Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/04/2025, n. 1499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1499 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord dott.ssa Ida Ponticelli, all'esito della trattazione scritta dell'1.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14939/2024 R.G. lavoro vertente
T R A
LISTA SALVATORE, cf. [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Migliaccio che lo rappresenta e difende giusta mandato in atti
Ricorrente
E
INPS- Istituto nazionale della Previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pt
Resistente contumace
Avente ad oggetto: tfr e ultime mensilità Fondo di Garanzia
Sulle seguenti conclusioni: come in atti di causa.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 27.11.2024 parte ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro chiedendo che il Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps venisse condannato al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 8.989,12 a titolo di trattamento di fine rapporto ed ultime tre mensilità.
Esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'Istituto Vigilanza Partenopea s.r.l., dal
01.06.2005 al 16.04.2010 e che, alla cessazione del rapporto di lavoro, non aveva ricevuto il
TFR e le ultime tre mensilità.
Deduceva altresì che, essendo stata la società datrice di lavoro dichiarata fallita dal
Tribunale di Napoli, Sezione fallimentare in data 29.5.2013, era stato ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo in data 10.10.2017 per la somma di euro € 9.569,14, quale credito per TFR e ultime tre mensilità.
Atteso il parziale pagamento da parte della procedura fallimentare nei suoi confronti della somma pari ad € 580,02 a titolo di credito privilegiato, deduceva che residuava in suo favore un credito pari a euro 8.989,12.
Il pagamento di detto credito veniva quindi richiesto senza esito al Fondo di Garanzia,
L'Inps, ritualmente evocato in giudizio, eccepiva, quanto alla richiesta di pagamento del tfr, la carenza di documentazione comprovante i requisiti di legge per l'ottenimento dei ristori garantiti dal suddetto Fondo.
Quanto alle ultime tre mensilità, deduceva di aver rigettato la richiesta di pagamento delle prestazioni ex dl 80/1992, atteso che le retribuzioni richieste non rientravano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo.
Alla odierna udienza cartolare, sulle note di trattazione scritta della parte ricorrente, la causa
è stata decisa.
La domanda del ricorrente è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Sul piano generale, si osserva che la domanda giudiziale per TFR si fonda sul primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 che ha istituito presso l'INPS un apposito "fondo di garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
In particolare, la formulazione letterale dell'art. 2, V comma, della legge n. 297 del 1982 è chiara nel senso che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Premessa tale ricostruzione, va osservato che priva di pregio risulta la motivazione posta dall'Inps a fondamento del rigetto della domanda di pagamento del TFR, secondo cui non sarebbe stata depositata documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al fondo.
Ed invero, il credito del ricorrente è documentalmente provato, trattandosi di somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto e risultanti dal provvedimento di ammissione allo stato passivo fallimentare, nonché dai modelli SR187, SR50, SR52, SR54 (cfr. documentazione in produzione parte ricorrente).
Ciò posto, trattandosi di un credito per quote di tfr maturato in capo all'istante, lo stesso deve ritenersi a carico del Fondo di garanzia Inps ex art. 2, comma 5, della legge n. 297 del
1982.
Quanto alla domanda di pagamento delle ultime tre mensilità, va poi osservato che, l'art. 1, co. I, del D. Lgs. Nr. 80/1992 prevede che nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta ovvero alla procedura di amministrazione straordinaria il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo di garanzia istituito e funzionante ex art. 297/1982, dei crediti di lavoro non corrisposti.
L'art. 2 del citato D. Lgs. stabilisce poi che i crediti di lavoro in oggetto sono quelli inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure di cui al I co. dell'art. 1 cit.
Orbene, nel caso di specie è pacifico che il rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze dell'Istituto Vigilanza Partenopea s.r.l. è cessato il 16.04.2010.
Orbene, considerato che la dichiarazione di fallimento è avvenuta in data 29.5.2013 con sentenza del Tribunale di Napoli, risulta di palmare evidenza la mancanza dei presupposti fissati dal dl 80/1992 per l'intervento del Fondo di Garanzia. Le retribuzioni richieste, infatti, non rientrano nei dodici mesi che precedono la sentenza dichiarativa di fallimento.
Conseguentemente, non può reputarsi sussistente l'obbligo del Fondo di Garanzia, per le somme richieste da parte ricorrente.
Quanto agli importi rivendicati a titolo di tfr, dal modello SR187 versato in atti risulta un credito in favore di parte ricorrente pari a 6.300,55 euro, da cui va scomputato l'acconto di euro 580,02, già ricevuto nell'ambito della procedura fallimentare a titolo di credito privilegiato a chiusura del progetto del riparto finale (cfr. produzione parte ricorrente).
Ne deriva che l'Inps va condannato al pagamento in favore dell'istante della minor somma di euro 5.720,53, che residua in capo all'istante a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda e fino al soddisfo.
Le spese di lite si compensano della metà in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso.
Per la restante metà, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La dott.ssa Ida Ponticelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a. Condanna l'Inps al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 5.720,53 a titolo di trattamento di fine rapporto oltre interessi e rivalutazione dalla domanda amministrativa;
b. Compensate le spese di lite della metà, condanna l'Inps al pagamento della restante metà delle spese, che liquida in complessivi € 750 oltre Cpa ed Iva e spese forfettarie al
15% secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 2.4.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Ida Ponticelli