Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/03/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
RG 8947/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 21.03.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Maria Anna Grilletti Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dagli Avv.ti CP_1
Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: cancellazione elenchi OTD MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 14.10.2023 la ricorrente, già iscritta agli elenchi anagrafici OTD del
Comune di Castellaneta per n. 77 giornate complessive per l'anno 2019, si doleva del disconoscimento, effettuato con provvedimenti del 5.07.2023, delle giornate lavorative prestate alle dipendenze della per 27 giorni nell'anno Controparte_2
2019, nei mesi di novembre e dicembre,
La ricorrente, pertanto, sostenendo di aver lavorato alle dipendenze della CP_2 per i giorni e nell'anno indicato, agiva in giudizio per ottenere l'accertamento
[...] del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi Otd per 27 gg nell'anno 2019, con conseguente diritto a trattenere la quota parte afferente alle giornate oggetto di disconoscimento dell'indennità di disoccupazione già percepita, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l' che con propria memoria contestava quanto dedotto CP_1 da parte ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo di testimoni, veniva discussa oralmente e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Le istanze della parte ricorrente traggono origine dal disconoscimento dell'attività lavorativa indicata in premessa, cui l'istituto previdenziale convenuto è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi compendiati nel verbale di accertamento in atti (vds. Doc. all. , da cui si evince che era stata rilevata una significativa CP_1 sproporzione fra il numero di giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni, nonché rispetto agli esigui ricavi dichiarati, oltre alla contraddittorietà delle dichiarazioni raccolte dal personale dipendente.
Valorizzando tali elementi, l' aveva, pertanto, disposto la cancellazione dagli CP_3 elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli delle giornate di buona parte dei braccianti formalmente impiegati dalla azienda agricola ivi comprese quelle CP_2 assertivamente prestate dalla ricorrente nel suddetto anno 2019.
Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, che è onere del ricorrente provare.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art.
9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (cfr. Cass. n. 18605/2017 e Cass., sez. lav., 0n.13877/2012).
Ebbene, tale onere probatorio è stato assolto dalla parte ricorrente.
Alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi, infatti, risulta dimostrato che la ricorrente ha lavorato come bracciante agricola nel periodo oggetto di disconoscimento per l'anno 2019 nei terreni ubicati in viarie contrade nella provincia di Taranto e si è occupata prevalentemente della raccolta e imballaggio dell'uva; è emerso altresì che detta attività è stata svolta sotto le direttive del datore di lavoro, sicchè devono ritenersi provati gli elementi essenziali del rapporto di lavoro, avendo i testi adeguatamente e coerentemente riferito sulla natura, oggetto e durata dello stesso (cfr dichiarazioni teste “Con riferimento alla Testimone_1 circostanza subA) del ricorso introduttivo (pag.5) “La sig.ra ha Parte_1 lavorato nell'anno 2019, quale operaio agricolo comune ovvero bracciante agricolo, alle dipendenze dell'azienda agricola “ per complessive 27 giornate, Controparte_2 nel mese di novembre (gg. 20) e nel mese di dicembre (gg. 7)” la confermo avendo anch'io lavorato con la ricorrente nell'anno 2019 presso la nello stesso CP_2 periodo;
anch'io ho lavorato per una trentina di giornate nelle stesse mensilità ADR
Con riferimento alla circostanza subB) del ricorso introduttivo (pag.5) “I fondi dove la ricorrente ha lavorato sono ubicati in varie contrade della provincia di Taranto (in agro di Palagianello, di Castellaneta (c.da “Gaudella”) – Marina di Castellaneta, di
Ginosa (c.da “Pantano”), di Mottola;
sui detti terreni insistono coltivazioni “a tendone” di uva da tavola” la confermo integralmente”; analogamente la teste;
cfr Tes_2 dichiarazioni teste Con riferimento alla circostanza subC) del ricorso Tes_3 introduttivo (pag.5) “La ricorrente ha eseguito il taglio dell'uva; ha, poi, provveduto a riempire le cassette di legno con il prodotto raccolto posizionando i grappoli all'interno di queste e separandoli con l'ausilio di piccole spugne fornite dall'azienda; così imballate le cassette venivano caricate sul camion (che era in sosta lungo la parte esterna al tendone) per essere trasportate ai mercati per la vendita” la confermo integralmente;
tanto per aver effettuato insieme alla sig.ra le lavorazioni al Pt_1 tendone relative al taglio dell'uva ed all'imballaggio del prodotto raccolto delle quali
V.S. mi dà lettura”; analogamente teste ). Tes_2
In particolare, è emerso, altresì, che l'attività lavorativa di bracciante agricola è stata svolta dalla ricorrente sotto le direttive e alle dipendenze del Sig. Pt_2
, che i lavoratori ritenevano essere il titolare dell'azienda (cfr dich testi
[...]
