Decreto cautelare 12 luglio 2016
Ordinanza cautelare 13 settembre 2016
Sentenza 26 novembre 2020
Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/01/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00493/2025REG.PROV.COLL.
N. 05701/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5701 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Forrisi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Superiore, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- nella qualità di eredi di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1784/2020, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per il Comune l’avvocato Sabato Criscuolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento del provvedimento del Comune di Nocera Superiore, del 20 giugno 2016, prot. n. 17419, di ripristino dello stato dei luoghi mediante la chiusura di un vano porta in un fabbricato sito in via Garibaldi 355.
2. Deve premettersi in fatto che l’odierno appellante è comproprietario di un locale posto al piano terra del menzionato fabbricato, adibito ad officina meccanica, nonché di un’altra unità immobiliare posta al primo piano del medesimo edificio, destinato ad uso residenziale. In tale qualità presentava, in data 1° marzo 1995 un’istanza di condono edilizio ex L. 724/1994, accolta con il rilascio del permesso di costruire in sanatoria in data 12 febbraio 2015, n. 524, con il seguente oggetto: “cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a civile abitazione unitamente alla realizzazione di un piccolo ampliamento sul lato est, nel piano primo del fabbricato, di forma rettangolare”.
Va poi tenuto conto del fatto che il padre dell’appellante, all’epoca proprietario dell’intero immobile, aveva utilizzato le tre unità immobiliari poste al primo e secondo piano, come abitazione per il proprio nucleo familiare, mutandone di fatto la destinazione, attraverso un collegamento tra le varie unità con una scala interna interpiano, e realizzando, altresì, un unico accesso dall’esterno. Nelle more della definizione dell’istanza di condono, il Comune di Nocera Superiore aveva notificato un provvedimento di demolizione di alcune opere realizzate dal dante causa dell’appellante oggetto di impugnazione al T.a.r. che aveva respinto il gravame con sentenza 2242/2014.
Dopo la concessione del permesso di costruire in sanatoria, su iniziativa di un terzo il Comune ha deciso di dare attuazione alla sentenza suindicata con il provvedimento 14 luglio 2016 che è stato impugnato con il ricorso da cui trae origine il presente giudizio. L’adito T.a.r. ha accolto la sospensiva con l’ordinanza cautelare 538/2016. L’appello al Consiglio di Stato da parte di colui che aveva richiesto l’esecuzione del giudicato è stato invece respinto dal giudice d’appello, con ordinanza 5463/2016.
Nel merito, però, il ricorso veniva respinto con la sentenza 1784/2020 oggetto della presente impugnazione.
3. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso perché, dalla documentazione versata in atti, emerge che l’apertura ed ampliamento del vano porta contestato non rientrano nel permesso di sanatoria 2015 che riguarda il cambio di destinazione d’uso da attività artigianale a civile abitazione, con ampliamento sul lato Nord Est di un locale cucina, wc e pranzo posto al primo piano, con accesso dalla scala sita al lato Sud Est.
Sono state altresì respinte le doglianze procedimentali.
4. L’appello è affidato a quattro motivi.
4.1. Il primo motivo contesta che il vano porta non sia ricompreso nel permesso di costruire in sanatoria.
La prova di ciò si rinviene nella relazione tecnica asseverata del 22 gennaio 2015 che attesta le dimensioni e lo stato delle opere eseguite ed espressamente gli accessi di via S. Pietro e di Via Garibaldi, sostitutiva della precedente relazione del 2014 e richiamata in sentenza; nella documentazione fotografica allegata da cui si evince chiaramente la porta di accesso; dalla documentazione integrativa del 1° agosto 2014, a seguito di richiesta dell’ente del 17 aprile 2014; dal provvedimento autorizzatorio della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno Avellino e Caserta del 1° aprile 2014, con cui pure è stato chiarito che “considerato che l’abuso consiste esclusivamente nel cambio di destinazione d’uso dell’immobile e nell’ampliamento di un vano porta di circa 8 c.m.”. L’equivoco insorto deriva dalla circostanza che per errore progettuale, la porta non è stata riportata graficamente nelle tavole prospettiche allegate all’istanza di permesso di costruire che però non incide nel processo di formazione di un titolo edilizio.
