Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 11/06/2025, n. 11418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11418 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04694/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4694 del 2025, proposto da
VI IA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Capo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Policlinico Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- per quanto di ragione, della graduatoria di merito pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata in data 10/01/2025 n. 38 , e la successiva e rettificata graduatoria di merito del 20/02/2025 n.225 relativi al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO, nella parte in cui in corrispondenza del nominativo del ricorrente non è stata indicata la riserva ai sensi della legge n. 68/99;
- per quanto di ragione, del bando di concorso con il quale la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ha indetto la selezione in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 485 posti complessivi, per il seguente profilo professionale di OPERATORE SOCIO SANITARIO, laddove lesivo nei confronti della ricorrente;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, comunque pregiudizievole per il ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fondazione Policlinico Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, nella parte in cui non gli riconosce la riserva in favore del ricorrente in virtù dello status di soggetto invalido ai sensi della legge n. 68/99.
La Fondazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa della prima graduatoria e l’inammissibilità per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è inammissibile per mancata o comunque tardiva impugnativa della prima graduatoria pubblicata il 25 novembre 2024.
La costante giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ la mancata impugnazione dell'atto di approvazione della graduatoria finale di un concorso pubblico determina l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso proposto avverso atti intermedi della medesima procedura (cfr.,ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, n. 5463 del 2014; 1937 del 2014). Le affermazioni della giurisprudenza si iscrivono, sul piano sostanziale, nell'ambito della più generale distinzione tra atto meramente confermativo e conferma e sulle conseguenze che tale distinzione comporta, sul piano processuale, in termini di necessità (o meno) di impugnazione dell'atto successivamente emanato. Come questa sezione ha avuto modo di osservare (sez. IV, 15 giugno 2016 n. 2637; in senso conforme Sez. VI, 27 luglio 2015 n. 3667), <<il criterio distintivo tra atto meramente confermativo e conferma in senso proprio riposa nella sussistenza - o meno- di una nuova ponderazione ed una nuova istruttoria>>, di modo che "allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) ovvero di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l'atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. (..) La mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso, dunque, si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso ovvero della non ammissione alle prove successive, in quanto, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente (nella prospettazione che questi rende del proprio interesse ad agire), non ne costituisce conseguenza inevitabile, atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso. L'omessa impugnazione della graduatoria finale del concorso, pertanto, comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l'eventuale annullamento del provvedimento di esclusione o di non ammissione alle prove successive di un candidato incidere su un atto, quale la graduatoria definitiva di merito, ormai divenuto inoppugnabile, con la conseguenza che l'eventuale annullamento del provvedimento medio tempore impugnato, non potrebbe produrre alcun effetto utile per l'interessato."
Alle medesime conclusioni è pervenuta quella parte della giurisprudenza che ha fatto leva sul rapporto di presupposizione fra atti, secondo cui "Consolidata giurisprudenza ha da tempo chiarito come il ricorrente che ha impugnato l'esclusione, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l'onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa". In particolare, "la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l'atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l'atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso." (Cons. Stato, sez. VI, n. 4936 del 2021; sez. IV, n. 3422 del 2019, sez. IV, n. 7122 del 2018)” (Cons. St. sez. II, 8 novembre 2024, n. 8935).
Non può poi ritenersi, come sostiene il ricorrente, la graduatoria impugnata sia quella valida, essendo quella precedente modificata integralmente da quella successiva.
In realtà, nella delibera impugnata si dichiara espressamente che la graduatoria è assunta a parziale rettifica, quindi senza disporre alcun annullamento in autotutela della precedente graduatoria.
La giurisprudenza ha chiarito che “ È pur vero che poi l’Amministrazione competente ha proceduto a rettificare più volte la suddetta graduatoria e che i ricorrenti hanno impugnato il solo primo atto di rettifica e non i successivi, ma questa circostanza non costituisce valido elemento per ritenere che sia venuto meno il loro interesse a ricorrere, in quanto: i) l’atto lesivo per i ricorrenti è rappresentato dall’approvazione della graduatoria a livello nazionale, mentre le rettifiche che riguardano le posizioni singolari dei concorrenti non incidono direttamente sulla loro sfera giuridica; ii) non si ravvisano ragioni per discostarsi dal principio di diritto secondo cui il carattere di mera rettifica della graduatoria esclude l’obbligo del ricorrente di impugnare qualsivoglia modificazione della graduatoria definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza n. 1324/2022, richiamata anche ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.)” (sent. Cons. St., n. 8498/2023).
In sostanza è stato ritenuto che non è necessario impugnare tutte le graduatorie che rettificano quella precedente ma questo comporta, al contrario, la necessità di impugnazione della prima graduatoria.
Infatti, anche qualora si ritenesse fondato il ricorso avverso la graduatoria rettificata questo comporterebbe la reviviscenza della prima graduatoria che non verrebbe travolta dall’annullamento.
Il ricorso è, altresì, inammissibile per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
È da premettere che non risulta in atti che il ricorso sia stato notificato ad alcuno controinteressati né è comprovato in atti che il ricorrente ha richiesto all’amministrazione i dati relativi necessari ai fini della notificazione del ricorso.
La giurisprudenza è ferma nel ritenere che “ la facoltà (di richiedere, nel ricorrere dei presupposti di legge, l’autorizzazione del giudice alla notifica del ricorso per pubblici proclami) contemplata dalla disposizione citata non esonera il ricorrente dall’assolvere all’onere di cui al comma 2, ai sensi del quale “Qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge...”. … Dal mancato assolvimento del suddetto da parte del ricorrente, il quale si è limitato, nella fase introduttiva del giudizio di primo grado, a richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 41, comma 4, c.p.a., non può quindi che conseguire, in riforma della sentenza appellata, l’inammissibilità del ricorso introduttivo ” (Cons. Stato, III, 31.01.2023, n. 1054).
La circostanza, pertanto, che nel ricorso introduttivo fosse stata formulata da parte ricorrente la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami non consente di superare quanto disposto dall’art. 41 comma 2 del c.p.a.
Stante la definizione in rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO