Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
n° 574/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa civile di II grado indicata in epigrafe pendente tra
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
[...]
Quirino Ciccocioppo ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale ubicato in , al Pt_1
C.so Trento e Trieste n. 97;
APPELLANTE
e
e , quest'ultima anche quale Controparte_1 Controparte_2 titolare dell'omonima impresa agricola individuale, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico
Frattura ed elettivamente domiciliati presso lo studio legale ubicato in , alla via Polidoro di Pt_1
Mastro Renzo n. 5;
APPELLATI
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.
Svolgimento del processo
Con ricorso la ha proposto appello avverso la sentenza resa dal Parte_1
Giudice di Pace di n. 109 pubblicata il 28.06.2024 e notificata in pari data (RG 503/2023), Pt_1
seguenti motivi:
1) illogicità, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 11 e 15 del D.lgs. 150/2012 e del
D.M. 22.01.2014 (c.d. PAN), punti A 5.5. e A 5.6;
2) illogicità, erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 24 comma 1 DPR 290/2001, sanzionato dall'art. 17 legge 283/1962. (Conservazione di prodotti fitofarmaci in ambienti non idonei e non appositamente chiusi così come previsto dalla Norma).
Con comparsa di costituzione depositata in data 23.09.2024 si sono costituiti in giudizio CP_1
e , chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato.
[...] Controparte_2
All'udienza del 03.10.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la relativa udienza con concessione del termine per il deposito di memorie conclusionali ed è stato disposto che l'udienza fosse sostituita dal deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito delle predette note la causa è stata trattenuta a decisione.
Motivi della decisione
In punto di fatto, occorre premettere che l'ordinanza ingiunzione oggetto del giudizio deriva da un accertamento effettuato in data 14.08.2018 dalla Stazione Carabinieri Forestale di . Pt_1
In particolare, nella predetta data, alle ore 08.30 circa, il Maresciallo preposto ha accertato che in qualità di operatore agricolo per conto della ditta , CP_1 Controparte_3
stava effettuando un'attività di trattamento con prodotti fitosanitari su fondi agricoli propsicenti le palazzine ubicate in Via Raffaello Sanzio, civico 116 e 118, confinanti con una pista ciclabile.
Il Maresciallo in loco ha rilevato l'apposizione di un cartello monitore nei pressi del civico 116, con indicazione del trattamento sanitario dalle ore 06.00 alle ore 10.00, senza la menzione del soggetto utilizzatore e del prodotto utilizzato. Ha poi chiesto ad se avesse eseguito il trattamento CP_1
anche nei pressi della pista ciclabile ed, in caso positivo, se avesse apposto i prescritti cartelli monitori lungo la pista. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Si, ho effettuato il trattamento fitosanitario questa CP_1
mattina, intorno alle ore 07.30 nei pressi del tendone di Montepulciano radicato a confine della pista ciclabile. Non pensavo che dovessi collocare cartelli monitori e/o rispettare delle distanze minime di sicurezza dalla citata pista. Sicuramente mi informerò meglio, evidenziando che durante
l'erogazione del trattamento non è passato nessuno”.
Dal dedotto accertamento è scaturito, quindi, il verbale n. 23 della Regione Carabinieri Forestale
“Abruzzo e Molise”, Stazione di , notificato a mani in pari data, che accertava - in capo ad Pt_1
quale trasgressore, ed alla sig.ra nella sua qualità di titolare dell'impresa CP_1 CP_2 agricola individuale quale obbligata in solido - la violazione degli artt. 11 e 15 del D.Lgs. n. 150 del
14.8.2012 e del D.M. 22.1.2014 (PAN), punti A.
5.5 e A. 5.6, nonché la violazione dell'art. 24, comma 1, D.P.R. 290/2001 sanzionato dall'art. 17 Legge 283/1962 e dunque, nello specifico:
“I. - Utilizzo di prodotti fitosanitari omettendo di effettuare la preventiva informazione ai soggetti fruitori degli spazi in comune, aree condivise e vulnerabili;
II. - Conservazione di prodotti fitofarmaci in ambienti non idonei e non appositamente chiusi così come previsto dalla norma”.
Contro il suddetto verbale i ricorrenti hanno presentato ricorso ex L. 689/91 con richiesta di audizione personale, effettivamente avvenuta in data 12.12.2018, in occasione della quale hanno prodotto la planimetria dello stato dei luoghi e due dichiarazioni a firma dei sig.ri e Persona_1
(cfr. doc. 5 e 6 allegati al fascicolo di parte appellante). Persona_2
In particolare, in sede di audizione, gli appellati hanno precisato che, quanto alla pista ciclabile, avevano chiesto a due conoscenti – sig.ri e di posizionarsi Persona_1 Persona_2
fisicamente all'inizio e alla fine della pista in questione al fine di avvisare eventuali passanti del trattamento fitosanitario in corso.
L'istruttoria svolta nel giudizio davanti al Giudice di Pace ha confermato tale ricostruzione.
In particolare, all'udienza istruttoria del 15.04.2024 il teste , interrogato sul capitolo a1) del Per_1
ricorso introduttivo del giudizio così ha risposto: “Confermo la circostanza. Preciso solo che io mi ero posizionato sulla pista ciclabile al ridosso di Via San Rocco. Sono stato personalmente contattato da per impedire il transito sulla pista ciclabile a persone nel momento Controparte_1
in cui era in atto un trattamento con fitofarmaci alla vigna ( . Per me era la prima volta Parte_3 che mi rendevo disponibile per tale servizio anche in ragione dell'amicizia che mi lega all' ”. CP_1
Il teste interrogato sul capitolo b5) del ricorso introduttivo, ha precisato: Persona_2
“Confermo la circostanza. Il giorno precedente mio fratello mi chiese la collaborazione a garantire un servizio di controllo per impedire il transito sulla pista ciclabile, per effettuare la diffusione di prodotti fitosanitari sulla vigna che rispetto alla pista ciclabile è collocata da un lato a circa 15 mt
e dall'altro a circa 10 mt. o poco meno di 10 mt”.
Sulla scorta di tali risultanze il Giudice di Pace, pur dando atto che le misure specifiche previste dal
Cont
per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) prevedano l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli monitori ha ritenuto, dall'altro, che la dedotta – e dimostrata – sistemazione di persone che impedivano a chiunque il transito agli inizi ed alla fine del tratto ciclo-pedonale, ha assicurato di fatto la medesima finalità che avrebbe dovuto garantire la cartellonistica, ossia l'interdizione a chiunque dell'area vulnerabile durante il periodo di trattamento.
Ebbene, alla luce della normativa di riferimento, il primo motivo di appello risulta fondato e merita di essere accolto per le seguenti considerazioni.
Il d.lgs. 150/2012, emanato per definire le misure per un uso sostenibile dei pesticidi al fine di ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, all'art. 11 prevede che: “1. Il Piano definisce programmi di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, per gli organismi non bersaglio e per
l'ambiente dei prodotti fitosanitari nonché sull'utilizzo di alternative non chimiche. Il Piano definisce, altresì, le modalità di informazione preventiva della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari.
2. Il Piano definisce in quali casi e con quali modalità gli utilizzatori professionali e, se del caso, i non professionali, sono tenuti ad informare o comunque segnalare l'effettuazione del trattamento alle persone che potrebbero essere esposte al rischio di dispersione dei prodotti irrorati o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.“
Il medesimo decreto all'art. 15 prevede che: “1. Il Piano definisce misure appropriate, per la tutela di aree specifiche, elencate al comma 2, tenuto conto dei necessari requisiti di tutela della salute umana, dell'ambiente e della biodiversità e dei risultati dell'analisi del rischio.
2. Per aree specifiche si intendono:
a) le aree utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili, come definiti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e, in ogni caso, i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie.”
Il DM del 22.12.2014, ovvero il PAN, ai punti 5.5. e 5.6 tanto prevede: 5.5. “E' necessario ridurre
e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro distribuzione, le attrezzature e le modalità di impiego che consentano di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza e del ruolo della vegetazione sui cigli stradali
(..OMISSIS..).
5.6. “Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettano di ridurne al minimo la dispersione nell'ambiente. Le Regioni e le Provincie autonome possono predisporre Linee di Indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, in conformità a quanto previsto dal Piano.
Le Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico- artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche
e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio.
E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indicano, tra
l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore. Nelle aree interessate non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione
e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
Fatto salvo quanto previsto in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 s.m.i e dei decreti ministeriali che disciplinano la lotta obbligatoria, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione degli organismi da quarantena e di proteggere i vegetali, i prodotti vegetali e la salute pubblica dagli organismi nocivi definiti nella normativa di riferimento.