4.2. Il secondo motivo censura l’irrogazione di una sanzione sulla scorta di circostanze di fatto non esatte poste a fondamento della sentenza 2242/2014.
4.3. Il terzo motivo lamenta che la sentenza si sia soffermata sul mero nomen iuris , senza “indagare” la reale portata ed efficacia dell’atto amministrativo, con tutto quello che ne consegue in termini di riforma e/o annullamento della decisione.
Il vano-porta risulta essere l’unico accesso all’immobile destinato a civile abitazione dell’appellante e in assenza di un ingresso su strada, l’immobile non avrebbe potuto ottenere il requisito dell’abitabilità.
4.4. Il quarto motivo riguarda la mancata valutazione delle censure di ordine procedimentale, dal momento che i rilievi della polizia municipale non sono mai stati notificati, la scelta di iniziare il procedimento attuativo della sentenza 2242/2014 con un mero atto interno, la violazione dell’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, l’omissione dell’esatta indicazione dello stato dei luoghi da ripristinare da imporsi al privato.
La sentenza si sarebbe limitata ad affrontare la censura relativa al mancato coinvolgimento dei comproprietari senza tener conto che si tratta di soggetti che accedono dal medesimo varco “utile” alle proprie abitazioni.
5. Il Comune di Nocera Superiore si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.
6. L’appello è fondato.
6.1. La richiesta del condono di cui alla l. 724/1994 ha riguardato il cambio di destinazione dei piani superiori dell’immobile sito in Nocera Superiore alla via Giuseppe Garibaldi n. 355 ed avente in precedenza destinazione artigianale dal momento che ai piani superiori erano state realizzate tre unità abitative nonostante i titoli edilizi ottenuti nel 1969 e nel 1975 avessero una destinazione diversa.
Orbene quando è stato richiesto il condono tale diversa utilizzazione del bene era già in essere da tempo e l’apertura che consentiva l’ingresso nei tre appartamenti era stata oggetto del modestissimo ampliamento.
Effettivamente nell’originaria domanda di condono non risulta incluso in modo espresso il leggero ampliamento della porta di ingresso nel vano scale che conduce agli appartamenti, ma la circostanza poteva apparire irrilevante; d’altronde chiedere la sanatoria relativamente al cambio di destinazione d’uso e non chiederla per una modificazione irrilevante anche se su un piano meramente teorico essa potrebbe essere qualificata come una ristrutturazione sarebbe paradossale.
Peraltro se l’avesse precisato fin dalla prima istanza l’esito del condono sarebbe stato il medesimo, tanto che, quando l’appellante ha fatto la richiesta di parere alla Soprintendenza si è premurato di precisare che l’abuso da sanare comprendeva anche l’ampliamento della porta di ingresso di cm. 8,1, ottenendo un parere favorevole da parte della Soprintendenza medesima.
Pertanto, andando al di là di ogni formalismo va dato atto che negli elaborati grafici allegati all’istanza di condono è presente la porta di ingresso alle scale che conducono agli appartamenti; e che prima dell’emanazione da parte del Comune del permesso di costruire in sanatoria con la documentazione integrativa l’appellante ha precisato che la sanatoria comprendeva anche il lieve ampliamento della porta, tanto che il parere della Soprintendenza era favorevole anche perché oltre al cambio di destinazione, paesaggisticamente irrilevante, vi era una modestissima maggior apertura della porta parimenti priva di impatto sul paesaggio.
A fronte della precisazione dell’istante e del parere della Soprintendenza nei termini appena riportati, se il Comune non avesse voluto concedere la sanatoria anche per l’ampliamento della porta avrebbe dovuto chiarire quali erano i limiti del condono.
Il non aver citato espressamente l’ampliamento della porta nella parte dispositiva del permesso del 12 febbraio 2015 non può essere considerato un implicito diniego perché ciò sarebbe in contrato con il parere paesaggistico ed avrebbe richiesto una formale indicazione. Peraltro, sul piano sostanziale non sussiste alcuna ragione edilizia per cui il condono del portone non poteva essere assentito.
6.2. Gli altri motivi dell’appello possono ritenersi assorbiti.
7. Le spese possono compensarsi dal momento che la domanda di condono a suo tempo non fu sufficientemente dettagliata cagionando tutto il complesso contenzioso che ne è scaturito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ed in riforma della sentenza impugnata, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO