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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 18/03/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
n. 43/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 43/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ELEONORA LEPRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO 16 52100 AREZZO presso il difensore avv.
ELEONORA LEPRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_2
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, Parte_1
ricorre nei confronti di , avverso il provvedimento di
[...] CP_1 variazione del rapporto assicurativo n. 59436786, l'avviso bonario CP_1 CP_1
notificato il 3.9.2024 e l'invito alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 4 D.M.
30.01.2015 (Richiesta n. 45258297). CP_1 In particolare, espone che in data 12.1.2023 il Nucleo Mobile della
Guardia di Finanza, Compagnia San Giovanni Valdarno, accedeva presso la sede per effettuare un controllo teso a verificare l'esatto adempimento degli obblighi in materia fiscale, contributiva ed assistenziale;
che in quel momento constatavano la presenza di e entrambi intenti ad Per_1 Persona_2
effettuare la manutenzione dei campi di calcio e di dietro Persona_3
al bancone del circolo ricreativo, situato all'interno della struttura sportiva;
che questi ultimi dichiaravano di prestare la loro attività in favore dell' Parte_2
in qualità di soci, qualifica che era confermata dalla documentazione acquisita dai verbalizzanti;
che con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n.000002 del 2023, notificato in data 16.1.2023, veniva disconosciuta la qualifica di soci dei tre soggetti rinvenuti in sede di ispezione e contestata alla ricorrente la sussistenza di altrettanti rapporti di lavoro subordinati e veniva contestualmente notificato atto di diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004 ed il conseguente illecito amministrativo ex art. 14 L. n. 689/1981, del 16.1.2023 aventi ad oggetto il pagamento della maxi-sanzione per il lavoro nero;
che, nel gennaio 2024, riceveva la notifica dell'avviso di accertamento bonario in forza del quale Pt_3
l'Istituto Previdenziale, con riferimento alle tre posizioni di cui al presupposto accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, intimava il pagamento dei contributi asseritamente evasi per € 137.495,61 comprensivi di sanzioni ed interessi;
che le veniva notificato anche il provvedimento n. 59436786 CP_1 con il quale l' , sulla base delle conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori Pt_4
della Guardia di Finanza e riportate nel verbale unico di accertamento e notificazione del 16.1.2023, richiedeva il pagamento dei premi asseritamente non versati conseguente all'inquadramento delle prestazioni di lavoro rese dai soggetti in questione nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato, per un importo pari ad € 6.896,74; che agisce, pertanto, affinché l'intestato Tribunale accerti che nulla è dovuto all' a titolo di premi assicurativi non versati e relative CP_1
sanzioni ed interessi.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
2 Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che l'esistenza del rapporto di natura subordinata sarebbe accertata sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi, e dall'esame della documentazione;
che tali dichiarazioni debbono ritenersi del tutto genuine ed attendibili;
che i lavoratori avrebbero percepito per la loro attività somme fisse a titolo di compenso in relazione al loro impegno lavorativo quotidiano.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, la pretesa contributiva vantata dall'Ente resistente contenuta nel provvedimento n. 59436786 di variazione del rapporto assicurativo si fonda sulle risultanze contenute nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n.000002 del 2023.
Tuttavia, l' non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa CP_1
gravante in merito all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i tre soci e la società ricorrente.
In particolare, per ciò che attiene la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, questa va fatta considerando il profilo della eterodirezione (soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), ovvero i c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto (stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa), le modalità di erogazione del compenso (individuazione di una retribuzione determinata su base oraria), la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti per l'espletamento della prestazione), l'insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
3 Elemento indefettibile – quindi – del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato;
hanno, inoltre, carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
– possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo.
Ai fini dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, quindi, deve necessariamente ravvisarsi una direzione del lavoro e un controllo datoriale molto specifico e dettagliato, che presupponga la sottoposizione del lavoratore a stringenti e puntuali ordini e ad una stretta vigilanza nell'esecuzione della prestazione
Orbene, traslando i menzionati principi alla fattispecie, si evince che parte resistente non allega né dimostra la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti della . Parte_1
L'attribuzione della natura subordinata al rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti e la ricorrente, non solo non trova alcun riscontro probatorio
4 nella realtà, ma non risulta neanche dalle stesse dichiarazioni dei tre soggetti escussi, né dai documenti raccolti nel corso dell'accesso ispettivo.
Le dichiarazioni dei soggetti coinvolti devono essere esaminate sotto il profilo della attendibilità, secondo un apprezzamento che tenga conto di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza del contenuto, possibili contraddizioni) e soggettiva (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della controversia), avendo cura di motivarne la rilevanza.
Ed invero, a parere del giudicante, tali dichiarazioni risultano poco attendibili e, comunque, certamente inidonee a sostenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa.
Infatti, le dichiarazioni acquisite non sono libere e spontanee ma sono asserzioni inserite a completamento di formule di rito e frasi standard all'interno di locuzioni che presuppongono esse stesse la natura subordinata della prestazione.
Non vi è neanche prova delle effettive mansioni svolte dai presunti lavoratori, né di un rigido orario di lavoro, né di una retribuzione fissa e continuativa. Non vi è traccia neppure di alcun riferimento alle presunte direttive impartite dal Presidente agli stessi volontari: i tre, infatti, si sono limitati a dichiarare di svolgere le rispettive attività a favore della in qualità Parte_1
di soci della medesima. Il nominativo di Presidente Testimone_1
dell'Associazione, emerge solo perché inserito nell'apposito spazio del modello precompilato relativo alla generalità del legale rappresentante del soggetto ispezionato.
Da queste dichiarazioni, quindi, non emergono gli elementi che dimostrano il carattere subordinato del rapporto di lavoro intrattenuto dai tre soggetti individuati dalla GDF intenti nello svolgimento delle proprie mansioni/attività lavorative.
Né tale circostanza potrebbe emergere dalla richiesta istruttoria testimoniale, atteso che parte resistente non ha articolato capitoli di prova volti ad accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione fra le parti del presente
5 giudizio o lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato da parte di Per_1
econdo le modalità prospettate in epigrafe. Per_3 Per_2
Pertanto, seppure contatti lavorativi vi siano stati tra le parti, è da escludersi che essi possano essere ricondotti allo schema del lavoro subordinato, non essendo stato dimostrato, di detto schema, non solo il principale elemento sopra richiamato, ma anche i criteri complementari e sussidiari, quali quello della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro.
Appurato che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione rappresenta il presupposto logico giuridico della pretesa dell' di CP_1
versamento di presunti premi evasi, azionata con il provvedimento n. 59436786 di variazione del rapporto assicurativo, e rilevato come le conclusioni in esso contenute siano prive di qualsiasi supporto probatorio, ne discende che la pretesa vantata dall' risulti priva di fondamento e debba pertanto essere accertato CP_1
e dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di premi evasi e CP_1
relative sanzioni ed interessi.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCETTA e DICHIARA che nulla è dovuto dalla
[...]
a favore dell' a titolo di premi Parte_1 CP_1
assicurativi non versati e relative sanzioni, e per l'effetto DICHIARA nullo il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo n. 59436786, CP_1
nonché i successivi avvisi di addebito ed invito alla regolarizzazione, con ogni consequenziale provvedimento;
6
2. CONDANNA al pagamento – in favore di CP_1 Parte_1
– delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi,
[...]
oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 43/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. ELEONORA LEPRI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in VIA GUIDO MONACO 16 52100 AREZZO presso il difensore avv.
ELEONORA LEPRI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA CP_1 P.IVA_2
BARSANTINI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. ANGELA BARSANTINI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato in data 14.1.2025, Parte_1
ricorre nei confronti di , avverso il provvedimento di
[...] CP_1 variazione del rapporto assicurativo n. 59436786, l'avviso bonario CP_1 CP_1
notificato il 3.9.2024 e l'invito alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 4 D.M.
30.01.2015 (Richiesta n. 45258297). CP_1 In particolare, espone che in data 12.1.2023 il Nucleo Mobile della
Guardia di Finanza, Compagnia San Giovanni Valdarno, accedeva presso la sede per effettuare un controllo teso a verificare l'esatto adempimento degli obblighi in materia fiscale, contributiva ed assistenziale;
che in quel momento constatavano la presenza di e entrambi intenti ad Per_1 Persona_2
effettuare la manutenzione dei campi di calcio e di dietro Persona_3
al bancone del circolo ricreativo, situato all'interno della struttura sportiva;
che questi ultimi dichiaravano di prestare la loro attività in favore dell' Parte_2
in qualità di soci, qualifica che era confermata dalla documentazione acquisita dai verbalizzanti;
che con Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n.000002 del 2023, notificato in data 16.1.2023, veniva disconosciuta la qualifica di soci dei tre soggetti rinvenuti in sede di ispezione e contestata alla ricorrente la sussistenza di altrettanti rapporti di lavoro subordinati e veniva contestualmente notificato atto di diffida ex art. 13 D. Lgs. n. 124/2004 ed il conseguente illecito amministrativo ex art. 14 L. n. 689/1981, del 16.1.2023 aventi ad oggetto il pagamento della maxi-sanzione per il lavoro nero;
che, nel gennaio 2024, riceveva la notifica dell'avviso di accertamento bonario in forza del quale Pt_3
l'Istituto Previdenziale, con riferimento alle tre posizioni di cui al presupposto accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, intimava il pagamento dei contributi asseritamente evasi per € 137.495,61 comprensivi di sanzioni ed interessi;
che le veniva notificato anche il provvedimento n. 59436786 CP_1 con il quale l' , sulla base delle conclusioni cui erano pervenuti gli ispettori Pt_4
della Guardia di Finanza e riportate nel verbale unico di accertamento e notificazione del 16.1.2023, richiedeva il pagamento dei premi asseritamente non versati conseguente all'inquadramento delle prestazioni di lavoro rese dai soggetti in questione nell'alveo dei rapporti di lavoro subordinato, per un importo pari ad € 6.896,74; che agisce, pertanto, affinché l'intestato Tribunale accerti che nulla è dovuto all' a titolo di premi assicurativi non versati e relative CP_1
sanzioni ed interessi.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
2 Si costituisce ritualmente l' , chiedendo la reiezione della pretesa ex CP_1
adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto, rilevando che l'esistenza del rapporto di natura subordinata sarebbe accertata sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi, e dall'esame della documentazione;
che tali dichiarazioni debbono ritenersi del tutto genuine ed attendibili;
che i lavoratori avrebbero percepito per la loro attività somme fisse a titolo di compenso in relazione al loro impegno lavorativo quotidiano.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Orbene, la pretesa contributiva vantata dall'Ente resistente contenuta nel provvedimento n. 59436786 di variazione del rapporto assicurativo si fonda sulle risultanze contenute nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione
n.000002 del 2023.
Tuttavia, l' non ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa CP_1
gravante in merito all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i tre soci e la società ricorrente.
In particolare, per ciò che attiene la qualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione, questa va fatta considerando il profilo della eterodirezione (soggezione gerarchica e funzionale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e di controllo del datore di lavoro), ovvero i c.d. indici sussidiari di subordinazione, quali la continuità e durata del rapporto (stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa), le modalità di erogazione del compenso (individuazione di una retribuzione determinata su base oraria), la regolamentazione dell'orario di lavoro, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale in capo al lavoratore (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti per l'espletamento della prestazione), l'insussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore.
3 Elemento indefettibile – quindi – del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato;
hanno, inoltre, carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto
– possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Inoltre, non è idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il nomen iuris che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (cosiddetta “autoqualificazione”), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità del rapporto medesimo.
