pt_4
del Comune di Chioggia (VE); - GE. di San Michele di RI
[...] Controparte_3
(PD).
Si chiede, altresì, disporsi C.T.U. diretta a determinare l'opera svolta dal GE. a favore CP_1 del per i titoli azionati, sia contrattuale che extracontrattuale, determinandone Parte_1
l'ammontare e indicando ogni circostanza utile che emerga da tale accertamento. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.10.2021, il proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2036/2021 emesso il 09/09/2021 dal Tribunale di Venezia, tramite il quale veniva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di € 29.853,50 oltre interessi e spese.
In data 13.1.2022 si costituiva in giudizio il geom. , chiedendo il rigetto dell'opposizione, CP_1 in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.2.2022, il Giudice, con provvedimento del
14.4.2022, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c..
La causa veniva istruita per il tramite di prova orale per testi all'udienza del 19.12.2023 (teste
[...]
), ad esito della quale, su richiesta delle parti, veniva fissata udienza di precisazione delle Tes_1 conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
A scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 7.1.2025, il Giudice dava atto che la causa era da ritenersi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con ordinanza del 16.7.2025, la causa veniva rimessa in istruttoria in assenza, agli atti, del fascicolo della fase monitoria e rinviata, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ove la causa, con provvedimento del 4.11.2025, veniva trattenuta in decisione, in assenza di concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendo le parti già depositato le proprie comparse conclusionali e di replica in conformità al provvedimento emesso in data 7.1.2025.
L'opposizione va accolta nei termini e alle condizioni qui in seguito riportate.
In punto di fatto, va osservato come la vicenda che ha portato all'emissione del decreto ingiuntivo opposto si inserisce nell'ambito di una regolarizzazione, sotto l'aspetto urbanistico e catastale, di alcune opera presenti nel oggi parte opposta;
in particolare, la problematica Parte_1 interessava la regolarizzazione urbanistica delle cabine servizi della piscina e del depuratore, nonché del bar con previsione del cambio d'uso ed infine la sistemazione catastale di tutto il complesso immobiliare. Veniva, quindi, redatto un capitolato delle opere necessarie per sanare la situazione di irregolarità, il quale veniva trasmesso a vari studi tecnici affinché potessero presentare una loro proposta (doc. 1); dopo la valutazione delle varie offerte, alla riunione del 23/08/2014 il Condominio approvava l'incarico al GE. avendolo considerato vantaggioso dal punto di vista economico CP_1 rispetto alle offerte di altri professionisti. Tale decisione veniva ratificata anche nella successiva assemblea del 11/04/2015 e, in data, 04/05/2015 (doc. 2) l'Amministratore del Condominio conferiva incarico all'odierno opponente, GE. , allegando il disciplinare di incarico predisposto dalle CP_1 parti nei mesi precedenti (doc. 6).
Le competenze e spese accessorie venivano preventivate in € 15.000,00 al netto dei diritti catastali, oneri di urbanizzazione, sanzioni, diritti di segreteria, Iva e contributo cassa geometri.
La pretesa creditoria azionata da GEetra ha ad oggetto l'asserito mancato pagamento del CP_1 costo delle opere svolte, al di fuori del contratto, in particolare la sanatoria di aree ludiche e recinzioni, predisponendo ed ottenendo con compatibilità urbanistica prot. n. 127 dell'11/11/2019 e Scia in sanatoria prot. n. 53552 del 24/10/2018 e successiva integrazione ex L. 13/89. Inoltre, secondo la ricostruzione dell'opponente, il GE. ha dovuto integrare il condono edilizio già predisposto CP_1 dal GE. con integrazione prot. n. 52667 del 19/10/2018. Testimone_1
Ciò premesso, in linea generale, va rilevato come l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia.
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. Civ., n. 6421/2003)
Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis, Cass., nn. 12765/2007; 24815/2005; 2421/2006).
Parte opponente, in principalità, contesta la quantificazione effettuata dal geom. per le CP_1 prestazioni non previste dal contratto intercorso, ritenendola non conforme alle pattuizioni contrattuali. Ne consegue che il credito deve ritenersi, a differenza di quanto riferito da parte opposta, integralmente contestato, sebbene non vengano contestata l'esecuzione delle specifiche opere.
Quanto al rapporto contrattuale, va specificato che il rapporto tra le parti deve essere inquadrato come contratto d'opera professionale e/o intellettuale disciplinato agli artt. 2229 e ss. c.c.
Nell'accordo del 18/11/2018, sottoscritto tra le parti, era previsto all'art.1 (oggetto della prestazione del GEetra) “la prestazione del GEetra per l'espletamento dell'incarico consiste in: 1) sistemazione urbanistica delle cabine servizi delle piscine 2) sistemazione urbanistica della demolizione del depuratore 3) sistemazione urbanistica per cambio d'uso da bar a magazzino e sue piccole modifiche 4) sistemazione catastale di tutto il condominio “Residence Stella” (parti condominiali comuni, compresi garage interrati + bar/magazzino + 128 singoli appartamenti in proprietà esclusiva)”.
