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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 620/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 620/2023 promossa da:
- IMPRESA DESIGNATA PER IL F.G.V.S. (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Controparte_1 C.F._1
PIETRO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 29.9.2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 17.12.2020 chiedeva Controparte_1
che, passata in giudicato il 26.2.2015 la sentenza di condanna generica pronunciata dal giudice civile che aveva accertato la corresponsabilità, nella verificazione del sinistro stradale del 18.5.2002, sua (per l'80%) e di (per il 20%), il Tribunale di Controparte_2
Forlì condannasse al risarcimento dei danni il nonché la quale CP_2 Parte_1
pagina 1 di 6 impresa territorialmente designata a rappresentare il Fondo Garanzia Vittime della
Strada.
Costituitasi, la compagnia eccepiva preliminarmente la prescrizione ex art. 2947 cc e l'inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del giudizio.
Con provvedimento del 3.3.2022 denominato ”ordinanza ex art. 702 ter cpc non definitiva” il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione e disponeva con separato provvedimento per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 21.3.2023 il Tribunale condannava la ed il al Parte_1 CP_2
pagamento di euro 189287,01 ed accoglieva la domanda di rivalsa della compagnia verso il CP_2
Avverso tale ordinanza proponeva appello la deducendo l'inammissibilità, Parte_1
nell'ambito del procedimento di cognizione ordinaria, di ordinanza ex art.702 ter cpc non definitiva autonomamente impugnabile;
l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione nella ordinanza definitiva, da accogliersi nel merito, e l'ingiusto rigetto dell'eccezione di inammissibilità del frazionamento del giudizio.
Costituitasi la per opporsi all'appello, con ordinanza del 15.6.2023 la Corte CP_1
rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
Nella contumacia del la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni CP_2
di cui in epigrafe in esito all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 21.2.2025.
2)Il primo ed il secondo motivo di appello relativi alla prescrizione non possono trovare accoglimento.
L'ordinanza del 3.3.2022 è stata dal Tribunale qualificata ”ordinanza ex art. 702 ter cpc non definitiva”, e a tale qualificazione corrispondono l'ampia motivazione sulle ragioni del rigetto dell'eccezione di prescrizione, il dispositivo e la previsione della prosecuzione del giudizio sulle altre questioni oggetto di causa.
Avverso tale ordinanza la non ha formulato riserva di appello;
per quanto la Parte_1
riserva di gravame non richieda formule sacramentali, è pur sempre necessario che essa sia formulata in termini chiari ed univoci, laddove il difensore dell nella Parte_1
pagina 2 di 6 udienza successiva alla suddetta ordinanza, si è invece limitato a “ribadire l'eccezione di prescrizione”.
Convertendosi la nullità del provvedimento in motivo di impugnazione, l Parte_1
avrebbe dovuto impugnare ex art. 702 ter cpc l'ordinanza non definitiva o sottoporla a riserva di appello anche al solo fine di farne valere la nullità per essere stata, in tesi, emessa in violazione delle norme del procedimento civile.
Ritiene comunque questa Corte (non univoca in senso contrario risultando la pronuncia della S.C. n. 17321/16) che, pur in mancanza di una specifica previsione corrispondente quella dell'art. 279 n. 4) cpc, una interpretazione analogica (stante l'analogia funzionale dei provvedimenti, sentenza e ordinanza ex art. 702 ter cpc), nonché sistematica e costituzionalmente orientata (poiché produttiva di accelerazione del giudizio laddove impone alle parti di manifestare immediatamente se intendano a meno contestare la soluzione data dal giudice alla questione preliminare) consente che, nel procedimento sommario di cognizione, il giudice definisca alcune delle questioni pregiudiziali, di rito o di merito, con pronuncia atta a passare in giudicato ai sensi dell'art. 702 quater cpc.
Ne discende che tale ordinanza non definitiva, se non appellata o se non fatta oggetto di riserva di appello ex art. 340 cpc, passa in giudicato.
In ogni caso, si osserva ad abundantiam, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è manifestamente infondata.
Il diritto della alla liquidazione del danno si prescrive ex art. 2953 cc in dieci CP_1
anni decorrenti dal momento in cui si è formato il giudicato sulla pronuncia civile di condanna generica, che va individuato nel passaggio in giudicato, con la pubblicazione della sentenza della S.C. n. 11117/15, della sentenza n.48/10 del Tribunale di Forlì, pronunciata non solo contro il ma anche contro l' quale CP_3 Parte_1
rappresentante del FGVS.
Ad abundantiam, si osserva che il termine decennale ex art. 2953 cc non era trascorso neppure dal giudicato formatosi l'8.10.2012 sulla condanna generica contenuta nella sentenza penale emessa, senza partecipazione del responsabile civile, nei confronti del pagina 3 di 6 Infatti, nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento CP_2
dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza, quale il coobbligato in solido
(Cass 16289/19).
Non è dunque pertinente il richiamo, da parte dell alla pronuncia della S.C. Parte_1
18401/09 (che riguarda non la durata del termine di prescrizione ma l'efficacia, nei confronti del FGVS, di atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti del danneggiante), pronuncia che peraltro risulta isolata e condivisibilmente superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità (v. Cass.4943/10).
3)E' manifestamente infondato il terzo motivo di appello: non vertendosi, come riconosce anche l'appellante, in ipotesi di frazionamento del credito, è sufficiente fare rimando alla pronuncia delle SS.UU. n. 29862/22 che ha ribadito il risalente e consolidato principio per il quale la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto.
La domanda di sola condanna generica, proposta riservando ad altro giudizio la liquidazione del quantum, è quindi lecita e non abusiva, e ciò a prescindere dalla considerazione che sull'ammissibilità della domanda di condanna generica proposta dalla è ormai sceso il giudicato di cui alla sentenza n. 418/10 del Tribunale CP_1
di Forlì.
pagina 4 di 6 4)Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per pronunciare la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c3 cpc al pagamento di importo che appare equo determinare in euro 7.000,00.
Secondo l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/18) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave, stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si è visto, i motivi, inaccoglibili per manifesta inconsistenza giuridica nonché pretestuosi poiché concretantisi in una interpretazione distorta degli istituti giuridici in rilievo in tema di prescrizione e di condanna generica, così che merita sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
quale impresa territorialmente designata a rappresentare il Fondo Garanzia Vittime della
Strada nei confronti di e avverso l'ordinanza ex Controparte_1 Controparte_2
art. 702 ter cpc del Tribunale di Forlì del 21.3.2023; condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
condanna ex art. 96 c3 pc l'appellante principale a pagare alla euro CP_1
7.000,00;
pagina 5 di 6 condanna l'appellante principale ex art. 96 c4 cpc a pagare euro 3.000,00 in favore della Controparte_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 620/2023 promossa da:
- IMPRESA DESIGNATA PER IL F.G.V.S. (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CANIATO RICCARDO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PLACHESI Controparte_1 C.F._1
PIETRO
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 29.9.2020
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 17.12.2020 chiedeva Controparte_1
che, passata in giudicato il 26.2.2015 la sentenza di condanna generica pronunciata dal giudice civile che aveva accertato la corresponsabilità, nella verificazione del sinistro stradale del 18.5.2002, sua (per l'80%) e di (per il 20%), il Tribunale di Controparte_2
Forlì condannasse al risarcimento dei danni il nonché la quale CP_2 Parte_1
pagina 1 di 6 impresa territorialmente designata a rappresentare il Fondo Garanzia Vittime della
Strada.
Costituitasi, la compagnia eccepiva preliminarmente la prescrizione ex art. 2947 cc e l'inammissibilità della domanda per abusivo frazionamento del giudizio.
Con provvedimento del 3.3.2022 denominato ”ordinanza ex art. 702 ter cpc non definitiva” il Tribunale rigettava l'eccezione di prescrizione e disponeva con separato provvedimento per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza del 21.3.2023 il Tribunale condannava la ed il al Parte_1 CP_2
pagamento di euro 189287,01 ed accoglieva la domanda di rivalsa della compagnia verso il CP_2
Avverso tale ordinanza proponeva appello la deducendo l'inammissibilità, Parte_1
nell'ambito del procedimento di cognizione ordinaria, di ordinanza ex art.702 ter cpc non definitiva autonomamente impugnabile;
l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione nella ordinanza definitiva, da accogliersi nel merito, e l'ingiusto rigetto dell'eccezione di inammissibilità del frazionamento del giudizio.
Costituitasi la per opporsi all'appello, con ordinanza del 15.6.2023 la Corte CP_1
rigettava l'istanza ex art. 283 cpc.
Nella contumacia del la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni CP_2
di cui in epigrafe in esito all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 21.2.2025.
2)Il primo ed il secondo motivo di appello relativi alla prescrizione non possono trovare accoglimento.
L'ordinanza del 3.3.2022 è stata dal Tribunale qualificata ”ordinanza ex art. 702 ter cpc non definitiva”, e a tale qualificazione corrispondono l'ampia motivazione sulle ragioni del rigetto dell'eccezione di prescrizione, il dispositivo e la previsione della prosecuzione del giudizio sulle altre questioni oggetto di causa.
Avverso tale ordinanza la non ha formulato riserva di appello;
per quanto la Parte_1
riserva di gravame non richieda formule sacramentali, è pur sempre necessario che essa sia formulata in termini chiari ed univoci, laddove il difensore dell nella Parte_1
pagina 2 di 6 udienza successiva alla suddetta ordinanza, si è invece limitato a “ribadire l'eccezione di prescrizione”.
Convertendosi la nullità del provvedimento in motivo di impugnazione, l Parte_1
avrebbe dovuto impugnare ex art. 702 ter cpc l'ordinanza non definitiva o sottoporla a riserva di appello anche al solo fine di farne valere la nullità per essere stata, in tesi, emessa in violazione delle norme del procedimento civile.
Ritiene comunque questa Corte (non univoca in senso contrario risultando la pronuncia della S.C. n. 17321/16) che, pur in mancanza di una specifica previsione corrispondente quella dell'art. 279 n. 4) cpc, una interpretazione analogica (stante l'analogia funzionale dei provvedimenti, sentenza e ordinanza ex art. 702 ter cpc), nonché sistematica e costituzionalmente orientata (poiché produttiva di accelerazione del giudizio laddove impone alle parti di manifestare immediatamente se intendano a meno contestare la soluzione data dal giudice alla questione preliminare) consente che, nel procedimento sommario di cognizione, il giudice definisca alcune delle questioni pregiudiziali, di rito o di merito, con pronuncia atta a passare in giudicato ai sensi dell'art. 702 quater cpc.
Ne discende che tale ordinanza non definitiva, se non appellata o se non fatta oggetto di riserva di appello ex art. 340 cpc, passa in giudicato.
In ogni caso, si osserva ad abundantiam, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante è manifestamente infondata.
Il diritto della alla liquidazione del danno si prescrive ex art. 2953 cc in dieci CP_1
anni decorrenti dal momento in cui si è formato il giudicato sulla pronuncia civile di condanna generica, che va individuato nel passaggio in giudicato, con la pubblicazione della sentenza della S.C. n. 11117/15, della sentenza n.48/10 del Tribunale di Forlì, pronunciata non solo contro il ma anche contro l' quale CP_3 Parte_1
rappresentante del FGVS.
Ad abundantiam, si osserva che il termine decennale ex art. 2953 cc non era trascorso neppure dal giudicato formatosi l'8.10.2012 sulla condanna generica contenuta nella sentenza penale emessa, senza partecipazione del responsabile civile, nei confronti del pagina 3 di 6 Infatti, nel caso in cui la sentenza penale di condanna generica al risarcimento CP_2
dei danni in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, sia passata in giudicato, la successiva azione volta alla quantificazione del danno non è soggetta al termine di prescrizione breve ex art. 2947 c.c., ma a quello decennale ex art. 2953 c.c. decorrente dalla data in cui la sentenza stessa è divenuta irrevocabile, atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum"; la conversione del termine di prescrizione, da breve a decennale, per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è invocabile anche nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al processo nel quale è stata pronunciata la stessa sentenza, quale il coobbligato in solido
(Cass 16289/19).
Non è dunque pertinente il richiamo, da parte dell alla pronuncia della S.C. Parte_1
18401/09 (che riguarda non la durata del termine di prescrizione ma l'efficacia, nei confronti del FGVS, di atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti del danneggiante), pronuncia che peraltro risulta isolata e condivisibilmente superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità (v. Cass.4943/10).
3)E' manifestamente infondato il terzo motivo di appello: non vertendosi, come riconosce anche l'appellante, in ipotesi di frazionamento del credito, è sufficiente fare rimando alla pronuncia delle SS.UU. n. 29862/22 che ha ribadito il risalente e consolidato principio per il quale la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto.
La domanda di sola condanna generica, proposta riservando ad altro giudizio la liquidazione del quantum, è quindi lecita e non abusiva, e ciò a prescindere dalla considerazione che sull'ammissibilità della domanda di condanna generica proposta dalla è ormai sceso il giudicato di cui alla sentenza n. 418/10 del Tribunale CP_1
di Forlì.
pagina 4 di 6 4)Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per pronunciare la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c3 cpc al pagamento di importo che appare equo determinare in euro 7.000,00.
Secondo l'insegnamento delle SS.UU. (Cass. 9912/18, 22405/18) la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, consistenti, la prima, nella consapevolezza della manifesta infondatezza delle proprie pretese, e la seconda nella violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda.
Nel caso di specie, alla luce di quanto esposto nell'esame dei singoli motivi di appello, sussiste senz'altro quanto meno la colpa grave, stato soggettivo ha coinvolto l'esercizio dell'impugnazione nel suo complesso, risultando, come si è visto, i motivi, inaccoglibili per manifesta inconsistenza giuridica nonché pretestuosi poiché concretantisi in una interpretazione distorta degli istituti giuridici in rilievo in tema di prescrizione e di condanna generica, così che merita sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
quale impresa territorialmente designata a rappresentare il Fondo Garanzia Vittime della
Strada nei confronti di e avverso l'ordinanza ex Controparte_1 Controparte_2
art. 702 ter cpc del Tribunale di Forlì del 21.3.2023; condanna l'appellante a rifondere alla le spese di lite del grado che CP_1
liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
condanna ex art. 96 c3 pc l'appellante principale a pagare alla euro CP_1
7.000,00;
pagina 5 di 6 condanna l'appellante principale ex art. 96 c4 cpc a pagare euro 3.000,00 in favore della Controparte_4
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante principale di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17
L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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