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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.559 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 avverso la sentenza n.664/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.7.23
TRA
(già (p.i ) in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via F. Bacile n.3, presso lo studio dell'avv. Antonio Guglielmo s.t.p. degli avvocati Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso e rappresentata e difesa da quest'ultimi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di appello su foglio separato;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Tricase (Le), alla via CP_1 C.F._1
Varolio n.16, presso lo studio dell'avv. Salvatore Luca Turco che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI di Controparte_2
ALTRA APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato l9.02.2019 lamentava che, sebbene con sentenza CP_1
n.284/2012, il tribunale di Lecce - sezione distaccata di Tricase, avesse revocato il decreto ingiuntivo n.122/2003, emesso dal tribunale di Lecce nei suoi confronti, per la somma di € 9.251,59, oltre interessi ed accessori, la anziché stralciare la sua Controparte_3
1 posizione dalla Centrale Rischi, ne aveva reiterato la segnalazione sino al marzo 2018, mese dopo il quale era intervenuto in Centrale Rischi altro soggetto segnalante ( . Chiedeva Parte_3
pertanto, posto che era stato accertato con sentenza n.284/12 del tribunale di Lecce ex sezione distaccata di Tricase che la sig.ra non era debitrice della banca, di accertare e dichiarare che CP_1
la convenuta era responsabile della illegittima segnalazione dell'attrice in Centrale Rischi dal mese di giugno 2003 al marzo 2018 per € 16.523,00; per l'effetto condannare al Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 17.800,00, ovvero nella somma maggiore o minore determinata in via equitativa dal tribunale oltre interessi legali;
ordinare a Parte_2
la cancellazione del nominativo dell'attrice dall'archivio della Centrale Rischi, con vittoria di
[...] spese anche per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.M. n.37/2018.
Si costituiva in giudizio la poi divenuta eccependo, in via Parte_2 Parte_1
preliminare, la propria carenza di legittimazione sostanziale passiva e resistendo alle domande proposte dall'attrice.
Il tribunale di Lecce, con sentenza n.664/2021, così provvedeva: “rileva la sussistenza della legittimazione passiva di;
rigetta la domanda di risarcimento danni non Parte_2
patrimoniali avanzata da , perché non viene riconosciuto il lamentato turbamento CP_1
psicologico conseguenziale alla segnalazione alla Centrale Rischi. Rigetta, altresì, la domanda di cancellazione del nominativo dall'archivio della Centrale Rischi, in quanto il suo CP_1
debito non è risultato estinto. Condanna la alle intere spese e competenze Controparte_4
di questo giudizio perché non ha partecipato in presenza alla mediazione. Liquida le spese e competenze nella somma di €. 5.000= di cui €. 300 per spese, oltre spese generali con IVA e CAAP.
Le spese di lite nei confronti di interamente compensate”. CP_2
Avverso la predetta sentenza interponeva appello la con un unico motivo di Controparte_3
gravame che verrà di seguito compiutamente esaminato.
Resisteva al gravame la sig.ra . CP_1
rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 12.7.2023 la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui il Parte_1 tribunale di Lecce l'ha condannata al pagamento delle intere spese e competenze del giudizio per non avere partecipato in presenza alla mediazione obbligatoria, liquidandole nella somma di € 5.000,00 di cui € 300,00 per spese, oltre spese generali ed iva e cap.. L'appellante ha evidenziato la contraddittorietà di detta decisione, considerato che il tribunale aveva rigettato le domande proposte
2 dalla di risarcimento del danno non patrimoniale consequenziale alla segnalazione alla Centrale CP_1
Rischi e di cancellazione del suo nominativo dall'Archivio della Centrale Rischi in quanto il debito non era risultato estinto.
Il motivo è fondato.
L'art.91 c.p.c. così recita al primo comma: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Nella fattispecie, l'attrice in primo grado va ritenuta totalmente soccombente essendo state rigettate entrambe le domande proposte dalla stessa.
Va osservato che in materia di spese di giudizio il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cass. 14/18503 conf. anche cass. 10685/19) sicché, nel caso in esame, non rileva ai fini della soccombenza neppure il rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione processuale proposta dalla banca convenuta in primo grado e rigettata dal tribunale.
Ne consegue che la sig.ra in riforma della impugnata sentenza, coperta dal giudicato Parte_4
per il resto, va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in sentenza.
Va precisato però che la mancata comparizione dell'istituto bancario alla mediazione obbligatoria va ritenuta senza giustificato motivo, invero neppure dedotto, posto che la banca si è limitata ad affermare di aver inviato una pec comunicando la sua intenzione di non comparire mentre avrebbe dovuto esporre le proprie tesi difensive partecipando attivamente al processo di mediazione.
L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore ratione temporis, prevedeva che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
Si tratta come è noto di una prescrizione (versamento dell'importo del contributo unificato a favore dello stato) che prescinde dall'esito del giudizio e la cui ratio risiede nella violazione del principio di partecipazione alla mediazione che ormai costituisce un valore in sé a prescindere dal merito.
3 Ne consegue quindi che la banca va condannata al pagamento di € 237,00 in favore del Bilancio Pt_5
quale somma corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio di primo
[...]
grado.
In tale contesto l'appello proposto da va accolto e la sentenza impugnata Parte_1
riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio per le ragioni già esplicitate vanno poste a carico di CP_1
in quanto integralmente soccombente in base all'esito finale della lite.
[...]
Nulla per le spese con riguardo a e rimasta Controparte_2
contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2021 del tribunale di Lecce, così Parte_1
provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) condanna , al pagamento in favore di in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze, del doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in € 2.600,00 per compensi professionali e quanto al secondo grado di giudizio in € 147,00 per spese ed € 1.900,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi di giudizio al rimborso forf. spese generali ed Iva e cap come per legge;
2) dichiara il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a versare Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato la somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado (€ 237,00);
4) nulla per le spese con riguardo a . Controparte_2
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.559 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 avverso la sentenza n.664/2021 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.7.23
TRA
(già (p.i ) in persona del legale Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via F. Bacile n.3, presso lo studio dell'avv. Antonio Guglielmo s.t.p. degli avvocati Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso e rappresentata e difesa da quest'ultimi, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce all'atto di appello su foglio separato;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Tricase (Le), alla via CP_1 C.F._1
Varolio n.16, presso lo studio dell'avv. Salvatore Luca Turco che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E NEI CONFRONTI di Controparte_2
ALTRA APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato l9.02.2019 lamentava che, sebbene con sentenza CP_1
n.284/2012, il tribunale di Lecce - sezione distaccata di Tricase, avesse revocato il decreto ingiuntivo n.122/2003, emesso dal tribunale di Lecce nei suoi confronti, per la somma di € 9.251,59, oltre interessi ed accessori, la anziché stralciare la sua Controparte_3
1 posizione dalla Centrale Rischi, ne aveva reiterato la segnalazione sino al marzo 2018, mese dopo il quale era intervenuto in Centrale Rischi altro soggetto segnalante ( . Chiedeva Parte_3
pertanto, posto che era stato accertato con sentenza n.284/12 del tribunale di Lecce ex sezione distaccata di Tricase che la sig.ra non era debitrice della banca, di accertare e dichiarare che CP_1
la convenuta era responsabile della illegittima segnalazione dell'attrice in Centrale Rischi dal mese di giugno 2003 al marzo 2018 per € 16.523,00; per l'effetto condannare al Parte_2
risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in € 17.800,00, ovvero nella somma maggiore o minore determinata in via equitativa dal tribunale oltre interessi legali;
ordinare a Parte_2
la cancellazione del nominativo dell'attrice dall'archivio della Centrale Rischi, con vittoria di
[...] spese anche per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex D.M. n.37/2018.
Si costituiva in giudizio la poi divenuta eccependo, in via Parte_2 Parte_1
preliminare, la propria carenza di legittimazione sostanziale passiva e resistendo alle domande proposte dall'attrice.
Il tribunale di Lecce, con sentenza n.664/2021, così provvedeva: “rileva la sussistenza della legittimazione passiva di;
rigetta la domanda di risarcimento danni non Parte_2
patrimoniali avanzata da , perché non viene riconosciuto il lamentato turbamento CP_1
psicologico conseguenziale alla segnalazione alla Centrale Rischi. Rigetta, altresì, la domanda di cancellazione del nominativo dall'archivio della Centrale Rischi, in quanto il suo CP_1
debito non è risultato estinto. Condanna la alle intere spese e competenze Controparte_4
di questo giudizio perché non ha partecipato in presenza alla mediazione. Liquida le spese e competenze nella somma di €. 5.000= di cui €. 300 per spese, oltre spese generali con IVA e CAAP.
Le spese di lite nei confronti di interamente compensate”. CP_2
Avverso la predetta sentenza interponeva appello la con un unico motivo di Controparte_3
gravame che verrà di seguito compiutamente esaminato.
Resisteva al gravame la sig.ra . CP_1
rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 12.7.2023 la causa veniva introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha impugnato la sentenza di primo grado unicamente nella parte in cui il Parte_1 tribunale di Lecce l'ha condannata al pagamento delle intere spese e competenze del giudizio per non avere partecipato in presenza alla mediazione obbligatoria, liquidandole nella somma di € 5.000,00 di cui € 300,00 per spese, oltre spese generali ed iva e cap.. L'appellante ha evidenziato la contraddittorietà di detta decisione, considerato che il tribunale aveva rigettato le domande proposte
2 dalla di risarcimento del danno non patrimoniale consequenziale alla segnalazione alla Centrale CP_1
Rischi e di cancellazione del suo nominativo dall'Archivio della Centrale Rischi in quanto il debito non era risultato estinto.
Il motivo è fondato.
L'art.91 c.p.c. così recita al primo comma: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti
a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Nella fattispecie, l'attrice in primo grado va ritenuta totalmente soccombente essendo state rigettate entrambe le domande proposte dalla stessa.
Va osservato che in materia di spese di giudizio il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare diretto riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (cass. 14/18503 conf. anche cass. 10685/19) sicché, nel caso in esame, non rileva ai fini della soccombenza neppure il rigetto dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione processuale proposta dalla banca convenuta in primo grado e rigettata dal tribunale.
Ne consegue che la sig.ra in riforma della impugnata sentenza, coperta dal giudicato Parte_4
per il resto, va condannata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in sentenza.
Va precisato però che la mancata comparizione dell'istituto bancario alla mediazione obbligatoria va ritenuta senza giustificato motivo, invero neppure dedotto, posto che la banca si è limitata ad affermare di aver inviato una pec comunicando la sua intenzione di non comparire mentre avrebbe dovuto esporre le proprie tesi difensive partecipando attivamente al processo di mediazione.
L'art. 8, co. 4 – bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore ratione temporis, prevedeva che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello
Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
Si tratta come è noto di una prescrizione (versamento dell'importo del contributo unificato a favore dello stato) che prescinde dall'esito del giudizio e la cui ratio risiede nella violazione del principio di partecipazione alla mediazione che ormai costituisce un valore in sé a prescindere dal merito.
3 Ne consegue quindi che la banca va condannata al pagamento di € 237,00 in favore del Bilancio Pt_5
quale somma corrispondente all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio di primo
[...]
grado.
In tale contesto l'appello proposto da va accolto e la sentenza impugnata Parte_1
riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio per le ragioni già esplicitate vanno poste a carico di CP_1
in quanto integralmente soccombente in base all'esito finale della lite.
[...]
Nulla per le spese con riguardo a e rimasta Controparte_2
contumace.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 664/2021 del tribunale di Lecce, così Parte_1
provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza:
1) condanna , al pagamento in favore di in persona del legale CP_1 Parte_1 rappresentante pro tempore, delle spese e competenze, del doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in € 2.600,00 per compensi professionali e quanto al secondo grado di giudizio in € 147,00 per spese ed € 1.900,00 per compensi professionali, oltre per entrambi i gradi di giudizio al rimborso forf. spese generali ed Iva e cap come per legge;
2) dichiara il diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore a versare Parte_1 all'entrata del bilancio dello Stato la somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio di primo grado (€ 237,00);
4) nulla per le spese con riguardo a . Controparte_2
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il Giudice onorario ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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