Successivamente, all'art. 3 veniva disciplinato l'onorario nei seguenti termini “si conferma la somma forfettaria complessiva di € 15.000,00 (quindicimila) per diritti, competenze ed onorari professionali spettanti al GEetra per l'espletamento di tutte le prestazioni sopra specificate” ; “detta somma non potrà variare senza preventiva pattuizione scritta e in presenza di oggettive maggiori incombenze sopravvenute”.
All'interno di questo articolo, nei successivi paragrafi veniva chiarito che all'interno di quella somma forfettaria erano comprese le spese generali di studio, per viaggi, vitto e alloggio, trasferte e collaboratori del GEetra, mentre non erano inclusi i costi vivi delle pratiche amministrative. Al sesto paragrafo veniva previsto che “nel caso in cui circostanze sopravvenute rendano necessari ulteriori adempimenti è facoltà delle parti rescindere il contratto o rinegoziare l'incarico professionale”.
Ciò posto, va osservato come il professionista che abbia concordato un compenso forfetario con il proprio cliente può ottenere un adeguamento dello stesso per le ulteriori prestazioni solamente nella ipotesi in cui la richiesta venga fatta immediatamente (Cass., n. 15628/2012).
Per legittimare, pertanto, una ulteriore richiesta di compenso, diviene una premessa immancabile la tempestiva indicazione da parte del professionista del superamento dei limiti della prestazione inizialmente prevista e del relativo compenso.
Il comportamento tenuto dal professionista in spregio a ciò risulta non conforme alla correttezza contrattuale, con conseguente congruità del mero compenso forfettario originariamente pattuito.
Applicando tali principi al caso di specie, va osservato, come riferito e documentato da parte opponente e non contestato da controparte, che, a seguito della stipula del predetto incarico, i rapporti tra le parti si sono così svolti: “- il 07/05/2015 l'opponente versava all'opposto un acconto per l'attività professionale come da fattura n. 4bis/2015 emessa da quest'ultimo (vedi doc.04); - il 13/02/2017 l'opposto scriveva una mail all'Amministratore del Condominio chiedendo un semestre di tempo per la consegna del lavoro a lui affidato (vedi doc.05); - l'Amministratore riscontrava detta mail richiedendo al professionista l'invio del contratto sottoscritto dallo stesso con espressa richiesta di comunicare una data per la consegna del lavoro indicando altresì una penale nel caso in cui detto termine non venisse rispettato - nonostante fosse già spirato il termine semestrale richiesto dallo stesso professionista, nel mese di
Novembre del 2017 quest'ultimo non aveva ancora completato la pratica affidatagli. Ciò nonostante chiedeva di poter riprendere l'attività interrotta completando quanto svolto fino a quel momento;
- il
Condominio accoglieva la richiesta del GE. ed il 18/11/2017 veniva sottoscritto dalle parti CP_1 il contratto di incarico professionale (vedi doc.06); - con pec del 17/04/2018 (vedi doc.07) l'opposto chiedeva un'ulteriore proroga per l'espletamento dell'incarico fino a fine settembre 2018; - il
22/04/2018 l'assemblea condominiale, dopo essere stata messa al corrente dello stato dei lavori e degli importanti ritardi che questi stavano subendo, deliberava di concedere un'ulteriore proroga fino al termine indicato dall'opposto, contrariamente l'incarico verrebbe revocato e affidato ad altro professionista, e ciò veniva comunicato al professionista con mail del 08/05/2018 (vedi doc.08); - da metà luglio a primi giorni di agosto del 2018 l'Amministratore del provava Parte_1 ripetutamente a contattare il professionista per avere degli aggiornamenti in merito alla regolarizzazione catastale nonché alla possibile partecipazione del professionista all'assemblea condominiale che si sarebbe tenuta il 26/08/2018. Nessuna risposta veniva fornita dall'opposto tanto che l'Amministratore doveva ricorrere all'invio della pec del 16/08/2018 (vedi doc.09) con la quale chiedeva informazioni al professionista sugli aspetti di cui sopra;
- l'opposto solamente il giorno stesso dell'assemblea riscontrava la precedente Pec, esprimendo vaghe rassicurazioni sulle tempistiche di conclusione dei lavori (vedi sempre doc.09); - con Pec del 12/09/2018 (vedi doc.10)
l'opposto rappresentava all'Amministratore del Condominio l'iter per concludere l'intervento urbanistico. - il 04/10/2018 l'opposto esponeva un resoconto (vedi doc.11) di un incontro tenutosi tra le parti il 21/09/2018 nel quale il professionista evidenziava i futuri interventi ancora da completare, ovvero: a) l'elaborazione di un grafico ed una relazione ad esplicazione e migliore individuazione delle opere oggetto di condono edilizio prot. 16633/86, P.d.C. 153/05; b) la presentazione di una
SCIA per sanatoria per il depuratore e le opere esterne nonché una CILA per le cabine servizi;
c) la consegna posticipata al Catasto degli elaborati catastali. Nella suddetta relazione il GE. CP_1 indicava che gran parte degli elaborati grafici era stata trasmessa il 27/09/2018 ed esponeva di aver ricevuto una proroga verbale di 15 giorni da parte dell'Amministratore (fino, quindi, al 15/10/2018) quale scadenza per la fase urbanistica;
- il 13/10/2018 e 14/10/2018 venivano predisposte ed inviate le procure per la presentazione delle pratiche edilizie, ma, da quanto riferito dall' opposto, per problemi degli Uffici Comunali che non accettano le pratiche edilizie via SUAP, il 15/10/2018 (vedi doc.12) il tecnico comunicava la necessità di predisporre una pratica cartacea dovendo inviare i documenti necessari per il suo espletamento;
- a saldo dell'intera attività svolta dall'opposto, il
pagava la somma di € 14.000,00 come da fattura 16/2020 del GE. (vedi Parte_1 CP_1 doc.13), oltre al rimborso delle anticipazioni e spese esenti sostenute dal professionista, come da fattura n.2/2020 dello stesso (vedi doc.14)”.
Secondo la ricostruzione di parte opponente, il GE. avrebbe, in ossequio al contratto, CP_1 rinegoziato lo stesso in data 12/09/2018, per il tramite della pec con cui veniva dato atto delle opere da compiersi e delle possibilità di intervento.
Va osservato, tuttavia, come la predetta pec e nelle altre comunicazioni risultante agli atti, solamente nella mail con l'elaborato del 02/04/2020 (doc.16) veniva quantificati in € 43.430,00 le attività svolte.
Manca, agli atti, prova della preventiva pattuizione scritta, così come richiesto all'art. 3 dell'incarico e, pertanto, della asserita rinegoziazione.
Non può ritenersi, invero, accoglibile la tesi di parte opponente secondo cui il GE. , CP_1 fidava sul fatto che l'attività svolta e di cui portava a conoscenza partitamente il Parte_1 comportasse tacitamente l'assenso alla maggior attività prestata con diritto all'ulteriore compenso richiesto con propria nota (doc. 16) e poi azionato con la successiva fattura per il tramite del procedimento monitorio.
La sentenza della Corte di Cassazione, già menzionata, invero, sancisce che risulta contrario a buona fede il comportamento del professionista che ha svolto prestazioni ulteriori rispetto a quelle pattuite,
“con la riserva mentale di chiedere un compenso aggiuntivo”.
Il preventivo sottoposto ed accettato dal cliente non può essere incrementato se il cliente non prima viene adeguatamente informato e abbia, altresì, accettato le successive modifiche.
La ricostruzione temporale suddetta mostra, invero, l'assenza di tempestività nell'opera del professionista, il quale, se pur ha opportunamente notiziato il Condominio delle attività da svolgersi, non ha mai, sino all'aprile 2020, quantificato l'ulteriore compenso, solamente successivamente richiesto, per le attività da considerarsi extra incarico.
Il GE. , infatti, non ha presentato alcun preventivo delle presunte maggiori prestazioni né CP_1 risulta agli atti prova di una qualche pattuizione in tal senso, avendo contrariamente comunicato detto importo solamente a consuntivo. La comunicazione citata da parte opponente quale rinegoziazione del contratto costituisce, in realtà, una comunicazione unilaterale, con cui il GE. ha CP_1 informato la propria committente di alcuni aspetti tecnici, senza avanzare, all'uopo, richiesta di maggior compenso. Anche nella generale disciplina del compenso nei contratti d'opera di cui all'art. 2233 c.c., viene attribuita rilevanza, in primo luogo, alla convenzione che sia intervenuta tra le parti, la quale risulta necessaria anche in caso di negoziazione, così come altresì era stato previsto e pattuito nell'incarico originariamente conferito all'art.3.
Per tutte le ragioni anzidette, non può ritenersi sussistente un tacito consenso da parte del Parte_1 nella richiesta di un compenso ulteriore rispetto a quanto preventivato e sul punto va, altresì, specificato come le autorizzazioni allo stesso richieste e vagliate dall'assemblea condominiale, invero, riguardavano il mero compimento dei lavori e non il compenso del professionista.
L'opposizione va, pertanto, accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le ragioni che sottostanno a tale revoca sono tali da ritenere assorbita ogni ulteriore contestazione mossa da parte opponente in via subordinata e, in particolare, la richiesta di annullamento per errore ex artt. 1427 – 1428 e 1429 c.c. in combinato con gli artt. 1441 e 1445 c.c. del contratto sottoscritto il 18/11/2017 dalle parti e di arricchimento indebito, domande per le quali, altresì, alla luce delle allegazione e documenti in atti, deve ritenersi non assolto l'onere della prova gravante, nei termini anzidetti, sull'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi stante la vicinanza del credito opposto al valore minore dello scaglione di riferimento (26.001-52.000), con riconoscimento a parte opposta della maggiorazione del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis).
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa R.G. n.
7704/2021 promossa da nei confronti di , Parte_1 Controparte_6 ogni diversa domanda ed eccezione rigettata:
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2036/2021 emesso il 09/09/2021 dal Tribunale di Venezia;
- condanna GEOM. al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di euro 4.951,70 per compensi professionale, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, 12 dicembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Giulia Tagliapietra