Ai fini dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, quindi, deve necessariamente ravvisarsi una direzione del lavoro e un controllo datoriale molto specifico e dettagliato, che presupponga la sottoposizione del lavoratore a stringenti e puntuali ordini e ad una stretta vigilanza nell'esecuzione della prestazione
Orbene, traslando i menzionati principi alla fattispecie, si evince che parte resistente non allega né dimostra la sussistenza di un vincolo di subordinazione nei confronti della . Parte_1
L'attribuzione della natura subordinata al rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti e la ricorrente, non solo non trova alcun riscontro probatorio
4 nella realtà, ma non risulta neanche dalle stesse dichiarazioni dei tre soggetti escussi, né dai documenti raccolti nel corso dell'accesso ispettivo.
Le dichiarazioni dei soggetti coinvolti devono essere esaminate sotto il profilo della attendibilità, secondo un apprezzamento che tenga conto di elementi di natura oggettiva (precisione e completezza del contenuto, possibili contraddizioni) e soggettiva (qualità personali, rapporti con le parti, interesse ad un determinato esito della controversia), avendo cura di motivarne la rilevanza.
Ed invero, a parere del giudicante, tali dichiarazioni risultano poco attendibili e, comunque, certamente inidonee a sostenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa.
Infatti, le dichiarazioni acquisite non sono libere e spontanee ma sono asserzioni inserite a completamento di formule di rito e frasi standard all'interno di locuzioni che presuppongono esse stesse la natura subordinata della prestazione.
Non vi è neanche prova delle effettive mansioni svolte dai presunti lavoratori, né di un rigido orario di lavoro, né di una retribuzione fissa e continuativa. Non vi è traccia neppure di alcun riferimento alle presunte direttive impartite dal Presidente agli stessi volontari: i tre, infatti, si sono limitati a dichiarare di svolgere le rispettive attività a favore della in qualità Parte_1
di soci della medesima. Il nominativo di Presidente Testimone_1
dell'Associazione, emerge solo perché inserito nell'apposito spazio del modello precompilato relativo alla generalità del legale rappresentante del soggetto ispezionato.
Da queste dichiarazioni, quindi, non emergono gli elementi che dimostrano il carattere subordinato del rapporto di lavoro intrattenuto dai tre soggetti individuati dalla GDF intenti nello svolgimento delle proprie mansioni/attività lavorative.
Né tale circostanza potrebbe emergere dalla richiesta istruttoria testimoniale, atteso che parte resistente non ha articolato capitoli di prova volti ad accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione fra le parti del presente
5 giudizio o lo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato da parte di Per_1
econdo le modalità prospettate in epigrafe. Per_3 Per_2
Pertanto, seppure contatti lavorativi vi siano stati tra le parti, è da escludersi che essi possano essere ricondotti allo schema del lavoro subordinato, non essendo stato dimostrato, di detto schema, non solo il principale elemento sopra richiamato, ma anche i criteri complementari e sussidiari, quali quello della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro.
Appurato che il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione rappresenta il presupposto logico giuridico della pretesa dell' di CP_1
versamento di presunti premi evasi, azionata con il provvedimento n. 59436786 di variazione del rapporto assicurativo, e rilevato come le conclusioni in esso contenute siano prive di qualsiasi supporto probatorio, ne discende che la pretesa vantata dall' risulti priva di fondamento e debba pertanto essere accertato CP_1
e dichiarato che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di premi evasi e CP_1
relative sanzioni ed interessi.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCETTA e DICHIARA che nulla è dovuto dalla
[...]
a favore dell' a titolo di premi Parte_1 CP_1
assicurativi non versati e relative sanzioni, e per l'effetto DICHIARA nullo il provvedimento di variazione del rapporto assicurativo n. 59436786, CP_1
nonché i successivi avvisi di addebito ed invito alla regolarizzazione, con ogni consequenziale provvedimento;
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2. CONDANNA al pagamento – in favore di CP_1 Parte_1
– delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00 per compensi,
[...]
oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 18/03/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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