e “La ricorrente ha ricevuto direttive ed istruzioni sulle Testimone_1 Tes_2 lavorazioni da eseguire e sui tempi di esecuzione da rispettare da
[...]
” la confermo integralmente”; cfr dichiarazioni dei testi “…preciso che Parte_3 noi braccianti consideravamo il sig. quale referente dell'azienda lo Pt_2 CP_2 stesso provvedeva a rimborsare (anche con acconti periodici) anche le spese di benzina….”); si osserva in proposito che anche il Sig legale Tes_4 rappresentante formale dell'azienda, in sede ispettiva ha confermato che a far data dal 2015, egli stesso ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze di
, il quale, da tale data, ha svolto di fatto il ruolo di datore di lavoro( Parte_2 cfr. dichiarazioni Sig. “Fino al 2016 ho condotto i terreni di cui vi ho parlato Tes_4 prima, e su cui sto lavorando adesso in qualità di dipendente (per esposito cesareo)
……. “negli ultimi 5 anni ha lavorato sempre come dipendente per esposito cesareo?”
R. “Si, ed ho fatto sempre 100-110 giornate.”).
Analogamente venivano rese coerenti dichiarazioni in ordine alla circostanza che la ricorrente fosse retribuita periodicamente con la somma di € 35,00 giornalieri, corrisposti settimanalmente in contanti dal Sig (cfr. dich. Entrambe i testi Pt_2
“ADR Con riferimento alla circostanza subE) del ricorso introduttivo …La ricorrente ha percepito come paga giornaliera una retribuzione di € 35,00, pagata sul luogo di lavoro a mezzo assegno, per mano di tale . la confermo Persona_1 integralmente”).
Nel caso di specie, pertanto, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che la ricorrente non abbia svolto tutte le giornate di lavoro denunciate.
Alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio.
In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
E' evidente, infatti, che - a fronte della prova del rapporto di lavoro subordinato come emersa dalla prova testimoniale e dalla documentazione versata in atti (cfr lettere di assunzione, buste paga e Mod allegati ricorrente) - la dedotta CP_4 assenza di terreni della le vicende interne alla gestione dell'azienda, le CP_2 irregolarità amministrative a questa contestate in sede ispettiva, non possono essere dedotte in pregiudizio della ricorrente, conformemente a quanto statuito in analoghi giudizi dalla giurisprudenza di merito: “Ritiene il giudicante che tale unico elemento, dal quale emergerebbe una situazione di irregolarità amministrativa dell'azienda in questione (che non può ricadere negativamente sulle posizioni dei lavoratori), non sia sufficiente a consentire di dubitare della effettiva sussistenza dello specifico rapporto di lavoro per cui è causa. E, infatti, l'espletamento di attività lavorativa da parte della ricorrente è stato confermato, nel presente giudizio, oltre che attraverso le dichiarazioni testimoniali che hanno confermato le circostanze esposte nel ricorso, anche mediante deposito di copie delle buste paga e della lettera di assunzione” (sentenze Tribunale di Taranto n. 1781/2024; 1791/2024). Per le ragioni esposte si ritiene che il ricorso debba essere accolto con conseguente accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il comune di Castellaneta per 27 giornate per l'anno 2019.
Stante l'illegittimità del disconoscimento di giornate agricole operato dall' con CP_1 riferimento alla annualità in questione, la ricorrente avrà diritto a trattenere la quota parte dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2019 già percepita.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/14 considerando, ai fini dell'individuazione dello scaglione di riferimento, che le controversie relative all'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, in relazione a determinati periodo e giornate, non può considerarsi di valore indeterminabile (cfr. Cass. sez.
II n. 7963/2023 e Cass. sez. Ii, n. 33931/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi agricoli per il Comune di residenza per l'anno 2019 per n. 27 giornate lavorative;
2. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida in € 900,00 oltre IVA, CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 21.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli