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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/12/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1783 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2016, trattenuta in decisione all'udienza del 21.7.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 via Padre Antonio da Olivadi n. 15, presso lo studio dell'avv. Giovanna Diaco, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Decollatura (CZ), via Piano Cappuccio n. 7, presso lo studio degli avv.ti Valerio Spagnuolo e Carlo Spagnuolo, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTO OGGETTO: proprietà. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Lamezia Terme , per ivi sentire accertare e dichiarare ex art. 948 c.c. Controparte_1 in suo favore la piena proprietà del terreno sito in Comune di OL (CZ), denominato fondo
“Grillo”, identificato catastalmente al foglio di mappa 8, particelle 570 e 574, con una estensione complessiva pari a 4.670 mq, nonché l'illegittima occupazione e detenzione dell'immobile predetto da parte del convenuto e, per l'effetto, ordinare l'immediato rilascio dell'immobile oltre al pagamento dei danni patiti e patiendi per l'occupazione illegittima dell'immobile, da liquidarsi anche in via equitativa e comunque nella somma di euro 3.000,00; il tutto con la condanna del convenuto al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario. 1.2. Si costituiva in giudizio per sentire accertare e dichiarare l'infondatezza della Controparte_1 domanda attorea in quanto non sussistenti i requisiti dell'invocato art. 948 c.c. e, per l'effetto, rigettare le conclusioni formulate;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione in favore del convenuto, per il possesso ultraventennale, dell'immobile oggetto di causa, con condanna della parte attrice alla refusione delle spese del giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. 1.3. La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e attraverso la prova orale richiesta dalle parti. 1.4. La causa, sulle conclusioni richiamate in epigrafe, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
1 21.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex artt. 127 e 127 ter c.p.c., con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Le domande sulle quali il Tribunale nella odierna sede è chiamato a pronunciare sono le seguenti:
1) domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c. svolta dall'attrice con riferimento al terreno sito in agro di OL (CZ), denominato fondo “Grillo”, censito al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 8, particelle 570 e 574, con conseguente condanna del convenuto all'immediato rilascio dell'immobile in favore della ricorrente e al risarcimento dei danni per occupazione illegittima della res;
2) domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dal convenuto con riferimento al suindicato bene immobile.
2.1. La domanda di rivendica ex art 948 c.p.c. formulata da parte attrice è fondata e pertanto è meritevole di accoglimento a differenza di quella riconvenzionale di usucapione formulata dal convenuto che, invece, va respinta. 2.2. In termini qualificatori, la domanda di parte attrice va configurata alla stregua di una domanda di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. dal momento che l'attrice ha domandato il rilascio del bene in ragione dell'accertamento e della dichiarazione della sua proprietà sullo stesso. Tale tipologia di azione è volta a ricongiungere la proprietà al possesso: si tratta di un mezzo a tutela del proprietario non possessore del suo bene, teso a consentirgli di ottenerne la restituzione, previa dimostrazione di un titolo di proprietà sul bene posseduto da altri. La tipica finalità recuperatoria della domanda di rivendica presuppone necessariamente, come detto, che, al momento della sua proposizione, il bene rivendicato sia nel possesso del convenuto (Cass. civ. n. 7777/2005). Una volta assolto l'onere probatorio, la restituzione del bene è assicurata;
spetterà al convenuto, che abbia eventualmente titolo a ritenere il bene, opporre e provare eventuali fatti impeditivi. Non è necessario indicare il titolo in virtù del quale si rivendica la proprietà di un bene immobile - e quindi non è nullo l'atto di citazione privo di tale indicazione - perchè la causa petendi, nell'azione di rivendicazione, si identifica con il diritto stesso, ed il titolo, a differenza dell'azione a tutela di diritti di credito, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Difatti, in tema di azione rivendicazione, la proprietà appartiene alla categoria dei diritti "autodeterminati", individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, cosicchè nelle azioni ad essi relative, a differenza delle azioni accordate a tutela dei diritti di credito, la "causa petendi" si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo, necessario alla prova del diritto, non ha alcuna funzione di specificazione della domanda. Non può pertanto ravvisarsi la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione del titolo in funzione del quale il bene immobile viene rivendicato (Cass. civ. Sez. II Sent., 17-07-2007, n. 15915 (rv. 600593)). Inoltre, non inerendo tale azione ad un unico rapporto giuridico inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non si configura un litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'azione di rivendicazione può essere esercitata anche da uno solo dei comproprietari (Cass. 685/2011). Differente dalla azione di rivendicazione è quella di mero accertamento della proprietà, in cui si ha interesse ad una decisione giudiziale che confermi l'esistenza del diritto in capo all'attore, ma non si chiede la restituzione del bene, che normalmente è nel possesso dell'attore (Cass. civ. n. 6258/2009). Sul piano probatorio l'azione di mero accertamento non richiede la “probatio
2 diabolica”, ma di allegare e provare il titolo di acquisto (Cass. civ. n. 7777/2005). Ciò non esclude che l'onere di provare il titolo permanga anche in caso di rigetto degli assunti prospettati dal convenuto (Cass. civ. n. 696/2000). Tuttavia, quando si propone una domanda di accertamento della proprietà senza avere il possesso della cosa, si deve offrire la stessa rigorosa prova prevista per la rivendicazione perchè si potrebbe utilizzare l'emananda sentenza favorevole per ottenere la consegna della cosa (cfr. Cass. civ. n. 12091/2003). Ultimamente, in realtà, si è iniziato a dubitare che le azioni di accertamento e di rivendicazione della proprietà siano soggette a un regime probatorio diverso. Ciò è in contrasto infatti con i più recenti insegnamenti della Suprema Corte, in base ai quali "colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes" (Cass. civ. n. 1210/2017). Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, quale che sia la azione proposta dall'attore, di rivendicazione di un bene o di accertamento della proprietà, l'onere della prova per vincere il giudizio prevede la dimostrazione della cosiddetta 'probatio diabolica' prescritta per chi eserciti una azione di rivendica della proprietà ex art. 948 c.c. (vedi anche Cassazione civile sez. II, 6/5/2019, (ud. 3/10/2018, dep. 6/5/2019), n.11767; per il merito vedi Tribunale Bergamo sez. IV, 5/2/2019, (ud. 5/2/2019, dep. 5/2/2019), n. 344; Corte Appello Reggio Calabria sez. I, 29/6/2020, n.471; Tribunale Crotone sez. I, 14/7/2020, n. 639). In precedenza, era stato effettivamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che colui il quale proponga un'azione di mero accertamento della proprietà di un bene non abbia l'onere della "probatio diabolica", ma soltanto quello di allegare e provare il titolo del proprio acquisto, quando l'azione non miri alla modifica di uno stato di fatto, bensì unicamente all'eliminazione di uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto sulla cosa di cui l'attore è già investito (Cass. 14 aprile 2005, n. 7777; Cass. 9 giugno 2000, n. 7894; Cass. 4 dicembre 1997, n. 12300). In altre pronunce, tuttavia, si era negata ogni attenuazione dell'onere probatorio del titolo del preteso dominio della proprietà, rispetto all'azione di rivendica, per chi proponga un'azione di accertamento della proprietà di un bene (vedi in tal senso Cass. 22 gennaio 2000, n. 696). Quest'ultima più rigorosa interpretazione ha trovato corroborazione negli argomenti posti da Cass. sez. un. 28 marzo 2014, n. 7305, nel senso di non ammettere alcuna elusione dall'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'azione, quale appare pure quella di accertamento, che trovi il proprio fondamento comunque nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione. 2.3. Tornando più propriamente alla domanda di rivendica, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, l'attore che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto risalendo, attraverso i titoli dei precedenti danti causa del bene, ad un acquisto a titolo originario;
ovvero provare di aver posseduto il bene - anche attraverso precedenti danti causa - per il periodo di tempo necessario all'usucapione (cfr. Cass. 11521/1999). E tale onere probatorio non muta neanche quando il convenuto esperisce domanda riconvenzionale o eccezione di usucapione: in particolare, se la domanda di usucapione non è formulata in modo tale
3 da comportare il riconoscimento del diritto dei danti causa dell'attore, l'onere della prova non è minimamente attenuato potendo il convenuto avvalersi della vantaggiosa posizione di possessore e del principio “possideo quia possideo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007 (Rv. 597719)). A meno che il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall'attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi (Cass. civ. Sez. III, 18-09-2014, n. 19653 (rv. 632992)). In ogni caso, a prescindere dall'onere probatorio e dalla sua pretesa attenuazione, chi agisce in rivendica, in presenza dell'eccezione o domanda riconvenzionale di usucapione ex adverso proposta, deve fornire, comunque, la prova di un valido titolo di acquisto del bene rivendicato e dell'appartenenza dello stesso ai suoi danti causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a esercitare il dominio sul bene (Cass. n. 13186/2002 e n. 12327/2001) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11555 del 17/05/2007). 2.4. In altri termini, il rivendicante è esonerato dal suo onere probatorio se il convenuto non contesta il diritto di proprietà dell'attore, ma oppone un titolo personale o un diritto reale limitato di godimento. Pacifica conferma di ciò deriva dall'orientamento maggioritario della giurisprudenza (sentenza Cassazione n. 2216/1987; cfr. Cassazione civile , sez. II , 11/11/1986 , n. 6592: “I principi in tema di prova nel giudizio di revindica - secondo i quali l'attore in rivendicazione deve provare il dominio sulla cosa rivendicata risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un requisito a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge - non hanno carattere assoluto ma vanno adeguate alle concrete particolarità delle singole situazioni in relazione alla linea difensiva adottata dal convenuto. Pertanto, ove il convenuto in rivendicazione non contesta il diritto di proprietà del rivendicante sul fondo, quale risulta dal titolo, ma vi opponga un dominio utile, vale a dire un potere di godimento come enfiteuta, il tema del decidere ed il correlativo onere probatorio verte solo sull'esistenza di questo potere, con la conseguenza, ove esso sia dimostrato inesistente, dell'accoglimento della domanda di rivendicazione della proprietà piena del fondo”). Naturalmente, oltre a provare la proprietà, il rivendicante deve dare la prova che il convenuto ha il possesso o la detenzione della cosa.
2.5. In estrema sintesi, nel giudizio di rivendicazione, “l'attore deve provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione iuris tantum di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi danti causa” (Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 1997, n. 1925).
3. L'azione di rivendicazione, dunque, postula che l'attore provi il proprio diritto di proprietà sul
4 bene conteso. Nel caso di specie, ha assolto a tale onere probatorio. Parte_1
L'attrice, infatti, ha prodotto l'atto di donazione del 17.9.1990 (rep. n. 56142, per Notar
[...]
, con cui la sua dante causa, , le trasferiva la proprietà, tra gli altri, del fondo in Per_1 Per_2 oggetto. La validità di tale atto di liberalità è stata, inoltre, definitivamente accertata con sentenza n. 166/2003 del Tribunale di Lamezia Terme, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 214/2006, prodotte in atti dall'attrice. Come ampiamente detto, il rigore della c.d. “probatio diabolica” risulta attenuato nel caso in cui, come quello in esame, il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene all'attore o ai suoi danti causa, ma opponga un proprio diritto fondato sull'usucapione. In tale ipotesi, il convenuto, chiedendo di accertare il proprio acquisto a titolo originario, riconosce implicitamente che il bene, prima del compiersi della dedotta usucapione, apparteneva all'attore o al suo dante causa. La difesa del si fonda, infatti, sull'asserito possesso del bene che gli sarebbe stato CP_1
"affidato" proprio da , dante causa dell'odierna attrice. Per_2
Alla luce della documentazione prodotta e della natura delle difese del convenuto, deve pertanto ritenersi pienamente provato il diritto di proprietà di sul terreno per cui è causa. Parte_1
4. La domanda riconvenzionale con cui ha chiesto di essere dichiarato Controparte_1 proprietario del fondo oggetto di causa per usucapione, invece, è infondata. 4.1. Devono essere premessi brevi cenni sull'istituto dell'usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. 4.2. Vale rammentare, al riguardo, che sulla base del disposto di cui all'art. 1158 c.c., la proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso continuato laddove, ai sensi dell'art. 1140 c.c., il possesso è il potere di fatto su una cosa, che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, accompagnato dall'elemento psicologico di comportarsi e farsi considerare come proprietario del bene. Si ricorda inoltre che “l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protragga per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione. Pertanto, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (Cass. 28 gennaio 2000 n. 975). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti, atti, soltanto, di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (cfr. Cass. n. 22191.2013; ma vedi
5 anche la massima di diritto di Cass. n. 18392/2006: “Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare”). Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ.. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. ex plurimis Cass. n. 5964/1996). Sicchè, ai fini della configurabilità del possesso idoneo ad usucapire il bene è necessaria la sussistenza non solo della materiale disponibilità della res (c.d. corpus possessionis), ma anche – e soprattutto - del requisito dell'animus possidendi, e cioè l'intenzione di esercitare sul bene tutti i poteri del proprietario, senza riconoscerne la proprietà altrui. In altri termini, l'usucapione trova fondamento su di una situazione di fatto caratterizzata, da una parte, dal mancato esercizio delle facoltà connesse al diritto di proprietà da parte dell'intestatario formale del bene (e dalla sua mancata reazione al possesso esercitato sul bene da parte di altri) e, dall'altra e specularmente, dalla prolungata signoria di fatto sul bene medesimo da parte di soggetti di terzi che posseggono il bene esercitandovi attività corrispondenti al diritto di proprietà (art. 1140 c.c.), in modo pacifico, pubblico e senza soluzione di continuità per l'intera durata prescritta dalle norme codicistiche. Tale possesso esercitato dal terzo sulla cosa deve essere necessariamente accompagnato dall'elemento soggettivo, psicologico consistente nella volontà e nell'intenzione di utilizzare il bene, nonostante la conoscenza dell'altruità dello stesso, uti dominus. 4.2. La giurisprudenza delle corti di merito ha sintetizzato, in punto di onus probandi, che “in tema di usucapione immobiliare l'acquisto a titolo originario della proprietà si concretizza con il possesso continuato ed ininterrotto del bene immobile per una durata non inferiore agli anni venti. Colui che ha l'interesse ad accertare la proprietà a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione, tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c. È necessario provare un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore. Il requisito della continuità, necessario per la configurabilità del possesso "ad usucapionem" (art. 1158 cod. civ.), si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità ed alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla cosa stessa, contrapposta all'inerzia del titolare del diritto. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito ovvero chi eccepisce detta circostanza, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del "corpus", ma anche dell'"animus" (vedi
6 Corte Appello Napoli sez. VI, 04/06/2018, n. 2663). In ogni caso, deve dirsi che se è vero che la prova dell'acquisto per usucapione della proprietà o di altro diritto reale su un bene immobile, in quanto vertente su una situazione di fatto, non è soggetta a limitazioni legali e pertanto può essere fornita anche per testimoni (Cass. Civ. 26/7/77 n. 3342, Cass. Civ. 19/7/99 n. 7692), è anche vero che le recenti pronunce tendono a richiedere una prova rigorosa da parte di chi rivendica la proprietà (cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 26/04/2011 n. 9325, Cass. 16.1.2014 n. 874). Sotto tale aspetto va sottolineato che, ai fini della prova, la giurisprudenza ha ritenuto che non è sufficiente la coltivazione del fondo, occorrendo invece che tale attività materiale sia corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (Cass. civ. n. 6123/2020; Cass. civ. n. 17376/2018). 4.4. Sintetizzando quanto finora illustrato, può dirsi che l'usucapione è un modo di acquisto a titolo originario della proprietà mediante il possesso continuativo ventennale del bene immobile. La legge richiede che tale possesso debba caratterizzarsi inoltre per il fatto di essere pacifico e pubblico, non occorrendo tuttavia che sia in buona fede. Il possessore può ben essere a conoscenza dell'esistenza del diritto di proprietà altrui sul bene. L'usucapione non è una sanzione per chi non utilizza i propri beni, bensì una sorta di premio per chi, invece, se ne prende eventualmente cura per un ventennio atteggiandosi a proprietario. Quindi, oltre al disinteresse del titolare, è necessario anche un comportamento attivo di un terzo volto a trarre dal bene in questione tutte le utilità che solo il proprietario avrebbe diritto a ottenere. Sono tre gli elementi fondamentali dell'usucapione di beni immobili: 1) un possesso per oltre 20 anni del bene altrui;
2) l'utilizzo di tale bene con esercizio dei poteri che solo un proprietario potrebbe vantare;
3) la mancata rivendicazione del proprio bene da parte del proprietario. Se manca anche uno solo di questi tre elementi, non si può avere usucapione. In generale, per provare l'usucapione del bene possono essere utilizzati tutti i mezzi di prova messi a disposizione dall'ordinamento. Colui che invoca l'intervenuto acquisto per usucapione ha l'obbligo di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, allegando e dimostrando il momento e le modalità di acquisto del possesso, non essendo sufficiente a tal fine la generica dichiarazione di aver posseduto per oltre vent'anni (Trib. Castrovillari, 04/03/2020, n. 253). Secondo la giurisprudenza maggioritaria, la prova dell'usucapione deve essere particolarmente rigorosa: infatti, si tratta pur sempre di un comportamento che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, pertanto, le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. La Suprema Corte, con ordinanza n. 6688 del 7 marzo 2019, ha stabilito infatti che “ai fini dell'usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell'interessato attraverso un'attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa”. Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, dichiarando di averlo usucapito, è obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, dunque, non soltanto del corpus, ma anche dell'animus. È onere di colui che chiede l'accertamento della intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto estrinsecatosi in un'attività corrispondente all'esercizio del
7 diritto di proprietà. Questi non solo deve provare il corpus, dimostrando di essere nella disponibilità del bene, ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire. Ai fini della usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla “res” da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (ex multis, Cass. 20508/2019; Cass. n. 23849/2018). 4.5. Dunque, ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione ordinaria, è necessario il possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico del bene per almeno venti anni, accompagnato dall'animus possidendi, ossia dall'intenzione di esercitare sul bene i poteri corrispondenti a quelli del proprietario o del titolare di altro diritto reale. Nel caso di specie, il convenuto non ha fornito la prova rigorosa di un possesso utile “ad usucapionem”. Anzi, gli elementi emersi in corso di causa depongono in senso contrario. Infatti, è lo stesso convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ad affermare che gli immobili in questione "vennero affidati all'odierno convenuto, a titolo esclusivamente gratuito, dalla Sig.ra originaria proprietaria del terreno, nell'anno 1980" (v. pag. 2 comparsa di Per_2 costituzione e risposta con domanda riconvenzionale di parte convenuta). Tale affermazione, lungi dal dimostrare l'inizio di un possesso “uti dominus”, delinea piuttosto un rapporto di detenzione qualificata, riconducibile a un contratto di comodato o, comunque, a un atto di mera tolleranza della proprietaria (cosiddetta “permissio domini”). Tale ricostruzione è corroborata dalla deposizione del teste di parte convenuta, , il Testimone_1 quale, all'udienza del 20.3.2019, ha dichiarato che "aveva concesso questo terreno al padre Per_2 di " e che il convenuto lo utilizzava per far pascolare gli animali (v. verbale di udienza del CP_1
20.3.2019 fascicolo d'ufficio in atti). L'uso dei termini “concesso”, “affidati”, sono sintomatici di una relazione con il bene derivante da un consenso del titolare del diritto, e non da un'apprensione autonoma e oppositiva. Ai sensi dell'art. 1141, comma 1, c.c., si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione. Nel caso in esame, le stesse allegazioni del convenuto e le risultanze istruttorie provano che la relazione con il bene è iniziata a titolo di detenzione, per concessione della proprietaria. La detenzione non può tramutarsi in possesso utile all'usucapione se non per effetto di un atto di "interversione del possesso" (art. 1141, comma 2, c.c.), consistente in un'opposizione manifestata dal detentore nei confronti del possessore, da cui risulti in modo inequivocabile l'intenzione di continuare a tenere la cosa non più come detentore, ma come possessore per conto ed in nome proprio. Il convenuto non ha allegato né provato alcun atto specifico di interversione. La recinzione del fondo o la realizzazione di un manufatto, pur essendo attività significative, non costituiscono, nel contesto di un rapporto originato da tolleranza o comodato, atti idonei a mutare la detenzione in possesso, in assenza di una chiara manifestazione di volontà oppositiva portata a conoscenza del proprietario. Inoltre, la pretesa di un possesso “uti dominus” a far data dal 1980 appare inconciliabile con gli atti di disposizione del bene posti in essere dalla proprietaria , la quale nel 1990 ha donato il Per_2 terreno alla , e ha poi affrontato un lungo contenzioso giudiziario per la declaratoria di Pt_1 invalidità di tale atto, a riprova del suo persistente interesse e del suo esercizio di facoltà dominicali sul bene.