Nelle aree agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie, è vietato
l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e
R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tenuto conto delle prescrizioni indicate in etichetta e fatte salve determinazioni più restrittive delle Autorità locali competenti, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri.”
Da una lettura sistematica delle sopra citate norme, appare chiaro che la valutazione del rischio specifico e delle correlative prescrizioni finalizzate alla tutela della salute e dell'ambiente sono già state effettuate dal legislatore, sicché tali prescrizioni devono essere osservate senza possibilità per i privati di poter attuare misure "alternative" rimesse, di volta in volta, alla discrezionalità del singolo.
Nel caso concreto poi, come condivisibilmente osservato dall'appellante, posizionare due soggetti ai confini della pista ciclabile non può considerarsi una misura equivalente al cartello monitorio.
Se infatti l'apposizione del cartello risponde all'esigenza di avvisare la popolazione del trattamento per far sì che la stessa non entri a contatto con sostanze potenzialmente nocive per la salute, chiedere a due persone di fare le veci del cartello vuol dire esporre questi due soggetti ai rischi derivanti dall'utilizzo di sostanze nocive, che è appunto ciò che le prescrizioni imposte dal legislatore mirano ad evitare.
A ciò aggiungasi l'obiettiva contraddittorietà delle risultanze istruttorie con quanto dichiarato da nell'immediatezza dei fatti, ossia di non essere a conoscenza dell'obbligo di avviso del CP_1
trattamento sanitario per i frequentatori della pista ciclabile e/o del rispetto di distanze minime di sicurezza.
Al riguardo, va osservato che i verbali di accertamento ed i rapporti redatti da pubblici ufficiali nello svolgimento di attività ispettiva e di accertamento di violazioni di legge, fanno piena prova fino a querela di falso sia della provenienza del documento dal pubblico ufficiale, che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Si deve, pertanto, concludere che gli accertamenti contenuti in detti atti possiedono un indubbio grado di attendibilità fino a quando non siano inficiati da una specifica prova contraria.
Nel caso di specie il contenuto del verbale di accertamento non è stato inficiato da alcuna prova contraria, né fatto oggetto di querela di falso nell'ambito del giudizio de quo e dunque tutto ciò che in esso è riportato assurge senz'altro a fonte di prova.
In definitiva, le considerazioni suesposte impongono l'accoglimento del motivo di appello con conseguente riforma della sentenza impugnata sul punto.
Con il secondo motivo di appello l'azienda deduce l'erronea interpretazione ed Parte_1 applicazione dell'art. 24 comma 1 DPR 290/2001, sanzionato dall'art. 17 L. 283/1962.
È pacifico tra le parti l'errore materiale in cui è incorso l'organo accertatore laddove deve considerarsi contestato, in luogo del comma 1, il comma 2 dell'art. 24 citato, a tenor del quale: "I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, sono conservati in appositi locali o in appositi armadi, ambedue da tenere chiusi a chiave”.
Ciò chiarito, nel corso dell'ispezione del 14.08.2018 l'organo accertatore ha rilevato che all'interno di un capannone dedicato al rimessaggio di beni ed attrezzature vi era la presenza di imballaggi esausti in cartone e plastiche di prodotti fitosanitari, contenuti all'interno di un big bag dedicato, secondo quanto indicato dalla norma ed in attesa di smaltimento nelle forme di legge.
Inoltre, all'interno di un vecchio congelatore, sono stati rinvenuti dei prodotti fitosanitari inutilizzati e delle rimanenze, espressamente elencati nel verbale medesimo (cfr. pagine 3 e 4 del verbale, doc 4 del fascicolo di parte appellante).
Secondo la tesi dei ricorrenti – odierni appellati- la contestazione sarebbe illegittima in quanto l'agente, pur indicando i prodotti presenti all'interno del capannone, non ne avrebbe indicato la relativa classificazione, con la conseguenza che non è possibile sapere se detti prodotti fossero effettivamente molto tossici, tossici o nocivi o, invece, semplicemente irritanti con conseguente inapplicabilità, in quest'ultimo caso, della normativa in questione.
Inoltre, richiamato l'allegato 7 del DM 22.1.2014 n. 73289 (“
1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari.... OM ...... 3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria...... OM ...... 7. I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili...... OM ....... 10. La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto”), gli appellati hanno sostenuto di aver osservato tutte le prescrizioni dettate dalla normativa in quanto:
-i prodotti erano tutti contenuti nei loro involucri originali;
-erano custoditi all'interno di un capannone che costituisce rimessaggio delle attrezzature direttamente collegate all'uso dei prodotti fitosanitari;
-non vi era alcuna commistione con prodotti (concimi) non utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
-erano custoditi all'interno di un vecchio congelatore che assicurava di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali impedendo che gli stessi potessero contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria;
-il detto congelatore era posizionato all'interno di un capannone munito di porta con chiavistello che ne garantiva la chiusura a chiave e l'impossibilità di accesso a persone non autorizzate.
Infine, nella prospettazione degli appellati, la circostanza che al momento dell'arrivo dell'agente accertatore la porta fosse aperta era dipesa unicamente dal fatto che (ossia colui Controparte_1
che aveva da poco ultimato il trattamento alla vigna) era nelle immediate vicinanze.
In sede di istruttoria il teste ascoltato all'udienza del 15.04.2024, interrogato sul Persona_2
cap. b9) del ricorso introduttivo del giudizio, ha riferito “Quando sono stati eseguiti i controlli da parte dei Carabinieri nucleo forestale, io non c'ero. Sono stato chiamato e mi sono portato sul luogo dell'accertamento. Al momento del controllo i prodotti erano sistemati all'interno di un capannone, senza alcuna contaminazione con altri prodotti fitosanitari e conservati all'interno di un pozzetto congelatore sito all'interno del capannone”.
Sulla scorta di tali risultanze il Giudice di Pace ha annullato l'ordinanza ingiunzione sul punto valorizzando, da un lato, la circostanza che l'organo accertatore, nel corso dell'ispezione, non abbia proceduto ad esplicitare la classificazione dei prodotti rinvenuti in molto tossici, tossici o nocivi al fine di stabilire se gli stessi dovessero essere conservati in locali o appositi armadi da tenere chiusi a chiave e, dall'altro, la circostanza che la conservazione dei prodotti nei loro involucri originali, all'interno di un rimessaggio delle attrezzature comunque collegate all'uso dei prodotti sanitari e, soprattutto, la loro presenza all'interno di un congelatore, garantiva ed assicurava che non si sarebbe corso il rischio di un eventuale sversamento accidentale dei prodotti nell'ambiente.
Inoltre, nonostante la rimessa fosse aperta al momento dell'ispezione, la presenza dell'operatore intento al trattamento nelle immediate vicinanze della rimessa, avrebbe evitato un'eventuale intrusione di terze persone.
Le conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace non risultano condivisibili.
Risulta infatti pacifico o, comunque, non contestato:
-che la rimessa fosse aperta al momento dell'ispezione e che non vi fosse nessuno al suo interno (e dunque lasciata incustodita, a prescindere o meno dalla dotazione di chiavistello);
-che sebbene l'organo accertatore non abbia classificato i prodotti rinvenuti in molto tossici, tossici o nocivi, comunque ne ha elencato la tipologia;
-che tra l'elenco dei prodotti rinvenuti vi è l'insetticida “R L40ST” (punto VI. dell'elenco) dalla cui scheda di sicurezza, prodotta in doc. 18 del fascicolo di parte appellante e non contestata, si evince come lo stesso sia classificato come “nocivo” se ingerito o inalato, come “mortale” in caso di ingestione o penetrazione nelle vie respiratorie e come “molto tossico” per gli organismi acquatici.
Tanto basta per ritenere violata, da parte degli appellati, la normativa in materia di conservazione e custodia dei prodotti fitosanitari non potendosi sostenere che la presenza “nelle vicinanze” dell'operatore, alla luce della rimessa aperta e dei prodotti custoditi in un congelatore non dotato di chiusura, possa ritenersi sufficiente a garantire l'impossibilità di intrusione da parte di soggetti terzi.
Per tali motivi, l'appello merita accoglimento con integrale riforma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza degli appellati e vengono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in considerazione del valore dichiarato della causa (€. 5.289,60) e dell'attività concretamente espletata.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, conferma la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 62 del 07.06.2023 emessa dall' Parte_1
[...]
-condanna gli appellati, in solido tra loro, a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in € 1.502,00, di cui € 237,00 per spese e, quanto al secondo grado, in € 2.274,00 di cui € 291,00 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso il 21.03.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -