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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/12/2025, n. 2720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2720 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
13954 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13954 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
Garofolo n.65, rappresentato e difeso dall'avv. LAMARINA TIZIANA
e nata il [...] a [...], residente a [...]del Garda (BS), Parte_2
in Via Valtenesi n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. LAMARINA TIZIANA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti:
- disporsi la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.146/2025, pubbl. il
26/02/2025, nel procedimento RG n. 18158/2024del Tribunale di Brescia come indicate nella narrativa del presente atto, così che, ferme restando quelle non modificate, le nuove condizioni saranno le seguenti:
- 2) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione paterna. Le visite ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno organizzati concordemente tenendo conto delle esigenze e desideri della figlia e ciò in considerazione della sua età prevendendosi come minimo, che la figlia trascorra con la madre almeno due weekend al mese in via alternata, la metà delle vacanze estive, natalizie e pasquali ed un giorno infrasettimanale. I genitori continueranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, nel primario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto anche con le famiglie di origine. Le decisioni di Per_ maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore (es. visite mediche periodiche o urgenti, colloqui con insegnanti, scelta abbigliamento, organizzazione del tempo libero ecc.) potranno essere assunte disgiuntamente dai genitori
- 4) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto della figlia per il Persona_1 periodo di permanenza della stessa presso ciascun genitore;
- 6) I genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie per entrambi i figli (salvo il raggiungimento della indipendenza economica del figlio maggiorenne secondo Persona_2 il Protocollo del Tribunale di Verona, con refusione della quota parte a colui/colei che le ha versate per intero.
Ai fini di meglio specificare la ripartizione delle spese accessorie, secondo il protocollo del Tribunale di Verona, approvato nel dicembre 2024, si specifica:
I Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
I Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo, preferibilmente scritto (v.ultra): visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
II Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
III Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo
(v.ultra): servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
IV Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
V Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo (v.ultra): attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), colui/colei che ritenga necessaria, od utile, la spesa deve comunicare la propria proposta all'altro in forma scritta, atteso il successivo termine (si considerano forma scritta mail, wapp o sms,); questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo il 50% ciascuno o decise dal giudice.
Il pagamento di dette spese, soprattutto se il pagamento dovrà essere svolto in una unica soluzione
(es. pago PA, bollettini premarcati, ecc), verrà svolto dal genitore che ha proposto la spesa, previo anticipo, preferibilmente con tracciabilità bancaria, del 50% a carico dell'altro genitore in favore del preponente o, se possibile, versando ciascun genitore, direttamente terzo, la propria quota (es: costi di palestra); se ciò non sarà possibile un genitore anticiperà l'intera somma, con onere a carico dell'altro di provvedere al rimborso della propria quota di spettanza, entro 10 giorni o con altra modalità concordata. Si precisa che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 7)-L'assegno unico universale viene attribuito al sig. nella misura del 50% Parte_1 ciascuno, con reciproco impegno ad inoltrare richiesta agli enti competenti. Le detrazioni fiscali rimarranno al 50%, al pari delle spese deducibili.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025, e Parte_1 Pt_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 5/10/2003; che dall'unione
[...] erano nati (4/12/2005) e (25/2/2008); che tra le parti era intervenuta Persona_2 Persona_1 separazione, dinanzi al Tribunale di Brescia, omologata il 14/12/2009 e, successivamente, sentenza di divorzio emessa il 26/2/2025 dal Tribunale di Brescia – hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 146/25 del 26/2/25, il collocamento della Per_ minore presso il padre, il mantenimento diretto della minore da parte dei genitori e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, richiamandosi per la relativa disciplina al Protocollo di Verona e, infine, l'attribuzione dell'assegno universale nella misura del
50% a ciascuna parte. Hanno, altresì, chiesto una regolamentazione del diritto di visita, in concordanza con il rinnovato quadro fattuale e dell'età della minore (quasi maggiorenne).
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 13/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza del Tribunale di Brescia n. 146/2025 del 26/2/25, così decide:
DISPONE il collocamento della minore presso il padre, con previsione del mantenimento ordinario diretto della stessa da parte di ciascun genitore, suddivisione delle spese straordinarie per entrambi i figli al 50% ciascuno e secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, visite come da richiesta e attribuzione dell'assegno unico al 50% a ciascun genitore.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
EF PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Antonella Guerra Presidente
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
Dott.ssa EF PA Giudice Relatore
Decidendo nella causa n. 13954 2025 VG promossa
DA nato il [...] a [...], residente a [...]
Garofolo n.65, rappresentato e difeso dall'avv. LAMARINA TIZIANA
e nata il [...] a [...], residente a [...]del Garda (BS), Parte_2
in Via Valtenesi n. 14, rappresentato e difeso dall'avv. LAMARINA TIZIANA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
In punto: modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni comuni delle parti:
- disporsi la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n.146/2025, pubbl. il
26/02/2025, nel procedimento RG n. 18158/2024del Tribunale di Brescia come indicate nella narrativa del presente atto, così che, ferme restando quelle non modificate, le nuove condizioni saranno le seguenti:
- 2) affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente presso l'abitazione paterna. Le visite ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore nonché le vacanze estive, natalizie e pasquali verranno organizzati concordemente tenendo conto delle esigenze e desideri della figlia e ciò in considerazione della sua età prevendendosi come minimo, che la figlia trascorra con la madre almeno due weekend al mese in via alternata, la metà delle vacanze estive, natalizie e pasquali ed un giorno infrasettimanale. I genitori continueranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e cura, nel primario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto anche con le famiglie di origine. Le decisioni di Per_ maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute continueranno ad essere assunte di comune accordo fra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana della minore (es. visite mediche periodiche o urgenti, colloqui con insegnanti, scelta abbigliamento, organizzazione del tempo libero ecc.) potranno essere assunte disgiuntamente dai genitori
- 4) I genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto della figlia per il Persona_1 periodo di permanenza della stessa presso ciascun genitore;
- 6) I genitori suddivideranno nella misura del 50% le spese straordinarie per entrambi i figli (salvo il raggiungimento della indipendenza economica del figlio maggiorenne secondo Persona_2 il Protocollo del Tribunale di Verona, con refusione della quota parte a colui/colei che le ha versate per intero.
Ai fini di meglio specificare la ripartizione delle spese accessorie, secondo il protocollo del Tribunale di Verona, approvato nel dicembre 2024, si specifica:
I Spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico di medicina generale;
cure odontoiatriche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket per prestazioni erogate dal e per CP_1 medicinali prescritti dal medico di medicina generale, esclusa la farmacia da banco ancorché prescritta dal medico di medicina generale;
protesi e ausili sanitari con prescrizione medica come, a mero titolo esemplificativo, lenti a contatto, lenti da vista con montatura (quest'ultima nei limiti di spesa massima di € 150,00), tutori e plantari ortopedici;
I Spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo, preferibilmente scritto (v.ultra): visite specialistiche in regime di libera professione, trattamenti sanitari specialistici in libera professione, terapie, ausili sanitari nonché cure termali e fisioterapiche, nonché interventi chirurgici;
II Spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
entrata anticipata ed uscita posticipata, se necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori;
tasse universitarie statali;
III Spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo
(v.ultra): servizio di doposcuola;
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari non statali;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese per alloggio universitario;
IV Spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.500,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES); centri ricreativi estivi e gruppi estivi nei limiti dei costi previsti per quelli comunali o parrocchiali;
V Spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo (v.ultra): attività sportive o artistiche comprensive anche di abbigliamento e attrezzatura;
corsi di lingue;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori;
centri ricreativi diversi da quelli di cui al capo precedente;
Quando i genitori debbano concordare le spese di cui al capoverso II, IV e VI (spese con accordo), colui/colei che ritenga necessaria, od utile, la spesa deve comunicare la propria proposta all'altro in forma scritta, atteso il successivo termine (si considerano forma scritta mail, wapp o sms,); questi, nel caso in cui non sia d'accordo con la spesa o con l'attività, dovrà esprimere in forma scritta, entro
10 giorni dalla richiesta, un motivato dissenso al sostenimento della stessa;
il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
in caso di rifiuto immotivato, e/o contrario all'interesse della prole, la spesa andrà comunque divisa secondo il 50% ciascuno o decise dal giudice.
Il pagamento di dette spese, soprattutto se il pagamento dovrà essere svolto in una unica soluzione
(es. pago PA, bollettini premarcati, ecc), verrà svolto dal genitore che ha proposto la spesa, previo anticipo, preferibilmente con tracciabilità bancaria, del 50% a carico dell'altro genitore in favore del preponente o, se possibile, versando ciascun genitore, direttamente terzo, la propria quota (es: costi di palestra); se ciò non sarà possibile un genitore anticiperà l'intera somma, con onere a carico dell'altro di provvedere al rimborso della propria quota di spettanza, entro 10 giorni o con altra modalità concordata. Si precisa che, nel caso di spese medico sanitarie, che non necessitano di essere previamente concordate perché urgenti, permanga il rispetto della reciproca tempestiva informazione. 7)-L'assegno unico universale viene attribuito al sig. nella misura del 50% Parte_1 ciascuno, con reciproco impegno ad inoltrare richiesta agli enti competenti. Le detrazioni fiscali rimarranno al 50%, al pari delle spese deducibili.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: nulla oppone all'accoglimento del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2025, e Parte_1 Pt_2
– sul presupposto per cui avevano contratto matrimonio il 5/10/2003; che dall'unione
[...] erano nati (4/12/2005) e (25/2/2008); che tra le parti era intervenuta Persona_2 Persona_1 separazione, dinanzi al Tribunale di Brescia, omologata il 14/12/2009 e, successivamente, sentenza di divorzio emessa il 26/2/2025 dal Tribunale di Brescia – hanno chiesto, a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Brescia n. 146/25 del 26/2/25, il collocamento della Per_ minore presso il padre, il mantenimento diretto della minore da parte dei genitori e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie per entrambi i figli, richiamandosi per la relativa disciplina al Protocollo di Verona e, infine, l'attribuzione dell'assegno universale nella misura del
50% a ciascuna parte. Hanno, altresì, chiesto una regolamentazione del diritto di visita, in concordanza con il rinnovato quadro fattuale e dell'età della minore (quasi maggiorenne).
Le parti con le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in data 13/11/25 hanno confermato il contenuto del ricorso introduttivo e le condizioni ivi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le richieste concordemente avanzate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, hanno allegato tutti gli elementi utili all'accoglimento della domanda, tenuto conto che secondo il costante orientamento della giurisprudenza i “giustificati motivi” la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto.
Le spese, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, a modifica delle condizioni di divorzio sancite con la sentenza del Tribunale di Brescia n. 146/2025 del 26/2/25, così decide:
DISPONE il collocamento della minore presso il padre, con previsione del mantenimento ordinario diretto della stessa da parte di ciascun genitore, suddivisione delle spese straordinarie per entrambi i figli al 50% ciascuno e secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, visite come da richiesta e attribuzione dell'assegno unico al 50% a ciascun genitore.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio del 25/11/25.
La Giudice relatrice
EF PA
La Presidente
Dott.ssa Antonella Guerra