8 Infine, le numerose diffide inviate dall'attrice al per ottenere il rilascio del fondo (cfr. doc.ti CP_1
3 e 4 fascicolo di parte attrice) costituiscono atti idonei a interrompere il termine per l'usucapione, manifestando la volontà della proprietaria di far valere il proprio diritto. Per tutte le ragioni esposte, la domanda riconvenzionale di usucapione deve essere rigettata. 5. Respinta la domanda di usucapione, va esaminata la domanda risarcitoria dell'attrice per l'occupazione del fondo da parte del da qualificarsi come “sine titulo”. CP_1
Tale domanda per il mancato godimento del bene è infondata. Come noto, l'occupazione senza titolo integra un fatto illecito extracontrattuale (art. 2043 c.c.) di natura permanente, che genera pertanto un diritto di credito risarcitorio in capo al proprietario/possessore/detentore qualificato-danneggiato. In materia di risarcimento del danno per illegittima detenzione, la giurisprudenza - tanto di merito quanto di legittimità - si è divisa: secondo un primo filone, nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario è “in re ipsa”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dall'impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile, sicché costituisce una presunzione iuris tantum e la liquidazione può essere operata dal giudice sulla base di presunzioni semplici, con riferimento al cd. danno figurativo, quale il valore locativo del bene usurpato (Cass. civ. n. 16670 del 09.08.2016); secondo un diverso filone, il danno da occupazione abusiva non può ritenersi “in re ipsa” e coincidente con l'evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare o altrimenti direttamente e tempestivamente utilizzare il bene, o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti (Cass. civ. n. 15111 del 17.06.2013; Cass. civ. n. 15757 del 27.07.2015). Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 33645 del 15.11.2022, le quali hanno risolto il contrasto esistente adottando una soluzione mediana. Più in particolare, le Sezioni Unite hanno dapprima chiarito che “la questione posta dal contrasto è, al fondo, se la violazione del contenuto del diritto, in quanto integrante essa stessa un danno risarcibile, sia suscettibile di tutela non solo reale ma anche risarcitoria”, giungendo alla conclusione per cui “al quesito debba darsi risposta positiva, nei termini emersi nella richiamata linea evolutiva della giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, secondo cui la locuzione “danno in re ipsa” va sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato (Cass. 7 gennaio 2021, n. 39; 20 gennaio 2022, n. 4936; 22 aprile 2022, n. 12865). Tale esito interpretativo, per quanto riguarda la lesione della facoltà di godimento, resta coerente al significato di danno risarcibile quale perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito. La linea da perseguire è infatti, secondo le Sezioni Unite, quella del punto di mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della Seconda Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla Terza Sezione Civile. Al fine di salvaguardare tale punto di mediazione, l'estensione della tutela dal piano reale a quello risarcitorio, per l'ipotesi della violazione del contenuto del diritto, deve lasciare intatta la distinzione fra le due forme di tutela” (Cass. civ. Sez. Unite, sent. 15- 11-2022, n. 33645). E ancora, le Sezioni Unite della Cassazione hanno specificato che se la tutela reale è orientata al
9 futuro e mira al ripristino dell'ordine formale violato, la tutela risarcitoria è tesa al passato, costituendo il rimedio per la perdita subita a causa della violazione del diritto, ed essa costituisce “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi. Mentre la tutela reale costituisce il rimedio per l'alterazione dell'ordinamento formale, la tutela risarcitoria è compensativa del bene della vita perduto, secondo le modalità del danno emergente se la perdita patrimoniale (o non patrimoniale) è in uscita, del lucro cessante se la perdita è in entrata”. La distinzione effettuata dalla Suprema Corte con riferimento alle due forme di tutela (reale e risarcitoria) comporta che il fatto costitutivo dell'azione risarcitoria non possa coincidere senza residui con quello dell'azione di rivendicazione, ma debba contenere l'ulteriore elemento costitutivo del danno risarcibile: “L'evento di danno riguarda non la cosa, ma proprio il diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”. Il nesso di causalità giuridica si stabilisce così fra la violazione del diritto di godere della cosa, integrante l'evento di danno condizionante il requisito dell'ingiustizia, e la concreta possibilità di godimento che è stata persa a causa della violazione del diritto medesimo, quale danno conseguenza da risarcire. Saldando il danno suscettibile di risarcimento alla concreta possibilità di godimento persa, per un verso si rende risarcibile il contenuto del diritto violato, in ossequio alla teoria normativa del danno, per l'altro si riconduce la violazione giuridica a una specifica perdita subita, in ossequio alla teoria causale. Il riferimento alla specifica circostanza di godimento perso stabilisce la discontinuità fra il fatto costitutivo dell'azione di rivendicazione e quello dell'azione risarcitoria, preservando la distinzione fra la tutela reale e quella risarcitoria”. In definitiva, secondo la Suprema Corte in caso di occupazione abusiva di immobile è necessaria
“l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. È pur vero che a fondamento dell'imprescrittibilità del diritto di proprietà vi è la circostanza che fra le facoltà riconosciute al proprietario vi è anche quella del non uso, ma l'inerzia resta una manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, mentre il danno conseguenza riguarda il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria”. 5.1. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, la domanda dell'attrice non merita accoglimento. La ricorrente, infatti, si è limitata a domandare la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno per occupazione sine titulo del terreno oggetto di causa. Null'altro è stato aggiunto. Ebbene, nel caso in esame manca del tutto la prova del danno conseguenza subito dalla , non Pt_1 avendo la parte allegato - né tanto meno provato, non avendo la ricorrente formulato alcuna istanza istruttoria sul punto - la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene de quo, né in forma diretta né in forma indiretta. Più in particolare, si rileva come la parte non abbia neanche prospettato l'eventualità di un utilizzo, anche indiretto, dell'immobile oggetto di causa o uno specifico pregiudizio. Infatti, nessuna allegazione viene effettuata con riguardo al cosiddetto danno-conseguenza, cioè ai pregiudizi che si
10 sarebbero prodotti nella sfera giuridica del danneggiato a causa dell'evento dannoso (nella specie, l'occupazione sine titulo). Nulla viene indicato neanche con riguardo alla possibilità di utilizzo alternativo dell'immobile. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria di parte attrice.
6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
7. In conclusione deve essere accolta la domanda di rivendicazione dell'attrice e, per l'effetto, va dichiarato e accertato che è piena ed esclusiva proprietaria del terreno denominato Parte_1
“fondo Grillo” situato in OL (CZ), identificato al Catasto di detto Comune al foglio di mappa 8, particelle 570 e 574, con conseguente condanna del convenuto al suo immediato rilascio in favore dell'attrice, libero da cose e persone. Vanno respinte, invece, tutte le altre domande delle parti. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del convenuto e si liquidano come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 come modificato dal successivo D.M. n. 147/2022 dovendosene disporre il pagamento in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 DPR n. 115/2002, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a carico dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, decidendo sulla domanda come sopra proposta, così provvede: 1) accoglie la domanda di rivendicazione dell'attrice e, per l'effetto, accerta e dichiara che Pt_1
è piena ed esclusiva proprietaria del terreno denominato “fondo Grillo” sito in agro di
[...]
OL (CZ), identificato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 8, particelle 570 e 574; 2) condanna all'immediato rilascio del predetto terreno, libero da persone e cose, Controparte_1 in favore di . Parte_1
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto;
4) respinge la domanda di risarcimento dei danni di parte attrice;
5) condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 2.552,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da pagarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione dell'attrice al gratuito patrocinio;
6) dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti
11 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 16 dicembre 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. Salvatore Regasto, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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